Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2301/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Giglione e Giuseppe Scerra, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.07.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente, IG.ra
, di anni 59, è allo stato affetta da: Spondiloartrosi a lieve incidenza Parte_1
funzionale in soggetto con discopatia lombare ed osteoporosi. Esiti di frattura iii medio della tibia sinistra e poliartrosi. Sindrome ansioso-depressiva reattiva. Ipertensione arteriosa. Sindrome del tunnel carpale. Le suddette affezioni nel loro complesso sono di entità tale da rendere il soggetto invalido in misura del 67% e pertanto non meritevole di assegno di invalidità ai sensi di legge”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste – per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 67%; dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo