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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4018/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pendente TRA
, nata ad [...], il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla Via Padre Mario Vergara n. 50, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Iodice (CF.
), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione in appello;
APPELLANTE E
, nato a [...], il [...], CF: , ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Grumo Nevano (Na) alla via della Libertà n 3, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Cappa ( ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._4 giusta procura alle liti conferita in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
NONCHE'
C.F. e P. IVA e C.F. e Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
P. IVA , in persona del loro procuratore ad negotia, Dr.ssa P.IVA_2 Persona_1 munita dei poteri di rappresentanza in forza di procura speciale notarile del 25.07.2013 per Notaio in Bologna (rep./fasc. ) nonché di mandato irrevocabile di Persona_2 P.IVA_3 rappresentanza del 16.04.2014 per notaio n Milano, rappresentate e difese Persona_3 dall'avv. Marco Longobardi, presso il cui studio in Napoli alla Via Medina n°63, sono elettivamente domiciliate, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATA CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n°2607/2021 del 21.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, convenendo innanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. , nonchè la Controparte_1
per sentirne pronunciare, in riforma dell'a a condanna, Controparte_2 previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali da sinistro stradale nella misura di € 2.800,00, nonchè al risarcimento dei danni fisici nella misura di € 2.000,00, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. L'appellante assumeva: - che aveva convenuto gli odierni appellati innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore per sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo a seguito di sinistro stradale del 7.11.2015, alle ore 18.00 circa, in
1 Sant'Antimo (NA) alla Via Mons. , altezza incrocio con Via Falcone, tra il proprio Persona_4 veicolo, Fiat Panda tg. DW277YK ed assicurato con la ed il Controparte_3 veicolo Fiat Punto tg. EV642LV, di proprietà del sig. ed assicurato con la Controparte_1
A sostegno della propria domanda, la sig.ra aveva asserito che, Controparte_2 Pt_1 ircostanze, il proprio veicolo veniva urtato al l stro dalla Fiat Punto, il cui conducente, provenendo da Via Falcone, effettuava un sorpasso;
- che, per effetto dell'impatto, il veicolo attoreo riportava danni mentre l'odierna appellante subiva lesioni;
- che, iscritta la causa a ruolo ed assegnata alla Giudice di Pace di Frattamaggiore, espletata la prova testimoniale e la CTU tecnica, il giudizio si concludeva con sentenza n. 2607/2022 con cui il Giudice di prime cure rigettava la domanda. A sostegno dell'appello, la sig.ra deduceva l'errata valutazione della prova testimoniale Pt_1 circa l'accertamento della responsabilità nella verificazione del sinistro per cui è causa nonché l'erroneo giudizio espresso dal nominato CTU quanto alla dinamica del sinistro. Si costituivano in giudizio gli appellati al fine di eccepire l'inammissibilità del gravame nonché l'infondatezza dello stesso chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.9.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituziopne, la causa veniva riservata in decisione, con la concessione, ex art. 190 cod. proc. civ., di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica.
2. Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame. Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria). Quanto all'art. 348-bis c.p.c. - secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») - si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris' . Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
3. Nel merito. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
2 Le dichiarazioni rese dal (unico) teste escusso in primo grado non hanno trovato riscontro nelle conclusioni rassegnate nominato CTU il quale, dando atto dell'impossibilità di valutare i veicoli coinvolti per indisponibilità degli stessi, evidenzia che la tipologia dei danni riportati dai veicoli coinvolti, per come raffigurati nei fotogrammi allegati, risultano piuttosto compatibili con la diversa dinamica del sinistro descritta dal convenuto-odierno appellato in forza della quale l'attrice -odierna appellante non avrebbe osservato, arrestando la marcia, il segnale di STOP presente sulla strada percorsa. Il CTU, analizzando gli unici elementi a propria disposizione (fotogrammi dei veicoli, peraltro privi di data certa) ha chiarito in maniera chiara e precisa che il luogo del sinistro è tutt'altro da quello indicato da controparte ed, in ogni caso, che la sig.ra non ha accordato la Pt_1 dovuta precedenza in quanto dal suo senso di marcia aveva lo STOP e non si è fermata allo stesso. Peraltro, quanto ai danni riportati dal veicolo attoreo, deve rilevarsi, ai fini della prova degli stessi, l'inidoneità, di per sé considerato, del preventivo di spesa pure prodotto in atti (peraltro senza alcuna indicazione della data in cui è stato redatto). Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza anche di legittimità secondo cui, nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia (cfr., in tal senso, Cass. sent. n. 26693/13 del 28.11.2013) e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso dalle quali sia possibile desumere anche lo stato del veicolo anteriormente al sinistro. Si segnala inoltre l'inattitudine dei fotogrammi versati in atti – peraltro privi di riferimenti temporali – a fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente successivi al sinistro e a verificare la compatibilità dei danni subìti con la dinamica dell'incidente descritta, ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso (in giurisprudenza di merito si veda Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004 secondo cui “....in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro;
in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi......”; Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3 il quale ha affermato che “.............in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità”). Peraltro, il mero preventivo versato in atti (in tal senso deve, infatti, valutarsi quello versato in atti dall'istante giacchè lo stesso, lungi dal potersi qualificare come una perizia giurata, in ogni caso si limita ad una mera descrizione delle sostituzioni/interventi da effettuare, riportandone il costo senza alcun riferimento ai criteri adottati per la determinazione) non consente neppure di disporre una consulenza
3 tecnica d'ufficio (cfr., in tal senso, Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005 - Redazione Giuffrè 2005 secondo cui “...nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., solo se unito ad altri elementi di prova. In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Da solo e in sè considerato, invece, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica. Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo......”.). Risulta, infine, preclusa la possibilità di una liquidazione del danno facendo ricorso all'equità, attraverso l'articolo 1226 del codice civile in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa la quale presuppone l'avvenuta prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà, per la parte interessata, di provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della responsabilità del debitore o la prova dell'esistenza del danno (così Cass., 30 aprile 2010, n. 10607; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447; in giurisprudenza di merito si segnala Giudice di pace Bari, 10 settembre 2007, n. 7514 - Giurisprudenzabarese.it 2007, secondo cui “....ove il danneggiato in occasione di un sinistro stradale intenda provare i danni subiti dal proprio veicolo unicamente attraverso la produzione di un preventivo, il giudice può liquidare il danno equitativamente ai sensi dell'art. “......il danneggiato da sinistro stradale che non fornisce la prova precisa dei danni subiti dal proprio veicolo, né con fotografie rappresentati il danno subito, né dimostri la somma occorrente per riportare il veicolo allo "status quo ante sinistro", non può sopperire a tanto con il preventivo, che, in quanto documento di parte, non formatosi nel contraddittorio, non ha alcun valore probatorio. A maggior ragione se lo stesso, non solo è contestato da controparte, ma non è neanche confermato - corroborato da apposita prova testimoniale. Tanto, non consente al giudicante, neanche in via equitativa, di determinare la somma occorrente per riparare il veicolo.......”; in senso conforme Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004 per cui
“....l'attore che richieda il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo in conseguenza di un sinistro stradale senza, tuttavia, fornire la prova del loro ammontare
- limitandosi a produrre unicamente un preventivo di riparazione - non può invocare l'applicazione dell'art. 1226 c.c., norma di chiusura dettata a salvaguardia delle ipotesi di oggettiva impossibilità della prova, non di mera difficoltà, specie se dovuta ad inerzia della parte........”). In definitiva, nella fattispecie in esame l'istante non ha provato, come era suo onere (art. 2697 c.c.), la responsabilità del veicolo condotto dal convenuto – odierno appellato nè l'obiettiva esistenza del danno che assume di aver subito;
ne consegue, per le ragioni esposte, il rigetto dell'appello.
4. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione in favore del procuratore costituito nell'interesse di . Controparte_1
4 Infine va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4018/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno degli Parte_1 appellati, in €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, disponendosi la distrazione in favore del procuratore costituito nell'interesse di;
Controparte_1
3. dà atto che, per effetto sione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Aversa, il 23.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo
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