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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
ROMA 357/I 07017 PLOAGHE ITALIA Difeso dall'avv. GALIA MICHELE (c.f. ) C.F._2
( ) VIA Parte_2 C.F._3
CARSO 35 07100 SASSARI;
con studio in VIA MANNO 11 07100
SASSARI
– Parte principale –
(c.f. ), resi- Controparte_1 P.IVA_1 dente in VIA BEATRICE D'ARBOREA, 4 09170 CP_1 [...]
[...]
dall'avv. (c.f. ), con studio in Pt_3
– Controparte –
Ruolo: n. 1018/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 22 gennaio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — : Parte_1
Nel merito:
1) Dichiarare nullo e/o annullabile il verbale impugnato, nonchè tutti gli atti conseguenti ivi la sanzione accessoria della revoca della patente di guida del sig. di cui al verbale de quo, consentendo al PT ricorrente l'utilizzo della patente di guida di cui è intestatario ed ini- bendo la Prefettura opposta dal ritiro della medesima;
2) Revocare le sanzioni accessorie della revoca della patente di guida conseguenti alle violazioni di cui al verbale e non applicabile la decurtazione di punti dalla patente di guida.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale, si chiede che il Giudice Voglia confermare la sola sanzione pecuniaria ai minimi edit- tali, con esclusione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in applicazione della interpretazione costituzionalmente orien- tata dell'art. 214, co. 8, C.d.S. Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giu- dizio.
PREFETTURA U.T.G. DI : CP_1 Rigettare l'avverso appello perché infondato. Vinte le spese.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
Il 6 ottobre 2023 la Guardia di Finanza ha colto in circolazione un veicolo IVECO targato FL 800 LM, di proprietà della Parte_4
sottoposto a fermo amministrativo dal precedente 3 agosto
[...] 2023. Per questo, il 9 novembre 2023 l'autorità ha notificato a PT
, indicato come custode del veicolo, il verbale di contestazione
[...] per la violazione dell'art. 214 comma 8 c.d.s., con il quale è stata inflitta la revoca della patente e la confisca del veicolo.
Il 5 dicembre 2023 il sig. ha presentato ricorso per diversi PT motivi. Con sentenza pubblicata il 14 maggio 2024, il Giudice di Pace
— 2 — di ha rigettato il ricorso. L'11 dicembre 2024 il sig. ha CP_1 PT presentato ricorso in appello per i motivi di seguito illustrati, che sono una sostanziale riproposizione dei motivi già proposti in primo grado.
1. Il contenuto della contestazione.
Con un primo motivo, il sig. sostiene che la contestazione PT sia stata redatta in modo insufficiente e contraddittorio, ledendo il suo diritto di difesa come sanzionato, in violazione dell'art. 201 comma 1 c.d.s., in quanto essa sarebbe contraddittoria.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per la precisione, la contestazione è la seguente: «ha violato le norme del Codice della Strada di cui all'art. 214 comma 8 perché quale soggetto avente la custodia del veicolo sopra indicato che risultava an- cora sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 comma 1 circolava abusivamente con detto veicolo * consentiva che con detto veicolo circolasse de IA nato a [...] il [...] pat. N. Pt_5
CA568175A».
Ebbene, il sig. nel testo dei suoi ricorsi ha capziosamente PT riportato falsamente una parola della contestazione, riportando «consta- tava» anziché «consentiva». Questo l'illecito contestato, chiarissimo nella sua formulazione, ossia l'aver consentito ad altri, in qualità di cu- stode, di circolare con un veicolo sottoposto a fermo. Ciò, del resto, è quanto il Giudice di pace ha già a suo tempo correttamente rilevato.
2. La responsabilità del custode.
Con un secondo motivo, il sig. sostiene che la circolazione PT sia avvenuta a sua insaputa e che, pertanto, non ne abbia avuto colpa. Il
Giudice di pace avrebbe sbagliato nella misura in cui ha affermato che egli deve rispondere per non aver adottato ogni cautela necessaria per garantire che il mezzo non circolasse.
Egli, al contrario, allega di aver preso possesso delle chiavi del mezzo e che quindi non immaginava che altri ne avesse una copia. Nella specie, infatti, la circolazione è stata consentita dal suo datore di lavoro la proprietaria del veicolo. Controparte_2
Il motivo è infondato.
— 3 — In materia di trasgressioni amministrative, rileva correttamente il sig. , la legge, con una formula del tutto analoga a quella impie- PT gata in materia di contravvenzioni, stabilisce che il trasgressore ri- sponde indifferentemente per dolo o colpa, e, allo stesso modo, manda esente da responsabilità la persona che ha commesso la trasgressione per errore incolpevole sul fatto. In punto di stretto diritto, l'errore invocato non è un errore sul fatto, il quale ha a oggetto elementi normativi del fatto sanzionato (ad es. l'altruità della cosa nel delitto di furto), ma è comunque idoneo a incidere sulla responsabilità, nella misura in cui consente di valutare la diligenza della condotta (ricordando che la colpa può manifestarsi an- che sotto forma di negligenza). Il sig. sbaglia a sostenere che il suo errore non fosse col- PT poso. È fatto notorio che qualunque mezzo di trasporto viene venduto con due esemplari della chiave di accensione. Potrà anche non essersi immaginato che il proprietario avesse un altro esemplare, su questo non si discute, ma sbaglia a sostenere che non poteva immaginarselo. Al contrario, era del tutto prevedibile che il proprietario avesse un secondo esemplare. In altre parole, omettendo di prendere in consegna anche il detto secondo esemplare, si è dimostrato negligente come custode e quindi responsabile in forma colposa.
3. L'illegittimità costituzionale del ritiro obbligatorio della pa- tente.
Con un terzo motivo, il sig. rileva che nelle more del pro- PT cesso, il 28 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegit- timità costituzionale dell'art. 214 comma 8 c.d.s., nella parte in cui rende obbligatorio anziché facoltativo il ritiro della patente. Sostiene, quindi, che in forza di detta sentenza la sanzione debba essere annullata.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza in questione è stata pronunciata il 5 marzo, depositata il 28 marzo 2 pubblicata il 3 aprile 2024. Trattandosi di fatto sopravve- nuto nel corso del processo di primo grado, il sig. avrebbe potuto PT
e quindi dovuto farlo valere come nuovo motivo di impugnazione alla prima difesa utile successiva alla pubblicazione della sentenza, ossia all'udienza di discussione del 23 aprile 2024, o anche con le precedenti note conclusive del 5 aprile autorizzate dal giudice, ma ciò non è stato
— 4 — fatto. La proposizione della detta impugnazione per la prima volta in appello è quindi da considerare una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c. (Cass. n. 11795/2003).
Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudi- zio, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeter- minabile e della complessità minima. Avendo il giudice di pace omesso di provvedere sulle spese, vi deve provvedere questo giudice anche per il primo grado, come da esplicita domanda dell'appellato. L'art. 5 comma 6 d.m. n. 55/2014 stabilisce che il valore indeter- minabile prevede l'applicazione degli scaglioni compresi tra 26.000 e 260.000 €. Ciò, tuttavia, è praticabile solo per i giudizi davanti al tribu- nale, in quanto davanti al giudice di pace non sono previsti scaglioni superiori a 26.000 €. Nel concreto, quindi, per il giudizio di primo grado deve essere applicato lo scaglione minimo fino a 1.100 €; per il giudizio d'appello, invece, deve essere applicato lo scaglione minimo tra quelli sopra indicati, ossia 26.000/52.000 €. Il sig. ha proposto un motivo manifestamente pretestuoso, PT uno infondato e uno inammissibile. Ritiene questo giudice che il se- condo motivo, infondato sì ma non per ragioni di dolo o colpa grave come gli altri due, renda inapplicabile l'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'appello
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che Parte_1 si liquidano in 1.046 € per il primo grado e 3.809 € per l'appello, oltre accessori di legge
Si comunichi.
22 gennaio 2025
Il giudice
— 5 — Nicolò Sesta
— 6 —