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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1612/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Santa Maria del Cedro (CS), alla Via Siciliani C.F._2
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Arturo Valente, il quale li rappresenta e difende come da procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata nel proc. R.G. n. 1853/2017/CC del Tribunale di Paola;
APPELLANTI
E
(C.F. , partita I.V.A. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, società che agisce ai fini del presente giudizio non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona dell'Amministratore Unico e rappresentante pro tempore , elettivamente CP_3
domiciliata in Roma, alla Via Barberini n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Di Donato, il quale la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore depositata in data 26.09.2024;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza n. 706/2022 del Tribunale Ordinario di Paola, contrariis reiectis, così provvedere:
1
1. in via cautelare, in accoglimento della proposta inibitoria, sospendere, anche solo in via parziale, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti;
2. in via preliminare, autorizzare il deposito e l'acquisizione agli atti di causa della raccomandata
A/R inviata dalla Monte recante data 23/09/2013, sopra indicato e che Controparte_4
si allega;
3. nel merito, dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto opposto, in quanto sproporzionato nel quantum, e, di conseguenza, accertare e determinare quanto eventualmente da parte appellante all'odierna appellata, eventualmente anche tramite la nomina di un consulente tecnico
d'ufficio;
4. condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per e per essa la procuratrice “….chiede che Controparte_2 Controparte_5
l'adita Corte di Appello di Catanzaro voglia rigettare il proposto gravame con conseguente conferma della impugnata sentenza di primo grado e con condanna degli appellanti alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 27.11.2017, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, dinanzi al Tribunale di Paola, loro notificato dalla
[...]
, in nome e per conto di Controparte_6 Controparte_7
in data 16.11.2017 e per la somma complessiva di euro 444.636,71, affinché, previa
[...] sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ne venisse dichiarata l'inammissibilità,
l'inefficacia, l'inesistenza e la nullità.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ ha concesso alla ditta individuale di un Controparte_6 Parte_1
mutuo fondiario per la somma di lire 1.200.000.000 pari a euro 619.748,28, con atto del notaio, dott. , del 10.05.2000 (rep. 75424 e racc. 25010), registrato a Persona_1
Belvedere Marittimo il 19.05.2000 (n. 193 – serie 1) e munito di formula esecutiva in data
26.05.2000;
➢ a garanzia del suddetto credito, è stata concessa ipoteca volontaria (iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Cosenza in data 15.05.2000, Reg. gen. 9332 e Reg. part. 1423) per la complessiva somma di lire 2.400.000.000 pari a euro 1.239.496,56, in favore della banca istante da parte di (parte mutuataria e terza datrice d'ipoteca) e Parte_1
2 (terza datrice di ipoteca e fideiubente), coniugi in regime di separazione dei Parte_2
beni, i quali si sono costituiti nel predetto atto come terzi datori di ipoteca e solo
[...]
anche come fideiussore, fino a concorrenza dell'importo di euro 1.239.496,56; Pt_2
➢ a garanzia del credito ricevuto dall'istituto bancario, hanno costituito a favore di una ipoteca su beni di loro esclusiva proprietà e nello specifico Parte_3
su un complesso produttivo a uso macellazione di carni fresche bovine, suine e ovo – caprino sito in Scalea, identificato nel catasto al foglio 12, p.lle 531-533-534-535-536;
➢ a seguito del mancato pagamento di alcune delle rate previste dal piano di ammortamento, la banca istante ha provveduto infruttuosamente a notificare a loro, in data 10.08.2006, atto di precetto per la somma complessiva di euro 941.747,34 oltre interessi;
➢ con successivo atto di pignoramento, notificato a e a in Parte_1 Parte_2
data 6-8.08.2006, l'istituto di credito ha promosso la procedura esecutiva n. 107/2006, presso il Tribunale di Paola;
➢ con ricorso depositato in data 21.09.2006, i suddetti debitori hanno promosso opposizione alla predetta esecuzione immobiliare, incardinando il giudizio n. 614/2007 R.G.A.C.
(opposizione alla esecuzione) e n. 1069/2006 R.G.A.C. (opposizione a precetto), successivamente riuniti;
➢ con sentenza n. 396 del 2009 del 26.02.2009, depositata il 10.03.2009, il Tribunale di Paola ha accolto parzialmente l'opposizione e per effetto ha dichiarato che il credito azionato dalla banca procedente fosse, alla data del 9.08.2006 di euro 716.863,71, oltre interessi moratori al tasso convenzionale progressivamente indicato alle varie scadenze su euro
619.748,28 (capitale a scadere);
➢ e hanno provveduto al pagamento solo della somma di Parte_1 Parte_2
euro 272.500,00 e, pertanto, con successivo atto di precetto notificato in data 16.11.2017, la banca creditrice ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro
444.636,71, quale residua somma del maggior credito vantato di cui in sentenza, oltre interessi ai tessi moratori e competenze relative all'atto di precetto.
Tanto premesso, e hanno spiegato opposizione a precetto e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito: 1) l'omessa notifica della sentenza richiamata nell'atto di precetto;
2) l'eccessività dell'importo intimato per intervenuta transazione;
3) l'indeterminatezza del credito richiesta con l'atto di precetto e impossibilità di determinarlo solo in virtù del contratto di mutuo.
Più segnatamente, gli opponenti hanno eccepito l'indeterminatezza del credito precettato, ritenendo che lo stesso non poteva essere facilmente quantificabile con il ricorso a semplici calcoli
3 matematici sulla base del contratto di mutuo. Pertanto, non poteva essere considerato un titolo esecutivo.
Inoltre, e hanno dedotto che a seguito di una transazione, Parte_1 Parte_2
intervenuta tra le parti in data 23.9.2013, il credito residuo della banca opposta è stato rideterminato in complessivi euro 277.500,00, e che i debitori hanno versato in favore di
[...]
anche un Controparte_8
ulteriore importo di euro 50.000,00. Di conseguenza, la somma precettata doveva essere ridotta a euro 225.500,00.
Incardinato il procedimento n. 1853/2017 R.G.A.C., con comparsa del 20.01.2018 si è costituita in giudizio in nome e per conto di Controparte_6 Controparte_2
per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, in via preliminare, ha dedotto che il credito portato dall'atto di precetto è stato ceduto in favore della predetta società rappresentata.
Nel merito, la banca opposta ha poi dedotto che il titolo esecutivo posto alla base del precetto era costituito unicamente dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 10.5.2000 e che la sentenza che aveva accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione (n.396/2009 del Tribunale di Paola) ha semplicemente rideterminato la misura degli interessi per come conteggiati nell'atto di precetto del 9.8.2006, non incidendo sulla validità del titolo esecutivo predetto.
Sul punto, ha evidenziato, altresì, che l'importo precettato poteva facilmente ricavarsi detraendo dalla somma quantificata con la predetta sentenza quella versata dai debitori di euro 272.500,00.
Infine, in relazione alla transazione, l'istituto di credito ha negato che tra le parti fosse intervenuto un atto di transazione e ha concluso ribadendo la correttezza dell'importo precettato.
Con provvedimento del 18.10.2018, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dagli opponenti e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente. Rigettate anche le istanze istruttorie e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dagli opponenti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata, dapprima, per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.10.2022.
Con sentenza n. 706/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 06.10.2022, il Tribunale di Paola ha: 1) accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace il precetto opposto limitatamente alla somma di euro 273,00 (pari alla differenza tra l'importo di euro 444.636,71 e l'importo di euro 444.363,71), dichiarandolo invece efficace per la somma di
4 euro 444.363,71, oltre interessi moratori e spese come contrattualmente stabiliti, nonché per i compensi professionali e i relativi accessori e spese per come ivi quantificati;
2) ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi il Tribunale ha disatteso l'eccezione di indeterminatezza del credito oggetto di atto di precetto perchè, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il Tribunale di Paola si
è già implicitamente pronunciato a tal proposito con la sentenza n. 396/2009 che ha rideterminato il credito indicato da (oggi ceduto a Controparte_7 [...]
con l'atto di precetto del 9.8.2006, quantificandolo per ciò che risultava dal contratto CP_2 di mutuo predetto, che, all'evidenza, è stato anche implicitamente riconosciuto come titolo esecutivo idoneo all'esecuzione forzata, contenente i criteri utili alla determinazione del rapporto di dare – avere tra le parti. Di conseguenza, ha concluso affermando che il credito vantato dall'opposta risulta quantificabile dal titolo esecutivo, che precisa le modalità per la determinazione dello stesso.
L'eccezione relativa alla mancata notifica della sentenza del Tribunale di Paola n. 396/2009 in forma esecutiva e costitutiva del titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto, è stata espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ritenuta tempestiva ma disattesa nel merito.
Quanto alla non corretta determinazione del credito l'opposizione è stata parzialmente accolta.
Il Tribunale ha evidenziato che l'importo del credito accertato e determinato dal Tribunale di
Paola, con la sentenza n. 396/2009, ammontava a euro “€.716.863,71, oltre interessi moratori al tasso convenzionale progressivamente indicato alle varie scadenze su euro 619.748,28 (capitale a scadere)”.
