Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Ordinanza cautelare 23 aprile 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da
VI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta di cui all’istanza n. P-MO/L/Q/2024/105836, avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 07 luglio 2023 il ricorrente ha fatto ingresso in Italia munito di visto n. 043217334 valido dal 06 luglio 2023 al 17 novembre 2023.
In data 12 ottobre 2023 lo straniero si è recato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Verona al fine di sottoscrivere il relativo contratto di soggiorno con riferimento al nulla osta n. P-VR/L/Q/2023/105793 ed il relativo MOD 209 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale indirizzato alla Questura di Verona.
In data 19 ottobre 2023 il ricorrente ha inoltrato la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro stagionale alla Questura di Verona con kit postale n. 05598287169-8.
L’istanza relativa al permesso di soggiorno elettronico per lavoro stagionale è stata respinta dalla Questura di Verona con provvedimento datato 5 novembre 2024.
In data 21 marzo 2024 il ricorrente ha inoltrato domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 09 maggio 2024 il ricorrente ha ottenuto il relativo nulla osta alla conversione.
In data 27 novembre 2024 il lavoratore ha ricevuto la comunicazione di preavviso dell’avvio del procedimento di revoca, con la motivazione, richiamata anche nel provvedimento di revoca definitivo del 11 dicembre 2024 secondo la quale “da controlli effettuati con la Questura di competenza è emerso che la Questura di Verona ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, pertanto non è in possesso dei requisiti per la conversione”.
Avverso il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, secondo il ricorrente, dalla particolare concatenazione delle richieste e degli atti amministrativi che lo hanno riguardato, risulterebbe che al momento della domanda di verifica di sussistenza della quota di conversione, effettuata in data 21 marzo 2024, il ricorrente fosse titolare (seppur non in possesso materialmente per colpa a lui certamente non imputabile) di permesso di soggiorno stagionale, che il permesso fosse oggetto di regolare rinnovo ai sensi dell’art 24 comma 8 TUI e che nessun provvedimento di rifiuto di rilascio di permesso stagionale sia mai stato emesso dalla Questura di Verona, la quale avrebbe, invece, gestito la pratica facendo sottoscrivere una rinuncia al lavoratore;
2. occorrerebbe tener conto della novella normativa di cui all’art. 1 comma 1, lett. f) n. 6 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che ha modificato il comma 10 dell’art. 24 del d.lgs. 286 del 1998 abolendo la necessità della disponibilità di una “quota” per poter ottenere la conversione di un titolo già posseduto.
3. l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non potrebbe, di per sè sola, essere ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, in mancanza di un termine espressamente previsto come perentorio della legge;
4. il provvedimento oggi impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso in violazione e falsa applicazione dell’art 5 comma 5 TUI.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 110 del 2025 l’intestato Tar ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: « impregiudicata ogni più approfondita valutazione in ordine alla fondatezza delle censure dedotte da parte ricorrente, ai fini della decisione sulla domanda cautelare presentata da quest’ultima, il Collegio ritiene che non sussistano elementi sufficienti a fondare il fumus boni iuris della pretesa avanzata dallo straniero, posto che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale preclude la conversione dello stesso e, quindi, comporta anche la revoca del correlato nulla osta alla conversione già rilasciato ».
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2565/25 pubblicata in data 11 luglio 2025 ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato sulla scora, però, della seguente motivazione « in disparte l’accertamento del possesso o meno dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, da approfondire nella sede del merito, sussiste allo stato – in assenza di rilievi negativi - il pregiudizio grave ed irreparabile discendente dall’esecuzione del provvedimento gravato, il che induce all’accoglimento del gravame nelle more della definizione del giudizio ».
Le parti non hanno depositato, successivamente, ulteriori memorie.
All’esito dell’udienza pubblica del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente.
Il Collegio non ritiene vi siano i presupposti per modificare quanto affermato, sia pure sinteticamente, in sede cautelare.
Ai sensi dell’art. 24 TUI, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo. Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
Il permesso di soggiorno rilasciato in conseguenza reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Il concetto di “regolare attività lavorativa” implica che sia stato rilasciato il permesso di soggiorno stagionale: anche per ottenere il rinnovo di tale titolo, occorre che, a monte, vi sia stato comunque il rilascio dello stesso.
Nel caso di specie, d’altronde, risulta dagli atti che la Questura di Verona, con provvedimento datato 5 novembre 2024, ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno stagionale.
Tale provvedimento è stato depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 31 marzo 2025, e a tale dato parte ricorrente non ha fornito alcuna replica o precisazione, non avendo depositato memorie successivamente all’adozione dell’ordinanza cautelare da parte dell’intestato Tar.
Pertanto, non avendo il Collegio contezza della tempestiva impugnazione del provvedimento in esame, né avendo in altro modo parte ricorrente censurato l’illegittimità o anche solo la mancanza di efficacia del suddetto provvedimento, il ricorso non può essere accolto, emergendo una circostanza idonea ad escludere il diritto alla conversione, nonché alla proroga del titolo, e, comunque, dell’applicazione dell’art. 5, comma 5, TUI.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AS | PA EN |
IL SEGRETARIO