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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Maddaloni (CE) il 26/08/1991, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
RUSSO STEFANIA, presso la quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 20/05/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 23/06/2018 e che dal matrimonio è nato un figlio ( , nato il [...]), con ricorso Per_1 ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Maddaloni alla Via Libertà n.93, con tutti gli arredi e le suppellettili esistenti, resta assegnata alla signora che la abiterà unitamente Pt_1 al figlio;
3. il sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale, trovando alloggio Pt_2 momentaneo presso la famiglia d'origine in Maddaloni alla Via Vallone n.49;
4. il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con residenza Per_1 prevalente presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio minore, tenendo conto delle sue capacità e delle sue inclinazioni;
5. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il minore:
- nel corso di ogni settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 e a fine settimana alterni, senza pernottamento per via della tenera età, il padre terrà con sè il minore dalle ore 10 alle 20 il sabato e la domenica;
- a decorrere dal compimento dal quarto anno di età del minore, a fine settimana alterni, il padre terrà con sè il minore, con pernotto, dalle ore 10 del sabato alle ore
20 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il padre terrà con sè il minore il giorno della vigilia o i giorni di Natale e S. Stefano, e così il giorno della vigilia di
Capodanno o il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il padre terrà con sè il minore il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, iniziando dalla madre per il primo anno;
-durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 15 giorni consecutivi ad agosto da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
- il compleanno del minore sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori i quali a loro volta, separatamente, terranno con sè il minore nei giorni dei propri rispettivi compleanni. Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, iniziando dalla madre per il primo anno;
I tempi sopra previsti sono suscettibili di deroghe compatibilmente con le esigenze del minore.
6. nel periodo estivo, nel mese di Luglio o Agosto, quando il minore trascorrerà ferie al mare o in altro luogo con la madre, il diritto di visita così come regolamentato al punto 5) sarà sospeso per il periodo corrispondente;
7. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8. quanto al contributo al mantenimento del minore, il signor si obbliga a versare Pt_2 la somma mensile di Euro 300,00(trecento/00), mezzo bonifico sulla PostePay
Evolution alle seguenti coordinate IBAN: [...] entro il giorno quindici di ogni mese in favore della sig.ra di , assegno che sarà Pt_1 aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% secondo l'indice
ISTAT relativo al mese di pubblicazione della sentenza di omologa, decorso un anno dall'omologazione;
9. il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del minore come individuate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa di codesto Tribunale del
28.03.2024, con obbligo a versare la propria quota in favore della sig.ra di , Pt_1 entro 5 gg. dalla richiesta debitamente documentata;
10. i coniugi riconoscono efficacia e validità agli obblighi e diritti di cui al presente accordo dal momento della sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 41, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/05/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Maddaloni (CE) il 26/08/1991, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
RUSSO STEFANIA, presso la quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 20/05/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 23/06/2018 e che dal matrimonio è nato un figlio ( , nato il [...]), con ricorso Per_1 ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Maddaloni alla Via Libertà n.93, con tutti gli arredi e le suppellettili esistenti, resta assegnata alla signora che la abiterà unitamente Pt_1 al figlio;
3. il sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale, trovando alloggio Pt_2 momentaneo presso la famiglia d'origine in Maddaloni alla Via Vallone n.49;
4. il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con residenza Per_1 prevalente presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio minore, tenendo conto delle sue capacità e delle sue inclinazioni;
5. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il minore:
- nel corso di ogni settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 e a fine settimana alterni, senza pernottamento per via della tenera età, il padre terrà con sè il minore dalle ore 10 alle 20 il sabato e la domenica;
- a decorrere dal compimento dal quarto anno di età del minore, a fine settimana alterni, il padre terrà con sè il minore, con pernotto, dalle ore 10 del sabato alle ore
20 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il padre terrà con sè il minore il giorno della vigilia o i giorni di Natale e S. Stefano, e così il giorno della vigilia di
Capodanno o il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il padre terrà con sè il minore il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, iniziando dalla madre per il primo anno;
-durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 15 giorni consecutivi ad agosto da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
- il compleanno del minore sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori i quali a loro volta, separatamente, terranno con sè il minore nei giorni dei propri rispettivi compleanni. Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, iniziando dalla madre per il primo anno;
I tempi sopra previsti sono suscettibili di deroghe compatibilmente con le esigenze del minore.
6. nel periodo estivo, nel mese di Luglio o Agosto, quando il minore trascorrerà ferie al mare o in altro luogo con la madre, il diritto di visita così come regolamentato al punto 5) sarà sospeso per il periodo corrispondente;
7. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8. quanto al contributo al mantenimento del minore, il signor si obbliga a versare Pt_2 la somma mensile di Euro 300,00(trecento/00), mezzo bonifico sulla PostePay
Evolution alle seguenti coordinate IBAN: [...] entro il giorno quindici di ogni mese in favore della sig.ra di , assegno che sarà Pt_1 aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% secondo l'indice
ISTAT relativo al mese di pubblicazione della sentenza di omologa, decorso un anno dall'omologazione;
9. il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del minore come individuate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa di codesto Tribunale del
28.03.2024, con obbligo a versare la propria quota in favore della sig.ra di , Pt_1 entro 5 gg. dalla richiesta debitamente documentata;
10. i coniugi riconoscono efficacia e validità agli obblighi e diritti di cui al presente accordo dal momento della sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 41, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/05/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso