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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 504/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da
(C.F. ) e residente in [...]alla fraz. Parte_1 C.F._1
Selva n. 10 e ( C.F. entrambi CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Cioffi presso il suo studio in Omignano scalo alla via Nazionale n. 108 elettivamente domiciliato;
ricorrenti
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 16.09.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Salento (SA) il 21/06/2012 (ANNO 2012 Atto n.
3 -parte II- serie B Ufficio 1), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dalla loro unione nascevano due figli, ( ) nato il [...] Persona_1 C.F._3 in Vallo della Lucania;
) nato a [...] Parte_3 C.F._4
Lucania IL 28/06/2013; che venuta meno l'affectio, si determinavano a chiedere la separazione consensuale, con ricorso depositato in data 23.10.2023, chiedendo all'intestato Tribunale di recepire le seguenti condizioni “I coniugi vivranno tra di loro separati, fermi i reciproci obblighi di legge. 2) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in via Selva n. 10 -Lustra, resterà nella disponibilità della sig.ra
unitamente a tutti i mobili e gli arredi in essa presenti.3) L'esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambe i coniugi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità è esercitata disgiuntamente. 4) I figli minori vengono affidati ad entrambe i genitori ed avranno residenza stabile presso la casa famigliare sita in Lustra alla via Selva n. 10.5) In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i coniugi presso i figli e gli stessi parimenti provvederanno alla cura ed all'educazione degli stessi.6) I coniugi concordano che il sig. potrà vedere i figli e ogni volta che CP_1 Per_1 Parte_3 vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dei medesimi.7) I coniugi concordano che il sig. potrà tenere i figli con sé di sabato CP_1
o di domenica a settimana alterne dalle ore 9:00 alle ore 20:00 prelevandoli presso
l'abitazione della sig.ra ed ivi riconducendoli la domenica sera.8) I coniugi, Pt_1 inoltre, concordano che i figli trascorreranno il periodo di ferie estive per 15 gg. ad alterni presso ciascun genitore ed in ogni caso compatibilmente con le eventuali e future esigenze lavorative del padre e della madre, previo accordo tra di loro da pattuire entro il giorno 15 del mese di giugno. 9) Per le festività natalizie i coniugi convengono che i figli trascorreranno il giorno 24 dicembre e primo gennaio con il padre ed il 25 e 31 dicembre con la madre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno, nella scelta del periodo;
parimenti in occasione delle festività pasquali, i figli resteranno alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori nel giorno di
Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis10) Il sig. corrisponderà il giorno 15 di CP_1 ogni mese alla sig.ra per il mantenimento dei figli e la Pt_1 Per_1 Parte_3 somma di € 200 complessivi.11) La sig.ra rinuncia all'assegno di Pt_1 mantenimento per sé stessa.12) I coniugi si impegnano e si obbligano reciprocamente
a contribuire in ragione del 50% alle spese necessarie per i figli per visite mediche, specialistiche e medicinali non coperte dal SSN, nonché scolastiche ed a versare la propria quota all'altro, in riferimento ai periodi di convivenza dei figli con l'uno o l'altro genitore”. Essendo stata la separazione omologata con sentenza resa dall'intestato
Tribunale in data 06/03/2024 e pubblicata l'08/03/2024 (sentenza nr.
285/2024), chiedevano, sussistendo i presupposti di legge e perdurando la separazione fra gli stessi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni di cui alla separazione.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del
20.11.2024, veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione. Veniva, poi, all'esito disposto un rinvio non ravvisando in atti certificato di passaggio in giudicato della sentenza resa dall'intestato
Tribunale nel giudizio di separazione consensuale. All'esito con provvedimento reso in data 10.3.2025, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, conformi a quanto richiesto già in sede di separazione, che sono da ritenersi congrue dal Tribunale, in quanto non in contrasto con norme di carattere imperativo e conformi all'interesse della prole, allo stato, minorenne.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21.06.2012 nel Comune di Salento (SA) tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile CP_1 del Comune di Salento Anno 2012 numero 3 parte II serie B Ufficio 1 alle condizioni riportate in ricorso;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salento per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso, in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni