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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15279 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 6026/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 10/7/2025 e promosso da: con sede in Tribiano, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore pro tempore, con studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Vicolo del Terraggio n. 2, domiciliato in Milano, via Nicola Piccinni n. 23, presso lo studio dell'avv. Roberto Rogate, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione del giudice delegato, C.F._1 come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Avv. Controparte_1 P.IVA_2
TI TO (C.F. ), in qualità di procuratore di CodiceFiscale_2 Controparte_1 giusta procura Notaio Dott. , rilasciata il 17/6/2022, rep. n. 65946 racc. n. 34212, Persona_1 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma e codice fiscale R.E.A. n. 1150724, P.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola, (C.F. ), come da C.F._3 procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo presso lo studio legale Limatola Avvocati sito in Roma, Via Nizza n. 128
CONVENUTA
OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI:
1 per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla convenuta;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'indennità di fine mandato previste dai vigenti accordi collettivi degli agenti settore industria, o ex art. 1751 c.c., provvedendo alla relativa liquidazione in modo di adeguarla al caso di specie e a ricondurla a equità, che si indica nella misura massima prevista da tale norma, pari a complessivi € 135.981,03 (al netto del firr di € 4.197,88), ovvero, in subordine, secondo i criteri previsti dai vigenti accordi economici collettivi degli agenti settore industria, pari a complessivi € 62.679,62 (€ 9.111,63 per indennità di clientela + € 53.567,99 per indennità meritocratica), oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, o nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento di € 7.749,11 per il saldo delle fatture richiamate in narrativa, oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 96.279,03 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno/incasso conseguente all'anticipata e illegittima risoluzione del rapporto, ovvero per perdita di chance, o, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 45.169,30, o delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il procurato fallimento, compreso il danno per la perdita dell'avviamento e per i costi della procedura, nella misura che risulterà di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
per la convenuta: “CONCLUDE affinché l'adìto Giudice, rigettata ogni diversa istanza, Voglia rigettare le domande così come proposte da in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto. Con vittoria integrale di spese diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/1/2023 il ME , Parte_2 in persona del curatore pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al CP_1 pagamento in proprio favore delle seguenti somme:
1. € 135.981,03, al netto del FIRR di € 4.197,88, ovvero, in subordine, € 62.679,62 (€ 9.111,63 per indennità di clientela + € 53.567,99 per indennità meritocratica), oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, a titolo di indennità di fine mandato;
2. € 7.749,11, oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, a titolo di provvigioni non corrisposte;
3. € 96.279,03 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno/incasso conseguente alla risoluzione del rapporto o per perdita di chance; in subordine, € 45.169,30 a titolo di indennità
2 sostitutiva del preavviso, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il procurato fallimento.
L'attrice esponeva:
- che il 7/1/2016 aveva stipulato con l un contratto d'agenzia per Controparte_1 promuovere la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, per la durata sino al 31/12/2018 o fino al raggiungimento, da parte dell'agente, di un ammontare di provvigioni pari ad € 300.000, come previsto ai punti 12.10 e 15.1 del contratto;
- che a dicembre 2017 l considerato che la in due anni, aveva Controparte_1 Parte_1 raggiunto l'ammontare massimo di provvigioni, aveva esteso il suddetto ammontare ad €
400.000, lasciando immutati gli altri termini e condizioni di contrattuali;
- che nel periodo immediatamente successivo all'estensione del mandato l Controparte_1 non le aveva inviato il rendiconto mensile delle provvigioni maturate con il relativo benestare alla fatturazione, come previsto dall'art.13.2 del contratto, causando l'interruzione del pagamento dei compensi, con conseguenti problemi di liquidità per la Parte_1
- che, con comunicazione a mezzo pec del 12/2/2018, l le aveva comunicato Controparte_1 la sospensione del pagamento dei compensi per l'irregolarità della sua posizione previdenziale, diffidandola a regolarizzare il proprio DURC entro trenta giorni, pena la risoluzione del contratto e, con successiva comunicazione a mezzo pec del 12/4/2018, la convenuta aveva confermato l'avvenuta risoluzione del contratto a far tempo dal 12/3/2018, stante l'inutile decorso del termine concesso per la regolarizzazione del DURC;
- di aver contestato la risoluzione del contratto, chiedendo almeno la corresponsione degli importi relativi alle indennità per la cessazione del rapporto d'agenzia, ma l' Controparte_1 aveva rigettato la richiesta;
- che tale situazione le aveva provocato una forte tensione finanziaria, con conseguente difficoltà
a far fronte alle scadenze di pagamento, sfociata nella dichiarazione di fallimento da parte del
Tribunale Ordinario di Lodi il 16/12/2019;
- che non sussisteva l'asserita irregolarità del DURC, tenuto conto che l'attrice era stata ammessa a un piano di rateizzazione per il rientro dal debito, regolarmente rispettato, deducendo che, in ogni caso, la suddetta ipotizzata irregolarità del DURC non era idonea ad integrare l'inadempimento grave da determinare la risoluzione del contratto;
3 - che la clausola risolutiva espressa ex art. 18 del contratto, peraltro predisposto unilateralmente dalla convenuta, non contemplava l'eventuale ritardato o mancato pagamento degli oneri previdenziali da parte dell'agente;
- l'illegittimità della risoluzione contrattuale in seguito alla diffida ad adempiere del 12/2/2018, in quanto non sorretta da una giusta causa ex art.1751 c.c. né motivata da un inadempimento, sicché l'attrice aveva diritto al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia e del corrispettivo che sarebbe maturato fino alla scadenza naturale del contratto, oltre al risarcimento del danno.
2. Con comparsa del 21/4/2023 si costituiva in giudizio l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, ritenendo legittima la risoluzione del contratto inter partes.
La convenuta esponeva:
- che i dati relativi alle provvigioni maturate a favore dell'agente erano sempre stati disponibili sulla piattaforma informatica aziendale per l'intera durata del rapporto e, con particolare riferimento a quelle relative al mese di dicembre 2017 per la somma di € 6.712,02, deduceva di aver rilasciato all'agente il relativo invito a fatturare nell'immediatezza della formalizzazione della variante di estensione economica, il cui perfezionamento aveva richiesto necessari accertamenti;
- che l'importo di cui sopra, di modesta entità, non aveva avuto incidenza sulla crisi di liquidità manifestata dalla controparte, la quale, nelle more del rapporto, era risultata non in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per complessivi € 76.367,74, tanto che l'attrice, in data 12/2/2018, aveva inviato alla controparte la diffida ad adempiere;
- che tra gli obblighi gravanti sulla convenuta, ai sensi dell'art.
6.5 del contratto inter partes, vi era quello di adempiere gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali e che la controparte non vi aveva adempiuto nonostante la diffida ad adempiere, quindi la condotta della controparte era idonea a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e aveva giustificato il recesso per giusta causa, stante la natura fiduciaria del rapporto;
- che, ai fini della risoluzione del contratto, non rilevava il piano di rientro concordato dall'attrice, peraltro non rispettato da quest'ultima, poiché i pagamenti erano avvenuti soltanto a marzo 2019;
4 - che la risultava in grave crisi finanziaria già dai bilanci relativi agli anni 2016 e Parte_1
2017, da cui risultavano debiti per “oneri sociali”, rispettivamente, di € 20.206 e di € 56.974 e la risoluzione era giustificata dalla gestione finanziaria della controparte, posto che il costo del personale era superiore al 120% dei ricavi e per la mancanza di attività promozionale da parte dell'agenzia a far tempo dal 2018;
- che la debenza dell'indennità suppletiva di clientela non era dovuta a favore dell'attore, essendosi il contratto risolto per inadempimento dell'agente, giusta il disposto dell'art. 10, capo
II, dell'AEC del 30/6/2014, così come non era dovuta l'indennità meritocratica, considerata la mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 1751, co. I c.c.;
- che i criteri di quantificazione dell'indennità meritocratica violavano gli artt. 10 e 11 dell'AEC di settore, avendo l'attrice erroneamente qualificato il rapporto di agenzia come monomandatario dell' pur non avendo la controparte assunto l'obbligo di non operare per Controparte_1 conto di altri soggetti;
- che l'avversa pretesa di pagamento di € 7.749,11 a titolo di provvigione era infondata, avendo la convenuta corrisposto interamente le somme dovute alla controparte, al netto delle ritenute di legge, dei contributi all'Enasarco obbligatori a carico dell'agente e alle penali;
- che la richiesta risarcitoria della controparte era infondata sia nell'an, in mancanza di relativi presupposti, sia nel quantum;
- che gli interessi di mora eventualmente spettanti alla controparte erano dovuti al tasso legale, ai sensi dell'articolo 13.8 del contratto inter partes.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI
c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/7/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta di inammissibilità delle domande attoree di condanna della controparte al pagamento in proprio favore dell'indennità di fine mandato ex art. 1751 c.c. e dell'indennità sostitutiva del preavviso, subordinatamente al risarcimento del danno, in quanto proposte con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, è priva di pregio.
Trattasi, invero, di mera precisazione ed integrazione delle domande proposte in limine litis, afferenti alla medesima vicenda sostanziale già proposta con atto di citazione, quindi viene in rilievo un'attività difensiva ammissibile. In particolare, la condanna della convenuta al
5 pagamento delle indennità di fine mandato previste dagli accordi collettivi di settore e dall'art. 1751 c.c. era stata richiesta in limine litis con l'atto di citazione, mentre l'introduzione, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. della domanda, proposta in via subordinata, di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità sostitutiva del preavviso è un'attività assertiva ammessa, trattandosi di una modifica della domanda ammissibile con la citata memoria.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla
(e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di
6 modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015).
A fronte della citata pronuncia della Suprema Corte, che ha interpretato in senso estensivo il concetto di modifica della domanda ammissibile in corso di causa, la ratio di assicurare l'economia processuale è sottesa al successivo sviluppo dell'analisi giurisprudenziale dell'emendatio e della mutatio libelli nelle more giudizio, secondo cui, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica complanarità, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda
(salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass. civ. n. 28873 del 08/11/2024; Cass. civ. n. 18546 del 7/9/2020).
Sussiste, dunque, la possibilità, sancita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una “nuova” domanda, definita come
“complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/6/2015), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. civ. sez. un. n. n. 22404 del 13/9/2018).
Nella specie è dunque ammissibile la domanda attorea di condanna della controparte all'indennità sostitutiva del preavviso in via subordinata al risarcimento del danno per il mancato incasso consequenziale alla risoluzione del contratto di agenzia inter partes.
5. Nel merito, relativamente alla causa petendi, il ME della Parte_2 chiede in primis accertarsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dall' CP_1 in mancanza dei relativi presupposti, con conseguente condanna della convenuta al
[...]
7 pagamento in proprio favore dell'indennità di fine mandato, da liquidarsi in € 135.981,03, al netto del FIRR -fondo indennità risoluzione rapporto - di € 4.197,88) o in € 62.6769,62, di cui €
9.111,63 per indennità di clientela ed € 53.567,99 per indennità meritocratica, oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla data di maturazione del credito fino al saldo, invocando, alternativamente, l'applicazione dell'articolo 1751 c.c. o degli accordi collettivi degli agenti nel settore dell'industria.
Le domande sono infondate.
Giova premettere che il 7/1/2016 l in nome e per conto dell' Controparte_2 Controparte_1 stipulava con la in seguito trasformata in s.r.l., il contratto di agenzia n. Controparte_3
8400070335, con cui le conferiva l'incarico di promuovere stabilmente per proprio conto la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di entrambi i prodotti, nonché di contratti afferenti a servizi e prodotti connessi alla fornitura sopraindicata nella zona indicata nell'allegato B, riservandosi la facoltà di modificare, sostituire ed integrare gli allegati A e B, previa comunicazione scritta alla gente, nel rispetto dei termini previsti dall'accordo economico collettivo (AEC), con esclusione del diritto della gente alla risoluzione del contratto o ad indennizzi.
L'art. 15, relativamente alla durata del contratto di agenzia, prevedeva quanto segue: “Il presente contratto decorre dalla data di perfezionamento fino al 31.12.2018 o al raggiungimento dell'importo complessivo di cui all'art. 12.10”, che a sua volta disponeva che “Le Parti convengono che i compensi netti dell'Agente per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni, e per il periodo di validità dello stesso di cui al successivo punto 15, non potranno essere comunque superiori all'importo di €
300.000,00 (trecentomila/00) e che la Preponente, nella gestione del contratto stesso, terrà conto di detto limite massimo”.
Ai sensi dell'articolo 4 del contratto, l'incarico non veniva conferito all'agente in esclusiva, mentre quest'ultimo si impegnava a non assumere incarichi di agenzia e a non trattare in genere affari per altre società comunque in concorrenza con la preponente o con società del gruppo CP_1 nell'ambito della zona prevista dall'allegato B, sia fuori da tale ambito, durante l'esecuzione del contratto. L'agente assumeva il rischio inerente alla propria organizzazione, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione tra le parti.
Ai sensi dell'articolo 6.5 del contratto era previsto che “Restano a totale ed esclusivo carico dell'Agente tutti gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali secondo la vigente
8 normativa, alle assicurazioni di legge contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per gli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante nell'ambito dell'attività svolta, dall'osservanza delle disposizioni di legge e/o provvedimenti della pubblica amministrazione”.
A dicembre 2017 l proponeva all'agente la variante di contratto, estendendo Controparte_1
l'importo del contratto di € 100.000, con conseguente passaggio dell'importo massimo contrattuale da € 300.000,00 ad € 400.000,00.
L'art. 11 prevedeva la durata a tempo indeterminato del rapporto, con facoltà di recesso per ciascuna delle parti, con preavviso ai sensi del vigente AEC per il settore commercio, decorrente dal giorno della ricezione della comunicazione di recesso da parte del destinatario;
l'art. 13 del citato contratto prevedeva, inoltre, la facoltà delle parti di recesso per giusta causa in presenza di un “grave motivo costituente giusta causa di risoluzione”, indicando in via esemplificativa qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di tale gravità da non consentirne la prosecuzione anche solo temporanea a causa del vulnus al rapporto di fiducia tra le parti.
