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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/07/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5702 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Mirko Buratti Presidente rel. dr.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 05/09/2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il22/06/1949 Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BRUNETTI GIOVANNI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MOTTA ROBERTA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Come da rispettive note conclusive Motivi della decisione STATUS La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza presidenziale attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
ADDEBITO
Le reciproche domande di addebito della separazione vanno disattese. Dal racconto delle stesse parti emerge che, fin dall'inizio del matrimonio, i coniugi, che avevano entrambi pregresse esperienze famigliari, erano consapevoli delle rispettive esigenze lavorative e familiari, tanto che hanno mantenuto nel tempo due residenze diverse e, per quanto entrambi affermino che vi era il desiderio di concretizzare la convivenza, in realtà, la vita in comune è stata limitata ai fine settimana ed alle festività, tanto che, a partire dal 2018, secondo il il Pt_1 matrimonio si era già ridotto ad una formalità giuridica. Anche la riconosce di essersi determinata al matrimonio su insistenza del precisando Pt_2 Pt_1 che la loro relazione era iniziata a Milano, nel 1997, durante le trasferte lavorative del (la cui Pt_1 famiglia risiedeva a Taranto), quando entrambi erano già coniugati e con prole, e che il progetto di stabilire la residenza della nuova famiglia a Sesto San Giovanni non si era mai realizzata.
D'altra parte, anche le circostanze dedotte a prova riguardano fatti privi di significativo rilievo causale e risalenti nel tempo, quindi, inidonei allo scopo prefisso, evidenziando piuttosto una situazione di distacco affettivo tra i coniugi e di mancanza di condivisione già realizzata in epoca assai risalente;
tali fatti rappresentano, piuttosto che possibili cause del fallimento del matrimonio, l'effetto di una crisi già in atto tra i coniugi, addirittura originaria, che gli stessi non hanno ritenuto di affrontare precedentemente.
Si osservi che, inoltre, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente il semplice riscontro dell'infedeltà di uno dei coniugi, ma occorre la dimostrazione che sia stato il comportamento in concreto tenuto dal coniuge infedele a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che, dunque, a quella violazione risalga la crisi dell'unione. Infatti, la violazione del dovere di fedeltà coniugale nascente dal matrimonio presuppone che tra gli stessi coniugi sia nell'attualità riscontrabile quella solidarietà che giustifica la permanenza di tale dovere, cioè che non sia già venuto meno per altre cause quell'intesa e quel rapporto di dedizione fisica e spirituale sul quale si fonda e si regge la comunione di vita.
IN PUNTO ECONOMICO
Entrambe le parti hanno conseguito l'accesso al pensionamento, percepito il TFR, dispongono di risparmio investito e sono proprietarie di immobili, cosicché sono autonome sotto il profilo reddituale e patrimoniale. In particolare, il reddito mensile del ricorrente è di circa € 3.800,00, mentre quello della resistente è di circa € 2.000,00. Non si ravvisa una condizione di squilibrio tale da giustificare un intervento perequativo in una coppia che ha sempre mantenuto un regime di vita autonomo.
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...] II. Rigetta ogni altra domanda;
III. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (n. 12 anno 2004 P.2 S. C Uff. 6); IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17/07/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Mirko Buratti Presidente rel. dr.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 05/09/2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il22/06/1949 Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BRUNETTI GIOVANNI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MOTTA ROBERTA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Come da rispettive note conclusive Motivi della decisione STATUS La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza presidenziale attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
ADDEBITO
Le reciproche domande di addebito della separazione vanno disattese. Dal racconto delle stesse parti emerge che, fin dall'inizio del matrimonio, i coniugi, che avevano entrambi pregresse esperienze famigliari, erano consapevoli delle rispettive esigenze lavorative e familiari, tanto che hanno mantenuto nel tempo due residenze diverse e, per quanto entrambi affermino che vi era il desiderio di concretizzare la convivenza, in realtà, la vita in comune è stata limitata ai fine settimana ed alle festività, tanto che, a partire dal 2018, secondo il il Pt_1 matrimonio si era già ridotto ad una formalità giuridica. Anche la riconosce di essersi determinata al matrimonio su insistenza del precisando Pt_2 Pt_1 che la loro relazione era iniziata a Milano, nel 1997, durante le trasferte lavorative del (la cui Pt_1 famiglia risiedeva a Taranto), quando entrambi erano già coniugati e con prole, e che il progetto di stabilire la residenza della nuova famiglia a Sesto San Giovanni non si era mai realizzata.
D'altra parte, anche le circostanze dedotte a prova riguardano fatti privi di significativo rilievo causale e risalenti nel tempo, quindi, inidonei allo scopo prefisso, evidenziando piuttosto una situazione di distacco affettivo tra i coniugi e di mancanza di condivisione già realizzata in epoca assai risalente;
tali fatti rappresentano, piuttosto che possibili cause del fallimento del matrimonio, l'effetto di una crisi già in atto tra i coniugi, addirittura originaria, che gli stessi non hanno ritenuto di affrontare precedentemente.
Si osservi che, inoltre, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente il semplice riscontro dell'infedeltà di uno dei coniugi, ma occorre la dimostrazione che sia stato il comportamento in concreto tenuto dal coniuge infedele a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che, dunque, a quella violazione risalga la crisi dell'unione. Infatti, la violazione del dovere di fedeltà coniugale nascente dal matrimonio presuppone che tra gli stessi coniugi sia nell'attualità riscontrabile quella solidarietà che giustifica la permanenza di tale dovere, cioè che non sia già venuto meno per altre cause quell'intesa e quel rapporto di dedizione fisica e spirituale sul quale si fonda e si regge la comunione di vita.
IN PUNTO ECONOMICO
Entrambe le parti hanno conseguito l'accesso al pensionamento, percepito il TFR, dispongono di risparmio investito e sono proprietarie di immobili, cosicché sono autonome sotto il profilo reddituale e patrimoniale. In particolare, il reddito mensile del ricorrente è di circa € 3.800,00, mentre quello della resistente è di circa € 2.000,00. Non si ravvisa una condizione di squilibrio tale da giustificare un intervento perequativo in una coppia che ha sempre mantenuto un regime di vita autonomo.
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...] II. Rigetta ogni altra domanda;
III. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (n. 12 anno 2004 P.2 S. C Uff. 6); IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17/07/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti