TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. RA ON Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. AL AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TI SE, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 08/04/2025, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda di separazione consensuale, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 05/05/1984 in Agropoli, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1984, n.
2, p. I, serie /, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione erano nati tre figli: (nata il Persona_1
11/01/1987 ad Agropoli), (nata il [...] ad [...]) e Persona_2
(nato il [...] ad [...]). Persona_3
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 01/07/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata l'inconciliabilità, le parti chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle suddette condizioni.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
Il Sig. e la Sig.ra , dichiarano di vivere già Pt_2 Parte_1 separatamente in altro luogo e si impegnano entrambi a trasferire quanto prima la propria residenza.
Per l'aspetto patrimoniale i coniugi hanno già provveduto in piena autonomia a provvedere a quanto di diritto.”
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una pagina 2 di 3 riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), che hanno contratto Parte_2 C.F._2 matrimonio in data 05/05/1984, nel Comune di Agropoli, Registro Atti
Matrimonio di detto Comune, Anno 1984, numero 2, parte I Serie /, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
AL AT RA ON
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. RA ON Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. AL AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TI SE, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 08/04/2025, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda di separazione consensuale, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 05/05/1984 in Agropoli, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1984, n.
2, p. I, serie /, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione erano nati tre figli: (nata il Persona_1
11/01/1987 ad Agropoli), (nata il [...] ad [...]) e Persona_2
(nato il [...] ad [...]). Persona_3
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 01/07/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata l'inconciliabilità, le parti chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle suddette condizioni.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
Il Sig. e la Sig.ra , dichiarano di vivere già Pt_2 Parte_1 separatamente in altro luogo e si impegnano entrambi a trasferire quanto prima la propria residenza.
Per l'aspetto patrimoniale i coniugi hanno già provveduto in piena autonomia a provvedere a quanto di diritto.”
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una pagina 2 di 3 riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), che hanno contratto Parte_2 C.F._2 matrimonio in data 05/05/1984, nel Comune di Agropoli, Registro Atti
Matrimonio di detto Comune, Anno 1984, numero 2, parte I Serie /, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
AL AT RA ON
pagina 3 di 3