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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc all'udienza del 07.11.2024, tenuta con trattazione scritta,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo, dall'avvocato Fabio D'Argenzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA, alla via Maenza n. 29,
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata a NA, Viale delle Medaglie d'Oro n. 8 presso lo CP_1 studio dell'avv. Marco Valenza e Andrea Ensoli, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla memoria difensiva,
CONVENUTA
E in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., (Cod. Fisc. ) E P.IVA_1 [...]
CP_ Con
Dir. Gen. Sist. e . (C.F. Controparte_3 CP_6
), P.IVA_2
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto accogliere, integralmente, le domande riconvenzionali e in via concorrente o gradata, la eccezione di compensazione, come sopra, partitamente, formulate dalla opponente. - Voglia, altresì, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, riformare, integralmente, oppure, in subordine, parzialmente, il capo sulle spese della ordinanza emessa, all'esito del reclamo. - Con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”.
Le domande riconvenzionali proposte dalla parte erano le seguenti: “A) di accertamento e/o presa
d'atto: a) sia dell'avvenuto pagamento da parte di essa opponente in favore della della CP_1 somma di € 3.149,05, a suo tempo corrisposta, in data 07.01.16, a mezzo bonifico bancario, in seguito al precetto correlativo alla sentenza n. 942/15 del Tribunale di Velletri, nonché, a successivo atto di pignoramento e ordinanza di pagamento somme R.G.E. n. 957/15, del Tribunale di NA;
b) sia dell'avvenuto pagamento, da parte della prima, in favore della seconda della somma di € 7.726,14 a suo tempo corrisposta in data 18.03.14, a mezzo bonifico bancario in seguito alla notifica del precetto di cui al D.I. provvisoriamente esecutivo n.69/12 Tribunale di Velletri;
B) di accertamento e/o presa
d'atto, quanto alla sentenza n.1763/19, resa dalla Corte d'Appello di Roma, divenuta nelle more definitiva: c) sia della declinatoria in favore del Tribunale di NA, quanto al giudizio di opposizione monitorio;
d) sia della, ivi, statuita compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio e soprattutto per quanto qui rileva di quelle del primo grado;
e) della conferma di ambedue i capi testè citati per effetto della successiva pronuncia della Suprema Corte di cui alla ordinanza n. 8871/21, come tali, divenuti, definitivi ed irretrattabili;
C) di accertamento e/o presa
d'atto, della nullità e inefficacia del ricorso per Decreto Ingiuntivo, R.G. n. 5912/11, depositato in data 16.12.2011 presso il Tribunale di Velletri, nonché, della pedissequa ingiunzione n. 69/12 e della ordinanza di assegnazione somme Trib. NA emessa all'esito del pignoramento R.G.E. n. 957/15;
D) di accertamento e/o presa d'atto, in ragione della predetta ed acclarata nullità ed inefficacia, della non debenza, da parte della alla delle somme, distintamente, portate dai Parte_1 CP_1
titoli giudiziali, testè menzionati;
E) di condanna della parte opposta - (per effetto di quanto sopra accertato e/o acclarato, in punto di compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, da parte della Corte d'Appello di Roma) - alla restituzione, in favore di parte opponente dell'importo di € 3.149,05 , oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
F) di condanna della parte opposta - (per effetto di quanto sopra accertato e/o acclarato, in punto di nullità ed inefficacia del ricorso per Decreto Ingiuntivo, R.G. n. 5912/11, depositato in data 16.12.2011 presso il Tribunale di Velletri, nonché, della pedissequa ingiunzione di pagamento n. 69/12) - alla restituzione, in favore di parte opponente dell'importo € 7.726,14 a suo tempo corrisposte in data
18.03.14, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
G) di condanna della opposta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla opponente anche ex art. 96 c.p.c., atteso che, la seconda, si è vista pignorare, reiteratamente, ingiustamente ed illecitamente, per ben due volte sia il conto corrente bancario che lo stipendio, in virtù di un'azione in buona parte, infondata e temeraria, stante anche ogni indiscussa e verosimile conseguenza dannosa in termini economici e morali”.
Parte opposta si costituiva chiedendo: “a) disporre la compensazione parziale e/o totale della somma di € 3.149,05 dovuta dalla opposta all'opponente, con la minor e residua somma di cui all'atto di precetto a quest'ultima notificato in data 27/10/2022 ad istanza dell'Avv. b) rigettare la CP_1
proposta opposizione, ivi comprese le formulate domande riconvenzionali, nonchè la domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto e diritto. Condannare l'opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite, al rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc, la parte attrice così modificava le proprie domande:
“A) di accertamento e/o presa d'atto dell'avvenuto pagamento, da parte della opponente, in favore della opposta della somma di € 7.726,14 a suo tempo corrisposta, in data 18.03.14, a mezzo bonifico bancario in seguito alla notifica del precetto di cui al D.I. provvisoriamente esecutivo n.69/12
Tribunale di Velletri;
B) di accertamento e/o presa d'atto, quanto alla sentenza n.1763/19, resa dalla
Corte d'Appello di Roma, divenuta nelle more definitiva: a) sia della declinatoria in favore del
Tribunale di NA, quanto al giudizio di opposizione monitorio;
b) sia della, ivi, statuita compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio e soprattutto per quanto qui rileva di quelle del primo grado;
c) della conferma di ambedue i capi testè citati per effetto della successiva pronuncia della Suprema Corte di cui alla ordinanza n. 8871/21, come tali, divenuti, definitivi ed irretrattabili;
C) di accertamento e/o presa d'atto, della nullità e inefficacia;
a) del ricorso per decreto Ingiuntivo, R.G. n. 5912/11, depositato in data 16.12.2011 presso il Tribunale di Velletri, nonché, della pedissequa ingiunzione n. 69/12; b) della ordinanza di assegnazione somme Tribunale di NA, emessa all'esito del pignoramento R.G.E. n. 957/15, atteso che, pur avendo la convenuta, con inferenza a tale ultima ordinanza, restituito, banco iudicis, la somma, ivi, contemplata, poi, la stessa, con successivo atto di estensione del pignoramento, tacciato anche di nullità per le ragioni illustrate in citazione, ne ha domandato un residuo importo di € 527,10 che comunque stando cosi le cose, non era dovuto e deve essere logicamente restituito alla D) di accertamento e/o Parte_1
presa d'atto della oggettiva ineseguibilità del capo condannatorio di cui alla ordinanza di Cassazione
n. 8871/21 con conseguente nullità del correlato atto di precetto di € 1.035,57; E) di accertamento
e/o presa d'atto - in ragione delle predette e acclarate nullità inefficacia e ineseguibilità - della non debenza, da parte della alla delle somme, distintamente, portate dai titoli Parte_1 CP_1
giudiziali e dall'atto di estensione del pignoramento, testè menzionati;
F) di condanna della parte opposta - (per effetto di quanto sopra accertato e/o acclarato, in punto di nullità ed inefficacia del ricorso per Decreto Ingiuntivo, R.G. n. 5912/11, depositato in data 16.12.2011 presso il Tribunale di Velletri, nonché, della pedissequa ingiunzione di pagamento n. 69/12) - alla restituzione, in favore di parte opponente dell'importo € 7.726,14 a suo tempo corrisposte in data 18.03.14, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
G) di condanna della opposta alla restituzione della somma di € 527,10 di cui all'atto di estensione del pignoramento, importo questo richiesto, non dovuto e ingiustamente assegnatole, per effetto della ordinanza di assegnazione di cui al giudizio esecutivo, qui, opposto;
H) di condanna della opposta alla restituzione della somma di € 1.035,57 di cui all'atto di precetto su ordinanza di Cassazione n. 8871/21, somma questa richiesta con il predetto atto di estensione del pignoramento, parimenti, non dovuta e assegnatale per effetto della ordinanza di assegnazione di cui al giudizio esecutivo, qui, opposto;
I) di riforma integrale, oppure, in subordine parziale, alla luce delle osservazioni di cui alla citazione, del capo sulle spese della ordinanza di condanna, emessa, all' esito del precedente giudizio di reclamo;
L) di condanna della opposta al risarcimento dei danni, subiti e subendi dalla opponente, ex art. 96 c.p.c., in forza di una liquidazione equitativa, atteso che, la seconda, si è vista pignorare, reiteratamente, ingiustamente ed illecitamente, per una seconda volta, il conto corrente bancario e lo stipendio, a titolo di spese giudiziali ed accessori, di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 942/15, nonostante, la prima, avesse, già in precedenza, azionato detto titolo, nonché, pignorato e incamerato, somme per tali dedotte causali ( cfr. precetto sub doc. 13 e ord. ass. sub doc. 6 della citazione) che, andava, successivamente, nuovamente e illecitamente a richiedere nella misura di € 1.860,95 con il precetto
e l'atto di pignoramento presso i terzi, qui, opposti e allegati, ( sub doc.ti 1 e 3 della citazione a giudizio)”.
A fondamento della domanda deduceva l'opponente che in data 27.10.21 parte convenuta - opposta, notificava atto di precetto relativo ai seguenti titoli giudiziali: a) Sentenza civile n. 942/15 del
Tribunale di Velletri, pubblicata in data 23.03.15, all'esito del giudizio di opposizione a D.I. n.69/12,
R.G. n. 5912/11, b) Sentenza civile n. 110/20 del Giudice di Pace di NA per poi procedere al pignoramento.
Con ricorso in opposizione ex art. 615 cpc la parte chiedeva, nell'ambito della procedura esecutiva
RGE 153/22: “- in via preliminare, sospendere, immediatamente la procedura esecutiva opposta, ricorrendone tutti i presupposti in fatto e diritto;
- nel merito (accertata e dichiarata, "in primis", la inesistenza e/o nullità ed inefficacia per sopravvenuta caducazione dei titoli sottesi al precetto e al pignoramento opposti e quindi all'azione esecutiva intentata dalla opposta e confluita nella procedura "de qua", nonché la inammissibilità dell'intervento vista la ineseguibilità del capo condannatorio allo stesso sotteso) - accogliere, integralmente, le domande riconvenzionali, come sopra, partitamente indicate e spiegate dalla opponente. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali ed accessori di legge.". Si è costituita parte opposta chiedendo: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti di legge: a) rigettare la proposta opposizione, le formulate domande riconvenzionali, nonchè la domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto infondate in fatto e diritto;
Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, al rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
Nell'ambito della fase cautelare dell'opposizione, a sostegno delle proprie domande l'opponente deduceva l'avvenuto pagamento, a seguito di ordinanza di assegnazione (Trib. NA p.p.t. R.G. n.
957/15), dell'obbligazione pecuniaria riguardante le spese di lite liquidate a carico della soccombente
(attuale parte opponente), statuite con la sentenza n. 942/15 emessa dal Tribunale di Velletri, in data
07/01/2016 a mezzo bonifico per un importo di € 3.149,05.
Ancora la parte rilevava che la sentenza n. 942/15 del Tribunale di Velletri posta alla base del pignoramento, veniva riformata dalla Corte di Appello di Roma che dichiarava l'incompetenza del
Tribunale in favore di quello di NA e compensava integralmente tra le parti in causa, le spese del doppio grado e, quindi, per l'effetto, anche quelle di cui al predetto titolo giudiziale di “prime cure”,
n. 942/15, oggetto del precetto e del pignoramento, per cui veniva sospesa l'esecuzione anche con riferimento all'ulteriore importo di € 2.194,66, comprensiva di sorte capotale interessi, accessori e spese.
All'esito della fase cautelare veniva disposta la sospensione parziale della procedura esecutiva con riferimento all'importo di € 3.149,05, oltre che di € 2.194,66 con compensazione delle spese di lite.
L'istanza di ulteriore sospensione non era ritenuta meritevole di accoglimento vertendo l'esecuzione in questione anche su altri titoli esecutivi e, precisamente, la sentenza n. 110/20 del Giudice di Pace di NA (precettata con atto notificato il 27/10/2021), l'ordinanza n. 8871/21 emessa dalla Corte di
Cassazione di cui all'atto di intervento e l'Ordinanza di Assegnazione pronunciata dal G.E. del
Tribunale di NA in data 16/11/2015 R.G.E. n. 957/15 rep. n. 774/2015.
L'ordinanza in oggetto veniva reclamata e il reclamo rigettato dal Collegio.
Tanto premesso, in via preliminare va detto, in ordine all'eccezione di difetto di contraddittorio, che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato anche ai terzi pignorati che hanno reso dichiarazione positiva, ovvero la Controparte_2
e il Controparte_7
sede di NA.
[...]
Ne deriva che il contraddittorio è integro.
Premesso ciò, per quanto concerne le contestazioni dell'odierna parte opponente in ordine alle modalità e forme dell'intervento del 22.03.2022 della controparte in seno alla esecuzione con R.G.E.
n. 153/2022-Trib. NA, va considerato che, qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 ss. c.p.c. in quanto attinenti al quomodo dell'esecuzione, sono tardive, visto che sono state proposte per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. del
08.08.2022 a fronte dell'intervento avvenuto il 22.03.2022.
Circa la doglianza di parte odierna parte attrice afferenti l'asserita illegittimità del pignoramento per effetto del pagamento dell'importo di € 3.149,05, esso era incontestato, per cui è stato sospeso il pignoramento relativamente a tale somma.
In ordine a tale importo, peraltro, deve prendersi atto della restituzione, avvenuta a seguito di offerta banco iudicis, da parte della convenuta all'attrice che accettava della somma di € 3.149,05.
In ordine a tale profilo deve prendersi atto dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere.
Quanto all'importo di € 2.194,66, esso era relativo alle spese di lite liquidate nella sentenza del
Tribunale di Velletri.
Va, infatti, osservato che la sentenza che dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Velletri non determinava la caducazione del d.i., in quanto la sentenza di prime cura dichiarava la cessazione della materia del contendere e revocava il d.i., ma, come detto, essa si intendeva implicitamente revocata per effetto della dichiarazione di incompetenza, per cui non può ritenersi caducato il d.i., ma solo la condanna alle spese di giudizio.
Ne deriva che deve accogliersi la domanda di parziale illegittimità dell'esecuzione anche con riferimento all'ulteriore importo di € 2.194,66, comprensiva di sorte capotale interessi, accessori e spese.
Ne deriva il diritto di parte opposta a procedere sulla base dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza n. 110/20 del Giudice di Pace di NA e dall'ordinanza n. 8871/21 della Corte di Cassazione, nonché dell'ordinanza di assegnazione della somma pronunciata dal G.E. del Tribunale di NA in data 16/11/2015 R.G.E. n. 957/15 rep. n. 774/2015.
Peraltro, in ordine alla sentenza n. 110/20 del Giudice di Pace di NA, non è configurabile litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, per cui per effetto della detta sentenza n. 1763/2019 - Corte App. Roma e dell'ordinanza n.8871/2021 della Corte Suprema di Cassazione non possono ritenersi essere venute meno anche la sentenza in materia di opposizione a precetto ex art. 615 ss. c.p.c. con n. 110/2020 - Giudice di Pace di NA.
Quanto alle spese di lite liquidate dalla Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 8871/2021, va osservato che non può in tale sede ritenersi l'illegittimità di tale provvedimento giurisdizionale, essendo evidente che esso statuiva la condanna della parte al pagamento delle spese di lite in applicazione delle disposizioni in materia. In ordine alle altre eccezioni e deduzioni, va detto che è da tempo, infatti, consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza ed alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione” (cfr. Cass., sez. III, sent.
n. 4617 del 20 maggio 1987, Cass., sez. III, sent. n. 1935 del 25 febbraio 1994, sez. I, sent. n. 9061 del 28 agosto 1999, sez. III, sent. n. 9205 del 6 luglio 2001, sez. III, sent. n. 26089 del 30 novembre
2005, sez. III, sent. n. 8928 del 18 aprile 2006).
Quanto alla asserita illegittima richiesta dell'imposta IVA, contrariamente a quanto asserito dall'attrice-opponente, l'Avv. non ha richiesto l'imposta IVA, come risulta dagli atti di CP_1
precetto notificati il 12.10.2021 ed il 10.02.2022.
Quanto, poi, alla liquidazione delle spese da parte del Tribunale in sede di reclamo con l'Ordinanza pubblicata dal Tribunale di NA il 15.12.2022, appare evidente che il Collegio abbia fatto applicazione del principio di soccombenza condannando la parte al pagamento delle spese di lite per effetto del rigetto del reclamo stesso, così come la condanna al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater T.U.S.G..
Appare, poi, corretta, sulla base della domanda, l'applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00.
Andava, poi, liquidata la fase di trattazione, seppur non vi è stata istruttoria orale della causa, ma, comunque, lo svolgimento dell'udienza e il deposito di note scritte.
Infine, va osservato che l'istanza di sospensione, già rigettata nella fase cautelare, non poteva essere riproposta nel giudizio di merito.
Ciò premesso l'opposizione va, quindi, accolta limitatamente all'importo indicato di € e rigettata per il resto.
Vanno, quindi, anche rigettate le ulteriori domande di parte opponente per tutte le considerazioni che precedono.
Non è, poi, oggetto di petitum e causa petendi dell'opposizione accertare e/o prendere atto dell'avvenuto pagamento di importi in favore della controparte né può accertarsi e prendersi atto di intervenute pronunce giurisdizionali.
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna di parte opposta al pagamento della condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale NA, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere,
- accoglie la domanda di parte opponente limitatamente al difetto del diritto di controparte di agire esecutivamente nei suoi confronti per l'importo di € 2.194,66, confermando l'ordinanza resa in fase cautelare,
- rigetta le domande di parte opponente,
- condanna parte opponente al pagamento delle spese in favore di parte opposta che liquida , € 900,00 per la fase studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e € 1.700,00 per la fase decisoria, oltre ad iva, spese generali e c.p.a. da distrarsi in favore degli Avv.ti antistatari.
NA, 13.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)