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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De IA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 666/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Luana Sineri e Fabrizio Catalano. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/9/2021 agiva in giudizio affinchè il Tribunale Parte_1
G.L. di Palermo dichiarasse l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota CP_1 dell'11/5./021 di € 4.500,00 e che annullasse la trattenuta effettuata con le note Prest/Agr. 22 del 02/7/2014, 30/5/2015, 9/6/2016, 9/7/2016 e 8/7/2017 per complessivi
€ 3.804,86 con conseguente condanna dell'Istituto a restituire la superiore somma. Deduceva che con la nota impugnata l' aveva avanzato richiesta di restituzione di CP_1
€ 4.500,00 assumendo che erano stati erogati trattamenti di famiglia non dovuti per il periodo andante dal 01.01.2008 al 31.12.2008 sul presupposto che difettavano i requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non avendo il ricorrente fornito la prova
“dell'avvenuta iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati”.
Contestava il fondamento dell'indebito allegando e dimostrando di essere stato regolarmente iscritto nei predetti elenchi nominativi del lavoratori agricoli nell'annualità in contestazione. Si costituiva l' ed opponeva che l'indebito aveva ad oggetto la restituzione di somme CP_1 percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola e che pertanto il ricorrente avrebbe dovuto provare il possesso dei requisiti per il godimento della prestazione in parola (due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente). Con sentenza del 7/2/2023 il Tribunale di Palermo, riteneva l'indebito contestato sussistente e nondimeno accoglieva parzialmente il ricorso . Nello specifico il G.L., premessa la disciplina applicabile alla materia degli assegni familiari a mente della quale “ l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 % del reddito complessivo del nucleo familiare” (l'art. 2 co. 10 L. 153/88) osservava che, a fronte dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indebito esercitata dal lavoratore, fosse onere dello stesso dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, id est del diritto alla prestazione costituita dagli assegni familiari e che pur tuttavia il non aveva allegato e prodotto né la composizione del nucleo familiare né i rediti Pt_1 percepiti dallo stesso. Rilevava nel contempo il G.L. che nelle more l aveva provveduto a trattenere al CP_1 lavoratore l'ulteriore somma di € 460,39, onde accertava la sussistenza del minore indebito ancora da recuperare pari ad € 152,99.
La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale si duole essenzialmente del Pt_1 vizio di extra-petizione occorso nella decisione del tribunale per avere questi arbitrariamente esteso il thema decidendum ad un profilo – possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dei trattamenti di famiglia – che non aveva costituito oggetto della controversia e che, anzi, doveva ritenersi implicitamente ammesso, atteso che l' , nel CP_1 comunicare le ragioni dell'indebito, aveva esternato come causale la mancanza della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, altrettanto, la difesa spiegata in giudizio dell' aveva ribadito che “ nel caso di specie il ricorso è infondato e non CP_2 può essere accolto per l'assoluta carenza di prova , in capo al ricorrente dei requisiti legislativamente stabiliti per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola”. Precisa in proposito l'appellante che alla stregua della documentazione prodotta e segnatamente dalle note Pres/Agr 22 e dall'estratto contributivo , era stato CP_1 dimostrato che nell'anno 2008 il IT poteva vantare oltre 102 giornate indennizzate.
Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi insussistente l'indebito in parola e disposta la condanna dell' alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto ascendente allo stato CP_1 ad € 4.265,22. Resiste in questo grado l' che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
Tanto premesso, l'appello si palesa fondato.
Ed invero, come pacificamente emerso in causa, tanto la comunicazione di indebito trasmessa in data 11/5/2021 che la difesa articolata nel giudizio di primo grado dall' riferiscono la causa dell'indebito percepimento del trattamento degli ANF CP_2 fruito dal IT nel 2008 alla carenza del presupposti richiesti per la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli implicante l'insussistenza del diritto alla indennità di disoccupazione .
Nessuna contestazione risultava mossa dall'istituto in ordine ai presupposti, complanari ma giuridicamente autonomi, previsti dalla legge per la fruizione del trattamento di famiglia spettante ai salariati agricoli anche durante il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione. Se così è, una volta che il aveva documentalmente rintuzzato l'obiezione mossa Pt_1 dall' mediante la produzione dell'estratto contribuivo attestante la sussistenza del CP_2 requisito di legge per la fruizione dell'indennità di disoccupazione (L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (art. 32 Legge n. 264/1949 ) ne discende che la ragione ostativa enucleata ex officio dal primo giudice in ordine ai requisiti inerenti la composizione del nucleo familiare ed il volume reddituale prodotto, in assenza di contestazione alcuna da parte dell' ha determinato l'apertura di un tema di indagine CP_1 ultroneo oltre che confliggente rispetto alle ragioni della controversia siccome orbitanti unicamente intorno alla esistenza dei presupposti della diversa prestazione - indennità di disoccupazione – cui accede il trattamento di famiglia. Stante l'immanenza nella fattispecie del principio di non contestazione appare fuorviante l'argomento posto a base della decisione diretto a fare ricadere in capo al lavoratore un onere istruttorio di fatto neutralizzato dal contegno palesato dall'istituto previdenziale. Perde altresì di rilevanza l'eccezione formulata dall' in ordine alla inammissibilità CP_1 della produzione in questa sede operata dal IT riguardo la composizione del nucleo familiare, né può riceversi la difesa dell' che ascrive ad un mero errore materiale CP_2
l'indicazione quale oggetto della prestazione indebita , della indennità di disoccupazione anziché di quella degli assegni familiari, trattandosi a ben vedere di una linea difensiva coerente con la causale addotta nella comunicazione di indebito dell'11/5/2021. Tanto basta per pronunciare l'accoglimento del proposto gravame con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto pari ad € 4.265,22 oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come in parte motiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 374/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 febbraio 2023, dichiara insussistente l'indebito contestato dall' a con la nota dell'11/5/2021 e per l'effetto condanna l' a CP_1 Parte_1 CP_1 restituire al l'importo di € 4.265,22 trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al soddisfo.
Condanna l' al pagamento in favore del delle spese processuali dei due gradi CP_1 Pt_1 del giudizio che liquida, rispettivamente, in € 2.697,00 per il giudizio di primo grado ed in
€ 2.906,00 per il giudizio di gravame, oltre spese generali, iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Luana Sineri e Fabrizio Catalano. Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De IA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 666/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Luana Sineri e Fabrizio Catalano. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/9/2021 agiva in giudizio affinchè il Tribunale Parte_1
G.L. di Palermo dichiarasse l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota CP_1 dell'11/5./021 di € 4.500,00 e che annullasse la trattenuta effettuata con le note Prest/Agr. 22 del 02/7/2014, 30/5/2015, 9/6/2016, 9/7/2016 e 8/7/2017 per complessivi
€ 3.804,86 con conseguente condanna dell'Istituto a restituire la superiore somma. Deduceva che con la nota impugnata l' aveva avanzato richiesta di restituzione di CP_1
€ 4.500,00 assumendo che erano stati erogati trattamenti di famiglia non dovuti per il periodo andante dal 01.01.2008 al 31.12.2008 sul presupposto che difettavano i requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non avendo il ricorrente fornito la prova
“dell'avvenuta iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati”.
Contestava il fondamento dell'indebito allegando e dimostrando di essere stato regolarmente iscritto nei predetti elenchi nominativi del lavoratori agricoli nell'annualità in contestazione. Si costituiva l' ed opponeva che l'indebito aveva ad oggetto la restituzione di somme CP_1 percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola e che pertanto il ricorrente avrebbe dovuto provare il possesso dei requisiti per il godimento della prestazione in parola (due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente). Con sentenza del 7/2/2023 il Tribunale di Palermo, riteneva l'indebito contestato sussistente e nondimeno accoglieva parzialmente il ricorso . Nello specifico il G.L., premessa la disciplina applicabile alla materia degli assegni familiari a mente della quale “ l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 % del reddito complessivo del nucleo familiare” (l'art. 2 co. 10 L. 153/88) osservava che, a fronte dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indebito esercitata dal lavoratore, fosse onere dello stesso dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, id est del diritto alla prestazione costituita dagli assegni familiari e che pur tuttavia il non aveva allegato e prodotto né la composizione del nucleo familiare né i rediti Pt_1 percepiti dallo stesso. Rilevava nel contempo il G.L. che nelle more l aveva provveduto a trattenere al CP_1 lavoratore l'ulteriore somma di € 460,39, onde accertava la sussistenza del minore indebito ancora da recuperare pari ad € 152,99.