Nelle more del rapporto, il 12/2/2018, la preponente ha inviato alla controparte una diffida ad adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo 6.5 del contratto, avendo constatato la irregolarità del DURC dell'odierna attrice, intimandole di provvedere alla regolarizzazione entro
30 giorni dalla diffida, pena la risoluzione del contratto per giusta causa, quindi, con comunicazione inviata a mezzo PEC il 12/4/2018, l'odierna convenuta dichiarava risolto il contratto per l'inadempimento della controparte dell'obbligazione dedotta nella diffida ad adempiere.
Ciò posto, il ME della contesta la legittimità della risoluzione Parte_2 del contratto intimatale dalla controparte, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1454 c.c., negando l'inadempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali ed evidenziando, in subordine, l'inidoneità dell'eventuale inadempimento di tali obblighi ai fini della risoluzione del contratto.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, la diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale. La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che
9 l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento». Se ne deduce che l'infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso (Cass. civ. n. 361 del 08/01/2025).
La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (Cass. civ. n. 32821 del 27/11/2023).
Si rileva, inoltre, che l'art. 1455 c.c. si applica anche in caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c.. Invero, l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. civ. n. 25703 del
4/9/2023).
Ebbene, la irregolarità contributiva a carico dell'agente è idonea a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., in quanto costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, valutabile ai sensi dell'articolo 1453 c.c..
Ed invero, il relativo obbligo era previsto dall'articolo 6.5 del contratto di agenzia inter partes tra gli obblighi assunti dall'agente; inoltre, avuto riguardo alla natura fiduciaria del rapporto, la irregolarità contributiva è idonea ad incidere sul rapporto di fiducia, in modo tale da legittimare la diffida ad adempiere.
Quanto all'oggettiva esistenza della irregolarità contributiva sottesa alla diffida ad adempiere, dalla verifica di regolarità contributiva n. protocollo INAIL_8902632 richiesto il 20/9/2017 risultavano irregolarità della nel versamento di contributi e accessori all'INPS Controparte_3 per € 76.184,08 e all'INAIL per € 183,66, quindi, avuto riguardo all'ammontare complessivo della irregolarità contributiva, è apprezzabile la gravità dell'inadempimento dell'agente.
Non rileva in contrario che l' , il 21/10/2018, ha comunicato Controparte_4 alla l'approvazione del piano di rateazione prot. n. 494641 dell'1/12/2017, non Controparte_3 valendo tale atto ad escludere l'irregolarità contributiva dell'agente al momento della diffida ad
10 adempiere, in mancanza di prova, peraltro, del pagamento del piano di rateazione e del tempestivo avviso dell'ammissione a tale beneficio da parte dell'agente all'odierna convenuta.
È priva di pregio, inoltre, la deduzione posta dalla a fondamento della Parte_1 contestazione dell'avversa diffida ad adempiere inviata all'odierna convenuta il 21/5/2018, con cui l'irregolarità contributiva sarebbe stata determinata o aggravata dalla preponente, poiché
l'irregolarità contributiva dell'agente risale a data anteriore alla sospensione del pagamento delle provvigioni da parte della preponente, peraltro giustificata dalla irregolarità contributiva dell'agente.
E', dunque, infondata la domanda attorea di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia disposta dalla preponente ai sensi dell'articolo 1454 c.c..
Ne consegue l'infondatezza della pretesa attorea di condanna della controparte al pagamento in proprio favore dell'indennità prevista dall'articolo 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto, posto che, ai sensi del secondo comma del suddetto articolo, l'indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per inadempienza imputabile all'agente, di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, circostanza verificatasi nella fattispecie.
In tema di contratto di agenzia, l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica, ai sensi dell'art. 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (Cass. civ. n. 28109 del 31/10/2024).
Stante la legittimità della risoluzione contrattuale disposta dall' è infondata Controparte_1 la domanda risarcitoria proposta dal ME n. 61/2019. Parte_2
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
11 In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
E' del pari priva di pregio la pretesa attorea di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, venendo in rilievo un'ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento dell'agente.
È infondata, altresì, la domanda attorea di condanna della controparte al pagamento della somma di € 7.749,11 a titolo di provvigioni non corrisposte.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, la convenuta ha provato il pagamento delle provvigioni spettanti alla controparte, tenuto conto delle detrazioni legittimamente operate dalla società per le differenze dovute dall'agente per la quota di contributi assistenziali obbligatori versati in base al regolamento per le attività istituzionali della Fondazione Enasarco, delle penali addebitate e delle trattenute fiscali “incentive” “Vita da Vip” a seguito della riscossione dei premi, come da regolamento del programma di incentive cui il partner aveva aderito.
Ne consegue rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 26/1/2023 dal ME , in Parte_2
12 persona del curatore pro tempore, avverso l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dal ME della n. 61/2019 avverso l Parte_1 [...]
CP_1
CONDANNA il ME al pagamento in favore della controparte delle Pt_2 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/10/2025.
Il Giudice
SO RT
13
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 6026/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 10/7/2025 e promosso da: con sede in Tribiano, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore pro tempore, con studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Vicolo del Terraggio n. 2, domiciliato in Milano, via Nicola Piccinni n. 23, presso lo studio dell'avv. Roberto Rogate, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione del giudice delegato, C.F._1 come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Avv. Controparte_1 P.IVA_2
TI TO (C.F. ), in qualità di procuratore di CodiceFiscale_2 Controparte_1 giusta procura Notaio Dott. , rilasciata il 17/6/2022, rep. n. 65946 racc. n. 34212, Persona_1 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma e codice fiscale R.E.A. n. 1150724, P.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola, (C.F. ), come da C.F._3 procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo presso lo studio legale Limatola Avvocati sito in Roma, Via Nizza n. 128
CONVENUTA
OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI:
1 per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla convenuta;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'indennità di fine mandato previste dai vigenti accordi collettivi degli agenti settore industria, o ex art. 1751 c.c., provvedendo alla relativa liquidazione in modo di adeguarla al caso di specie e a ricondurla a equità, che si indica nella misura massima prevista da tale norma, pari a complessivi € 135.981,03 (al netto del firr di € 4.197,88), ovvero, in subordine, secondo i criteri previsti dai vigenti accordi economici collettivi degli agenti settore industria, pari a complessivi € 62.679,62 (€ 9.111,63 per indennità di clientela + € 53.567,99 per indennità meritocratica), oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, o nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento di € 7.749,11 per il saldo delle fatture richiamate in narrativa, oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 96.279,03 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno/incasso conseguente all'anticipata e illegittima risoluzione del rapporto, ovvero per perdita di chance, o, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 45.169,30, o delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il procurato fallimento, compreso il danno per la perdita dell'avviamento e per i costi della procedura, nella misura che risulterà di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
per la convenuta: “CONCLUDE affinché l'adìto Giudice, rigettata ogni diversa istanza, Voglia rigettare le domande così come proposte da in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto. Con vittoria integrale di spese diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/1/2023 il ME , Parte_2 in persona del curatore pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al CP_1 pagamento in proprio favore delle seguenti somme:
1. € 135.981,03, al netto del FIRR di € 4.197,88, ovvero, in subordine, € 62.679,62 (€ 9.111,63 per indennità di clientela + € 53.567,99 per indennità meritocratica), oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, a titolo di indennità di fine mandato;
2. € 7.749,11, oltre a rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, a titolo di provvigioni non corrisposte;
3. € 96.279,03 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno/incasso conseguente alla risoluzione del rapporto o per perdita di chance; in subordine, € 45.169,30 a titolo di indennità
2 sostitutiva del preavviso, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il procurato fallimento.
L'attrice esponeva:
- che il 7/1/2016 aveva stipulato con l un contratto d'agenzia per Controparte_1 promuovere la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, per la durata sino al 31/12/2018 o fino al raggiungimento, da parte dell'agente, di un ammontare di provvigioni pari ad € 300.000, come previsto ai punti 12.10 e 15.1 del contratto;
- che a dicembre 2017 l considerato che la in due anni, aveva Controparte_1 Parte_1 raggiunto l'ammontare massimo di provvigioni, aveva esteso il suddetto ammontare ad €
400.000, lasciando immutati gli altri termini e condizioni di contrattuali;
- che nel periodo immediatamente successivo all'estensione del mandato l Controparte_1 non le aveva inviato il rendiconto mensile delle provvigioni maturate con il relativo benestare alla fatturazione, come previsto dall'art.13.2 del contratto, causando l'interruzione del pagamento dei compensi, con conseguenti problemi di liquidità per la Parte_1
- che, con comunicazione a mezzo pec del 12/2/2018, l le aveva comunicato Controparte_1 la sospensione del pagamento dei compensi per l'irregolarità della sua posizione previdenziale, diffidandola a regolarizzare il proprio DURC entro trenta giorni, pena la risoluzione del contratto e, con successiva comunicazione a mezzo pec del 12/4/2018, la convenuta aveva confermato l'avvenuta risoluzione del contratto a far tempo dal 12/3/2018, stante l'inutile decorso del termine concesso per la regolarizzazione del DURC;
- di aver contestato la risoluzione del contratto, chiedendo almeno la corresponsione degli importi relativi alle indennità per la cessazione del rapporto d'agenzia, ma l' Controparte_1 aveva rigettato la richiesta;
- che tale situazione le aveva provocato una forte tensione finanziaria, con conseguente difficoltà
a far fronte alle scadenze di pagamento, sfociata nella dichiarazione di fallimento da parte del
Tribunale Ordinario di Lodi il 16/12/2019;
- che non sussisteva l'asserita irregolarità del DURC, tenuto conto che l'attrice era stata ammessa a un piano di rateizzazione per il rientro dal debito, regolarmente rispettato, deducendo che, in ogni caso, la suddetta ipotizzata irregolarità del DURC non era idonea ad integrare l'inadempimento grave da determinare la risoluzione del contratto;
3 - che la clausola risolutiva espressa ex art. 18 del contratto, peraltro predisposto unilateralmente dalla convenuta, non contemplava l'eventuale ritardato o mancato pagamento degli oneri previdenziali da parte dell'agente;
- l'illegittimità della risoluzione contrattuale in seguito alla diffida ad adempiere del 12/2/2018, in quanto non sorretta da una giusta causa ex art.1751 c.c. né motivata da un inadempimento, sicché l'attrice aveva diritto al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia e del corrispettivo che sarebbe maturato fino alla scadenza naturale del contratto, oltre al risarcimento del danno.
2. Con comparsa del 21/4/2023 si costituiva in giudizio l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, ritenendo legittima la risoluzione del contratto inter partes.
La convenuta esponeva:
- che i dati relativi alle provvigioni maturate a favore dell'agente erano sempre stati disponibili sulla piattaforma informatica aziendale per l'intera durata del rapporto e, con particolare riferimento a quelle relative al mese di dicembre 2017 per la somma di € 6.712,02, deduceva di aver rilasciato all'agente il relativo invito a fatturare nell'immediatezza della formalizzazione della variante di estensione economica, il cui perfezionamento aveva richiesto necessari accertamenti;
- che l'importo di cui sopra, di modesta entità, non aveva avuto incidenza sulla crisi di liquidità manifestata dalla controparte, la quale, nelle more del rapporto, era risultata non in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per complessivi € 76.367,74, tanto che l'attrice, in data 12/2/2018, aveva inviato alla controparte la diffida ad adempiere;
- che tra gli obblighi gravanti sulla convenuta, ai sensi dell'art.
6.5 del contratto inter partes, vi era quello di adempiere gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali e che la controparte non vi aveva adempiuto nonostante la diffida ad adempiere, quindi la condotta della controparte era idonea a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e aveva giustificato il recesso per giusta causa, stante la natura fiduciaria del rapporto;
- che, ai fini della risoluzione del contratto, non rilevava il piano di rientro concordato dall'attrice, peraltro non rispettato da quest'ultima, poiché i pagamenti erano avvenuti soltanto a marzo 2019;
4 - che la risultava in grave crisi finanziaria già dai bilanci relativi agli anni 2016 e Parte_1
2017, da cui risultavano debiti per “oneri sociali”, rispettivamente, di € 20.206 e di € 56.974 e la risoluzione era giustificata dalla gestione finanziaria della controparte, posto che il costo del personale era superiore al 120% dei ricavi e per la mancanza di attività promozionale da parte dell'agenzia a far tempo dal 2018;
- che la debenza dell'indennità suppletiva di clientela non era dovuta a favore dell'attore, essendosi il contratto risolto per inadempimento dell'agente, giusta il disposto dell'art. 10, capo
II, dell'AEC del 30/6/2014, così come non era dovuta l'indennità meritocratica, considerata la mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 1751, co. I c.c.;
- che i criteri di quantificazione dell'indennità meritocratica violavano gli artt. 10 e 11 dell'AEC di settore, avendo l'attrice erroneamente qualificato il rapporto di agenzia come monomandatario dell' pur non avendo la controparte assunto l'obbligo di non operare per Controparte_1 conto di altri soggetti;
- che l'avversa pretesa di pagamento di € 7.749,11 a titolo di provvigione era infondata, avendo la convenuta corrisposto interamente le somme dovute alla controparte, al netto delle ritenute di legge, dei contributi all'Enasarco obbligatori a carico dell'agente e alle penali;
- che la richiesta risarcitoria della controparte era infondata sia nell'an, in mancanza di relativi presupposti, sia nel quantum;
- che gli interessi di mora eventualmente spettanti alla controparte erano dovuti al tasso legale, ai sensi dell'articolo 13.8 del contratto inter partes.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI
c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10/7/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta di inammissibilità delle domande attoree di condanna della controparte al pagamento in proprio favore dell'indennità di fine mandato ex art. 1751 c.c. e dell'indennità sostitutiva del preavviso, subordinatamente al risarcimento del danno, in quanto proposte con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, è priva di pregio.
Trattasi, invero, di mera precisazione ed integrazione delle domande proposte in limine litis, afferenti alla medesima vicenda sostanziale già proposta con atto di citazione, quindi viene in rilievo un'attività difensiva ammissibile. In particolare, la condanna della convenuta al
5 pagamento delle indennità di fine mandato previste dagli accordi collettivi di settore e dall'art. 1751 c.c. era stata richiesta in limine litis con l'atto di citazione, mentre l'introduzione, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. della domanda, proposta in via subordinata, di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità sostitutiva del preavviso è un'attività assertiva ammessa, trattandosi di una modifica della domanda ammissibile con la citata memoria.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla
(e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di
6 modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015).
A fronte della citata pronuncia della Suprema Corte, che ha interpretato in senso estensivo il concetto di modifica della domanda ammissibile in corso di causa, la ratio di assicurare l'economia processuale è sottesa al successivo sviluppo dell'analisi giurisprudenziale dell'emendatio e della mutatio libelli nelle more giudizio, secondo cui, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica complanarità, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda
(salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass. civ. n. 28873 del 08/11/2024; Cass. civ. n. 18546 del 7/9/2020).
Sussiste, dunque, la possibilità, sancita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una “nuova” domanda, definita come
“complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/6/2015), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. civ. sez. un. n. n. 22404 del 13/9/2018).
Nella specie è dunque ammissibile la domanda attorea di condanna della controparte all'indennità sostitutiva del preavviso in via subordinata al risarcimento del danno per il mancato incasso consequenziale alla risoluzione del contratto di agenzia inter partes.
5. Nel merito, relativamente alla causa petendi, il ME della Parte_2 chiede in primis accertarsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dall' CP_1 in mancanza dei relativi presupposti, con conseguente condanna della convenuta al
[...]
7 pagamento in proprio favore dell'indennità di fine mandato, da liquidarsi in € 135.981,03, al netto del FIRR -fondo indennità risoluzione rapporto - di € 4.197,88) o in € 62.6769,62, di cui €
9.111,63 per indennità di clientela ed € 53.567,99 per indennità meritocratica, oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla data di maturazione del credito fino al saldo, invocando, alternativamente, l'applicazione dell'articolo 1751 c.c. o degli accordi collettivi degli agenti nel settore dell'industria.
Le domande sono infondate.
Giova premettere che il 7/1/2016 l in nome e per conto dell' Controparte_2 Controparte_1 stipulava con la in seguito trasformata in s.r.l., il contratto di agenzia n. Controparte_3
8400070335, con cui le conferiva l'incarico di promuovere stabilmente per proprio conto la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di entrambi i prodotti, nonché di contratti afferenti a servizi e prodotti connessi alla fornitura sopraindicata nella zona indicata nell'allegato B, riservandosi la facoltà di modificare, sostituire ed integrare gli allegati A e B, previa comunicazione scritta alla gente, nel rispetto dei termini previsti dall'accordo economico collettivo (AEC), con esclusione del diritto della gente alla risoluzione del contratto o ad indennizzi.
L'art. 15, relativamente alla durata del contratto di agenzia, prevedeva quanto segue: “Il presente contratto decorre dalla data di perfezionamento fino al 31.12.2018 o al raggiungimento dell'importo complessivo di cui all'art. 12.10”, che a sua volta disponeva che “Le Parti convengono che i compensi netti dell'Agente per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni, e per il periodo di validità dello stesso di cui al successivo punto 15, non potranno essere comunque superiori all'importo di €
300.000,00 (trecentomila/00) e che la Preponente, nella gestione del contratto stesso, terrà conto di detto limite massimo”.
Ai sensi dell'articolo 4 del contratto, l'incarico non veniva conferito all'agente in esclusiva, mentre quest'ultimo si impegnava a non assumere incarichi di agenzia e a non trattare in genere affari per altre società comunque in concorrenza con la preponente o con società del gruppo CP_1 nell'ambito della zona prevista dall'allegato B, sia fuori da tale ambito, durante l'esecuzione del contratto. L'agente assumeva il rischio inerente alla propria organizzazione, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione tra le parti.
Ai sensi dell'articolo 6.5 del contratto era previsto che “Restano a totale ed esclusivo carico dell'Agente tutti gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali secondo la vigente
8 normativa, alle assicurazioni di legge contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per gli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante nell'ambito dell'attività svolta, dall'osservanza delle disposizioni di legge e/o provvedimenti della pubblica amministrazione”.
A dicembre 2017 l proponeva all'agente la variante di contratto, estendendo Controparte_1
l'importo del contratto di € 100.000, con conseguente passaggio dell'importo massimo contrattuale da € 300.000,00 ad € 400.000,00.
L'art. 11 prevedeva la durata a tempo indeterminato del rapporto, con facoltà di recesso per ciascuna delle parti, con preavviso ai sensi del vigente AEC per il settore commercio, decorrente dal giorno della ricezione della comunicazione di recesso da parte del destinatario;
l'art. 13 del citato contratto prevedeva, inoltre, la facoltà delle parti di recesso per giusta causa in presenza di un “grave motivo costituente giusta causa di risoluzione”, indicando in via esemplificativa qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di tale gravità da non consentirne la prosecuzione anche solo temporanea a causa del vulnus al rapporto di fiducia tra le parti.
Nelle more del rapporto, il 12/2/2018, la preponente ha inviato alla controparte una diffida ad adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo 6.5 del contratto, avendo constatato la irregolarità del DURC dell'odierna attrice, intimandole di provvedere alla regolarizzazione entro
30 giorni dalla diffida, pena la risoluzione del contratto per giusta causa, quindi, con comunicazione inviata a mezzo PEC il 12/4/2018, l'odierna convenuta dichiarava risolto il contratto per l'inadempimento della controparte dell'obbligazione dedotta nella diffida ad adempiere.
Ciò posto, il ME della contesta la legittimità della risoluzione Parte_2 del contratto intimatale dalla controparte, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1454 c.c., negando l'inadempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali ed evidenziando, in subordine, l'inidoneità dell'eventuale inadempimento di tali obblighi ai fini della risoluzione del contratto.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, la diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale. La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che
9 l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento». Se ne deduce che l'infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso (Cass. civ. n. 361 del 08/01/2025).
La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (Cass. civ. n. 32821 del 27/11/2023).
Si rileva, inoltre, che l'art. 1455 c.c. si applica anche in caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c.. Invero, l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. civ. n. 25703 del
4/9/2023).
Ebbene, la irregolarità contributiva a carico dell'agente è idonea a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., in quanto costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, valutabile ai sensi dell'articolo 1453 c.c..
Ed invero, il relativo obbligo era previsto dall'articolo 6.5 del contratto di agenzia inter partes tra gli obblighi assunti dall'agente; inoltre, avuto riguardo alla natura fiduciaria del rapporto, la irregolarità contributiva è idonea ad incidere sul rapporto di fiducia, in modo tale da legittimare la diffida ad adempiere.
Quanto all'oggettiva esistenza della irregolarità contributiva sottesa alla diffida ad adempiere, dalla verifica di regolarità contributiva n. protocollo INAIL_8902632 richiesto il 20/9/2017 risultavano irregolarità della nel versamento di contributi e accessori all'INPS Controparte_3 per € 76.184,08 e all'INAIL per € 183,66, quindi, avuto riguardo all'ammontare complessivo della irregolarità contributiva, è apprezzabile la gravità dell'inadempimento dell'agente.
Non rileva in contrario che l' , il 21/10/2018, ha comunicato Controparte_4 alla l'approvazione del piano di rateazione prot. n. 494641 dell'1/12/2017, non Controparte_3 valendo tale atto ad escludere l'irregolarità contributiva dell'agente al momento della diffida ad
10 adempiere, in mancanza di prova, peraltro, del pagamento del piano di rateazione e del tempestivo avviso dell'ammissione a tale beneficio da parte dell'agente all'odierna convenuta.
È priva di pregio, inoltre, la deduzione posta dalla a fondamento della Parte_1 contestazione dell'avversa diffida ad adempiere inviata all'odierna convenuta il 21/5/2018, con cui l'irregolarità contributiva sarebbe stata determinata o aggravata dalla preponente, poiché
l'irregolarità contributiva dell'agente risale a data anteriore alla sospensione del pagamento delle provvigioni da parte della preponente, peraltro giustificata dalla irregolarità contributiva dell'agente.
E', dunque, infondata la domanda attorea di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia disposta dalla preponente ai sensi dell'articolo 1454 c.c..
Ne consegue l'infondatezza della pretesa attorea di condanna della controparte al pagamento in proprio favore dell'indennità prevista dall'articolo 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto, posto che, ai sensi del secondo comma del suddetto articolo, l'indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per inadempienza imputabile all'agente, di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, circostanza verificatasi nella fattispecie.
In tema di contratto di agenzia, l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica, ai sensi dell'art. 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (Cass. civ. n. 28109 del 31/10/2024).
Stante la legittimità della risoluzione contrattuale disposta dall' è infondata Controparte_1 la domanda risarcitoria proposta dal ME n. 61/2019. Parte_2
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
11 In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
E' del pari priva di pregio la pretesa attorea di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, venendo in rilievo un'ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento dell'agente.
È infondata, altresì, la domanda attorea di condanna della controparte al pagamento della somma di € 7.749,11 a titolo di provvigioni non corrisposte.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, la convenuta ha provato il pagamento delle provvigioni spettanti alla controparte, tenuto conto delle detrazioni legittimamente operate dalla società per le differenze dovute dall'agente per la quota di contributi assistenziali obbligatori versati in base al regolamento per le attività istituzionali della Fondazione Enasarco, delle penali addebitate e delle trattenute fiscali “incentive” “Vita da Vip” a seguito della riscossione dei premi, come da regolamento del programma di incentive cui il partner aveva aderito.
Ne consegue rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 26/1/2023 dal ME , in Parte_2
12 persona del curatore pro tempore, avverso l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dal ME della n. 61/2019 avverso l Parte_1 [...]
CP_1
CONDANNA il ME al pagamento in favore della controparte delle Pt_2 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/10/2025.
Il Giudice
SO RT
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