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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1792/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1792/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato VIGORELLI Parte_1 C.F._1
AN TA
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._2
VIGORELLI AN TA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 02/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, e vivrà con la madre, Persona_1
genitore collocatario, presso la casa coniugale sita in Casalmaiocco, via Ungaretti n. 6, dove pagina 1 di 5 manterrà la residenza abituale.
Limitatamente alle decisioni d'ordinaria amministrazione relative alla minore , i Per_1
genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione (a solo titolo esemplificativo: scelte della scuola, dell'iscrizione scolastica, degli indirizzi scolastici ed extrascolastici, cure e salute, scelte educazionali) andranno assunte congiuntamente;
2) il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente vivrà presso la Persona_2
casa coniugale sita in Casalmaiocco, via Ungaretti n. 6, dove manterrà la residenza abituale;
3) la casa coniugale sita in Casalmaiocco, Via Ungaretti n. 6, in comproprietà tra Parte_1
e al 50%, verrà assegnata a , con tutto quanto l'arreda e correda, CP_1 Parte_1
avendo già asportato dalla stessa i propri effetti personali;
CP_1
4) contribuirà al mantenimento dei due figli minorenne e CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenne non autosufficiente economicamente) mediante versamento mensile di € 1.000,00
(€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
; Parte_1
5) Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli e secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Per_1 Per_2
Lodi e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale pagina 2 di 5 di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Per quanto concerne il diritto-dovere paterno di visita alla figlia minore , salvi i Per_1
prioritari interessi ed esigenze della stessa:
potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, CP_1 Per_1
dal venerdì sera sino alla domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
potrà tenere con sé la figlia durante un giorno infrasettimanale CP_1 Per_1
da determinarsi in accordo con ed in base alle prioritarie esigenze Parte_1
scolastiche ed extrascolastiche della minore;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane anche non Per_1
consecutive insieme alla madre e due settimane anche non consecutive insieme al padre;
pagina 3 di 5 i genitori concorderanno il periodo di vacanza di ciascuno di loro con la figlia entro il
31 maggio di ciascun anno, impegnandosi a comunicarsi vicendevolmente la località di destinazione e i reciproci recapiti durante tali vacanze con la minore;
le festività Natalizie verranno suddivise in due settimane (precisamente dal 23.12 al
29.12 e dal 30.12 al 06.01) e la figlia minore trascorrerà ogni anno alternativamente una settimana con la madre e una con il padre;
le vacanze pasquali e gli altri ponti verranno trascorsi dalla figlia minore ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
Il tutto fatto salve eventuali esigenze di salute della minore, nel qual caso i giorni e/o gli orari di cui sopra potranno subire delle modifiche che i genitori di volta in volta concorderanno.
7) L'assegno unico e universale per i figli a carico, verrà percepito al 100% da;
Parte_1
8) Le parti dichiarano di essere allo stato attuale economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di concorso al mantenimento e/o alimenti per sé stessi.
9) Spese di procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Casalmaiocco (LO) in Parte_1 CP_1
data 26.5.2005 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005)
e dalla loro unione sono nati due figli: il 18.8.2005 e il 14.5.2008. Per_2 Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Casalmaiocco (LO) in data 26.05.2005 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalmaiocco (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1792/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato VIGORELLI Parte_1 C.F._1
AN TA
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._2
VIGORELLI AN TA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 02/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, e vivrà con la madre, Persona_1
genitore collocatario, presso la casa coniugale sita in Casalmaiocco, via Ungaretti n. 6, dove pagina 1 di 5 manterrà la residenza abituale.
Limitatamente alle decisioni d'ordinaria amministrazione relative alla minore , i Per_1
genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione (a solo titolo esemplificativo: scelte della scuola, dell'iscrizione scolastica, degli indirizzi scolastici ed extrascolastici, cure e salute, scelte educazionali) andranno assunte congiuntamente;
2) il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente vivrà presso la Persona_2
casa coniugale sita in Casalmaiocco, via Ungaretti n. 6, dove manterrà la residenza abituale;
3) la casa coniugale sita in Casalmaiocco, Via Ungaretti n. 6, in comproprietà tra Parte_1
e al 50%, verrà assegnata a , con tutto quanto l'arreda e correda, CP_1 Parte_1
avendo già asportato dalla stessa i propri effetti personali;
CP_1
4) contribuirà al mantenimento dei due figli minorenne e CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenne non autosufficiente economicamente) mediante versamento mensile di € 1.000,00
(€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
; Parte_1
5) Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli e secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Per_1 Per_2
Lodi e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale pagina 2 di 5 di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Per quanto concerne il diritto-dovere paterno di visita alla figlia minore , salvi i Per_1
prioritari interessi ed esigenze della stessa:
potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, CP_1 Per_1
dal venerdì sera sino alla domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
potrà tenere con sé la figlia durante un giorno infrasettimanale CP_1 Per_1
da determinarsi in accordo con ed in base alle prioritarie esigenze Parte_1
scolastiche ed extrascolastiche della minore;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane anche non Per_1
consecutive insieme alla madre e due settimane anche non consecutive insieme al padre;
pagina 3 di 5 i genitori concorderanno il periodo di vacanza di ciascuno di loro con la figlia entro il
31 maggio di ciascun anno, impegnandosi a comunicarsi vicendevolmente la località di destinazione e i reciproci recapiti durante tali vacanze con la minore;
le festività Natalizie verranno suddivise in due settimane (precisamente dal 23.12 al
29.12 e dal 30.12 al 06.01) e la figlia minore trascorrerà ogni anno alternativamente una settimana con la madre e una con il padre;
le vacanze pasquali e gli altri ponti verranno trascorsi dalla figlia minore ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
Il tutto fatto salve eventuali esigenze di salute della minore, nel qual caso i giorni e/o gli orari di cui sopra potranno subire delle modifiche che i genitori di volta in volta concorderanno.
7) L'assegno unico e universale per i figli a carico, verrà percepito al 100% da;
Parte_1
8) Le parti dichiarano di essere allo stato attuale economicamente autosufficienti, di disporre di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di concorso al mantenimento e/o alimenti per sé stessi.
9) Spese di procedura compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Casalmaiocco (LO) in Parte_1 CP_1
data 26.5.2005 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005)
e dalla loro unione sono nati due figli: il 18.8.2005 e il 14.5.2008. Per_2 Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Casalmaiocco (LO) in data 26.05.2005 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalmaiocco (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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