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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 342 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARRA MICHELE, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad estratto di ruolo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17.08.2021, impugnava “estratto di ruolo” di Parte_1
cui agli avvisi di addebito esecutivi n. 35320112000004981, 35320120000141254, CP_1
35320130000393347, 35320160000631351, eccependone l'omessa notifica e la maturazione della prescrizione quinquennale dei relativi crediti, chiedendone l'annullamento.
Si costituiva l' (di seguito, per brevità, Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione avverso “estratto di ruolo”, nonché la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle avverse contestazioni inerenti la notifica degli avvisi di addebito e la fase di accertamento del credito ed iscrizione del ruolo, di esclusiva competenza del solo Ente creditore, citato in giudizio dall'opponente. Infine, l' eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso anche ai sensi dell'art. 24 d. Lgs. n. 46/99, rilevando e comprovando la legittimità del procedimento di riscossione.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
avverso “estratto di ruolo”, l'inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui agli artt. 29 D. Lgs. n. 46/99 e 617 c.p.c., rilevando e comprovando l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e la legittimità della procedura di riscossione e, pertanto, la sussistenza di crediti per mancato maturarsi dei termini di prescrizione.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 11.12.2024, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione regolarmente depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. In primo luogo, è necessario richiamare l'evoluzione della giurisprudenza in materia di opposizione ad estratto di ruolo, così come svolta dalla recente sentenza, resa a sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 26283 del 2022.
Per detta pronuncia, con la sentenza n. 19704/15 si era stabilito che il ruolo e/o la cartella fossero immediatamente impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione,
e che non fosse d'ostacolo D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3 ultima parte, secondo il quale "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" (conf., fra varie, Cass. nn. 27799/18, 22507/19 e 12070/22). La lettura costituzionalmente orientata di questa norma, si è argomentato, comportava che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notificazione di un atto del quale il contribuente fosse comunque legittimamente venuto a conoscenza. Non era, quindi, esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima: l'accesso alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile oppure più gravoso, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non era, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato, il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass. sez. un., n. 7514/22, punto 6 della motivazione). La notificazione non è difatti elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., sez. un., n. 40543/21; in termini, in relazione alla cartella, n. 26310/21), e quella della cartella equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., sez. un., n. 7822/20).
Coerentemente, proprio con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, appunto prendendo le mosse dall'indiscutibile recettizietà dell'atto tributario, in virtù della quale
"il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", hanno fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso:
l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione.
D'altronde, anche quanto alla tutela successiva, il D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma
3 ultima parte, comunque esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., sez. un., n. 16412/07, e sez.un., n.
5791/08; conf., tra varie, nn. 1144/18 e 19982/19, punti 8 e 9).
Il bisogno di tutela immediata scaturisce dunque, nella prospettazione delle sezioni unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori. Si ritenevano difatti sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a.- per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16);
b.- per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al
D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
2.3. Quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Infatti, dapprima le sezioni unite
(Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo.
Poi, anche sulla scia di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale (con sentenza n.
114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva,
o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20). Quella Corte ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. E, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che "...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori".
Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
2.4. In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile
(Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09). Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato.
Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn.
206/18 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19).
Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n.
16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n.
29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella).
In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22).
2.5. In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela".
L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte Cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (L. n. 190 del 2014 art. 1, comma 684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , da una stratificazione di crediti vetusti, non Controparte_4
riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
2.6. E' allora intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile
2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del
1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate le sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). Per le Sezioni Unite, la nuova disciplina asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Infine, secondo la sentenza a sezioni unite citata, il comma 4-bis si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
3. Nel caso di specie, l'applicazione dei nuovi principi così enucleati deve portare alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, giacché l'opponente non vanta alcuno degli interessi espressamente codificati dal nuovo comma 4 bis che concretano l'interesse ad agire in questa fattispecie, e non è più sufficiente l'interesse a sentir dichiarati prescritti i crediti trasfusi nel ruolo.
4. Considerato che l'inammissibilità è dovuta ad un recente revirement giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia il 02.04.2025, a seguito di deposito di note in sostituzione di udienza.
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 342 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARRA MICHELE, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad estratto di ruolo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17.08.2021, impugnava “estratto di ruolo” di Parte_1
cui agli avvisi di addebito esecutivi n. 35320112000004981, 35320120000141254, CP_1
35320130000393347, 35320160000631351, eccependone l'omessa notifica e la maturazione della prescrizione quinquennale dei relativi crediti, chiedendone l'annullamento.
Si costituiva l' (di seguito, per brevità, Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione avverso “estratto di ruolo”, nonché la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle avverse contestazioni inerenti la notifica degli avvisi di addebito e la fase di accertamento del credito ed iscrizione del ruolo, di esclusiva competenza del solo Ente creditore, citato in giudizio dall'opponente. Infine, l' eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso anche ai sensi dell'art. 24 d. Lgs. n. 46/99, rilevando e comprovando la legittimità del procedimento di riscossione.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione CP_1
avverso “estratto di ruolo”, l'inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui agli artt. 29 D. Lgs. n. 46/99 e 617 c.p.c., rilevando e comprovando l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e la legittimità della procedura di riscossione e, pertanto, la sussistenza di crediti per mancato maturarsi dei termini di prescrizione.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 11.12.2024, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione regolarmente depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. In primo luogo, è necessario richiamare l'evoluzione della giurisprudenza in materia di opposizione ad estratto di ruolo, così come svolta dalla recente sentenza, resa a sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 26283 del 2022.
Per detta pronuncia, con la sentenza n. 19704/15 si era stabilito che il ruolo e/o la cartella fossero immediatamente impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione,
e che non fosse d'ostacolo D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3 ultima parte, secondo il quale "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" (conf., fra varie, Cass. nn. 27799/18, 22507/19 e 12070/22). La lettura costituzionalmente orientata di questa norma, si è argomentato, comportava che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notificazione di un atto del quale il contribuente fosse comunque legittimamente venuto a conoscenza. Non era, quindi, esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima: l'accesso alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile oppure più gravoso, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non era, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato, il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass. sez. un., n. 7514/22, punto 6 della motivazione). La notificazione non è difatti elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., sez. un., n. 40543/21; in termini, in relazione alla cartella, n. 26310/21), e quella della cartella equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., sez. un., n. 7822/20).
Coerentemente, proprio con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, appunto prendendo le mosse dall'indiscutibile recettizietà dell'atto tributario, in virtù della quale
"il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", hanno fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso:
l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione.
D'altronde, anche quanto alla tutela successiva, il D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma
3 ultima parte, comunque esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., sez. un., n. 16412/07, e sez.un., n.
5791/08; conf., tra varie, nn. 1144/18 e 19982/19, punti 8 e 9).
Il bisogno di tutela immediata scaturisce dunque, nella prospettazione delle sezioni unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori. Si ritenevano difatti sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento: a.- per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16);
b.- per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al
D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
2.3. Quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Infatti, dapprima le sezioni unite
(Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo.
Poi, anche sulla scia di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale (con sentenza n.
114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva,
o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20). Quella Corte ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. E, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che "...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori".
Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
2.4. In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile
(Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09). Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato.
Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn.
206/18 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19).
Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n.
16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n.
29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella).
In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22).
2.5. In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela".
L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte Cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (L. n. 190 del 2014 art. 1, comma 684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , da una stratificazione di crediti vetusti, non Controparte_4
riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
2.6. E' allora intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile
2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del
1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate le sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). Per le Sezioni Unite, la nuova disciplina asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Infine, secondo la sentenza a sezioni unite citata, il comma 4-bis si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
3. Nel caso di specie, l'applicazione dei nuovi principi così enucleati deve portare alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, giacché l'opponente non vanta alcuno degli interessi espressamente codificati dal nuovo comma 4 bis che concretano l'interesse ad agire in questa fattispecie, e non è più sufficiente l'interesse a sentir dichiarati prescritti i crediti trasfusi nel ruolo.
4. Considerato che l'inammissibilità è dovuta ad un recente revirement giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia il 02.04.2025, a seguito di deposito di note in sostituzione di udienza.
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio