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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/03/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 486/2023 avente per oggetto: CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DI MATRIMONIO RELIGIOSO-CONCORDATARIO
promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale della Spezia in data 27.2.2023 da
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. BIGLIOLI SANDRA nei confronti di
, residente alla Spezia Controparte_1
c.f. C.F._2
1 Avv. SPIEZIA ANGELA
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 6.3.2023 in calce al decreto di fissazione d'udienza presidenziale e in data
11.5.2023 a margine dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente all'udienza del 7.3.2024:
“Ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 i coniugi chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
18.06.2000 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di La
Spezia n. 66 Parte II Serie A Anno 2000 tra il sig. , Parte_1
nato a [...] il [...] c.f.: e la sig.ra C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] c.f.: alle seguenti CP_1 C.F._2
condizioni:
1) l'affidamento del figlio minore, , è conferito ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a fine settimana Per_1
alterni, dal venerdì dalle ore 19:00, con prelievo presso la casa materna, a domenica sino alle ore 21:00 con riaccompagno alla casa materna. In caso di indisponibilità del padre a tenere con sé il figlio per motivi di lavoro, costui dovrà darne tempestiva comunicazione.
In tal caso il padre s'impegna a recuperare il fine settimana non usufruito con quello successivo, anche se di spettanza della madre, e riprendendo l'alternanza dei fine settimana da quello ancora successivo.
2 Nei fine settimana in cui è con la madre, il padre terrà con sé il figlio Per_1
da venerdì dalle ore 18.00 con pernottamento e lo riaccompagnerà a casa dalla madre il sabato alle ore 18.00. il padre terrà con sé il figlio il 24/12 Per_1
(Vigilia di Natale) dalle ore 18.00 fino alle ore 10.00 del giorno 25/12 (Natale) con l'impegno di riaccompagnarlo a casa dalla madre, mentre il 26/12 (Santo
Stefano) i genitori terranno con sé, alternandosi di anno in anno, il figlio minore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 della stessa giornata.
I genitori alterneranno di anno in anno con il figlio minore dal 31/12 Per_1 all'01/01 e il 06/01 con rientro presso l'abitazione della madre, qualora il minore fosse con il padre, entro le ore 10,00.
3) i genitori trascorreranno con il figlio minore il giorno di Pasqua alternativamente di anno in anno. Qualora il giorno di Pasqua coincidesse con il fine settimana spettante al padre, costui s'impegnerà a riportare il figlio minore dalla madre entro le ore 21.00 per trascorre la Pasquetta con quest'ultima;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non Per_1 consecutive, nel periodo estivo con impegno di preavvisare l'altro genitore delle date prescelte entro il mese di maggio o, comunque, non appena il datore di lavoro lo comunicherà.
Anche la madre potrà trascorrere con durante le vacanze estive due Per_1
settimane, anche non consecutive, preavvisando a sua volta il padre delle date prescelte entro il mese di maggio o, comunque, non appena il datore di lavoro lo comunicherà.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e personali del minore e lavorative di entrambi i genitori.
5) il padre verserà la somma di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli e , quest'ultimo maggiorenne ma ancora non Per_1 Per_2
3 economicamente autosufficiente, con bonifico bancario sul conto corrente a nome di entro il 15 di ogni mese;
somma che verrà rivalutata Controparte_1
annualmente a decorrere dal mese di giugno 2024;
6) il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di La Spezia del 13.12.2018, che fa parte integrante della presente accordo e che viene consegnato in copia a ciascuno dei coniugi.
Il genitore, che anticiperà per intero le spese straordinarie concordate e/o previste dal citato Protocollo, avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore della quota parte del 50%, previa esibizione della documentazione fiscale di riferimento, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della richiesta (es. email, whatsapp) di rimborso stesso.
7) la casa coniugale, di proprietà del sig. , rimane Parte_1
assegnata a casa familiare alla madre, quale genitore collocatario prevalente del figlio Per_1
8) il sig. acconsente a che l'Assegno Unico Universale sia Parte_1
percepito interamente dalla madre, sig,ra e manifesta il Controparte_1 consenso alla riscossione diretta dall'Ente in favore della Sig.ra
[...]
e si obbliga a rilasciare ogni dichiarazione utile e necessaria per le CP_1
formalità;
9) entrambi i genitori manifestano il consenso al rilascio del passaporto o carta di identità per l'espatrio del minore nonché il rilascio del passaporto Per_1
a favore di entrambi i genitori;
10) la sig.ra si obbliga a sostenere per il futuro le spese Controparte_1 condominiali ordinarie relative all'abitazione di via Genova n. 287, mentre quelle straordinarie restano attribuite al Sig. , quale esclusivo Parte_1
proprietario. La Sig.ra sonera il dal pagamento per CP_1 Parte_1
4 il medesimo titolo e si obbliga a comunicare all'amministrazione di essersi obbligata a sostenere le spese condominiali ordinarie e di rivolgere la richiesta di pagamento solamente nei suoi confronti. Allo stesso tempo il Sig.
acconsente che la documentazione condominiale periodica, Parte_1 compresa quella relativa all'imputazione dei millesimi di quota, sia consegnata dall'amministratore alla Sig.ra CP_1
11) i coniugi vivranno separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza, ove riterranno opportuno;
12) i coniugi hanno concordato il pagamento degli arretrati delle spese straordinarie, come quantificate in atti ed al netto degli acconti nel frattempo versati, ancora dovute dal sig. , il quale si impegnerà a Parte_1 versare € 300,00 a bimestre fino al loro effettivo saldo;
13) le spese e competenze legali del giudizio (RG n. 486/2023) si intendono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto in data 18.6.2000 alla Parte_1
Spezia matrimonio concordatario con (atto trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 66 parte II serie A anno 2000), di aver avuto due figli, (nato il [...], Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e Per_1
(nato il [...]), di essersi separato consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato dal Tribunale della Spezia in data
11.11.2013 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
5 Si è costituita non opponendosi al divorzio ma chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle condizioni indicate nella memoria di costituzione.
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, previa assunzione dei provvedimenti provvisori presidenziali, le parti venivano rimesse dinanzi al
G.I.
Depositate le memorie istruttorie nei termini assegnati, all'udienza del
7.3.2024 dinanzi al Giudice istruttore i procuratori delle parti hanno dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo e su loro richiesta, a ciò autorizzate, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da
6 un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), tenuto conto che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pertanto accolta.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse del figlio minore di età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con il genitore non collocatario e congrue sotto il profilo economico, anche per quanto riguarda il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
le ulteriori condizioni economiche non sono contrarie a norme imperative
Tutte le condizioni concordate possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
7 Il raggiungimento di un accordo tra le parti nell'interesse di , ormai quasi Per_2 diciassettenne, esclude l'obbligatorietà dell'ascolto di quest'ultimo, in quanto superfluo alla stregua dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto nel luogo e nella Parte_1 Controparte_1
data e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa, alle seguenti condizioni:
“1) l'affidamento del figlio minore, , è conferito ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a fine settimana Per_1
alterni, dal venerdì dalle ore 19:00, con prelievo presso la casa materna, a domenica sino alle ore 21:00 con riaccompagno alla casa materna. In caso di indisponibilità del padre a tenere con sé il figlio per motivi di lavoro, costui dovrà darne tempestiva comunicazione.
In tal caso il padre s'impegna a recuperare il fine settimana non usufruito con quello successivo, anche se di spettanza della madre, e riprendendo l'alternanza dei fine settimana da quello ancora successivo.
Nei fine settimana in cui è con la madre, il padre terrà con sé il figlio Per_1
da venerdì dalle ore 18.00 con pernottamento e lo riaccompagnerà a casa dalla madre il sabato alle ore 18.00. il padre terrà con sé il figlio il 24/12 Per_1
(Vigilia di Natale) dalle ore 18.00 fino alle ore 10.00 del giorno 25/12 (Natale) con l'impegno di riaccompagnarlo a casa dalla madre, mentre il 26/12 (Santo
8 Stefano) i genitori terranno con sé, alternandosi di anno in anno, il figlio minore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 della stessa giornata.
I genitori alterneranno di anno in anno con il figlio minore dal 31/12 Per_1 all'01/01 e il 06/01 con rientro presso l'abitazione della madre, qualora il minore fosse con il padre, entro le ore 10,00.
3) i genitori trascorreranno con il figlio minore il giorno di Pasqua alternativamente di anno in anno. Qualora il giorno di Pasqua coincidesse con il fine settimana spettante al padre, costui s'impegnerà a riportare il figlio minore dalla madre entro le ore 21.00 per trascorre la Pasquetta con quest'ultima;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non Per_1 consecutive, nel periodo estivo con impegno di preavvisare l'altro genitore delle date prescelte entro il mese di maggio o, comunque, non appena il datore di lavoro lo comunicherà.
Anche la madre potrà trascorrere con durante le vacanze estive due Per_1
settimane, anche non consecutive, preavvisando a sua volta il padre delle date prescelte entro il mese di maggio o, comunque, non appena il datore di lavoro lo comunicherà.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e personali del minore e lavorative di entrambi i genitori.
5) il padre verserà la somma di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli e , quest'ultimo maggiorenne ma ancora non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, con bonifico bancario sul conto corrente a nome di entro il 15 di ogni mese;
somma che verrà rivalutata Controparte_1
annualmente a decorrere dal mese di giugno 2024;
6) il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di La Spezia del 13.12.2018, che
9 fa parte integrante della presente accordo e che viene consegnato in copia a ciascuno dei coniugi.
Il genitore, che anticiperà per intero le spese straordinarie concordate e/o previste dal citato Protocollo, avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore della quota parte del 50%, previa esibizione della documentazione fiscale di riferimento, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della richiesta (es. email, whatsapp) di rimborso stesso.
7) la casa coniugale, di proprietà del sig. , rimane Parte_1
assegnata a casa familiare alla madre, quale genitore collocatario prevalente del figlio Per_1
8) il sig. acconsente a che l'Assegno Unico Universale sia Parte_1
percepito interamente dalla madre, sig,ra e manifesta il Controparte_1 consenso alla riscossione diretta dall'Ente in favore della Sig.ra
[...]
e si obbliga a rilasciare ogni dichiarazione utile e necessaria per le CP_1
formalità;
9) entrambi i genitori manifestano il consenso al rilascio del passaporto o carta di identità per l'espatrio del minore nonché il rilascio del passaporto Per_1
a favore di entrambi i genitori;
10) la sig.ra si obbliga a sostenere per il futuro le spese Controparte_1 condominiali ordinarie relative all'abitazione di via Genova n. 287, mentre quelle straordinarie restano attribuite al Sig. , quale esclusivo Parte_1
proprietario. La Sig.ra sonera il dal pagamento per CP_1 Parte_1 il medesimo titolo e si obbliga a comunicare all'amministrazione di essersi obbligata a sostenere le spese condominiali ordinarie e di rivolgere la richiesta di pagamento solamente nei suoi confronti. Allo stesso tempo il Sig.
acconsente che la documentazione condominiale periodica, Parte_1
10 compresa quella relativa all'imputazione dei millesimi di quota, sia consegnata dall'amministratore alla Sig.ra CP_1
11) i coniugi vivranno separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza, ove riterranno opportuno;
12) i coniugi hanno concordato il pagamento degli arretrati delle spese straordinarie, come quantificate in atti ed al netto degli acconti nel frattempo versati, ancora dovute dal sig. , il quale si impegnerà a Parte_1 versare € 300,00 a bimestre fino al loro effettivo saldo;
13) le spese e competenze legali del giudizio (RG n. 486/2023) si intendono interamente compensate tra le parti.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 7.3.2023
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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