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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 867/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2873/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 21/10/2022
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 20210430289622118581020 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 20210430289622118581020 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 20210430289622118581020 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2050/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riformare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 5,
n. 2873/05/2022, e per l'effetto confermare la piena legittimità e fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. 20210430289622118581020 emessa dal Comune di Milano sulla base di precedenti avvisi di accertamento per omessa denuncia IMU, n. 528/0/U per l'anno di imposta 2012 - n. 529/0/U per l'anno di imposta 2013 -
n. 530/0/U per l'anno di imposta 2014 - n. 531/0/U per l'anno di imposta 2015, demandando il Comune di
Milano a rettificare l'importo in € 7.330,00, quale somma complessiva scaturente dal dovuto di € 1.832,00 per ciascun anno di imposta in esame (2012, 2013, 2014 e 2015) come definito con sentenza CTP di Milano, sezione 20 n. 2461/2019, oltre agli interessi da applicarsi ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Confermare la sentenza di primo grado n. 2283/05/2022 e per l'effetto dichiarare che la somma complessiva dovuta a titolo di IMU è pari ad € 1.830,52 totali per gli anni dal 2012 al 2015 e compensare la somma accertata con gli importi già corrisposti al medesimo titolo.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso proposto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, Resistente_1 s.r.l. impugnava l'atto n. 20210430289622118581020 con cui il Comune di Milano procedeva alla riscossione coattiva del credito di € 14.494,00 per tributo patrimoniale nelle componenti IMU e TASI, asseritamente divenuto certo, liquido ed esigibile a seguito della mancata impugnazione di precedenti avvisi di accertamento per omessa denuncia IMU per gli anni d'imposta dal 2012 al 2015, con i quali era stato rideterminato il valore venale dell'area ex standard divenuta edificabile sita in Milano, Indirizzo_1 identificata al N.C.T. di Milano nel Dati_Catastali_1 di proprietà della ricorrente.
La ricorrente evidenziava che, diversamente da quanto asserito nell'ingiunzione impugnata, i suindicati e presupposti avvisi di accertamento erano stati ritualmente impugnati e parzialmente annullati dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 2461/2019, non appellata e divenuta definitiva, che aveva rideterminato in € 1.832,50 il tributo IMU dovuto per gli anni considerati e dichiarato non dovute le sanzioni irrogate con gli avvisi.
Alla luce di quanto esposto la ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta di pagamento di € 14.494,00 riferita agli stessi periodi d'imposta, avanzata dal Comune di Milano a titolo di IMU e sanzioni pari al 100% del tributo, stante la palese trasgressione dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 2461/19 divenuta oramai irrevocabile e vincolante per le parti del processo.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio depositando in data 7 marzo 2022 atto di controdeduzioni.
Nelle proprie difese la parte resistente dava atto della riformulazione della pretesa fiscale operata dalla sentenza CTP n. 2461/19 che aveva quantificato per le annualità in accertamento l'importo annuo di
€ 1.832,50 e dichiarava di avere, per errore materiale, omesso di considerare nell'ingiunzione il nuovo valore imponibile definito con sentenza, e sotto tale profilo, proponeva la definizione del giudizio con un nuovo ricalcolo dell'imposta dovuta nel rispetto di quanto statuito nel dispositivo della sentenza;
in particolare, indicava il nuovo importo da portare in ingiunzione nella misura di € 7.330,00, quale somma di € 1.832,50 per ciascuno degli anni a recupero, somma che corrisponde al dovuto a solo titolo di imposta in quanto la sentenza 2461/20/2019 aveva dichiarato non dovute le sanzioni, ma solo gli interessi. La Corte adita dopo aver affermato che “il comune non si costituiva rimanendo così contumace nel corso del presente giudizio”, accoglieva il ricorso così motivando: “La commissione, esaminati gli atti e la documentazione di causa a disposizione della Commissione, deve ragionevolmente dedurre che le tesi difensive appaiono fondate e meritevoli di accoglimento”.
2) Con l'appello in epigrafe, il Comune di Milano chiede la riforma della decisione di primo grado.
2.1) Al riguardo, dopo aver premesso di non essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ma di essersi regolarmente costituito con controdeduzioni depositate sul portale Sigit in data 7 marzo 2022, chiede l'integrale riforma della sentenza appellata in quanto basata esclusivamente sulle argomentazioni e sui documenti prodotti dalla ricorrente, con palese violazione del proprio diritto, garantito dall'articolo 24 della
Costituzione, di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dalla parte nel corso del procedimento di primo grado.
L'appellante ripropone le motivazioni a fondamento del corretto operato del Comune già illustrate nelle controdeduzioni di primo grado dell'Ufficio e in particolare osserva di aver agito per la riscossione coattiva del credito IMU ai sensi dell'art. 1, comma 163, Legge 296/2006, essendo divenuti definitivi gli avvisi di accertamento con riformulazione dell'importo di ciascun avviso in € 1.832,50 riconducibile ad un valore imponibile dell'area edificabile pari ad € 172.877,69, rispetto alla precedente quantificazione operata dall'Ufficio di un valore dell'area imponibile di € 322.618,92 che riconduceva ad importo annuo da versare a titolo di IMU pari ad € 2.047,98.
In definitiva, osserva l'appellante, il controllo giurisdizionale sugli atti di accertamento emessi dal Comune di Milano si è concluso con una conferma dell'attività di ripresa fiscale operata dall' Ente, sebbene tale richiesta sia stata riformulata nel suo ammontare e al riguardo la deducente ribadisce che il nuovo importo da portare in ingiunzione è pari ad € 7.330,00, quale somma di € 1.832,50 per ciascuno degli anni a recupero, senza applicazione di sanzioni. L'appellante sostiene l'infondatezza della richiesta formulata dalla Parte nel ricorso introduttivo, nel punto in cui ritiene che l'importo riformulato nella sentenza della CTP n. 2461/19 e quantificato a titolo di imposta pari ad € 1.832,50 debba essere inteso quale importo dovuto complessivamente per tutti e quattro gli anni in accertamento e non invece, riferibile al singolo anno di imposta in accertamento e, quanto alla richiesta di compensazione, che questa pretesa è già stata disattesa dalla citata sentenza 2461, con la conseguenza che non vi è alcun credito da porre in compensazione.
2.2) La Società appellata depositava in data 6 maggio 2024 atto di controdeduzioni, con il quale:
osserva che il Comune di Milano era rimasto contumace nella fase cautelare, ma i Giudici di prime cure hanno senza dubbio preso atto delle controdeduzioni depositate e considerato le argomentazioni svolte dall'Amministrazione medesima, la cui presenza in giudizio è attestata nel verbale di udienza del 5 aprile 2022;
evidenzia che l'ente comunale ha esplicitamente ammesso di non aver debitamente tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza CTP n. 2461 emessa nel 2019 ad esito del giudizio di impugnazione dei singoli atti impositivi e di aver illegittimamente ingiunto all'odierna appellata il pagamento di somme diverse e maggiori a titolo di IMU (€ 14.430,00) rispetto alla quantificazione operata dai Giudici tributari e preteso anche il pagamento delle sanzioni espressamente escluse dalla sentenza n. 2461/2019;
contesta la quantificazione del tributo IMU operata dal Comune di Milano laddove sostiene che la somma individuata dalla sentenza n. 2461/2019 sia riferibile ad ogni singolo anno d'imposta oggetto degli avvisi impugnati, mentre in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata si evince – come vorrebbe parte appellata – che la pretesa comunale sia stata riformulata in riferimento a ciascuna annualità e che detta riformulazione sia riconducibile al valore imponibile dell'area edificabile pari ad € 172.887,69;
afferma la fondatezza della propria richiesta di compensazione del dovuto con quanto già versato a titolo di acconto IMU per le medesime annualità e chiede di essere tenuta indenne dalla duplicazione dei pagamenti;
chiede che l'illegittima e scorretta condotta posta in essere dal Comune di Milano sia sanzionata con la condanna di parte appellante alle spese di giudizio.
All'udienza tenutasi con rito camerale l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) L'appello del Comune deve essere accolto.
3.1) Nella sentenza impugnata si afferma – contrariamente al vero - che “il comune non si costituiva rimanendo così contumace nel corso del presente giudizio”. Muovendo da tale erronea convinzione il primo giudice accoglieva il ricorso così sinteticamente motivando: “La commissione, esaminati gli atti e la documentazione di causa a disposizione della Commissione, deve ragionevolmente dedurre che le tesi difensive appaiono fondate e meritevoli di accoglimento”.
È quindi palese che la decisione è stata assunta esclusivamente sulla base delle “tesi difensive” e delle allegazioni della Società ricorrente e che l'erronea dichiarazione di contumacia ha impedito al primo giudice di tenere conto delle difese argomentate dal Comune regolarmente costituitosi in giudizio sin dal 7 marzo
2022.
In proposito, la descrizione dello svolgimento del processo non opera alcun accenno alla costituzione in giudizio del Comune con cui la parte resistente aveva evidenziato, da un lato, che l'ingiunzione faceva seguito ad avvisi di accertamento, con conseguente incontestabilità del potere dell'ente comunale di procedere alla riscossione del proprio tributo e dall'altro riconosceva lealmente di essere incorsa in errore materiale nella redazione dell'ingiunzione impugnata, per aver omesso di considerare il nuovo valore imponibile definito con la sentenza della CTP n. 2461/2019 e chiedeva di definire la vertenza con il nuovo importo dell'imposta da portare in ingiunzione nella misura di € 7.330,00, quale somma di € 1.832,50 per ciascuno degli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 con interessi, ma senza applicazione di sanzioni, in conformità al dispositivo della sentenza indicata.
A fronte di tali deduzioni, la laconica motivazione con cui il primo giudice ha accolto il ricorso della parte rende manifesta la totale disattenzione agli argomenti difensivi esposti nell'atto di controdeduzioni del
Comune di Milano.
3.2) Vale precisare che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società chiedeva di determinare il tributo nella somma omnicomprensiva per tutte le annualità di € 1.832,50 e di compensare quanto dovuto con il maggior credito vantato. A fronte di tali richieste, il dispositivo della sentenza di primo grado è formulato con la generica espressione “accoglie il ricorso” senza alcuna precisazione circa la portata della decisione e gli effetti ad essa connessi.
Per di più, il “decisum” non è supportato da alcuna motivazione, difettando la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo e che deve poter consentire la verifica dell'esame critico svolto sulle singole censure mosse. Non concorre, infatti, a dissolvere l'approssimazione suindicata e a rendere chiarezza sull'effettivo contenuto della decisione, la parte motiva della sentenza, che si riduce nell'esposizione di mere enunciazioni assertive circa la “ragionevole” fondatezza del ricorso, che conducono all'accoglimento pieno e incondizionato delle domande formulate dalla parte, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del primo Giudice.
Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza appellata in quanto affetta dal grave vizio di violazione del diritto di difesa della parte resistente costituita, che si è concretato nell'omesso scrutinio delle allegazioni comunali e nella violazione del canone di specificità della motivazione. 3.3) Venendo all'esame del merito, l'appellante sostiene che la pretesa comunale, come riformulata in atti, deve ritenersi riferibile a ciascuna delle annualità considerate, dovendo trovare applicazione il principio dell'autonomia impositiva di ciascun anno d'imposta.
La parte appellata insiste invece nel sostenere che la sentenza CTP 2461/19 avrebbe quantificato inequivocabilmente in complessivi € 1.832,50 il tributo dovuto a fini IMU per gli anni dal 2012 al 2015 e che in nessuna parte della motivazione sarebbe evincibile che la pretesa comunale sia stata formulata in riferimento a ciascuna annualità e non invece complessivamente riferibile a tutte le annualità oggetto di ingiunzione.
Lo scrutinio della questione sollevata dalle parti richiede l'esame della portata conformativa discendente dal contenuto precettivo del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano
n. 2461/20/2019.
A tele riguardo vale precisare che, dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza, risulta che il Comune aveva dato avvio al procedimento di accertamento con adesione, “richiedendo per le annualità in oggetto l'importo annuo di € 1.832,50”.
La procedura di accertamento con adesione non si è poi conclusa per ragioni rimaste imprecisate (il Comune afferma che la Società non ha accettato la proposta comunale senza formulare una propria controproposta sul valore dell'area, la Società sostiene che il Comune ha emesso gli avvisi di accertamento senza adottare un provvedimento conclusivo della procedura e senza valutare la documentazione che era stata prodotta su richiesta dello stesso comune).
Come che sia, la sentenza ha assunto a riferimento per la determinazione del valore dell'area divenuta edificabile “quello indicato nell'accertamento con adesione” (id est l'importo annuo di € 1.832,50).
Si deve quindi concludere nel senso che il valore da attribuire al giudicato nella parte in cui ha determinato in € 1.832,50 quanto dovuto dalla Società a titolo di IMU debba coerentemente intendersi riferito ad ognuno degli anni dal 2012 al 2015 e non invece, come preteso dalla Società, quale importo dovuto complessivamente a ristoro di tutti e quattro gli anni d'imposta oggetto di accertamento.
L'importo complessivo dovuto va quindi determinato nella misura di € 7.330,00 senza applicazione di sanzioni, avendo la sentenza più volte richiamata riconosciuto la buona fede della contribuente. Su tale importo sono dovuti gli interessi come per legge.
3.4) La richiesta della parte appellata di compensare quanto dovuto con i versamenti eseguiti non può trovare accoglimento.
Al riguardo l'appellante, oltre a negare l'esistenza di crediti da compensare, ha correttamente eccepito che la questione è coperta dal giudicato formatosi inter partes.
Ancora una volta, osta in effetti quanto già deciso sul punto dalla sentenza 2461, che ha respinto la richiesta per difetto dei presupposti “in quanto avanzata tardivamente e comunque riguardante la compensazione di tributi diversi”.
La domanda dell'appellata è stata quindi già respinta per ragioni processuali e di merito con decisione passata in giudicato formale ex art. 324 c.p.c. per mancata impugnazione. Ne discende che la domanda stessa non può essere riproposta nel presente giudizio, stante la preclusione derivante dal principio espresso dall'art. 2909 cod.civ. .
4) In conclusione, il giudizio deve trovare definizione in adesione alle richieste formulate dal comune fin dal primo grado e l'appello deve trovare accoglimento nei sensi di cui al dispositivo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, dichiara la nullità della decisione impugnata;
- determina in € 1.832,50 l'importo dovuto a titolo di IMU per ciascuno degli anni oggetto di accertamento, con interessi al tasso legale;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in € 2.797,00 e per il secondo grado in € 3.200,00 oltre spese e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 14 luglio 2025.
il Presidente estensore
EN RD
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 867/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2873/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 21/10/2022
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 20210430289622118581020 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 20210430289622118581020 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 20210430289622118581020 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2050/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riformare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 5,
n. 2873/05/2022, e per l'effetto confermare la piena legittimità e fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. 20210430289622118581020 emessa dal Comune di Milano sulla base di precedenti avvisi di accertamento per omessa denuncia IMU, n. 528/0/U per l'anno di imposta 2012 - n. 529/0/U per l'anno di imposta 2013 -
n. 530/0/U per l'anno di imposta 2014 - n. 531/0/U per l'anno di imposta 2015, demandando il Comune di
Milano a rettificare l'importo in € 7.330,00, quale somma complessiva scaturente dal dovuto di € 1.832,00 per ciascun anno di imposta in esame (2012, 2013, 2014 e 2015) come definito con sentenza CTP di Milano, sezione 20 n. 2461/2019, oltre agli interessi da applicarsi ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Confermare la sentenza di primo grado n. 2283/05/2022 e per l'effetto dichiarare che la somma complessiva dovuta a titolo di IMU è pari ad € 1.830,52 totali per gli anni dal 2012 al 2015 e compensare la somma accertata con gli importi già corrisposti al medesimo titolo.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso proposto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, Resistente_1 s.r.l. impugnava l'atto n. 20210430289622118581020 con cui il Comune di Milano procedeva alla riscossione coattiva del credito di € 14.494,00 per tributo patrimoniale nelle componenti IMU e TASI, asseritamente divenuto certo, liquido ed esigibile a seguito della mancata impugnazione di precedenti avvisi di accertamento per omessa denuncia IMU per gli anni d'imposta dal 2012 al 2015, con i quali era stato rideterminato il valore venale dell'area ex standard divenuta edificabile sita in Milano, Indirizzo_1 identificata al N.C.T. di Milano nel Dati_Catastali_1 di proprietà della ricorrente.
La ricorrente evidenziava che, diversamente da quanto asserito nell'ingiunzione impugnata, i suindicati e presupposti avvisi di accertamento erano stati ritualmente impugnati e parzialmente annullati dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 2461/2019, non appellata e divenuta definitiva, che aveva rideterminato in € 1.832,50 il tributo IMU dovuto per gli anni considerati e dichiarato non dovute le sanzioni irrogate con gli avvisi.
Alla luce di quanto esposto la ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta di pagamento di € 14.494,00 riferita agli stessi periodi d'imposta, avanzata dal Comune di Milano a titolo di IMU e sanzioni pari al 100% del tributo, stante la palese trasgressione dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 2461/19 divenuta oramai irrevocabile e vincolante per le parti del processo.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio depositando in data 7 marzo 2022 atto di controdeduzioni.
Nelle proprie difese la parte resistente dava atto della riformulazione della pretesa fiscale operata dalla sentenza CTP n. 2461/19 che aveva quantificato per le annualità in accertamento l'importo annuo di
€ 1.832,50 e dichiarava di avere, per errore materiale, omesso di considerare nell'ingiunzione il nuovo valore imponibile definito con sentenza, e sotto tale profilo, proponeva la definizione del giudizio con un nuovo ricalcolo dell'imposta dovuta nel rispetto di quanto statuito nel dispositivo della sentenza;
in particolare, indicava il nuovo importo da portare in ingiunzione nella misura di € 7.330,00, quale somma di € 1.832,50 per ciascuno degli anni a recupero, somma che corrisponde al dovuto a solo titolo di imposta in quanto la sentenza 2461/20/2019 aveva dichiarato non dovute le sanzioni, ma solo gli interessi. La Corte adita dopo aver affermato che “il comune non si costituiva rimanendo così contumace nel corso del presente giudizio”, accoglieva il ricorso così motivando: “La commissione, esaminati gli atti e la documentazione di causa a disposizione della Commissione, deve ragionevolmente dedurre che le tesi difensive appaiono fondate e meritevoli di accoglimento”.
2) Con l'appello in epigrafe, il Comune di Milano chiede la riforma della decisione di primo grado.
2.1) Al riguardo, dopo aver premesso di non essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ma di essersi regolarmente costituito con controdeduzioni depositate sul portale Sigit in data 7 marzo 2022, chiede l'integrale riforma della sentenza appellata in quanto basata esclusivamente sulle argomentazioni e sui documenti prodotti dalla ricorrente, con palese violazione del proprio diritto, garantito dall'articolo 24 della
Costituzione, di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dalla parte nel corso del procedimento di primo grado.
L'appellante ripropone le motivazioni a fondamento del corretto operato del Comune già illustrate nelle controdeduzioni di primo grado dell'Ufficio e in particolare osserva di aver agito per la riscossione coattiva del credito IMU ai sensi dell'art. 1, comma 163, Legge 296/2006, essendo divenuti definitivi gli avvisi di accertamento con riformulazione dell'importo di ciascun avviso in € 1.832,50 riconducibile ad un valore imponibile dell'area edificabile pari ad € 172.877,69, rispetto alla precedente quantificazione operata dall'Ufficio di un valore dell'area imponibile di € 322.618,92 che riconduceva ad importo annuo da versare a titolo di IMU pari ad € 2.047,98.
In definitiva, osserva l'appellante, il controllo giurisdizionale sugli atti di accertamento emessi dal Comune di Milano si è concluso con una conferma dell'attività di ripresa fiscale operata dall' Ente, sebbene tale richiesta sia stata riformulata nel suo ammontare e al riguardo la deducente ribadisce che il nuovo importo da portare in ingiunzione è pari ad € 7.330,00, quale somma di € 1.832,50 per ciascuno degli anni a recupero, senza applicazione di sanzioni. L'appellante sostiene l'infondatezza della richiesta formulata dalla Parte nel ricorso introduttivo, nel punto in cui ritiene che l'importo riformulato nella sentenza della CTP n. 2461/19 e quantificato a titolo di imposta pari ad € 1.832,50 debba essere inteso quale importo dovuto complessivamente per tutti e quattro gli anni in accertamento e non invece, riferibile al singolo anno di imposta in accertamento e, quanto alla richiesta di compensazione, che questa pretesa è già stata disattesa dalla citata sentenza 2461, con la conseguenza che non vi è alcun credito da porre in compensazione.
2.2) La Società appellata depositava in data 6 maggio 2024 atto di controdeduzioni, con il quale:
osserva che il Comune di Milano era rimasto contumace nella fase cautelare, ma i Giudici di prime cure hanno senza dubbio preso atto delle controdeduzioni depositate e considerato le argomentazioni svolte dall'Amministrazione medesima, la cui presenza in giudizio è attestata nel verbale di udienza del 5 aprile 2022;
evidenzia che l'ente comunale ha esplicitamente ammesso di non aver debitamente tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza CTP n. 2461 emessa nel 2019 ad esito del giudizio di impugnazione dei singoli atti impositivi e di aver illegittimamente ingiunto all'odierna appellata il pagamento di somme diverse e maggiori a titolo di IMU (€ 14.430,00) rispetto alla quantificazione operata dai Giudici tributari e preteso anche il pagamento delle sanzioni espressamente escluse dalla sentenza n. 2461/2019;
contesta la quantificazione del tributo IMU operata dal Comune di Milano laddove sostiene che la somma individuata dalla sentenza n. 2461/2019 sia riferibile ad ogni singolo anno d'imposta oggetto degli avvisi impugnati, mentre in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata si evince – come vorrebbe parte appellata – che la pretesa comunale sia stata riformulata in riferimento a ciascuna annualità e che detta riformulazione sia riconducibile al valore imponibile dell'area edificabile pari ad € 172.887,69;
afferma la fondatezza della propria richiesta di compensazione del dovuto con quanto già versato a titolo di acconto IMU per le medesime annualità e chiede di essere tenuta indenne dalla duplicazione dei pagamenti;
chiede che l'illegittima e scorretta condotta posta in essere dal Comune di Milano sia sanzionata con la condanna di parte appellante alle spese di giudizio.
All'udienza tenutasi con rito camerale l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) L'appello del Comune deve essere accolto.
3.1) Nella sentenza impugnata si afferma – contrariamente al vero - che “il comune non si costituiva rimanendo così contumace nel corso del presente giudizio”. Muovendo da tale erronea convinzione il primo giudice accoglieva il ricorso così sinteticamente motivando: “La commissione, esaminati gli atti e la documentazione di causa a disposizione della Commissione, deve ragionevolmente dedurre che le tesi difensive appaiono fondate e meritevoli di accoglimento”.
È quindi palese che la decisione è stata assunta esclusivamente sulla base delle “tesi difensive” e delle allegazioni della Società ricorrente e che l'erronea dichiarazione di contumacia ha impedito al primo giudice di tenere conto delle difese argomentate dal Comune regolarmente costituitosi in giudizio sin dal 7 marzo
2022.
In proposito, la descrizione dello svolgimento del processo non opera alcun accenno alla costituzione in giudizio del Comune con cui la parte resistente aveva evidenziato, da un lato, che l'ingiunzione faceva seguito ad avvisi di accertamento, con conseguente incontestabilità del potere dell'ente comunale di procedere alla riscossione del proprio tributo e dall'altro riconosceva lealmente di essere incorsa in errore materiale nella redazione dell'ingiunzione impugnata, per aver omesso di considerare il nuovo valore imponibile definito con la sentenza della CTP n. 2461/2019 e chiedeva di definire la vertenza con il nuovo importo dell'imposta da portare in ingiunzione nella misura di € 7.330,00, quale somma di € 1.832,50 per ciascuno degli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 con interessi, ma senza applicazione di sanzioni, in conformità al dispositivo della sentenza indicata.
A fronte di tali deduzioni, la laconica motivazione con cui il primo giudice ha accolto il ricorso della parte rende manifesta la totale disattenzione agli argomenti difensivi esposti nell'atto di controdeduzioni del
Comune di Milano.
3.2) Vale precisare che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società chiedeva di determinare il tributo nella somma omnicomprensiva per tutte le annualità di € 1.832,50 e di compensare quanto dovuto con il maggior credito vantato. A fronte di tali richieste, il dispositivo della sentenza di primo grado è formulato con la generica espressione “accoglie il ricorso” senza alcuna precisazione circa la portata della decisione e gli effetti ad essa connessi.
Per di più, il “decisum” non è supportato da alcuna motivazione, difettando la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo e che deve poter consentire la verifica dell'esame critico svolto sulle singole censure mosse. Non concorre, infatti, a dissolvere l'approssimazione suindicata e a rendere chiarezza sull'effettivo contenuto della decisione, la parte motiva della sentenza, che si riduce nell'esposizione di mere enunciazioni assertive circa la “ragionevole” fondatezza del ricorso, che conducono all'accoglimento pieno e incondizionato delle domande formulate dalla parte, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del primo Giudice.
Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza appellata in quanto affetta dal grave vizio di violazione del diritto di difesa della parte resistente costituita, che si è concretato nell'omesso scrutinio delle allegazioni comunali e nella violazione del canone di specificità della motivazione. 3.3) Venendo all'esame del merito, l'appellante sostiene che la pretesa comunale, come riformulata in atti, deve ritenersi riferibile a ciascuna delle annualità considerate, dovendo trovare applicazione il principio dell'autonomia impositiva di ciascun anno d'imposta.
La parte appellata insiste invece nel sostenere che la sentenza CTP 2461/19 avrebbe quantificato inequivocabilmente in complessivi € 1.832,50 il tributo dovuto a fini IMU per gli anni dal 2012 al 2015 e che in nessuna parte della motivazione sarebbe evincibile che la pretesa comunale sia stata formulata in riferimento a ciascuna annualità e non invece complessivamente riferibile a tutte le annualità oggetto di ingiunzione.
Lo scrutinio della questione sollevata dalle parti richiede l'esame della portata conformativa discendente dal contenuto precettivo del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano
n. 2461/20/2019.
A tele riguardo vale precisare che, dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza, risulta che il Comune aveva dato avvio al procedimento di accertamento con adesione, “richiedendo per le annualità in oggetto l'importo annuo di € 1.832,50”.
La procedura di accertamento con adesione non si è poi conclusa per ragioni rimaste imprecisate (il Comune afferma che la Società non ha accettato la proposta comunale senza formulare una propria controproposta sul valore dell'area, la Società sostiene che il Comune ha emesso gli avvisi di accertamento senza adottare un provvedimento conclusivo della procedura e senza valutare la documentazione che era stata prodotta su richiesta dello stesso comune).
Come che sia, la sentenza ha assunto a riferimento per la determinazione del valore dell'area divenuta edificabile “quello indicato nell'accertamento con adesione” (id est l'importo annuo di € 1.832,50).
Si deve quindi concludere nel senso che il valore da attribuire al giudicato nella parte in cui ha determinato in € 1.832,50 quanto dovuto dalla Società a titolo di IMU debba coerentemente intendersi riferito ad ognuno degli anni dal 2012 al 2015 e non invece, come preteso dalla Società, quale importo dovuto complessivamente a ristoro di tutti e quattro gli anni d'imposta oggetto di accertamento.
L'importo complessivo dovuto va quindi determinato nella misura di € 7.330,00 senza applicazione di sanzioni, avendo la sentenza più volte richiamata riconosciuto la buona fede della contribuente. Su tale importo sono dovuti gli interessi come per legge.
3.4) La richiesta della parte appellata di compensare quanto dovuto con i versamenti eseguiti non può trovare accoglimento.
Al riguardo l'appellante, oltre a negare l'esistenza di crediti da compensare, ha correttamente eccepito che la questione è coperta dal giudicato formatosi inter partes.
Ancora una volta, osta in effetti quanto già deciso sul punto dalla sentenza 2461, che ha respinto la richiesta per difetto dei presupposti “in quanto avanzata tardivamente e comunque riguardante la compensazione di tributi diversi”.
La domanda dell'appellata è stata quindi già respinta per ragioni processuali e di merito con decisione passata in giudicato formale ex art. 324 c.p.c. per mancata impugnazione. Ne discende che la domanda stessa non può essere riproposta nel presente giudizio, stante la preclusione derivante dal principio espresso dall'art. 2909 cod.civ. .
4) In conclusione, il giudizio deve trovare definizione in adesione alle richieste formulate dal comune fin dal primo grado e l'appello deve trovare accoglimento nei sensi di cui al dispositivo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, dichiara la nullità della decisione impugnata;
- determina in € 1.832,50 l'importo dovuto a titolo di IMU per ciascuno degli anni oggetto di accertamento, con interessi al tasso legale;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in € 2.797,00 e per il secondo grado in € 3.200,00 oltre spese e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 14 luglio 2025.
il Presidente estensore
EN RD