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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 206/2024 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fausto Corti che lo rappresenta e difende in forza di procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in L'Aquila in via Garibaldi 62, presso _1
lo studio degli avvocati Anna Rossi e Francesco Camerini dai quali è rappresentato e difeso, in virtù della procura da intendersi stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale dell'Aquila in data 2.8.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
1) in via principale annullare l'ordinanza appellata e conseguentemente rimettere il giudizio al
Tribunale dell'Aquila per il prosieguo della causa di divisione.
2) In subordine, disporre per la divisione del bene staggito. Spese vinte.>>;
Per la parte appellata:
1 in rito che venga ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura di esecuzione forzata immobiliare inter partes iscritta al n. 8/2016 Es. Im. del
Tribunale di L'Aquila;
nel merito che l'appello sia dichiarato improcedibile ed inammissibile perchè tardivamente proposto
o, comunque, sia respinto perchè infondato, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata ordinanza il Tribunale di L'Aquila, nel giudizio di divisione iscritto al n.
385/2020 r.g.e. ed avente ad oggetto l'immobile di proprietà di e , Parte_1 CP_2
in regime patrimoniale di comunione legale tra coniugi, introdotto nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 8/2016 r.g.e. promossa da nei confronti di _1
, ha disposto la revoca dell'ordinanza introduttiva del giudizio di divisione Parte_1 emessa dal giudice dell'esecuzione in data 28.10.2019 ed ha assegnato alle parti termine di mesi sei per la riassunzione della procedura esecutiva. Accogliendo l'istanza dell'attore
[...]
il Tribunale ha, infatti, ritenuto che, per il debito di uno dei coniugi, è _1
legittimamente sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né tanto meno quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote;
dunque la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota;
con la conseguenza che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi sia di quella contro il terzo non debitore.
2. Avverso la decisione ha proposto appello sulla base dei motivi di seguito Parte_1
esposti.
2.1. Il giudice della divisione, senza averne il potere, accogliendo l'eccezione del creditore procedente la quale avrebbe dovuto essere posta a fondamento di _1 un'opposizione esecutiva, ha assunto un provvedimento spettante unicamente al giudice dell'esecuzione. L'ordinanza è, quindi, erronea e meritevole di annullamento con conseguente remissione al Tribunale del giudizio di divisione.
2 2.2. In ogni caso, l'eccezione sollevata dal creditore procedente soltanto all'udienza del 13.7.2023, successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è tardiva e la tardività avrebbe dovuto essere rilevata dal Tribunale, a tutela del diritto di difesa della controparte, odierno appellante, il quale avrebbe dedotto e provato che la comunione sull'immobile staggito è divenuta ordinaria, essendo i coniugi separati da più di venti anni.
3. Si è costituito, mediante deposito di comparsa, il quale ha eccepito la _1
non corretta instaurazione del contraddittorio (essendo stati pretermessi i creditori intervenuti nella procedura esecutiva), la natura non decisoria della ordinanza impugnata, la tardività dell'appello, e deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 12.2.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5. L'ordinanza impugnata, con la quale è stata revocata la precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28.10.2019, ha natura decisoria poiché, attraverso la stessa, il giudice del giudizio di divisione (cioè il giudice della cognizione), revocando il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione, ha di fatto sancito che non si potesse/dovesse procedere alla divisione dell'immobile pignorato e che il procedimento esecutivo dovesse, pertanto, riprendere ai fini della vendita del bene immobile per la quota pignorata, così definendo e chiudendo innanzi a sé il giudizio divisionale stesso. E', dunque, evidente che si tratta di una ordinanza avente contenuto decisorio e natura di sentenza e, pertanto, impugnabile con l'appello.
6. L'appello è, tuttavia, tardivo come eccepito dalla parte appellata.
6.1. Ai giudizi di divisione endoesecutivi ex art. 601 c.p.c. si applica la sospensione feriale dei termini. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 1801/2010 nella cui motivazione è affermato il seguente principio <Il giudizio di divisione introdotto nella espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 601 c.p.c. non è soggetto alla sospensione ferale dei termini, in quanto è da ricomprendere, sulla base di una interpretazione meramente estensiva nell'ambito della nozione dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, di cui al R.D. n. 12 del 1942, art. 92, cui fa rinvio la L. n. 742 del 1969, art. 3>>. Principio che riprende un obiter dictum della sentenza della Suprema Corte n. 5614/1994 ove si era, in sintesi, affermato che la sospensione non trova applicazione nel giudizio di divisione che si apre come incidente cognitorio dell'espropriazione di beni indivisi poiché anch'esso, come i giudizi di opposizione, incide automaticamente sul processo esecutivo determinandone una stasi – e l'identità del rapporto con il processo esecutivo è reso evidente dal richiamo all'art. 3 627 contenuto nell'art. 601 c.p.c. – di modo che l'identica soluzione appare giustificata non già sulla base di una interpretazione analogica, che sarebbe preclusa dall'essere la L. n. 742 del 1969 art. 3 una norma eccezionale nel suo disposto di rinvio recettizio all'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario, bensì sulla base di una più che giustificata e razionale interpretazione estensiva, atteso che nella sostanza l'introduzione dell'incidente cognitivo del giudizio di divisione assume il valore di un ostacolo e, quindi di una "opposizione" allo svolgimento dell'esecuzione; tali principi sono stati richiamati in pronunce successive, seppure non specificamente ad oggetto il giudizio di divisione endoesecutiva, come Cass.
19269/2015 e Cass. 13797/2022 (nella giurisprudenza di merito, l'esclusione della sospensione ai giudizi di divisione endoesecutiva è stata affermata da Corte Appello Salerno sent. 1191/2015 del 4.5.2022 e recentemente da Corte Appello Napoli sent. 267/2025 del
21.1.2025).
6.2. Tanto premesso, si rileva che l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data
29.2.2024 mentre l'ordinanza gravata è stata pubblicata in data 2.8.2023 e, quindi, oltre il termine di sei mesi stabilito cui all'art. 327 c.p.c. ed escludendosi dal relativo computo, per le ragioni innanzi indicate, il periodo di 31 giorni di sospensione feriale dei termini.
7. L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile. Resta, di conseguenza, assorbita ogni altra questione, processuale e di merito.
8. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornate con d.m. 147/2022, valori medi minimi data la semplicità delle questioni trattate e le modalità definitorie semplificate adottate.
P.Q.M
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025.
4 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
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