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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/02/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01424/2025REG.PROV.COLL.
N. 03129/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2023, proposto da
Leda Terrana, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ. VI n. 6161/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste altresì le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 6161 del 13 ottobre 2020, passata in giudicato con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello onerando il Ministero di effettuare una compiuta valutazione comparativa dei suoi titoli vantati ai fini dell’accoglimento dell’istanza per il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento rilasciato in Romania, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I° grado per la seguente disciplina – Classe A060.
Poiché, nonostante la notifica della sentenza effettuata in data 31 novembre 2020, il Ministero non ha eseguito il provvedimento , la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n. 6861 del 13 luglio 2023, con la quale è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 6161/2020 entro il termine di 60 giorni ed è stato nominato un Commissario ad acta, affinché, previo accertamento della inottemperanza dell’Amministrazione ingiunta, provvedesse, entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato, a dare esecuzione alla sentenza. A causa del perdurante inadempimento, in data 27 novembre 2023 e 11 giugno 2024, la ricorrente ha trasmesso al Ministero due istanze di sollecito affinché intervenisse il Commissario ad acta per porre in essere i prescritti adempimenti.
Solo a seguito di una ulteriore istanza della ricorrente e dell’ordinanza n. 7526 del 11 settembre 2024 con la quale il Consiglio di Stato confermava la nomina del Commissario ad acta con l’espresso avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza, si sarebbe valutata l’irrogazione delle astreintes e la segnalazione dell’operato dell’Amministrazione alle autorità competenti è stato adottato il Decreto prot. AOODPIT n. 2542 del 17 ottobre 2024 con il quale il Ministero esprimeva parere favorevole al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso A060 – tecnologia nella scuola secondaria di I grado, senza la necessità di misure compensative, in considerazione delle esperienze professionali di insegnamento acquisite.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere “opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato”, risultando “decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”, con la conseguenza che “il Giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite” (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1390).
Nella specie devono essere liquidate le spese processuali per soccombenza virtuale, come da richiesta della ricorrente, atteso che l’Amministrazione, senza fornire alcuna giustificazione e nonostante i reiterati solleciti, ha dato causa a questo giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO