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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 947/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a Granarolo dell'Emilia (BO), Parte_1 via dello Sport n. 29, rappresentata e difesa dall' avv. Annamaria Ciampa del Foro di NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA, piazza Aldrovandi 2/2,
e nato a [...] il [...] residente a [...]
Ballina n. 4 rappresentato e difeso dall' avv. Annamaria Ciampa del Foro di NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA, piazza Aldrovandi 2/2,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 24/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 2021, quando comparivano davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
NA il 28 luglio 1987, e nato a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Granarolo dell'Emilia al n. 8 parte 2 Serie C anno 2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i figli minori e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 ER cureranno l'educazione e l'istruzione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse, di straordinaria amministrazione per i figli, saranno assunte di comune accordo;
I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori;
2) prende atto che la signora nelle more ha acquistato una propria abitazione, sita in Granarolo Pt_1 dell'Emilia (BO), via dello Sport n. 29 e presso di lei saranno collocati i figli minori e , che Per_1 ER manterranno la loro residenza anagrafica in Granarolo dell'Emilia via dello Sport n. 29 (BO);
pagina 2 di 5 3) dispone, in considerazione dell'età dei figli, che la frequentazione con il padre sarà regolata come segue in base ad un calendario bisettimanale:
A) nella prima settimana, il lunedì, i minori all'uscita da scuola saranno presso il padre e permarranno da lui anche per i pernottamenti sino al mattino del mercoledì quando andranno a scuola;
all'uscita da scuola il mercoledì saranno presso la madre sino al venerdì quando torneranno dal signor per trascorrere il Pt_2 fine settimana;
B) nella seconda settimana si invertono i giorni previsti in quella precedente, quindi da lunedì uscita da scuola sino a mercoledì mattina con la madre;
dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì con il padre;
dal venerdì all'uscita da scuola e per tutto il fine settimana con la madre.
I coniugi confermano la propria disponibilità a modificare il calendario indicato per consentire, l'uno all'altro, la possibilità di gestire al meglio il proprio lavoro, le attività personali e la frequentazione con i figli. Le modificazioni al calendario saranno sempre comunicate all'altro genitore con congruo preavviso.
- nel periodo di vacanza scolastica estiva e trascorreranno 15 giorni continuativi di vacanza ER Per_1
con il padre e 15 giorni continuativi di vacanza con la madre;
tuttavia la vacanza potrà essere anche suddivisa in due distinti periodi di 7 giorni continuativi;
i genitori si impegnano a comunicarsi a vicenda i periodi scelti entro il mese di aprile di ogni anno e in caso di coincidenza delle date prevarrà la scelta materna negli anni pari e la scelta paterna negli anni dispari;
i genitori comunicheranno l'uno all'altro,
almeno 8 giorni prima della partenza il luogo ove si recheranno con i figli;
durante la vacanza estiva il calendario ordinario è sospeso, tuttavia il genitore che non ha con sé i bambini potrà telefonare ai figli ogni giorno;
le vacanze non sospendono né riducono l'entità e l'obbligatorietà del contributo al mantenimento dei figli. Ogni genitore provvederà a sostenere le spese per le vacanze di e in autonomia;
ER Per_1
- le festività natalizie, intese come vacanza scolastica, saranno suddivise in due periodi: dall'inizio delle vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi con un genitore e per i successivi 7 giorni consecutivi con l'altro; per i restanti giorni varrà il calendario indicato al punto. Per il corrente anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza della madre e il secondo del padre alternando i periodi ogni anno.
- nel periodo delle vacanze pasquali, intese come vacanze scolastiche, e trascorreranno le Per_1 ER vacanze a partire dalla sospensione delle lezioni e compreso il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
ogni anno si alterneranno i due periodi festivi tra i genitori. Per l'anno 2025 e trascorreranno il primo periodo con la madre e il Lunedì Per_1 ER dell'Angelo col padre;
3) prende atto che i genitori si dichiarano consapevoli del diritto dei loro figli al mantenimento dei rapporti con gli ascendenti e i parenti di entrambi i rami genitoriali, pertanto si impegnano ad agevolare la frequentazione dei bambini con i nonni materni e paterni e con gli zii;
in particolare si impegnano ad pagina 3 di 5 acconsentire che nei periodi di vacanza estiva, o per particolare eventi familiari, i figli possano trascorrere periodi di villeggiatura con i nonni e/o gli zii sempre previo accordo sulla durata e il luogo del soggiorno;
4) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, quanto venne concordato in sede di separazione e nella contingenza di allora viene qui revocato e non è più riconosciuto nè dovuto alcun contributo al mantenimento dell'uno all'altro;
5) dispone che il signor corrisponda, entro il giorno 10 di ogni mese, alla signora a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento per entrambi i figli minori e , la somma di €. 600,00 Per_1 ER
(seicento/00) mensili, cifra rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con riferimento al mese di gennaio di ogni anno e con prima rivalutazione a gennaio 2026;
6) dispone che l'assegno unico per i figli venga suddiviso al 50% tra i genitori ed è pari ad €. 114.00 al mese;
9) dispone che entrambi i coniugi sostengano il 50% delle spese extra assegno sostenute per i figli e ER
, intendendosi qui richiamato il Protocollo del Tribunale Civile di NA (pubblicato con la Per_1
circolare COA di NA n. 131 del 4 settembre 2017) sulle spese c.d. straordinarie o extra assegno. Per
una più completa indicazione delle spese i genitori seguiranno il seguente schema: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici, ortodontici ed oculistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università etc., ferma restando la necessità di condivisione tra i genitori della scelta della scuola) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno della scuola scelta;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
f) gite scolastiche con pernotto;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato a scuola;
b) pre-
scuola e dopo scuola;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione b) viaggi e vacanze.
Le spese extra assegno, debitamente documentate, saranno rimborsate con cadenza mensile a semplice richiesta;
il genitore che effettua la spesa deducibile fiscalmente avrà cura di far emettere il documento pagina 4 di 5 fiscale a nome del minore al fine di utilizzare il documento nella percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa;
10) prende atto che i signori e e sin d'ora prestano il loro reciproco Pt_2 Pt_2 Parte_1
consenso al rilascio del passaporto, o di altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori e Persona_3 Persona_4
11) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 _
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 947/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a Granarolo dell'Emilia (BO), Parte_1 via dello Sport n. 29, rappresentata e difesa dall' avv. Annamaria Ciampa del Foro di NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA, piazza Aldrovandi 2/2,
e nato a [...] il [...] residente a [...]
Ballina n. 4 rappresentato e difeso dall' avv. Annamaria Ciampa del Foro di NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA, piazza Aldrovandi 2/2,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 24/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 2021, quando comparivano davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
NA il 28 luglio 1987, e nato a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Granarolo dell'Emilia al n. 8 parte 2 Serie C anno 2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i figli minori e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 ER cureranno l'educazione e l'istruzione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse, di straordinaria amministrazione per i figli, saranno assunte di comune accordo;
I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori;
2) prende atto che la signora nelle more ha acquistato una propria abitazione, sita in Granarolo Pt_1 dell'Emilia (BO), via dello Sport n. 29 e presso di lei saranno collocati i figli minori e , che Per_1 ER manterranno la loro residenza anagrafica in Granarolo dell'Emilia via dello Sport n. 29 (BO);
pagina 2 di 5 3) dispone, in considerazione dell'età dei figli, che la frequentazione con il padre sarà regolata come segue in base ad un calendario bisettimanale:
A) nella prima settimana, il lunedì, i minori all'uscita da scuola saranno presso il padre e permarranno da lui anche per i pernottamenti sino al mattino del mercoledì quando andranno a scuola;
all'uscita da scuola il mercoledì saranno presso la madre sino al venerdì quando torneranno dal signor per trascorrere il Pt_2 fine settimana;
B) nella seconda settimana si invertono i giorni previsti in quella precedente, quindi da lunedì uscita da scuola sino a mercoledì mattina con la madre;
dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì con il padre;
dal venerdì all'uscita da scuola e per tutto il fine settimana con la madre.
I coniugi confermano la propria disponibilità a modificare il calendario indicato per consentire, l'uno all'altro, la possibilità di gestire al meglio il proprio lavoro, le attività personali e la frequentazione con i figli. Le modificazioni al calendario saranno sempre comunicate all'altro genitore con congruo preavviso.
- nel periodo di vacanza scolastica estiva e trascorreranno 15 giorni continuativi di vacanza ER Per_1
con il padre e 15 giorni continuativi di vacanza con la madre;
tuttavia la vacanza potrà essere anche suddivisa in due distinti periodi di 7 giorni continuativi;
i genitori si impegnano a comunicarsi a vicenda i periodi scelti entro il mese di aprile di ogni anno e in caso di coincidenza delle date prevarrà la scelta materna negli anni pari e la scelta paterna negli anni dispari;
i genitori comunicheranno l'uno all'altro,
almeno 8 giorni prima della partenza il luogo ove si recheranno con i figli;
durante la vacanza estiva il calendario ordinario è sospeso, tuttavia il genitore che non ha con sé i bambini potrà telefonare ai figli ogni giorno;
le vacanze non sospendono né riducono l'entità e l'obbligatorietà del contributo al mantenimento dei figli. Ogni genitore provvederà a sostenere le spese per le vacanze di e in autonomia;
ER Per_1
- le festività natalizie, intese come vacanza scolastica, saranno suddivise in due periodi: dall'inizio delle vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi con un genitore e per i successivi 7 giorni consecutivi con l'altro; per i restanti giorni varrà il calendario indicato al punto. Per il corrente anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza della madre e il secondo del padre alternando i periodi ogni anno.
- nel periodo delle vacanze pasquali, intese come vacanze scolastiche, e trascorreranno le Per_1 ER vacanze a partire dalla sospensione delle lezioni e compreso il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
ogni anno si alterneranno i due periodi festivi tra i genitori. Per l'anno 2025 e trascorreranno il primo periodo con la madre e il Lunedì Per_1 ER dell'Angelo col padre;
3) prende atto che i genitori si dichiarano consapevoli del diritto dei loro figli al mantenimento dei rapporti con gli ascendenti e i parenti di entrambi i rami genitoriali, pertanto si impegnano ad agevolare la frequentazione dei bambini con i nonni materni e paterni e con gli zii;
in particolare si impegnano ad pagina 3 di 5 acconsentire che nei periodi di vacanza estiva, o per particolare eventi familiari, i figli possano trascorrere periodi di villeggiatura con i nonni e/o gli zii sempre previo accordo sulla durata e il luogo del soggiorno;
4) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, quanto venne concordato in sede di separazione e nella contingenza di allora viene qui revocato e non è più riconosciuto nè dovuto alcun contributo al mantenimento dell'uno all'altro;
5) dispone che il signor corrisponda, entro il giorno 10 di ogni mese, alla signora a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento per entrambi i figli minori e , la somma di €. 600,00 Per_1 ER
(seicento/00) mensili, cifra rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con riferimento al mese di gennaio di ogni anno e con prima rivalutazione a gennaio 2026;
6) dispone che l'assegno unico per i figli venga suddiviso al 50% tra i genitori ed è pari ad €. 114.00 al mese;
9) dispone che entrambi i coniugi sostengano il 50% delle spese extra assegno sostenute per i figli e ER
, intendendosi qui richiamato il Protocollo del Tribunale Civile di NA (pubblicato con la Per_1
circolare COA di NA n. 131 del 4 settembre 2017) sulle spese c.d. straordinarie o extra assegno. Per
una più completa indicazione delle spese i genitori seguiranno il seguente schema: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici, ortodontici ed oculistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università etc., ferma restando la necessità di condivisione tra i genitori della scelta della scuola) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno della scuola scelta;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
f) gite scolastiche con pernotto;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato a scuola;
b) pre-
scuola e dopo scuola;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione b) viaggi e vacanze.
Le spese extra assegno, debitamente documentate, saranno rimborsate con cadenza mensile a semplice richiesta;
il genitore che effettua la spesa deducibile fiscalmente avrà cura di far emettere il documento pagina 4 di 5 fiscale a nome del minore al fine di utilizzare il documento nella percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa;
10) prende atto che i signori e e sin d'ora prestano il loro reciproco Pt_2 Pt_2 Parte_1
consenso al rilascio del passaporto, o di altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori e Persona_3 Persona_4
11) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 _
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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