Tuttavia, lo stesso istituto di credito ha poi riconosciuto, con lo stesso atto di precetto, il versamento da parte di e della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
272.500,00. Di conseguenza, tale importo doveva essere sottratto dalla somma determinata dal
Tribunale di Paola e il credito residuo da richiedere doveva essere quello di euro 444.363,71 e non quello di euro 444.636,71, indicato nell'atto di precetto.
Inoltre, secondo il giudice di prime cure, l'istituto di credito ha anche errato nell'indicazione degli interessi.
In relazione, invece, ai compensi relativi all'atto di precetto, per come ivi quantificati, e le spese di notifica dello stesso atto sono stati ritenuti congrui e dovuti.
Sull'eccezione sollevata per la prima volta dagli opponenti con la memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 c.p.c., relativa all'indeterminatezza del credito precettato, per come indicato nell'intimazione
5 di pagamento, non essendo ivi riportata la somma totale precettata (comprensiva di capitale, interessi e spese), il Tribunale ha: 1) riqualificato l'opposizione, in riferimento a tale motivo, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., afferendo alle modalità di redazione del precetto e quindi alla regolarità formale di tale atto
Infine, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento anche l'eccezione sollevata agli opponenti in relazione alla eccessività dell'importo oggetto di atto di precetto per avere le parti stipulato un atto di transazione, con il quale il credito sarebbe stato ridotto a euro 277.500,00 e per avere gli stessi versato in favore dell'istituto di credito e oltre alle somme riportate in precetto, anche l'ulteriore importo di euro 50.000,00.
Sul punto, il giudice di prime cure ha evidenziato che alla base del mancato accoglimento vi è
l'assenza di un valido riscontro probatorio. In particolare, gli opponenti non hanno fornito la prova dell'atto di transazione intercorso tra le parti ma hanno prodotto solo alcune proposte di accordo provenienti da e indirizzate alla banca opposta ma non seguite da alcuna esplicita Parte_1
accettazione.
Pertanto, l'ipotetica transazione non potrebbe, comunque, avere efficacia novativa atteso che tale volontà non si è riscontrata nemmeno nelle suddette proposte.
Infine, in ordine al pagamento dell'ulteriore importo di euro 50.000,00, è stato dato atto della circostanza per cui gli opponenti hanno prodotto solo n. 3 ricevute di bonifici attestanti l'effettivo esborso a favore di ma non hanno dimostrato di aver versato tale Controparte_6
somma in aggiunta a quella di euro 272.500,00. Di conseguenza, considerato che con l'atto di precetto opposto è stato lo stesso istituto di credito ad affermare che gli opponenti avrebbero versato, dopo il 9.8.2006, la somma di euro 272.500,00, si è concluso nel senso di presumere che la somma di euro 50.000,00 sia già stata conteggiata dall'istituto di credito nell'importo versato di euro 272.500,00.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, e hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8.11.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 17.01.2023 si è costituita in giudizio in Controparte_9 persona dell'Amministratore Unico pro tempore ( , e per essa la sua mandataria CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e CP_1
chiederne il rigetto.
6 All'udienza del 12/04/2023, il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensiva e ha rinviato la causa all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 26.09.2024, parte appellata si è costituita con nuovo difensore, Avv. Giacinto Di Donato, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate dal precedente procuratore, Avv.
Gaetano Nicotera.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
25.10.2024 depositato il 28.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un unico motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erroneità e nullità della sentenza per sommaria e superficiale valutazione dei fatti”.
Più in particolare, e censurano la sentenza nella parte in cui il Parte_1 Parte_2 giudice di prime cure ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccepita eccessività dell'importo precettato per intervenuto atto di transazione tra le parti e per la corresponsione di una ulteriore somma di euro 50.000,00 rispetto a quella indicata dall'atto di precetto.
Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore perché sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. hanno sempre sostenuto che a seguito di intervenuto accordo tra le parti, la posizione debitoria di Pt_1
era pari a euro 287.245,97 (euro 157.390,74 in meno rispetto all'importo indicato nell'atto
[...]
di precetto opposto).
Dalla produzione documentale versata dagli stessi in atti emergeva chiaramente che successivamente all'accordo, nello specifico dal 1/10/2013 al 14/10/2013, ha Parte_1
versato la somma di euro 50.000,00 a mezzo di bonifici bancari. Di conseguenza, gli odierni appellanti sarebbero stati debitori solo dell'importo di euro 237.245,97 (comprensiva di interessi)
e non dell'importo indicato nell'atto di precetto, pari a euro 444.636,71.
Sul punto, specificano ulteriormente che la controparte non ha mai smentito l'esistenza di un accordo transattivo ma, al contrario, ne ha implicitamente confermato l'esistenza quando ha soltanto eccepito che: “l'estinzione graduale del credito …. Non ha avuto una concreta e durevole attuazione a causa del mancato adempimento da parte dei debitori che hanno interrotto ogni parziale pagamento del debito”.
Inoltre, l'esistenza di un piano di rientro dettagliato, finalizzato alla completa estinzione della posizione debitoria di , del 2013 e per la somma di euro 287.245,97 è stato Parte_1
7 allegato dagli appellanti al n. 6 del proprio indice degli atti nell'ambito del giudizio di primo grado ma considerato che tale atto (la raccomandata A/r del 23/09/2013 della Controparte_6
non si rinviene più nel fascicolo di primo grado, a loro dire misteriosamente, gli
[...]
appellanti hanno chiesto di essere autorizzati al suo deposito perché è un documento da qualificare come prova nuova indispensabile a eliminare ogni incertezza sull'eccessività dell'importo indicato nell'atto di precetto.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni che precedono, e Parte_1 CP_10
hanno chiesto di essere ritenuti debitori per la sola somma di euro 237.245,97.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale ma, in realtà, non si confrontano affatto con le motivazioni rese dal giudice di primo grado il quale a fronte dell'unica produzione documentale a disposizione ovvero le missive inoltrate dal debitore alla banca ha rilevato che esse non potessero costituire prova dell'esistenza di un accordato transattivo e che, comunque un simile accordo non avrebbe potuto avere natura novativa perché tale non veniva configurato neanche nelle proposte del debitore e che l'importo di 50.000 euro che parte opponente assumeva di avere pagato in esecuzione di detta transazione era stato comunque già conteggiato dalla banca che aveva dato atto di avere ricevuto, dopo la prima sentenza, l'ulteriore importo di € 272.500.
A dette argomentazioni nulla oppongono gli opponenti tranne assumere che tra gli atti originariamente prodotti in primo grado vi fosse anche la missiva di accettazione della banca, poi non più presente nel fascicolo di parte e che comunque è stata prodotta in questo grado.
Deve sul punto rilevarsi che della effettiva produzione di quella missiva in primo grado non v'è alcuna prova: essa non è presente nella copia del fascicolo di parte di primo grado che gli appellanti hanno prodotto in copia in questo grado del giudizio: il documento figura nell'indice della produzione come allegato 6 ma non è presente nel fascicolo e, peraltro, nell'indice risulta interlineato e siglato accanto, forse proprio ad indicarne la mancata presenza. In ogni caso sono gli stessi appellanti a riconoscere che il documento non fosse presente agli atti di primo grado e questo vale a renderne inammissibile la produzione in questo grado del giudizio, non essendo stata allegata né provata l'impossibilità della tempestiva produzione. Per mera completezza deve rilevarsi che quel documento anche ove tempestivamente prodotto non avrebbe cambiato i termini della questione, posto che sarebbe continuata a mancare la prova della portata novativa dell'accordo intervenuto tra le parti e, pertanto, in presenza del conclamato inadempimento del piano di rientro oggetto di quella proposta, la banca avrebbe conservato integro il proprio diritto al pagamento dell'intero.
8 Quanto poi alla mancata considerazione nella determinazione del dovuto del versamento di €
50.000 asseritamente eseguito in esecuzione della transazione, in aggiunta a quanto già rilevato dal Tribunale e non considerato nel motivo di impugnazione deve rilevarsi che è sufficiente esaminare la missiva del 9 febbraio 2015 di parte opponente ( documento n. 8 del fascicolo di parte ) successiva alla ipotetica transazione in cui i debitori affermano di avere versato € 222.500
e ulteriori € 50.000 ovvero la complessiva somma di € 272.500 che è esattamente quella indicata come versata anche dalla banca e decurtata dall'importo delle somme ancora dovute.
L'esito complessivo della lite e, in particolare, il parziale accoglimento dell'opposizione in primo grado giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite anche di questo grado del giudizio
( cfr. Cass. 23769/2024).
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di in nome e Parte_1 Parte_2 CP_1
per conto di avverso la sentenza n. 706/2022 resa ai sensi dell'art. 281 Controparte_2
sexies c.p.c. dal Tribunale di Paola in data 06.10.2022, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1612/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Santa Maria del Cedro (CS), alla Via Siciliani C.F._2
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Arturo Valente, il quale li rappresenta e difende come da procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata nel proc. R.G. n. 1853/2017/CC del Tribunale di Paola;
APPELLANTI
E
(C.F. , partita I.V.A. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, società che agisce ai fini del presente giudizio non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona dell'Amministratore Unico e rappresentante pro tempore , elettivamente CP_3
domiciliata in Roma, alla Via Barberini n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Di Donato, il quale la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore depositata in data 26.09.2024;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza n. 706/2022 del Tribunale Ordinario di Paola, contrariis reiectis, così provvedere:
1
1. in via cautelare, in accoglimento della proposta inibitoria, sospendere, anche solo in via parziale, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti;
2. in via preliminare, autorizzare il deposito e l'acquisizione agli atti di causa della raccomandata
A/R inviata dalla Monte recante data 23/09/2013, sopra indicato e che Controparte_4
si allega;
3. nel merito, dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto opposto, in quanto sproporzionato nel quantum, e, di conseguenza, accertare e determinare quanto eventualmente da parte appellante all'odierna appellata, eventualmente anche tramite la nomina di un consulente tecnico
d'ufficio;
4. condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per e per essa la procuratrice “….chiede che Controparte_2 Controparte_5
l'adita Corte di Appello di Catanzaro voglia rigettare il proposto gravame con conseguente conferma della impugnata sentenza di primo grado e con condanna degli appellanti alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 27.11.2017, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, dinanzi al Tribunale di Paola, loro notificato dalla
[...]
, in nome e per conto di Controparte_6 Controparte_7
in data 16.11.2017 e per la somma complessiva di euro 444.636,71, affinché, previa
[...] sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ne venisse dichiarata l'inammissibilità,
l'inefficacia, l'inesistenza e la nullità.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ ha concesso alla ditta individuale di un Controparte_6 Parte_1
mutuo fondiario per la somma di lire 1.200.000.000 pari a euro 619.748,28, con atto del notaio, dott. , del 10.05.2000 (rep. 75424 e racc. 25010), registrato a Persona_1
Belvedere Marittimo il 19.05.2000 (n. 193 – serie 1) e munito di formula esecutiva in data
26.05.2000;
➢ a garanzia del suddetto credito, è stata concessa ipoteca volontaria (iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Cosenza in data 15.05.2000, Reg. gen. 9332 e Reg. part. 1423) per la complessiva somma di lire 2.400.000.000 pari a euro 1.239.496,56, in favore della banca istante da parte di (parte mutuataria e terza datrice d'ipoteca) e Parte_1
2 (terza datrice di ipoteca e fideiubente), coniugi in regime di separazione dei Parte_2
beni, i quali si sono costituiti nel predetto atto come terzi datori di ipoteca e solo
[...]
anche come fideiussore, fino a concorrenza dell'importo di euro 1.239.496,56; Pt_2
➢ a garanzia del credito ricevuto dall'istituto bancario, hanno costituito a favore di una ipoteca su beni di loro esclusiva proprietà e nello specifico Parte_3
su un complesso produttivo a uso macellazione di carni fresche bovine, suine e ovo – caprino sito in Scalea, identificato nel catasto al foglio 12, p.lle 531-533-534-535-536;
➢ a seguito del mancato pagamento di alcune delle rate previste dal piano di ammortamento, la banca istante ha provveduto infruttuosamente a notificare a loro, in data 10.08.2006, atto di precetto per la somma complessiva di euro 941.747,34 oltre interessi;
➢ con successivo atto di pignoramento, notificato a e a in Parte_1 Parte_2
data 6-8.08.2006, l'istituto di credito ha promosso la procedura esecutiva n. 107/2006, presso il Tribunale di Paola;
➢ con ricorso depositato in data 21.09.2006, i suddetti debitori hanno promosso opposizione alla predetta esecuzione immobiliare, incardinando il giudizio n. 614/2007 R.G.A.C.
(opposizione alla esecuzione) e n. 1069/2006 R.G.A.C. (opposizione a precetto), successivamente riuniti;
➢ con sentenza n. 396 del 2009 del 26.02.2009, depositata il 10.03.2009, il Tribunale di Paola ha accolto parzialmente l'opposizione e per effetto ha dichiarato che il credito azionato dalla banca procedente fosse, alla data del 9.08.2006 di euro 716.863,71, oltre interessi moratori al tasso convenzionale progressivamente indicato alle varie scadenze su euro
619.748,28 (capitale a scadere);
➢ e hanno provveduto al pagamento solo della somma di Parte_1 Parte_2
euro 272.500,00 e, pertanto, con successivo atto di precetto notificato in data 16.11.2017, la banca creditrice ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro
444.636,71, quale residua somma del maggior credito vantato di cui in sentenza, oltre interessi ai tessi moratori e competenze relative all'atto di precetto.
Tanto premesso, e hanno spiegato opposizione a precetto e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito: 1) l'omessa notifica della sentenza richiamata nell'atto di precetto;
2) l'eccessività dell'importo intimato per intervenuta transazione;
3) l'indeterminatezza del credito richiesta con l'atto di precetto e impossibilità di determinarlo solo in virtù del contratto di mutuo.
Più segnatamente, gli opponenti hanno eccepito l'indeterminatezza del credito precettato, ritenendo che lo stesso non poteva essere facilmente quantificabile con il ricorso a semplici calcoli
3 matematici sulla base del contratto di mutuo. Pertanto, non poteva essere considerato un titolo esecutivo.
Inoltre, e hanno dedotto che a seguito di una transazione, Parte_1 Parte_2
intervenuta tra le parti in data 23.9.2013, il credito residuo della banca opposta è stato rideterminato in complessivi euro 277.500,00, e che i debitori hanno versato in favore di
[...]
anche un Controparte_8
ulteriore importo di euro 50.000,00. Di conseguenza, la somma precettata doveva essere ridotta a euro 225.500,00.
Incardinato il procedimento n. 1853/2017 R.G.A.C., con comparsa del 20.01.2018 si è costituita in giudizio in nome e per conto di Controparte_6 Controparte_2
per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, in via preliminare, ha dedotto che il credito portato dall'atto di precetto è stato ceduto in favore della predetta società rappresentata.
Nel merito, la banca opposta ha poi dedotto che il titolo esecutivo posto alla base del precetto era costituito unicamente dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 10.5.2000 e che la sentenza che aveva accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione (n.396/2009 del Tribunale di Paola) ha semplicemente rideterminato la misura degli interessi per come conteggiati nell'atto di precetto del 9.8.2006, non incidendo sulla validità del titolo esecutivo predetto.
Sul punto, ha evidenziato, altresì, che l'importo precettato poteva facilmente ricavarsi detraendo dalla somma quantificata con la predetta sentenza quella versata dai debitori di euro 272.500,00.
Infine, in relazione alla transazione, l'istituto di credito ha negato che tra le parti fosse intervenuto un atto di transazione e ha concluso ribadendo la correttezza dell'importo precettato.
Con provvedimento del 18.10.2018, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dagli opponenti e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente. Rigettate anche le istanze istruttorie e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dagli opponenti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata, dapprima, per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.10.2022.
Con sentenza n. 706/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 06.10.2022, il Tribunale di Paola ha: 1) accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace il precetto opposto limitatamente alla somma di euro 273,00 (pari alla differenza tra l'importo di euro 444.636,71 e l'importo di euro 444.363,71), dichiarandolo invece efficace per la somma di
4 euro 444.363,71, oltre interessi moratori e spese come contrattualmente stabiliti, nonché per i compensi professionali e i relativi accessori e spese per come ivi quantificati;
2) ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi il Tribunale ha disatteso l'eccezione di indeterminatezza del credito oggetto di atto di precetto perchè, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il Tribunale di Paola si
è già implicitamente pronunciato a tal proposito con la sentenza n. 396/2009 che ha rideterminato il credito indicato da (oggi ceduto a Controparte_7 [...]
con l'atto di precetto del 9.8.2006, quantificandolo per ciò che risultava dal contratto CP_2 di mutuo predetto, che, all'evidenza, è stato anche implicitamente riconosciuto come titolo esecutivo idoneo all'esecuzione forzata, contenente i criteri utili alla determinazione del rapporto di dare – avere tra le parti. Di conseguenza, ha concluso affermando che il credito vantato dall'opposta risulta quantificabile dal titolo esecutivo, che precisa le modalità per la determinazione dello stesso.
L'eccezione relativa alla mancata notifica della sentenza del Tribunale di Paola n. 396/2009 in forma esecutiva e costitutiva del titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto, è stata espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ritenuta tempestiva ma disattesa nel merito.
Quanto alla non corretta determinazione del credito l'opposizione è stata parzialmente accolta.
Il Tribunale ha evidenziato che l'importo del credito accertato e determinato dal Tribunale di
Paola, con la sentenza n. 396/2009, ammontava a euro “€.716.863,71, oltre interessi moratori al tasso convenzionale progressivamente indicato alle varie scadenze su euro 619.748,28 (capitale a scadere)”.
Tuttavia, lo stesso istituto di credito ha poi riconosciuto, con lo stesso atto di precetto, il versamento da parte di e della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
272.500,00. Di conseguenza, tale importo doveva essere sottratto dalla somma determinata dal
Tribunale di Paola e il credito residuo da richiedere doveva essere quello di euro 444.363,71 e non quello di euro 444.636,71, indicato nell'atto di precetto.
Inoltre, secondo il giudice di prime cure, l'istituto di credito ha anche errato nell'indicazione degli interessi.
In relazione, invece, ai compensi relativi all'atto di precetto, per come ivi quantificati, e le spese di notifica dello stesso atto sono stati ritenuti congrui e dovuti.
Sull'eccezione sollevata per la prima volta dagli opponenti con la memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 c.p.c., relativa all'indeterminatezza del credito precettato, per come indicato nell'intimazione
5 di pagamento, non essendo ivi riportata la somma totale precettata (comprensiva di capitale, interessi e spese), il Tribunale ha: 1) riqualificato l'opposizione, in riferimento a tale motivo, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., afferendo alle modalità di redazione del precetto e quindi alla regolarità formale di tale atto
Infine, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento anche l'eccezione sollevata agli opponenti in relazione alla eccessività dell'importo oggetto di atto di precetto per avere le parti stipulato un atto di transazione, con il quale il credito sarebbe stato ridotto a euro 277.500,00 e per avere gli stessi versato in favore dell'istituto di credito e oltre alle somme riportate in precetto, anche l'ulteriore importo di euro 50.000,00.
Sul punto, il giudice di prime cure ha evidenziato che alla base del mancato accoglimento vi è
l'assenza di un valido riscontro probatorio. In particolare, gli opponenti non hanno fornito la prova dell'atto di transazione intercorso tra le parti ma hanno prodotto solo alcune proposte di accordo provenienti da e indirizzate alla banca opposta ma non seguite da alcuna esplicita Parte_1
accettazione.
Pertanto, l'ipotetica transazione non potrebbe, comunque, avere efficacia novativa atteso che tale volontà non si è riscontrata nemmeno nelle suddette proposte.
Infine, in ordine al pagamento dell'ulteriore importo di euro 50.000,00, è stato dato atto della circostanza per cui gli opponenti hanno prodotto solo n. 3 ricevute di bonifici attestanti l'effettivo esborso a favore di ma non hanno dimostrato di aver versato tale Controparte_6
somma in aggiunta a quella di euro 272.500,00. Di conseguenza, considerato che con l'atto di precetto opposto è stato lo stesso istituto di credito ad affermare che gli opponenti avrebbero versato, dopo il 9.8.2006, la somma di euro 272.500,00, si è concluso nel senso di presumere che la somma di euro 50.000,00 sia già stata conteggiata dall'istituto di credito nell'importo versato di euro 272.500,00.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, e hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8.11.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 17.01.2023 si è costituita in giudizio in Controparte_9 persona dell'Amministratore Unico pro tempore ( , e per essa la sua mandataria CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e CP_1
chiederne il rigetto.
6 All'udienza del 12/04/2023, il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensiva e ha rinviato la causa all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 26.09.2024, parte appellata si è costituita con nuovo difensore, Avv. Giacinto Di Donato, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate dal precedente procuratore, Avv.
Gaetano Nicotera.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
25.10.2024 depositato il 28.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un unico motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erroneità e nullità della sentenza per sommaria e superficiale valutazione dei fatti”.
Più in particolare, e censurano la sentenza nella parte in cui il Parte_1 Parte_2 giudice di prime cure ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccepita eccessività dell'importo precettato per intervenuto atto di transazione tra le parti e per la corresponsione di una ulteriore somma di euro 50.000,00 rispetto a quella indicata dall'atto di precetto.
Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore perché sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. hanno sempre sostenuto che a seguito di intervenuto accordo tra le parti, la posizione debitoria di Pt_1
era pari a euro 287.245,97 (euro 157.390,74 in meno rispetto all'importo indicato nell'atto
[...]
di precetto opposto).
Dalla produzione documentale versata dagli stessi in atti emergeva chiaramente che successivamente all'accordo, nello specifico dal 1/10/2013 al 14/10/2013, ha Parte_1
versato la somma di euro 50.000,00 a mezzo di bonifici bancari. Di conseguenza, gli odierni appellanti sarebbero stati debitori solo dell'importo di euro 237.245,97 (comprensiva di interessi)
e non dell'importo indicato nell'atto di precetto, pari a euro 444.636,71.