La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale si duole essenzialmente del Pt_1 vizio di extra-petizione occorso nella decisione del tribunale per avere questi arbitrariamente esteso il thema decidendum ad un profilo – possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dei trattamenti di famiglia – che non aveva costituito oggetto della controversia e che, anzi, doveva ritenersi implicitamente ammesso, atteso che l' , nel CP_1 comunicare le ragioni dell'indebito, aveva esternato come causale la mancanza della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, altrettanto, la difesa spiegata in giudizio dell' aveva ribadito che “ nel caso di specie il ricorso è infondato e non CP_2 può essere accolto per l'assoluta carenza di prova , in capo al ricorrente dei requisiti legislativamente stabiliti per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola”. Precisa in proposito l'appellante che alla stregua della documentazione prodotta e segnatamente dalle note Pres/Agr 22 e dall'estratto contributivo , era stato CP_1 dimostrato che nell'anno 2008 il IT poteva vantare oltre 102 giornate indennizzate.
Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi insussistente l'indebito in parola e disposta la condanna dell' alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto ascendente allo stato CP_1 ad € 4.265,22. Resiste in questo grado l' che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
Tanto premesso, l'appello si palesa fondato.
Ed invero, come pacificamente emerso in causa, tanto la comunicazione di indebito trasmessa in data 11/5/2021 che la difesa articolata nel giudizio di primo grado dall' riferiscono la causa dell'indebito percepimento del trattamento degli ANF CP_2 fruito dal IT nel 2008 alla carenza del presupposti richiesti per la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli implicante l'insussistenza del diritto alla indennità di disoccupazione .
Nessuna contestazione risultava mossa dall'istituto in ordine ai presupposti, complanari ma giuridicamente autonomi, previsti dalla legge per la fruizione del trattamento di famiglia spettante ai salariati agricoli anche durante il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione. Se così è, una volta che il aveva documentalmente rintuzzato l'obiezione mossa Pt_1 dall' mediante la produzione dell'estratto contribuivo attestante la sussistenza del CP_2 requisito di legge per la fruizione dell'indennità di disoccupazione (L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (art. 32 Legge n. 264/1949 ) ne discende che la ragione ostativa enucleata ex officio dal primo giudice in ordine ai requisiti inerenti la composizione del nucleo familiare ed il volume reddituale prodotto, in assenza di contestazione alcuna da parte dell' ha determinato l'apertura di un tema di indagine CP_1 ultroneo oltre che confliggente rispetto alle ragioni della controversia siccome orbitanti unicamente intorno alla esistenza dei presupposti della diversa prestazione - indennità di disoccupazione – cui accede il trattamento di famiglia. Stante l'immanenza nella fattispecie del principio di non contestazione appare fuorviante l'argomento posto a base della decisione diretto a fare ricadere in capo al lavoratore un onere istruttorio di fatto neutralizzato dal contegno palesato dall'istituto previdenziale. Perde altresì di rilevanza l'eccezione formulata dall' in ordine alla inammissibilità CP_1 della produzione in questa sede operata dal IT riguardo la composizione del nucleo familiare, né può riceversi la difesa dell' che ascrive ad un mero errore materiale CP_2
l'indicazione quale oggetto della prestazione indebita , della indennità di disoccupazione anziché di quella degli assegni familiari, trattandosi a ben vedere di una linea difensiva coerente con la causale addotta nella comunicazione di indebito dell'11/5/2021. Tanto basta per pronunciare l'accoglimento del proposto gravame con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto pari ad € 4.265,22 oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come in parte motiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 374/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 febbraio 2023, dichiara insussistente l'indebito contestato dall' a con la nota dell'11/5/2021 e per l'effetto condanna l' a CP_1 Parte_1 CP_1 restituire al l'importo di € 4.265,22 trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al soddisfo.
Condanna l' al pagamento in favore del delle spese processuali dei due gradi CP_1 Pt_1 del giudizio che liquida, rispettivamente, in € 2.697,00 per il giudizio di primo grado ed in
€ 2.906,00 per il giudizio di gravame, oltre spese generali, iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Luana Sineri e Fabrizio Catalano. Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De IA