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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 416/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. SOLIMENE LETIZIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. SOLIMENE LETIZIA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Per_ 1) disporre l'affidamento del figlio a entrambi i genitori con residenza presso il padre in Ferrara, Piazza Fetonte n. 55;
2) disporre che, salvo diversi accordi tra i genitori da assumere con congruo preavviso, la Per_ frequentazione del figlio minore da parte dei genitori avverrà secondo le seguenti modalità: Per_
- il minore trascorrerà presso ciascun genitore, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18:00, quando verrà prelevato dal genitore presso il quale si trasferirà, fino al venerdì della settimana successiva alle ore 18:00. Ciascun genitore, nel corso della settimana in cui il figlio permarrà presso l'altro, potrà Per_ vedere e tenere con sé un pomeriggio dalle ore 18:00 fino a dopo la consumazione della cena, quando lo ricondurrà presso l'abitazione dell'altro genitore;
- durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi (periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno);
- durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi (periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- durante il periodo estivo, corrispondente alla sospensione delle lezioni scolastiche, sia Per_ la madre che il padre potranno tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 31.05 di ogni anno;
1 in caso di mancato accordo, negli anni dispari, avrà diritto di scelta la madre e negli anni pari avrà diritto di scelta il padre;
Per_
4 - la carta d'identità del minore resterà sempre in possesso dello stesso;
Per_
- il passaporto di sarà a disposizione di entrambi i genitori, a seconda delle esigenze della programmazione dei viaggi, che dovrà essere previamente condivisa dai genitori;
3) disporre che il sig. versi, entro il giorno venti di ogni mese, alla sig.ra Controparte_2
la somma mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base Controparte_1 Per_ agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
4) disporre che i ricorrenti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento Per_ delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio :
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €uro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese di Per_ importo superiore alla somma di Euro 75,00 da sostenersi nell'interesse del figlio relative a capi di abbigliamento, strumenti e apparecchi tecnologici (personal computers, telefoni cellulari, ipad ecc..). La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro venti giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 5) la Sig.ra percepirà integralmente e in via esclusiva l'Assegno Unico Controparte_1 ovvero equivalente misura di sostegno economico per le famiglie;
il Sig. Controparte_2 presta il suo consenso e si impegna a eseguire tutti gli incombenti (ivi compresa la consegna di tutta la prescritta documentazione) necessari a consentire il convenuto percepimento da parte della Sig.ra dell'Assegno Unico ovvero di equivalente CP_1 misura di sostegno economico per le famiglie;
6) il conto corrente cointestato ai sigg.ri e acceso presso la Banca CP_1 CP_2
Credem S.p.a. - filiale di Ferrara in Via Giovanni XXIII – n. 582531, verrà chiuso;
7) I ricorrenti si atterranno alle condizioni di cui al presente ricorso a far data dal trasferimento della sig.ra in altra abitazione. Parte_1
2 Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 30/06/2012 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
[...] Per_ che dall'unione era nato il figlio minorenne , di anni 11. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 30/06/2012 e trascritto al n. 78 p. II s. A). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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