TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/857
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa da:
, nata il [...], residente in [...]
597 di San Miguel di Tucuman;
, nato il [...], residente Controparte_1
in via Amador Lucero numero 597 di San Miguel di Tucuman;
, Parte_2
nata il [...], residente in [...] di San Miguel di Tucuman;
, nata il [...], residente in [...].581 Controparte_2
di San Miguel di Tucuman;
, nata il [...], residente in Parte_3
via Marcos Paz numero 1.581 di San Miguel di Tucuman;
Parte_4
nato il [...], residente in [...]numero 307, altezza chilometro
[...]
60, Dipartimento Tafi del Valle di Tucuman in proprio e unitamente a Parte_5
, nata il [...], residente in [...].543 nella città di
[...]
Yerba Buena di Tucuman in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale per i minori
, nata il [...] e , nata il [...]; Persona_1 Persona_2
, nato 1'1 agosto 1980, residente in [...]senza Parte_6
numero, Casa 4, Manzana "R" Barrio Procrear nella città di Verba Buena di Tucuman;
[...]
, nata il [...], residente in [...].500, Parte_7
Lotto 123 Barrio Pinar 1 Country Club nella città di Tafi Viejo di Tucuman in proprio e unitamente a , nato il [...], residente in [...]
numero 2.500, Lotto 123 Barrio Pinar 1 Country Club nella città di Tafi Viejo di Tucuman in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale per i minori , nato il Parte_9
17 maggio 2013, , nato il [...] e Parte_10 [...]
, nata il [...]; , nata il 19 febbraio Parte_11 Parte_12
2022; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( ), con studio in C.F._1
Monza, alla Via Marsala n. 21 pec - come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a , , Parte_1 Controparte_1
, , , Parte_2 Controparte_2 Pt_3 Parte_3
, , Parte_4 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Persona_1 Persona_2 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Parte_12 Controparte_3
stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con il favore delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...], Persona_3
Canale (CN), il 28/1/1868 (cfr. doc. in atti n. 1a) che, successivamente, emigrava in Argentina ove si univa in matrimonio con del 19.9.1891 (cfr. doc. in atti n. 1 pag. 7) dalla cui Parte_13
unione nasceva il 12.6.1897 (cfr. doc. in atti n. 2). Inoltre, l'avo italiano moriva in Persona_4
data 22.9.1950 (doc. 1 da pag. 9) senza naturalizzarsi cittadino argentino come risulta certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri che depositati
- nel quale si legge quanto segue: “Certifico che presso il Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età, non risulta essere registrato fino alla data il Sig.
o , nato il [...] in [...] – Cuneo – Canale. Deceduto” (cfr. Persona_3 Per_4
doc. in atti n. 1).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e del 16.9.1922 (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 8) Persona_4 Persona_5
nasceva il 28.4.1927 (cfr. doc. in atti n. 3); Persona_6 - dal matrimonio e del 24.8.1946 (cfr. doc. in atti n. 3 da pag. Persona_6 Persona_7
9) nascevano: il 16.3.1962 (cfr. doc. in atti n. 4) e il Parte_1 Persona_8
8.5.1958 (cfr. doc. in atti n. 5), il 18.4.1953 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_14
- dal matrimonio tra e del 13.12.1984 (cfr. doc. in atti Parte_1 Persona_9
n. 4 da pag. 8) nascevano: il 2.7.1996 (cfr. doc. in atti n. 4a) e Controparte_1 [...]
il 4.9.1988 (cfr. doc. in atti n. 4b); Parte_2
- dal matrimonio tra e del 18.11.2014 (cfr. doc. Parte_2 Persona_10
in atti n. 4b da pag. 7) nascevano: il 7.8.2015 (cfr. doc. in atti n. 4b1) Parte_15 [...]
il 8.7.2019 (cfr. doc. in atti n. 4b2) e il 8.11.2022 (cfr. doc. in atti n. Pt_16 Parte_17
4b3);
- dal matrimonio tra e del 11.6.1987 (cfr. doc. in Persona_8 Controparte_4
atti n. 5 da pag. 8) nascevano il 26.8.1989 (cfr. doc. in atti n. 5a) e Parte_3 [...]
il 20.1.1988 (cfr. doc. in atti n. 5b); CP_2
- dall'unione tra e nasceva Controparte_2 Persona_11 Persona_12
il 12.6.2021 (cfr. doc. in atti n. 5b1);
- dal matrimonio tra e del 14.12.1978 (cfr. doc. in atti n. 6 Parte_14 Parte_7
da pag. 8) nascevano: il 19.6.1982 (cfr. doc. in atti n. 6a), Parte_7 Pt_4 Parte_4
il 19.9.1979 (cfr. doc. in atti n. 6b) e il 1.8.1980 (cfr. doc. in atti n. 6c); Parte_6
- dal matrimonio tra e del 10.3.2012 (cfr. doc. in Parte_7 Parte_8
atti n. 6a da pag. 7) nascevano: il 17.5.2013 (cfr. doc. in atti n. 6a1), Parte_9
il 13.3.2015 (cfr. doc. in atti n. 6a2), il Parte_10 Parte_11
21.7.2017 (cfr. doc. in atti n. 6a3) e il 19.2.2022 (cfr. doc. in atti n. 6a4); Parte_12
- dal matrimonio tra e del 25.9.2010 (cfr. doc. in Parte_4 Parte_5
atti n. 6b da pag. 7) nascevano: il 5.3.2014 (cfr. doc. in atti n. 6b1) e Persona_2 Persona_1
il 29.1.2016 (cfr. doc. in atti n. 6b2);
- dal matrimonio tra e del 30.4.2007 (cfr. doc. in atti n. 6c da pag. Parte_6 Persona_13
7) nascevano: il 29.9.2007 (cfr. doc. in atti n. 6c1), il Persona_14 Persona_15
24.3.2020 (cfr. doc. in atti n. 6c2) e il 25.1.2022 (cfr. doc. in atti n. 6c3). Persona_16
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 ma sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto una figlia dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_3 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, negli ultimi mesi avevano, infatti, provato a richiedere un provvedimento dalle autorità̀ amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti (cfr. doc. in atti n. 7), al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana (cfr. doc. in atti n. 7).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_3
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in Italia, a [...], il [...] Persona_3 fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Argentina. Il figlio nasceva, infatti, in Argentina il 12.06.1867. Persona_4
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata il [...]; , nato il [...]; Controparte_1 Parte_2
, nata il [...]; , nata il [...];
[...] Controparte_2
, nata il [...]; Parte_3 Parte_4
nato il [...]; , nato 1'1 agosto
[...] Parte_6
1980; , nata il [...]; , Parte_7 Persona_1
nata il [...]; , nata il [...]; Persona_2 [...]
, nato il [...]; , nato il 13 Parte_9 Parte_10
marzo 2015; , nata il [...]; Parte_11 Parte_12
, nata il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa da:
, nata il [...], residente in [...]
597 di San Miguel di Tucuman;
, nato il [...], residente Controparte_1
in via Amador Lucero numero 597 di San Miguel di Tucuman;
, Parte_2
nata il [...], residente in [...] di San Miguel di Tucuman;
, nata il [...], residente in [...].581 Controparte_2
di San Miguel di Tucuman;
, nata il [...], residente in Parte_3
via Marcos Paz numero 1.581 di San Miguel di Tucuman;
Parte_4
nato il [...], residente in [...]numero 307, altezza chilometro
[...]
60, Dipartimento Tafi del Valle di Tucuman in proprio e unitamente a Parte_5
, nata il [...], residente in [...].543 nella città di
[...]
Yerba Buena di Tucuman in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale per i minori
, nata il [...] e , nata il [...]; Persona_1 Persona_2
, nato 1'1 agosto 1980, residente in [...]senza Parte_6
numero, Casa 4, Manzana "R" Barrio Procrear nella città di Verba Buena di Tucuman;
[...]
, nata il [...], residente in [...].500, Parte_7
Lotto 123 Barrio Pinar 1 Country Club nella città di Tafi Viejo di Tucuman in proprio e unitamente a , nato il [...], residente in [...]
numero 2.500, Lotto 123 Barrio Pinar 1 Country Club nella città di Tafi Viejo di Tucuman in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale per i minori , nato il Parte_9
17 maggio 2013, , nato il [...] e Parte_10 [...]
, nata il [...]; , nata il 19 febbraio Parte_11 Parte_12
2022; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( ), con studio in C.F._1
Monza, alla Via Marsala n. 21 pec - come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a , , Parte_1 Controparte_1
, , , Parte_2 Controparte_2 Pt_3 Parte_3
, , Parte_4 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Persona_1 Persona_2 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Parte_12 Controparte_3
stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con il favore delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...], Persona_3
Canale (CN), il 28/1/1868 (cfr. doc. in atti n. 1a) che, successivamente, emigrava in Argentina ove si univa in matrimonio con del 19.9.1891 (cfr. doc. in atti n. 1 pag. 7) dalla cui Parte_13
unione nasceva il 12.6.1897 (cfr. doc. in atti n. 2). Inoltre, l'avo italiano moriva in Persona_4
data 22.9.1950 (doc. 1 da pag. 9) senza naturalizzarsi cittadino argentino come risulta certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri che depositati
- nel quale si legge quanto segue: “Certifico che presso il Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età, non risulta essere registrato fino alla data il Sig.
o , nato il [...] in [...] – Cuneo – Canale. Deceduto” (cfr. Persona_3 Per_4
doc. in atti n. 1).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e del 16.9.1922 (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 8) Persona_4 Persona_5
nasceva il 28.4.1927 (cfr. doc. in atti n. 3); Persona_6 - dal matrimonio e del 24.8.1946 (cfr. doc. in atti n. 3 da pag. Persona_6 Persona_7
9) nascevano: il 16.3.1962 (cfr. doc. in atti n. 4) e il Parte_1 Persona_8
8.5.1958 (cfr. doc. in atti n. 5), il 18.4.1953 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_14
- dal matrimonio tra e del 13.12.1984 (cfr. doc. in atti Parte_1 Persona_9
n. 4 da pag. 8) nascevano: il 2.7.1996 (cfr. doc. in atti n. 4a) e Controparte_1 [...]
il 4.9.1988 (cfr. doc. in atti n. 4b); Parte_2
- dal matrimonio tra e del 18.11.2014 (cfr. doc. Parte_2 Persona_10
in atti n. 4b da pag. 7) nascevano: il 7.8.2015 (cfr. doc. in atti n. 4b1) Parte_15 [...]
il 8.7.2019 (cfr. doc. in atti n. 4b2) e il 8.11.2022 (cfr. doc. in atti n. Pt_16 Parte_17
4b3);
- dal matrimonio tra e del 11.6.1987 (cfr. doc. in Persona_8 Controparte_4
atti n. 5 da pag. 8) nascevano il 26.8.1989 (cfr. doc. in atti n. 5a) e Parte_3 [...]
il 20.1.1988 (cfr. doc. in atti n. 5b); CP_2
- dall'unione tra e nasceva Controparte_2 Persona_11 Persona_12
il 12.6.2021 (cfr. doc. in atti n. 5b1);
- dal matrimonio tra e del 14.12.1978 (cfr. doc. in atti n. 6 Parte_14 Parte_7
da pag. 8) nascevano: il 19.6.1982 (cfr. doc. in atti n. 6a), Parte_7 Pt_4 Parte_4
il 19.9.1979 (cfr. doc. in atti n. 6b) e il 1.8.1980 (cfr. doc. in atti n. 6c); Parte_6
- dal matrimonio tra e del 10.3.2012 (cfr. doc. in Parte_7 Parte_8
atti n. 6a da pag. 7) nascevano: il 17.5.2013 (cfr. doc. in atti n. 6a1), Parte_9
il 13.3.2015 (cfr. doc. in atti n. 6a2), il Parte_10 Parte_11
21.7.2017 (cfr. doc. in atti n. 6a3) e il 19.2.2022 (cfr. doc. in atti n. 6a4); Parte_12
- dal matrimonio tra e del 25.9.2010 (cfr. doc. in Parte_4 Parte_5
atti n. 6b da pag. 7) nascevano: il 5.3.2014 (cfr. doc. in atti n. 6b1) e Persona_2 Persona_1
il 29.1.2016 (cfr. doc. in atti n. 6b2);
- dal matrimonio tra e del 30.4.2007 (cfr. doc. in atti n. 6c da pag. Parte_6 Persona_13
7) nascevano: il 29.9.2007 (cfr. doc. in atti n. 6c1), il Persona_14 Persona_15
24.3.2020 (cfr. doc. in atti n. 6c2) e il 25.1.2022 (cfr. doc. in atti n. 6c3). Persona_16
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 ma sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto una figlia dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_3 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, negli ultimi mesi avevano, infatti, provato a richiedere un provvedimento dalle autorità̀ amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti (cfr. doc. in atti n. 7), al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana (cfr. doc. in atti n. 7).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_3
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in Italia, a [...], il [...] Persona_3 fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Argentina. Il figlio nasceva, infatti, in Argentina il 12.06.1867. Persona_4
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata il [...]; , nato il [...]; Controparte_1 Parte_2
, nata il [...]; , nata il [...];
[...] Controparte_2
, nata il [...]; Parte_3 Parte_4
nato il [...]; , nato 1'1 agosto
[...] Parte_6
1980; , nata il [...]; , Parte_7 Persona_1
nata il [...]; , nata il [...]; Persona_2 [...]
, nato il [...]; , nato il 13 Parte_9 Parte_10
marzo 2015; , nata il [...]; Parte_11 Parte_12
, nata il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio