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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5421-
2024 r.g.
promossa da
(p.i. , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Milano (MI), rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Antonio
Palazzo del for di Matera
-parte attrice-
contro
(p.i. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
BB (BG), rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Laura Mistrini del foro di Bergamo
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co., c.p.c.
Conclusioni
Per parte attrice: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni del 4.4.25 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1 Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione del 14.4.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione
Con il precetto in questa sede opposto, la società attrice proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., a fronte della notifica del 14.9.2024 dell'intimazione con cui la parte convenuta richiedeva il pagamento della somma di € 24.463,82.
Eccepiva la violazione dell'articolo 480 cpc, comma III, poiché il precetto era privo della indicazione dell'Ufficiale Giudiziario competente ed allegava che essa aveva sede legale in
Milano e non possedeva beni da aggredire esecutivamente nel circondario bergamasco.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione dell'Ufficio Giudiziario competente ovvero per la dichiarazione, in via gradata, della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Bergamo a favore di quello di Milano.
Chiedeva, infine, la condanna di controparte al risarcimento dei danni in via equitativa.
La parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, optava inizialmente per la contumacia e provvedeva a costituirsi il giorno antecedente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Allegava la correttezza della notificazione del precetto comunque sanata dal raggiungimento dello scopo;
la dilatorietà dell'opposizione poiché la società attrice aveva riconosciuto il proprio debito e l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c.
Senza bisogno di alcuna attività istruttoria si procedeva alla fissazione di udienza al
15.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e lettura della sentenza ex articolo 281 sexies cpc.
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per le motivazioni che seguono.
Si osserva che nel caso di specie la parte creditrice opposta, nel proprio atto di precetto del
14.9.2024, aveva eletto domicilio in Bergamo presso lo studio dell'avvocato Laura Mistrini
(doc.2).
In seguito alla deduzione di parte attrice è sorta la questione di incompetenza territoriale, la quale analogamente, a quella di giurisdizione, integra una questione pregiudiziale di rito che
2 il giudice può discrezionalmente scegliere di decidere unitamente al merito a mezzo di sentenza.
L'articolo 480, comma III, c.p.c. prevede che “il precetto deve contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.”
Nel caso in esame il creditore procedente, provvedendo alla elezione nel circondario di
Bergamo, indicava, quindi, come in questo luogo vi fossero dei beni e/o crediti del debitore da pignorare, ma, a fronte della eccezione contraria del debitore che in tale luogo non vi fosse nulla da pignorare, sulla parte creditrice incombeva l'onere di provare la fondatezza della scelta del luogo della esecuzione.
Ebbene la parte creditrice, pur costituendosi tardivamente, nulla argomentava in tale senso e non forniva tale prova. Invero parte convenuta si limitava alla deduzione che il precetto avesse raggiunto il proprio scopo. Tuttavia, tale allegazione sposta i termini della controversia su altra questione senza rispondere concretamente alla deduzione della parte attrice. Infatti, oggetto della domanda non era la regolarità del processo notificatorio del precetto, bensì l'erronea indicazione del luogo di esecuzione.
In tali termini si è espressa anche la Suprema Corte che ha statuito che “L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480 ultimo comma cod. proc. civ. vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale dell'art.
26 cod. proc. civ.”. Non vi è motivo di discostarsi da tale insegnamento che viene fatto proprio dallo scrivente. In definita l'opposizione va accolta per errata indicazione del foro di esecuzione.
3 La domanda di parte attrice tesa alla rifusione dei presunti danni è estremamente generica e priva di qualsiasi supporto probatorio e va, pertanto, respinta.
Le spese seguono la soccombenza ex articolo 91 cpc e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dei valori medi e dell'assenza di attività istruttoria.
per questi motivi
il Tribunale di Bergamo
Sezione seconda
definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione ex art.
[...] Controparte_1
615 c.p.c. notificato in data 30.9.2024, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione alla luce della incompetenza del Tribunale di Bergamo a favore della competenza per territorio del Tribunale di Milano;
• condanna alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 3.397,00 per compenso ed euro 264,00 per anticipazioni oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge con distrazione ex articolo 93 cpc a favore dell'avvocato Antonio Palazzo antistatario.
Bergamo, 15.4.2024.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
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