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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/12/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 824 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
CONTRADA ECCELLENTE SNC 89815 CA GI e sig.ra - CF Parte_2
- nata in CURINGA (CZ) ed in data 16/12/1959, ivi residente in [...], C.F._2
n. 308, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. PILEGGI NA - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente C.F._3 ricorso, rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI NA - CF - PEC C.F._3
– ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 27 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 06/11/2025 – che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.12.1980 in Lamezia Terme (CZ), scegliendo il regime della comunione dei beni;
2
- il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, con atto n. 21, parte II, serie A - anno 1980;
- dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...] il [...]), coniugato ed Per_1 economicamente dipendente;
- nel corso della convivenza il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato a causa della diversità caratteriale dei coniugi, che ha compromesso l'unione affettiva e sentimentale, tanto da indurre i coniugi a separarsi;
- tra le parti interveniva separazione consensuale, omologata con decreto n. 540/2020, del 20.01.2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento n. 1689/2019 R.G.A.C. (vedi in allegato);
- con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che i ricorrenti sono entrambi pensionati;
- sono trascorsi più di cinque anni dall'interruzione della convivenza coniugale e dalla separazione personale, senza che vi sia stata riconciliazione o interruzione della separazione;
- essi ricorrenti, entrambe economicamente indipendenti, intendono chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il tempo trascorso dalla separazione e l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia li inducono a divorziare rinunciando alla comparizione personale innanzi a codesto Tribunale per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, che appare chiaramente inutile (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i signori e , come sopra meglio generalizzati, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, chiedevano che l'On.le Tribunale di Lamezia Terme, preso atto della rinuncia degli istanti alla comparizione personale, volesse per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...]
, celebrato a Lamezia Terme in data 20 dicembre 1980, trascritto nei registri dell'ufficio di stato Parte_2 civile del predetto comune con atto n. 21, parte II, serie A - anno 1980;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di trascrivere l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri di matrimonio.
I coniugi, preso atto del contenuto del presente ricorso, congiuntamente dichiaravano – altresì - di non volersi riconciliare e di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza (vedi ricorso in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 2 dicembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 6 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 27 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi. 3
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto, con provvedimento tempestivamente reso in data 11 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 20 dicembre 1980, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 19 dicembre 2019 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1689/2019 RG e che, in data 20 gennaio 2020 il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI: data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 19 dicembre 2019; data di deposito del presente ricorso: 6 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 2 dicembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, sostanzialmente sul solo status, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire la domanda avanzati dai ricorrenti, sostanzialmente di pronuncia sul solo status.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 11 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 824 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
89815 CA GI, e sig.ra - CF - nata in CURINGA Parte_2 C.F._2
(CZ) ed in data 16/12/1959, ivi residente in [...], n. 308, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. PILEGGI NA - CF - che lo rappresenta e difende C.F._3 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso, rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI
NA - CF - PEC – ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 20/12/1980;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 21, parte II, serie A, uff. 6, anno 1980 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 824 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
CONTRADA ECCELLENTE SNC 89815 CA GI e sig.ra - CF Parte_2
- nata in CURINGA (CZ) ed in data 16/12/1959, ivi residente in [...], C.F._2
n. 308, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. PILEGGI NA - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente C.F._3 ricorso, rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI NA - CF - PEC C.F._3
– ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 27 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 06/11/2025 – che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.12.1980 in Lamezia Terme (CZ), scegliendo il regime della comunione dei beni;
2
- il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, con atto n. 21, parte II, serie A - anno 1980;
- dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...] il [...]), coniugato ed Per_1 economicamente dipendente;
- nel corso della convivenza il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato a causa della diversità caratteriale dei coniugi, che ha compromesso l'unione affettiva e sentimentale, tanto da indurre i coniugi a separarsi;
- tra le parti interveniva separazione consensuale, omologata con decreto n. 540/2020, del 20.01.2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento n. 1689/2019 R.G.A.C. (vedi in allegato);
- con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che i ricorrenti sono entrambi pensionati;
- sono trascorsi più di cinque anni dall'interruzione della convivenza coniugale e dalla separazione personale, senza che vi sia stata riconciliazione o interruzione della separazione;
- essi ricorrenti, entrambe economicamente indipendenti, intendono chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il tempo trascorso dalla separazione e l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia li inducono a divorziare rinunciando alla comparizione personale innanzi a codesto Tribunale per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, che appare chiaramente inutile (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i signori e , come sopra meglio generalizzati, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, chiedevano che l'On.le Tribunale di Lamezia Terme, preso atto della rinuncia degli istanti alla comparizione personale, volesse per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...]
, celebrato a Lamezia Terme in data 20 dicembre 1980, trascritto nei registri dell'ufficio di stato Parte_2 civile del predetto comune con atto n. 21, parte II, serie A - anno 1980;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di trascrivere l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri di matrimonio.
I coniugi, preso atto del contenuto del presente ricorso, congiuntamente dichiaravano – altresì - di non volersi riconciliare e di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza (vedi ricorso in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 2 dicembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 6 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 27 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi. 3
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto, con provvedimento tempestivamente reso in data 11 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 20 dicembre 1980, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 19 dicembre 2019 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1689/2019 RG e che, in data 20 gennaio 2020 il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI: data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 19 dicembre 2019; data di deposito del presente ricorso: 6 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 2 dicembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, sostanzialmente sul solo status, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire la domanda avanzati dai ricorrenti, sostanzialmente di pronuncia sul solo status.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 11 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 824 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
89815 CA GI, e sig.ra - CF - nata in CURINGA Parte_2 C.F._2
(CZ) ed in data 16/12/1959, ivi residente in [...], n. 308, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. PILEGGI NA - CF - che lo rappresenta e difende C.F._3 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso, rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI
NA - CF - PEC – ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 20/12/1980;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 21, parte II, serie A, uff. 6, anno 1980 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)