Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 71- bis cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2024, proposto da
MI OR, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al beneficio economico normativamente contemplato dall’art. 6- bis del d.l. 21/09/1987 n. 387, e del conseguente obbligo in capo all’INPS di provvedere alla rideterminazione ed alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” previsti dalla disposizione menzionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 22/04/2024, MI OR, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, ha agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito “TFS”) mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, del beneficio di sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6- bis d.l. 21/09/1987 n. 387, convertito con legge del 20/11/1987 n. 472, così come modificato dall’art. 21 legge 07/10/1990 n. 232.
Dalla documentazione di causa si apprende che il ricorrente è stato collocato a riposo su domanda, dopo più di trentacinque anni di servizio utile contributivo e dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Ricevuto il prospetto di liquidazione del TFS, ne ha contestato la correttezza, lamentando presso l’INPS la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali prevista dal menzionato art. 6- bis d.l. 387/1987 e intimando l’Istituto di provvedere all’erogazione delle ulteriori somme spettanti. La Direzione Provinciale sollecitata non ha, tuttavia, fornito riscontro all’istanza. Il ricorrente da dunque agito in giudizio per la tutela dei propri diritti.
2. – L’INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
L’Ente resistente, pur contestando l’inapplicabilità alla fattispecie controversa dell’art. 6- bis d.l. 387/1987, ha rilevato in limine che il ricorrente sarebbe comunque incorso nella decadenza prevista dal comma secondo della disposizione in parola, non avendo chiesto l’erogazione del beneficio entro il 30 giugno dell’anno in cui ne sarebbero maturati i presupposti.
Il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto – nella prospettazione dell’Amministrazione – la liquidazione del TFS sarebbe disciplinata non già dal menzionato art. 6- bis d.l. 387/1987, bensì dall’art. 1, co. 15- bis d.l. 379 /1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall’art. 11, co. 1 legge n. 231/1990 (quest’ultimo successivamente abrogato), che limita il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio « per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ». Inoltre sarebbe impropria e contraria al dictum normativo l’estensione del beneficio a tutti gli appartenenti al comparto sicurezza, giacché l’art. 1 del menzionato d.l. 387/1987 riferisce l’estensione al solo trattamento stipendiale, non invece agli ulteriori benefici di legge, ivi incluso quello inerente il calcolo del TFS. L’interpretazione di segno opposto, invocata dal ricorrente, non potrebbe d’altronde che condurre alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 6- bis d.l. 387/1987, in quanto avrebbe effetti manifestamente discriminatori e comporterebbe un aggravio di spesa previdenziale non sostenibile e difficilmente prevedibile, ponendosi così in contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione.
3. – All’udienza camerale del 17/06/2025, fissata a norma dell’art. 71- bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione, senza previa discussione, come da congiunti istanze delle parti.
4. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui di seguito.
4.1 - Il giudizio verte intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
La questione ha fatto oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi dei ricorrenti ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n.11398, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; TAR Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria TAR Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, TRGA Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, TAR Lazio, Roma, Sez. III- quater , 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).
Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (sentenze 19/07/2023 n. 578, del 14/12/2023 n. 989, 21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192).
Trattandosi di un terreno argomentativo ampiamente dissodato, è possibile un cursorio richiamo ai principali nodi rilevanti ai fini della decisione.
4.2 - Le argomentazioni poste a fondamento dell’orientamento favorevole all’estensione dell’istituto di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia possono essere compendiate nei seguenti punti:
i) l’art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettata ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
ii) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
iii) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell’art. 2268 comma 1 n. 872 Cod. Ord. Mil., non comporta la reviviscenza dell’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911 co. 3 Cod. Ord. Mil, a tenore del quale l’art. 6- bis d.l. n. 387/1987 « continua ad applicarsi » alle forze di polizia a ordinamento militare;
iv ) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, « la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 » Consiglio di Stato, 15/5/2023 n. 4844);
v) quanto infine all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, l’art. 6- bis d.l. 387/1987 estende il beneficio al personale che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).
5. – Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, il ricorso non può che meritare integrale accoglimento.
5.1 - Manifestamente infondata è l’eccezione inerente l’inosservanza del termine previsto dall’art. 6- bis , co. 2 d.l. n. 387/1987.
L’eccezione non trova appigli di carattere testuale, giacché mancano norme espresse che stabiliscano la natura decadenziale del termine. Va poi considerato, in chiave sistematica, che il comma 3 del menzionato art. 6- bis d.l. n. 387/1987 prevede che « I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ». Una lettura congiunta delle disposizioni in esame impone di ritenere che il termine di cui al comma 2 incida sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo e che, dunque, il suo rispetto costituisca un “mero” onere per l’interessato, giacché è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. D’altronde, la qualificazione del termine di proposizione dell’istanza in chiave di perentorietà darebbe ádito ad una irragionevole diversità di trattamento, giacché riserverebbe il beneficio solo a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro tale termine e negandolo a chi si attivi nelle annualità successive (cfr. ex multis , v. Cons. Stato, Sez. II, 23/03/2023, n. 2979 e n. 2982).
Anche dunque a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità « non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti » (v. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
5.2 - Quanto ai presupposti sostanziali del beneficio, OR è un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, posto in quiescenza su domanda all’età di cinquantasei anni, con un’anzianità di servizio utile a fini previdenziali pari a trentanove anni (cfr. Prospetto di Liquidazione TFS e Modelo 5007, docc. 2 e 3 ricorrente).
Sono dunque integrati gli elementi della fattispecie di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987.
Inconferente con la fattispecie controversa è invece l’art. 1 d.l. 387/1987, invocato dall’Amministrazione resistente. Tale disposizione si concreta nell’autorizzazione ad un capitolo di spesa, ma non disciplina neppure indirettamente i requisiti soggettivi (od oggettivi) dei benefici disciplinati nelle previsioni successive del provvedimento. D’altronde la clausola di salvaguardia su cui fa leva l’argomentazione della resistente (« fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato ») si riferisce « all’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 » (di cui alla lett. a), non invece i « benefici di cui ai seguenti articoli » (di cui alla lett. b).
5.3 - Quanto infine ai paventati profili di incostituzionalità del quadro normativo vigente, così come interpretato dalla Giurisprudenza amministrativa prevalente, le argomentazioni dell’Istituto resistente sono state già esaminate e motivatamente disattese da questo Tribunale nonché dal Giudice amministrativo di appello.
Si è visto in particolare come l’art. 6- bis d.l. 387/1987 non si ponga in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) « sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221) » (cfr. TAR Valle d’Aosta 20/05/2024 n. 23).
Quanto invece al canone di ragionevolezza, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente osservato che « la disciplina di cui è causa non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare, in senso diametralmente opposto, una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza (v. sul punto ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2023, n. 10916; id, 11 aprile 2024, n. 3318) » (così da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 17/04/2024 n. 3492).
Ciò esclude qualsivoglia profilo discriminatorio, siccome preteso dall’INPS.
6. – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis d.l. n. 387/1987, oltre interessi. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall’art. 16 co. 6 legge n. 412/1991 e dall’art. 22 co. 36 legge n. 724/1994 (cfr. TAR Valle d’Aosta, Sez. Unica, 14/11/2024, n. 39).
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore del procuratore attoreo deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM. Resta ferma la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio mediante attribuzione del beneficio economico previsto dell’art. 6- bis d.l. 21/09/1987 n. 387;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, nonché a rifondere il contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO