Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
In presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere della indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Illi.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAIT SNC (GIÀ SRL), in persona dell'Amministratore pro tempore PI EC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato L.GARDIN, difeso dall'avvocato SALVATORE ERARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LT GI VITALE CO, LT GI OV, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE G.MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SCIORTINO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LT GI VITALE CAPANO ER, ZI ELENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 644/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato SCIORTINO NICOLA, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 novembre 1989 il Tribunale di Bari - ha respinto le domande che la s.r.l. S.A.I.T. aveva proposto nei confronti di SI, TE e NN OL GI VI, quali eredi di MA SA Alfarano, dirette ad ottenere: la dichiarazione dell'obbligo dei convenuti di trasferire all'attrice la quota di metà di un fondo in agro di Conversano, che la de cuius si era impegnata a venderle con un contratto preliminare del 12 settembre 1972 (contestualmente obbligandosi ad alienare l'altra quota a LE IN) , nonché di rilasciare l'immobile con gli accessori, le pertinenze e i frutti maturati dalla data stabilita per la stipulazione del contratto definitivo;
in subordine la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della promittente alienante e dei suoi successori, nonché la loro condanna al risarcimento dei conseguenti danni;
in via ulteriormente gradata l'emissione di sentenza di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
- ha disatteso la domanda con cui LE IN, intervenuta nel giudizio essendovi stata chiamata ai fini dell'integrazione del contraddittorio, aveva chiesto che fosse accertata l'avvenuta cessione, da parte sua alla società S.A.I.T., dei diritti che ella aveva acquisito mediante il contratto preliminare. Impugnata in via principale dalla s.n.c, (già s.r.l.) S.A.I.T. e incidentalmente da LE IN, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Bari, che con sentenza del 18 giugno 1996 ha rigettato i due gravami. Contro questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la "SAIT snc (già srl) in persona del suo amministratore pro tempore dott. Pietro .Greco e, ove occorra, del suo sostituto ing. EG Greco". Hanno resistito con controricorso SI e NN OL GI VI. Non si sono costituiti in questa sede TE OL GI VI ed LE IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i resistenti hanno dedotto che il ricorso è inammissibile, poiché la procura a margine dell'atto è stata firmata da persona priva del potere di rappresentare la s.n.c. S.A.I.T.
L'eccezione, alla quale nulla è stato opposto dalla parte ricorrente, deve essere accolta, in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. 13 maggio 1993 n. 5422), secondo cui "in presenza di contestazioni al riguardo, incombe alla parte rappresentata l'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la detta presunzione [di validità della procura - rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte] , con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la .presunzione stessa": prova contraria che comunque SI e NN OL GI VI hanno dato in modo pieno, depositando con il controricorso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., un certificato storico della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bari, da cui risulta che all'epoca della proposizione del ricorso i poteri di "amministrazione ordinaria e rappresentanza processuale" della S.A.I.T. competevano all'amministratore unico Pietro Greco (il quale peraltro era stato dichiarato fallito in proprio circa un anno prima) , mentre non si fa cenno all'eventualità del conferimento ad altri della qualità di "sostituto", attribuita nell'intestazione dell'atto di impugnazione a EG Greco, il quale ha sottoscritto il mandato a margine. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Per giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vengono compensate tra le parti.
DISPOSITIVO
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999