Articolo 72 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 71Articolo 73
Versione
27 marzo 1963
Art. 72.
Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indeninita' speciale prevista dall'articolo 31 a decorrere dal 1 luglio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a quest'ultima data.
La suddetta indennita' speciale compete anche, sino ai compimento del sessantacinquesimo anno di eta', al personale di cui al precedente comma, che si e' trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso fra il 1 luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963