Sul punto, specificano ulteriormente che la controparte non ha mai smentito l'esistenza di un accordo transattivo ma, al contrario, ne ha implicitamente confermato l'esistenza quando ha soltanto eccepito che: “l'estinzione graduale del credito …. Non ha avuto una concreta e durevole attuazione a causa del mancato adempimento da parte dei debitori che hanno interrotto ogni parziale pagamento del debito”.
Inoltre, l'esistenza di un piano di rientro dettagliato, finalizzato alla completa estinzione della posizione debitoria di , del 2013 e per la somma di euro 287.245,97 è stato Parte_1
7 allegato dagli appellanti al n. 6 del proprio indice degli atti nell'ambito del giudizio di primo grado ma considerato che tale atto (la raccomandata A/r del 23/09/2013 della Controparte_6
non si rinviene più nel fascicolo di primo grado, a loro dire misteriosamente, gli
[...]
appellanti hanno chiesto di essere autorizzati al suo deposito perché è un documento da qualificare come prova nuova indispensabile a eliminare ogni incertezza sull'eccessività dell'importo indicato nell'atto di precetto.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni che precedono, e Parte_1 CP_10
hanno chiesto di essere ritenuti debitori per la sola somma di euro 237.245,97.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale ma, in realtà, non si confrontano affatto con le motivazioni rese dal giudice di primo grado il quale a fronte dell'unica produzione documentale a disposizione ovvero le missive inoltrate dal debitore alla banca ha rilevato che esse non potessero costituire prova dell'esistenza di un accordato transattivo e che, comunque un simile accordo non avrebbe potuto avere natura novativa perché tale non veniva configurato neanche nelle proposte del debitore e che l'importo di 50.000 euro che parte opponente assumeva di avere pagato in esecuzione di detta transazione era stato comunque già conteggiato dalla banca che aveva dato atto di avere ricevuto, dopo la prima sentenza, l'ulteriore importo di € 272.500.
A dette argomentazioni nulla oppongono gli opponenti tranne assumere che tra gli atti originariamente prodotti in primo grado vi fosse anche la missiva di accettazione della banca, poi non più presente nel fascicolo di parte e che comunque è stata prodotta in questo grado.
Deve sul punto rilevarsi che della effettiva produzione di quella missiva in primo grado non v'è alcuna prova: essa non è presente nella copia del fascicolo di parte di primo grado che gli appellanti hanno prodotto in copia in questo grado del giudizio: il documento figura nell'indice della produzione come allegato 6 ma non è presente nel fascicolo e, peraltro, nell'indice risulta interlineato e siglato accanto, forse proprio ad indicarne la mancata presenza. In ogni caso sono gli stessi appellanti a riconoscere che il documento non fosse presente agli atti di primo grado e questo vale a renderne inammissibile la produzione in questo grado del giudizio, non essendo stata allegata né provata l'impossibilità della tempestiva produzione. Per mera completezza deve rilevarsi che quel documento anche ove tempestivamente prodotto non avrebbe cambiato i termini della questione, posto che sarebbe continuata a mancare la prova della portata novativa dell'accordo intervenuto tra le parti e, pertanto, in presenza del conclamato inadempimento del piano di rientro oggetto di quella proposta, la banca avrebbe conservato integro il proprio diritto al pagamento dell'intero.
8 Quanto poi alla mancata considerazione nella determinazione del dovuto del versamento di €
50.000 asseritamente eseguito in esecuzione della transazione, in aggiunta a quanto già rilevato dal Tribunale e non considerato nel motivo di impugnazione deve rilevarsi che è sufficiente esaminare la missiva del 9 febbraio 2015 di parte opponente ( documento n. 8 del fascicolo di parte ) successiva alla ipotetica transazione in cui i debitori affermano di avere versato € 222.500
e ulteriori € 50.000 ovvero la complessiva somma di € 272.500 che è esattamente quella indicata come versata anche dalla banca e decurtata dall'importo delle somme ancora dovute.
L'esito complessivo della lite e, in particolare, il parziale accoglimento dell'opposizione in primo grado giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite anche di questo grado del giudizio
( cfr. Cass. 23769/2024).
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di in nome e Parte_1 Parte_2 CP_1
per conto di avverso la sentenza n. 706/2022 resa ai sensi dell'art. 281 Controparte_2
sexies c.p.c. dal Tribunale di Paola in data 06.10.2022, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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