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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6126/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità medica TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
[...] Parte_9 Parte_10 rappresentati e difesi, giusta procura speciale notarile per notar Per_1 del 26-2-18 (rep. 37602), dall'avvocato Mario Afeltra, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dello stesso sito in Gragnano alla Via Roma n. 152 ATTORI E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariarosaria Dessi in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. , elettivamente domiciliata presso l'U.O.C Affari Persona_2
Legali, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66 CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
(figli), (coniuge convivente), Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nuora), , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
(nipoti) hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Parte_10
Annunziata la , chiedendone la condanna al risarcimento Parte_11 dei danni patiti a seguito la decesso del congiunto verificatosi in Parte_7 data 21.7.2014 presso l'Ospedale di Sorrento a causa della colpa professionale del personale sanitario dell' e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la , in persona del rispettivo l.r.p.t., al Pt_11 risarcimento, in favore degli istanti di tutti i danni, diretti ed indiretti, siano essi di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti, jure proprio e jure hereditatis, oltre al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio. In particolare, gli attori hanno allegato nella citazione le seguenti circostanze di fatto: a) in data 20 luglio 2014 alle ore 14,30 gli istanti familiari del “de cuius” presenti in casa del medesimo e preoccupati per lo stato Persona_3 di debolezza anemica del proprio congiunto, affetto da qualche giorno da perdurante rettorraggìa decisero di ricoverarlo per l'effetto presso il locale nosocomio e stante la sua difficoltà a deambulare richiesero per l'effetto l'intervento di ambulanza del servizio “118” che, intervenuta subito, provvide a trasportarlo al Pronto Soccorso del locale Ospedale “De Luca e Rossano” di b) che ivi giunto subì, nel corso dell'esame clinico CP_2 Persona_3
e anamnestico condotto da sanitario di turno che lo accolse presso il locale presidio di Pronto Soccorso un primo arresto cardiorespiratorio con perdita di coscienza, che venne affrontato dal personale sanitario presente nell'occasione (medico e infermiere) con manovre rianimatorie manuali (senza utilizzo del defibrillatore), grazie alle quali il paziente Persona_3 riprese flebile conoscenza pur in costanza di precarie condizioni generali e respiratorie;
c) che nell'occasione stante il grave stato anemico di quest'ultimo il citato sanitario verbalmente dispose acquisirsi due sacche di sangue per effettuare al medesimo una trasfusione (poi mai più fatta) e che nelle more, all'esito di un breve stato di apparente ripresa vitale di lì a pochi minuti si verificò un secondo arresto cardiorespiratorio con perdita di coscienza, ancora una volta trattato con mere manovre rianimatorie manuali (senza utilizzo di defibrillatore), cui seguì una flebile ripresa di conoscenza del pur perdurando precarie le sue condizioni cardiache e Per_3 respiratorie;
d) che effettuati esami ematochimici ed elettrocardiografico, stanti le preoccupanti caratteristiche del caso clinico evidenziante diagnosi di
“shock cardiogeno da infarto miocardico, fibrillazione atriale”, detto sanitario si attivò allora a disporre il trasferimento del paziente al più attrezzato Ospedale di Sorrento dotato di “Unità Intensiva Coronarica”, allertando personalmente i colleghi sorrentini, nonché in particolare il collega specialista rianimatore di turno dello stesso CP_2 Controparte_2 chiedendogli di accompagnare il paziente nel trasporto in autoambulanza;
e) che lo specialista rianimatore di turno dell' presa CP_2 Controparte_2 visione della documentazione clinica ed effettuato l'esame obbiettivo del paziente, riteneva che il caso non era talmente grave da disporne l'accompagnamento in ambulanza cd. “rianimativa” (con rianimatore e attrezzature specialistiche rianimative a bordo); f) che lo specialista rianimatore annotava “alla mia osservazione non necessita di assistenza rianimatoria in questo momento”, cosicché non ritenne di accompagnare a Sorrento il paziente né tanto meno rilasciò nulla osta affinché partisse dall' l'Ambulanza di Rianimazione (in convenzione con Controparte_3 la ditta privata “Pubblica Assistenza Flegrea”) con a bordo personale medico specializzato e strutture rianimatorie speciali rianimatorie;
g) che, pertanto, una locale generica ambulanza partì per l'Ospedale di Sorrento trasportando a bordo il paziente, peraltro non previamente “stabilizzato” e senza che avesse potuto fruire della pur richiesta trasfusione ematica, nonché un medico generico e un infermiere generico, oltre che l'istante (figlio Parte_1 del “de cuius”); h) che durante il percorso in ambulanza protrattosi per circa venti minuti subiva una ulteriore arresto cardiaco, ancora una Persona_3 volta trattato dal personale sanitario ivi presente con mere e insufficienti manovre manuali, in assenza totale di strutture e dotazioni specialistiche rianimatorie e neppure di defibrillatore, all'esito delle quali si otteneva una flebile ripresa di coscienza del paziente che, comunque, dimesso dal nosocomio di alle ore 16,56 giungeva alle ore 17,31 CP_2 all' in condizioni gravissime, tanto che ivi, dopo molte Controparte_3 ore di drammatico e lucido travaglio terminale, alle ore 12,30 del 21.7.2014 spirava. Sulla scorta di tali eventi gli attori, allegando la gravissima responsabilità colposa medica nella determinazione dell'evento fatale occorso al paziente per evidente superficialità ed inadeguatezza della consulenza Persona_3 rianimatoria, hanno agito nei confronti della convenuta per Parte_12 ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi prodottisi nella sfera giuridica della de cuius (sia sotto il profilo della lesione del diritto alla salute che in termini di lesione de diritto all'autodeterminazione, non avendo adeguatamente informato la paziente e consentito alla stessa di valutare le alternative terapeutiche/interventistiche ed i rischi ad esse connessi) loro pervenuti iure hereditario e dei pregiudizi dagli stessi patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la madre. Nel costituirsi in giudizio , ha eccepito la prescrizione del Parte_11 diritto azionato, la propria carenza di legittimazione passiva e, allegandone l'infondatezza, ha chiesto rigettarsi la domanda.
2. Riguardo alla disciplina applicabile, deve escludersi che nella specie possa assumere incidenza la legge 17.3.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge AL (art. 3, comma 1, del decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria (cfr. Cass. 28994/2019). La fattispecie va invece ricondotta nell'ambito della disciplina codicistica della responsabilità contrattuale, posto che le prestazioni mediche rispetto alle quali è dedotto l'errore sanitario, e il conseguente decesso del paziente risalgono al luglio 2014. Persona_3
Dunque, l'accertamento della responsabilità dei sanitari va ricondotto senz'altro allo schema della responsabilità contrattuale, con ciò che ne consegue in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno. Infatti, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione del principio per cui "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza
o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. 577/2008; conf. Cass.24073/2017). Ciò comporta che "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno", gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
2.1. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. "sindrome di Lyell", non soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite riguardo alla superficialità dell'anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l'errata diagnosi e le conseguenti dimissioni della paziente, nonostante l'elevata temperatura corporea, per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di sopravvivenza) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021). Il medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19372 del 07/07/2021).
2.2. Tanto chiarito in via generale, nel caso di specie la domanda va rigettata mancando la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso della paziente. In particolare, la relazione di c.t.u., a firma dei dottori e PE
, svolta con motivazione convincente e pienamente Persona_5 condivisibile, dalla quale il tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato e che, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione ha escluso profili di omissione e/o responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura
Parte_7
Gli ausiliari, nello scandagliare e analizzare la documentazione afferente al ricovero presso gli ospedali di prima, e di Sorrento, poi, hanno CP_2 evidenziato che nell'accesso al PS dell'ospedale di la condizione CP_2 di shock cardiogeno fosse già in una fase estremamente avanzata (stadio E della classificazione SCAI;
shock severo della classificazione di , Per_6 stante l'ipotensione, l'instabilità emodinamica, gli episodi di arresto cardiaco nonostante i trattamenti in atto, condizione caratterizzata da prognosi negativa in elevatissima percentuale dei pazienti (fino al 100%). Il trasferimento presso la struttura attrezzata di Sorrento avviene con ambulanza e personale medico-infermieristico che provvede al trattamento con massaggio cardiaco esterno e rianimazione cardio-polmonare di un ulteriore episodio di asistolia verificatosi durante il trasporto.
2.3. Ora, sebbene gli ausiliari abbiano ritenuto possibile ipotizzare, in detto grave contesto patologico, un pregiudizio da c.d. 'perdita di chances', intesa quale 'mera possibilità' di superare l'evento acuto (nella fattispecie il terzo arresto cardiorespiratorio occorso durante il trasporto in ambulanza), quantificabile nella misura del 10-15% e ricollegabile alla possibile migliore efficacia di un trattamento rianimativo effettuato mediante le attrezzature sanitarie salvavita (disponibili in ambulanza del tipo A) piuttosto che mediante le manovre rianimative manuali, tuttavia ad avviso del tribunale non si valuta sussistente alcuna responsabilità della struttura sanitaria che ebbe in cura il paziente.
2.4. In diritto va osservato che “in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. 28993/2019). Di recente, con la sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023, la Suprema Corte ha riaffrontato la questione distinguendo il danno da perdita anticipata della vita da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, al fine di evitare una inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno in caso di errore medico. Il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993). Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della "chance" di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene" morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto
- alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
2.5. Nel caso in esame, in ragione delle illustrate gravissime condizioni cliniche del paziente, riscontate fin dall'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di la cui percentuale di mortalità CP_2 intraospedaliera non era inferiore all'80-85%, la fattispecie andrebbe ricondotta all'ipotesi (giurisprudenziale) della perdita anticipata della vita la cui sussistenza va valutata secondo la regola del "più probabile che non". In altre parole, occorre verificare se l'utilizzo della ambulanza “rianimativa” avrebbe, secondo la regola del più probabile che non, consentito al paziente di vivere più allungo e se, quindi, la scelta del sanitario di non utilizzare il predetto tipo di ambulanza per il trasporto del paziente all'ospedale di Sorrento abbia, con efficienza causale, contribuito ad anticiparne l'exitus. Sul punto va chiarito, come illustrato dai consulenti, che gli arresti cardiaci vanno distinti, sia per caratteristiche che per trattamento. Invero, laddove nel caso di arresto cardiaco per asistolia il cuore si ferma e le linee guida prevedono la rianimazione cardiopolmonare manuale e la somministrazione di adrenalina 1 mg EV/IO (endovenosa/intraossea), nel caso di arresto per tachicardia/fibrillazione ventricolare, in cui il cuore è percorso da moltissime contrazioni funzionalmente inefficaci, deve intervenirsi con la defibrillazione elettrica (DC shock) (sul punto hanno riportato l'algoritmo tratto dalle linee guida American Hearth Association 2020). Ora, nella specie, per come emerge dalla documentazione medica prodotta dagli attori, il ebbe tre arresti cardiaci tutti per asistolia: i primi due Per_3 durante la degenza in PS all'ospedale di dove furono CP_2 correttamente trattati con la rianimazione manuale;
il terzo in ambulanza, anche in tal caso trattato con rianimazione manuale. Solo all'ospedale di Sorrento viene rilevato quadro ecografico di tachicardia ventricolare e solo a quel punto, correttamente, si procede a defibrillazione con voltaggio a 300 Joules a più riprese, che purtroppo però non eviterà l'exitus del paziente. Alla luce delle citate linee guida, ne discende che, anche laddove il paziente fosse stato trasportato in ambulanza di tipo A, dotata di attrezzature sanitarie salvavita, l'arresto cardiaco per asistolia dal quale fu colpito durante il trasporto, avrebbe in ogni caso imposto una rianimazione manuale, con la conseguenza che la presenza del defibrillatore nulla avrebbe mutato in termini di causalità (negativa) rispetto a quanto poi verificatosi. Pertanto, considerata la gravità di base della cardiopatia del de cuius, ovvero cardiopatia dilatativa in paziente ottantottenne complicata da ischemia miocardica acuta (in corso di anemia) e da severe turbe del ritmo, con rapida evoluzione in shock cardiogeno refrattario (tachiaritmie ventricolari subentranti, episodi ripetuti di arresto cardiaco nonostante i trattamenti in atto), per le ragioni esposte non può attribuirsi rilevanza causale o concausale, nel determinismo del decesso del paziente, alla condotta assistenziale dei Sanitari del presidio ospedaliero di e di CP_2
Sorrento, la cui responsabilità va, quindi, esclusa. Per quanto illustrato la domanda va rigettata.
3. Le spese di lite e quelle di c.t.u. seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria, euro 3.738,00; fase decisoria, euro 3.579,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ;
[...] Pt_9 Parte_9 Parte_10 B. condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , in solido, al pagamento delle spese di Parte_9 Parte_10 lite in favore dell' che liquida in euro 10.860,00 per Parte_11 compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. pone definitivamente a carico degli attori soccombenti le spese di c.t.u. Così deciso in Torre Annunziata il 29 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
[...] Parte_9 Parte_10 rappresentati e difesi, giusta procura speciale notarile per notar Per_1 del 26-2-18 (rep. 37602), dall'avvocato Mario Afeltra, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dello stesso sito in Gragnano alla Via Roma n. 152 ATTORI E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariarosaria Dessi in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. , elettivamente domiciliata presso l'U.O.C Affari Persona_2
Legali, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66 CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
(figli), (coniuge convivente), Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nuora), , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
(nipoti) hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Parte_10
Annunziata la , chiedendone la condanna al risarcimento Parte_11 dei danni patiti a seguito la decesso del congiunto verificatosi in Parte_7 data 21.7.2014 presso l'Ospedale di Sorrento a causa della colpa professionale del personale sanitario dell' e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la , in persona del rispettivo l.r.p.t., al Pt_11 risarcimento, in favore degli istanti di tutti i danni, diretti ed indiretti, siano essi di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti, jure proprio e jure hereditatis, oltre al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio. In particolare, gli attori hanno allegato nella citazione le seguenti circostanze di fatto: a) in data 20 luglio 2014 alle ore 14,30 gli istanti familiari del “de cuius” presenti in casa del medesimo e preoccupati per lo stato Persona_3 di debolezza anemica del proprio congiunto, affetto da qualche giorno da perdurante rettorraggìa decisero di ricoverarlo per l'effetto presso il locale nosocomio e stante la sua difficoltà a deambulare richiesero per l'effetto l'intervento di ambulanza del servizio “118” che, intervenuta subito, provvide a trasportarlo al Pronto Soccorso del locale Ospedale “De Luca e Rossano” di b) che ivi giunto subì, nel corso dell'esame clinico CP_2 Persona_3
e anamnestico condotto da sanitario di turno che lo accolse presso il locale presidio di Pronto Soccorso un primo arresto cardiorespiratorio con perdita di coscienza, che venne affrontato dal personale sanitario presente nell'occasione (medico e infermiere) con manovre rianimatorie manuali (senza utilizzo del defibrillatore), grazie alle quali il paziente Persona_3 riprese flebile conoscenza pur in costanza di precarie condizioni generali e respiratorie;
c) che nell'occasione stante il grave stato anemico di quest'ultimo il citato sanitario verbalmente dispose acquisirsi due sacche di sangue per effettuare al medesimo una trasfusione (poi mai più fatta) e che nelle more, all'esito di un breve stato di apparente ripresa vitale di lì a pochi minuti si verificò un secondo arresto cardiorespiratorio con perdita di coscienza, ancora una volta trattato con mere manovre rianimatorie manuali (senza utilizzo di defibrillatore), cui seguì una flebile ripresa di conoscenza del pur perdurando precarie le sue condizioni cardiache e Per_3 respiratorie;
d) che effettuati esami ematochimici ed elettrocardiografico, stanti le preoccupanti caratteristiche del caso clinico evidenziante diagnosi di
“shock cardiogeno da infarto miocardico, fibrillazione atriale”, detto sanitario si attivò allora a disporre il trasferimento del paziente al più attrezzato Ospedale di Sorrento dotato di “Unità Intensiva Coronarica”, allertando personalmente i colleghi sorrentini, nonché in particolare il collega specialista rianimatore di turno dello stesso CP_2 Controparte_2 chiedendogli di accompagnare il paziente nel trasporto in autoambulanza;
e) che lo specialista rianimatore di turno dell' presa CP_2 Controparte_2 visione della documentazione clinica ed effettuato l'esame obbiettivo del paziente, riteneva che il caso non era talmente grave da disporne l'accompagnamento in ambulanza cd. “rianimativa” (con rianimatore e attrezzature specialistiche rianimative a bordo); f) che lo specialista rianimatore annotava “alla mia osservazione non necessita di assistenza rianimatoria in questo momento”, cosicché non ritenne di accompagnare a Sorrento il paziente né tanto meno rilasciò nulla osta affinché partisse dall' l'Ambulanza di Rianimazione (in convenzione con Controparte_3 la ditta privata “Pubblica Assistenza Flegrea”) con a bordo personale medico specializzato e strutture rianimatorie speciali rianimatorie;
g) che, pertanto, una locale generica ambulanza partì per l'Ospedale di Sorrento trasportando a bordo il paziente, peraltro non previamente “stabilizzato” e senza che avesse potuto fruire della pur richiesta trasfusione ematica, nonché un medico generico e un infermiere generico, oltre che l'istante (figlio Parte_1 del “de cuius”); h) che durante il percorso in ambulanza protrattosi per circa venti minuti subiva una ulteriore arresto cardiaco, ancora una Persona_3 volta trattato dal personale sanitario ivi presente con mere e insufficienti manovre manuali, in assenza totale di strutture e dotazioni specialistiche rianimatorie e neppure di defibrillatore, all'esito delle quali si otteneva una flebile ripresa di coscienza del paziente che, comunque, dimesso dal nosocomio di alle ore 16,56 giungeva alle ore 17,31 CP_2 all' in condizioni gravissime, tanto che ivi, dopo molte Controparte_3 ore di drammatico e lucido travaglio terminale, alle ore 12,30 del 21.7.2014 spirava. Sulla scorta di tali eventi gli attori, allegando la gravissima responsabilità colposa medica nella determinazione dell'evento fatale occorso al paziente per evidente superficialità ed inadeguatezza della consulenza Persona_3 rianimatoria, hanno agito nei confronti della convenuta per Parte_12 ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi prodottisi nella sfera giuridica della de cuius (sia sotto il profilo della lesione del diritto alla salute che in termini di lesione de diritto all'autodeterminazione, non avendo adeguatamente informato la paziente e consentito alla stessa di valutare le alternative terapeutiche/interventistiche ed i rischi ad esse connessi) loro pervenuti iure hereditario e dei pregiudizi dagli stessi patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la madre. Nel costituirsi in giudizio , ha eccepito la prescrizione del Parte_11 diritto azionato, la propria carenza di legittimazione passiva e, allegandone l'infondatezza, ha chiesto rigettarsi la domanda.
2. Riguardo alla disciplina applicabile, deve escludersi che nella specie possa assumere incidenza la legge 17.3.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge AL (art. 3, comma 1, del decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria (cfr. Cass. 28994/2019). La fattispecie va invece ricondotta nell'ambito della disciplina codicistica della responsabilità contrattuale, posto che le prestazioni mediche rispetto alle quali è dedotto l'errore sanitario, e il conseguente decesso del paziente risalgono al luglio 2014. Persona_3
Dunque, l'accertamento della responsabilità dei sanitari va ricondotto senz'altro allo schema della responsabilità contrattuale, con ciò che ne consegue in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno. Infatti, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione del principio per cui "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza
o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. 577/2008; conf. Cass.24073/2017). Ciò comporta che "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno", gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
2.1. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. "sindrome di Lyell", non soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite riguardo alla superficialità dell'anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l'errata diagnosi e le conseguenti dimissioni della paziente, nonostante l'elevata temperatura corporea, per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di sopravvivenza) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021). Il medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19372 del 07/07/2021).
2.2. Tanto chiarito in via generale, nel caso di specie la domanda va rigettata mancando la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso della paziente. In particolare, la relazione di c.t.u., a firma dei dottori e PE
, svolta con motivazione convincente e pienamente Persona_5 condivisibile, dalla quale il tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato e che, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione ha escluso profili di omissione e/o responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura
Parte_7
Gli ausiliari, nello scandagliare e analizzare la documentazione afferente al ricovero presso gli ospedali di prima, e di Sorrento, poi, hanno CP_2 evidenziato che nell'accesso al PS dell'ospedale di la condizione CP_2 di shock cardiogeno fosse già in una fase estremamente avanzata (stadio E della classificazione SCAI;
shock severo della classificazione di , Per_6 stante l'ipotensione, l'instabilità emodinamica, gli episodi di arresto cardiaco nonostante i trattamenti in atto, condizione caratterizzata da prognosi negativa in elevatissima percentuale dei pazienti (fino al 100%). Il trasferimento presso la struttura attrezzata di Sorrento avviene con ambulanza e personale medico-infermieristico che provvede al trattamento con massaggio cardiaco esterno e rianimazione cardio-polmonare di un ulteriore episodio di asistolia verificatosi durante il trasporto.
2.3. Ora, sebbene gli ausiliari abbiano ritenuto possibile ipotizzare, in detto grave contesto patologico, un pregiudizio da c.d. 'perdita di chances', intesa quale 'mera possibilità' di superare l'evento acuto (nella fattispecie il terzo arresto cardiorespiratorio occorso durante il trasporto in ambulanza), quantificabile nella misura del 10-15% e ricollegabile alla possibile migliore efficacia di un trattamento rianimativo effettuato mediante le attrezzature sanitarie salvavita (disponibili in ambulanza del tipo A) piuttosto che mediante le manovre rianimative manuali, tuttavia ad avviso del tribunale non si valuta sussistente alcuna responsabilità della struttura sanitaria che ebbe in cura il paziente.
2.4. In diritto va osservato che “in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. 28993/2019). Di recente, con la sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023, la Suprema Corte ha riaffrontato la questione distinguendo il danno da perdita anticipata della vita da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, al fine di evitare una inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno in caso di errore medico. Il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993). Al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della "chance" di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene" morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto
- alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
2.5. Nel caso in esame, in ragione delle illustrate gravissime condizioni cliniche del paziente, riscontate fin dall'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di la cui percentuale di mortalità CP_2 intraospedaliera non era inferiore all'80-85%, la fattispecie andrebbe ricondotta all'ipotesi (giurisprudenziale) della perdita anticipata della vita la cui sussistenza va valutata secondo la regola del "più probabile che non". In altre parole, occorre verificare se l'utilizzo della ambulanza “rianimativa” avrebbe, secondo la regola del più probabile che non, consentito al paziente di vivere più allungo e se, quindi, la scelta del sanitario di non utilizzare il predetto tipo di ambulanza per il trasporto del paziente all'ospedale di Sorrento abbia, con efficienza causale, contribuito ad anticiparne l'exitus. Sul punto va chiarito, come illustrato dai consulenti, che gli arresti cardiaci vanno distinti, sia per caratteristiche che per trattamento. Invero, laddove nel caso di arresto cardiaco per asistolia il cuore si ferma e le linee guida prevedono la rianimazione cardiopolmonare manuale e la somministrazione di adrenalina 1 mg EV/IO (endovenosa/intraossea), nel caso di arresto per tachicardia/fibrillazione ventricolare, in cui il cuore è percorso da moltissime contrazioni funzionalmente inefficaci, deve intervenirsi con la defibrillazione elettrica (DC shock) (sul punto hanno riportato l'algoritmo tratto dalle linee guida American Hearth Association 2020). Ora, nella specie, per come emerge dalla documentazione medica prodotta dagli attori, il ebbe tre arresti cardiaci tutti per asistolia: i primi due Per_3 durante la degenza in PS all'ospedale di dove furono CP_2 correttamente trattati con la rianimazione manuale;
il terzo in ambulanza, anche in tal caso trattato con rianimazione manuale. Solo all'ospedale di Sorrento viene rilevato quadro ecografico di tachicardia ventricolare e solo a quel punto, correttamente, si procede a defibrillazione con voltaggio a 300 Joules a più riprese, che purtroppo però non eviterà l'exitus del paziente. Alla luce delle citate linee guida, ne discende che, anche laddove il paziente fosse stato trasportato in ambulanza di tipo A, dotata di attrezzature sanitarie salvavita, l'arresto cardiaco per asistolia dal quale fu colpito durante il trasporto, avrebbe in ogni caso imposto una rianimazione manuale, con la conseguenza che la presenza del defibrillatore nulla avrebbe mutato in termini di causalità (negativa) rispetto a quanto poi verificatosi. Pertanto, considerata la gravità di base della cardiopatia del de cuius, ovvero cardiopatia dilatativa in paziente ottantottenne complicata da ischemia miocardica acuta (in corso di anemia) e da severe turbe del ritmo, con rapida evoluzione in shock cardiogeno refrattario (tachiaritmie ventricolari subentranti, episodi ripetuti di arresto cardiaco nonostante i trattamenti in atto), per le ragioni esposte non può attribuirsi rilevanza causale o concausale, nel determinismo del decesso del paziente, alla condotta assistenziale dei Sanitari del presidio ospedaliero di e di CP_2
Sorrento, la cui responsabilità va, quindi, esclusa. Per quanto illustrato la domanda va rigettata.
3. Le spese di lite e quelle di c.t.u. seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria, euro 3.738,00; fase decisoria, euro 3.579,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ;
[...] Pt_9 Parte_9 Parte_10 B. condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , in solido, al pagamento delle spese di Parte_9 Parte_10 lite in favore dell' che liquida in euro 10.860,00 per Parte_11 compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. pone definitivamente a carico degli attori soccombenti le spese di c.t.u. Così deciso in Torre Annunziata il 29 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo