Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Fortunati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l''annullamento,
dei provvedimenti del Questore della Provincia di Arezzo emessi e notificati in data -OMISSIS- con i quali sono state rigettate le istanze di revoca presentate in data -OMISSIS- a seguito del decreto di archiviazione nel conseguente procedimento penale RGNR -OMISSIS- – Tribunale di Arezzo – Sezione giudice per le Indagini Preliminari – Giudice Dott. -OMISSIS- – delle misure di prevenzione ex art. 6 L. 401/89 -OMISSIS- applicate in data -OMISSIS- con le quali si ordinava a -OMISSIS- per anni 5 e a -OMISSIS- per anni 1 di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. VA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno impugnato i provvedimenti del Questore della Provincia di Arezzo, emessi e notificati il -OMISSIS-, con i quali sono state rigettate le istanze del -OMISSIS-, dirette ad ottenere la revoca dei daspo del -OMISSIS- riferiti ai sopracitati ricorrenti e per un periodo, rispettivamente, pari a cinque e ad un anno.
Detti daspo erano stati emanati a seguito degli scontri verificatisi l’-OMISSIS- e successivamente all’avvenuto svolgimento del derby calcistico tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-, allorquando alla fine della partita e mentre i tifosi della -OMISSIS- stavano tornando verso la stazione ferroviaria di Montevarchi, le due tifoserie erano arrivate a fronteggiarsi, con conseguenti tentativi di sfondare il cordone di sicurezza e di Polizia in quel frangente schierato.
Per tali fatti la Questura di Arezzo ritenne di aver individuato tra i responsabili i Sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, applicando il -OMISSIS-, la misura di prevenzione del Daspo per la durata di anni 5 (con la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione) per il -OMISSIS- e di 1 anno per il -OMISSIS-.
Nell’impugnare i provvedimenti di rigetto dell’istanza di revoca, così come sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 comma 1 della L. n. 401/89, in quanto la Questura di Arezzo non avrebbe tenuto conto della richiesta e della successiva archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Arezzo ed in considerazione dell’impossibilità di identificare con certezza i ricorrenti;
2. l’omessa motivazione in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto.
A seguito della camera di consiglio del 29 aprile 2025 e con ordinanza n. 224/2025, questo Tribunale ha chiesto alla Questura di Arezzo di depositare una “ dettagliata relazione ..nonché copia dei provvedimenti di DASPO oggetto di richiesta di revoca ”.
Si è così costituito il Ministero dell’Interno depositando la relazione richiesta e la documentazione riferita ai fatti in causa, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 286/2025 questo Tribunale ha poi fissato l’udienza pubblica al 2 dicembre 2025.
Alla stessa udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere risultando fondata la prima censura.
1.1 Sul punto è dirimente constatare come l’Amministrazione abbia omesso di prendere in considerazione gli argomenti alla base dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali che hanno riguardato i ricorrenti, argomentazioni queste ultime che erano state evidenziate nelle istanze di revoca presentate alla Questura di Arezzo.
1.2 A seguito della segnalazione la Procura di Arezzo, dopo che erano stati attivati i procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 337 c.p., 635 c.p. e art. 6 bis L. 401/89 e dopo sei mesi dalle condotte contestate, la Procura aveva formulato delle richieste di archiviazione nei confronti del GIP del Tribunale di Arezzo, stante l’impossibilità di provare la responsabilità degli indagati, in quanto questi ultimi indossavano un abbigliamento di uso comune (pantaloni, scarpe ginniche e portachiavi).
1.3 Il -OMISSIS- il GIP del Tribunale di Arezzo osservava che “ le ragioni addotte dal P.M. nell'istanza sono pienamente condivisibili e da intendersi qui integralmente trascritte in merito alla insussistenza di elementi per riferire con certezza la condotta delittuosa agli odierni indagati”, disponendo l'archiviazione del procedimento “perché non è possibile provare che gli indagati siano autori dei reati loro contestati ”.
1.4 Malgrado dette circostanze la Questura di Arezzo, nei provvedimenti ora impugnati, non si è pronunciata sulle ragioni alla base dell’istanza e sui successivi decreti di archiviazione, affermando con una motivazione evidentemente apodittica e generica, che “ la valutazione dell'Amministrazione si è basata su elementi gravi, precisi e concordanti, quali sono quelli emersi dalle condotte puntualmente richiamate nel provvedimento Daspo... ”.
1.5 È evidente che la presenza di elementi gravi precisi e concordanti, non solo non è dimostrata dalla Questura di Arezzo, ma è stata espressamente smentita dai provvedimenti di archiviazione sopra citati.
1.6 E’ noto che l'art. 6 comma 5 L. 401/89 sancisce espressamente che “ il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2.....sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione ”.
1.7 Questo Tribunale ha avuto modo di chiarire come sia necessario pervenire ad un’identificazione dei responsabili, quanto meno in applicazione del principio “ del più probabile che non ”, avendo avuto modo già di accertare l’illegittimità di precedenti daspo nei quali non era stato “ possibile, in assenza di altri elementi caratterizzanti ed individualizzanti quali i tratti fisiognomici degli interessati, inferire dal materiale versato in atti che la partecipazione dei ricorrenti agli scontri sia avvenuta, quanto meno, con un elevato grado di probabilità ” (TAR Toscana Sez. II 936/2022).
1.8 Si è affermato, infatti, che “il Daspo è una fattispecie appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione, al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari della misura, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità ” (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 8381 del 29/09/2022).
1.9 A fronte di detto evidente difetto di istruttoria e di motivazione non è nemmeno dirimente la circostanza che il GIP del Tribunale di Arezzo, pur revocando l'obbligo di presentazione e dopo aver disposto l’archiviazione del procedimento, aveva affermato la pericolosità per quanto riguarda il solo Sig. -OMISSIS-.
2. Si consideri, infatti, che detta pronuncia è intervenuta dopo che l'obbligo di firma era già stato annullato dalla Corte di Cassazione e quindi il GIP, che era stato nuovamente investito della vicenda, si è limitato a non convalidare tale obbligo, inserendo una frase sull’asserita pericolosità che, tuttavia, non è suscettibile di incidere sulla già accertata assenza di elementi oggettivi per l’identificazione dei ricorrenti e sulla base dei quali era stata disposta l’archiviazione dei procedimenti penali e proposta l’istanza di revoca dei daspo.
2.1 Il venire in essere dei sopra citati profili di difetto di istruttoria e di motivazione ha, pertanto, carattere dirimente e consente di accogliere il ricorso.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti ora impugnati.
Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuno dei ricorrenti, per complessivi euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
VA HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA HI | CA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.