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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3997/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3997/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), residente a [...]in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via del Tellesimo n.6 ed elett. dom.ta a Modica in Piazza Corrado Rizzone 11 presso lo Studio dell'Avv. Antonino Frasca Caccia ( ) che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] l'[...] ed ivi residente (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Ragusa, viale Ten. Lena n° 14, presso lo studio dell'Avvocato Cecilia
Licitra (C.F.: ) dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato per C.F._4 come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione per la decisione sulle conclusioni congiunte all'udienza sostituita da note scritte del 24.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto a Modica, in data 04/07/1989, con e dal quale è nato il Controparte_1
16/02/1993 il figlio La ricorrente ha esposto di essersi separata dal marito giusta sentenza Per_1
n. 73 del 21/06/2016 di separazione giudiziale pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla legge dalla separazione per poter proporre la domanda di divorzio, chiedendo, tenuto conto delle sue sopravvenute mutate condizioni fisiche ed economiche in peius, di porre a carico del resistente,
, l'obbligo a corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, la somma di euro 1.200,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, ovvero in subordine di confermare le statuizioni dell'ordinanza del 19/07/2018, resa nel proc. n. 361/2018 V.G., di modifica della sentenza n. 73 del 21/06/2016, Tribunale di Ragusa, reiterando l'obbligo del resistente a versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
che costituitosi in giudizio il resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, ha di contro contestato le pretese patrimoniali della ricorrente adducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche;
che, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 23.03.2023, il Presidente ha provveduto a rideterminare in euro 500,00 a fare tempo dalla data della udienza presidenziale l'assegno dovuto da a titolo di mantenimento della ricorrente Controparte_1 Parte_1 ferme restando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 73/2016, per come successivamente modificata dal decreto n. 14330/2018 entrambi resi da questo Tribunale e disposto la prosecuzione del giudizio nel merito;
che, all'udienza del 25.10.2023, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta, dovendo la causa essere ulteriormente istruita, è stata rimessa al Collegio per la sola decisione relativamente alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4 comma 9
L.898/1970; che, con sentenza n. 276/2024 il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuiva: pronuncia la di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto a Modica, in data
04/07/1989, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di detto Comune dell'anno 1989, n. 33, Parte II serie A;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio;
con separata ordinanza resa in pari data veniva disposta la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande avanzate dalle parti: indi, espletata la fase istruttoria, all'udienza del 24.09.2025 la causa veniva nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti, le quali con istanza congiunta hanno chiesto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“Porre a carico del SI. , l'obbligo a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 550,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della presente richiesta congiunta” che la superiore condizione con la sola precisazione che non di assegno di mantenimento si tratta, ma di assegno divorzile, può essere accolta non contrastando con l'ordine pubblico e vertendosi in materia di diritti relativamente disponibili;
che, relativamente alle spese processuali, le stesse atteso l'esito del giudizio vanno interamente compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo,
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 550,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di ottobre 2025.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3997/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), residente a [...]in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via del Tellesimo n.6 ed elett. dom.ta a Modica in Piazza Corrado Rizzone 11 presso lo Studio dell'Avv. Antonino Frasca Caccia ( ) che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] l'[...] ed ivi residente (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Ragusa, viale Ten. Lena n° 14, presso lo studio dell'Avvocato Cecilia
Licitra (C.F.: ) dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato per C.F._4 come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione per la decisione sulle conclusioni congiunte all'udienza sostituita da note scritte del 24.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto a Modica, in data 04/07/1989, con e dal quale è nato il Controparte_1
16/02/1993 il figlio La ricorrente ha esposto di essersi separata dal marito giusta sentenza Per_1
n. 73 del 21/06/2016 di separazione giudiziale pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla legge dalla separazione per poter proporre la domanda di divorzio, chiedendo, tenuto conto delle sue sopravvenute mutate condizioni fisiche ed economiche in peius, di porre a carico del resistente,
, l'obbligo a corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, la somma di euro 1.200,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, ovvero in subordine di confermare le statuizioni dell'ordinanza del 19/07/2018, resa nel proc. n. 361/2018 V.G., di modifica della sentenza n. 73 del 21/06/2016, Tribunale di Ragusa, reiterando l'obbligo del resistente a versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
che costituitosi in giudizio il resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, ha di contro contestato le pretese patrimoniali della ricorrente adducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche;
che, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 23.03.2023, il Presidente ha provveduto a rideterminare in euro 500,00 a fare tempo dalla data della udienza presidenziale l'assegno dovuto da a titolo di mantenimento della ricorrente Controparte_1 Parte_1 ferme restando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 73/2016, per come successivamente modificata dal decreto n. 14330/2018 entrambi resi da questo Tribunale e disposto la prosecuzione del giudizio nel merito;
che, all'udienza del 25.10.2023, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta, dovendo la causa essere ulteriormente istruita, è stata rimessa al Collegio per la sola decisione relativamente alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4 comma 9
L.898/1970; che, con sentenza n. 276/2024 il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuiva: pronuncia la di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto a Modica, in data
04/07/1989, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di detto Comune dell'anno 1989, n. 33, Parte II serie A;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio;
con separata ordinanza resa in pari data veniva disposta la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande avanzate dalle parti: indi, espletata la fase istruttoria, all'udienza del 24.09.2025 la causa veniva nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti, le quali con istanza congiunta hanno chiesto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“Porre a carico del SI. , l'obbligo a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 550,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della presente richiesta congiunta” che la superiore condizione con la sola precisazione che non di assegno di mantenimento si tratta, ma di assegno divorzile, può essere accolta non contrastando con l'ordine pubblico e vertendosi in materia di diritti relativamente disponibili;
che, relativamente alle spese processuali, le stesse atteso l'esito del giudizio vanno interamente compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo,
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 550,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di ottobre 2025.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti