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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata Parte_1 telematicamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Rosaria Giorgio, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Scafati (SA) alla via della Resistenza n. 90
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in Controparte_1 virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv.
Rosaria Ortiero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via dei
Mille n. 40;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
, residente in [...]; CP_3
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; RO
1 APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli condannare, in CP_5 Controparte_2
solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Torre Annunziata (NA) alla via Roma il giorno 22.03.2017 alle ore 20.30 circa.
Più nello specifico, l'appellante premetteva: di essere proprietario del motociclo tg. EB52634, assicurato per la r.c. obbligatoria con la che nelle predette circostanze di tempo e di CP_1 luogo, il ciclomotore, condotto nell'occasione da e con a bordo in Parte_1 CP_3
qualità di trasportata, procedeva a velocità moderata allorquando veniva tamponato da tergo dal ciclomotore Piaggio tg. X2KXR7, di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_6
a causa dell'impatto, la moto veniva scaraventata a terra sul lato destro, unitamente agli
[...] occupanti;
il sinistro era da imputarsi all'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo
Piaggio, il quale, nel provenire da tergo, non manteneva la dovuta distanza di sicurezza;
a causa del sinistro, il motoveicolo attoreo riportava danni quantificati nella somma complessiva di euro
5.000,00; l'istante provvedeva a costituire in mora la la quale, tuttavia, Controparte_5 non formulava alcuna offerta di risarcimento dei danni in favore dell'istante.
L'attore, pertanto, chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo del convenuto, il risarcimento dei danni riportati dal motociclo di sua proprietà, quantificati nella somma di euro 5.000,00 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di causa.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 15.11.2017, spiegava atto di intervento Parte_1 volontario ex art. 105 c.p.c. nel quale chiedeva di accertarsi l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa e di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni personali patite. A tal fine, allegava che a seguito della caduta, l'interventore veniva trasportato presso il nosocomio di Boscotrecase, ove gli veniva riscontrata “distorsione e distrazione della spalla e del braccio dx, distorsione e distrazione del ginocchio e della gamba dx, frattura parziale degli incisivi superiore”, guaribile in giorni 15
s.c.; il si sottoponeva ad ulteriori cure e guariva in complessivi giorni sessanta, con Parte_1
postumi invalidanti permanenti quantificati in 5 punti percentuali e sosteneva spese dentarie per una somma complessiva di euro 8.000. L'interventore provvedeva a costituire in mora la CP_1
la quale non forniva alcun riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni.
2 Alla medesima udienza di costituiva altresì in qualità di trasportata del motociclo tg. CP_3
XZKXR7 di proprietà di instando per il risarcimento delle lesioni personali Controparte_2
riportate in occasione del sinistro. In tale sede, il difensore di parte attrice rilevava che per mero errore materiale, veniva indicata nell'atto introduttivo quale trasportata del motociclo tg. CP_3
EB52634, atteso che la stessa al momento del sinistro, viaggiava a bordo come passeggera sul motociclo tg. X2KXR7, così come emergeva anche dal modello CAI allegato agli atti.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_5
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A. e la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e contestava la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio. Nel merito, la convenuta compagnia contestava la fondatezza della pretesa e la veridicità del fatto storico, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì la quale impresa assicuratrice del motociclo Piaggio tg. RO
X2KXR7 ed evocato in giudizio dall'interventrice ex art. 141 del d.lgs. n. 209/2005; la CP_3 eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda risarcitoria, CP_4
la carenza di legittimazione passiva della responsabile civile, la nullità della domanda nonché la violazione del disposto dell'art. 163, comma 3, n. 5 del c.p.c. Rilevava l'infondatezza della pretesa risarcitoria e chiedeva il rigetto della domanda, con condanna delle parti avverse al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il responsabile civile, , pur se regolarmente citata non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Nel corso della fase istruttoria, veniva escusso il teste di parte attrice e Parte_3 successivamente il giudice disponeva l'espletamento di consulenza tecnico-ricostruttiva e di consulenza medico-legale nei confronti di e . Parte_1 CP_3
All'udienza del 19.09.2018, una volta rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione;
successivamente alla sospensione del precedente giudicante, il procedimento veniva assegnato ad altro Giudice di Pace e all'udienza del 15.04.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza n. 3012/2020 il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria poiché infondata, atteso che dall'istruttoria espletata non emergevano elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter ritenere raggiunta la piena prova circa il sinistro dedotto in causa;
in particolare, il giudice evidenziava che la testimonianza resa dall'unico teste escusso era risultata estremamente generica e prive di indicazioni precise. In relazione alla CTU tecnica, si evidenziava che l'ausiliario non aveva potuto visionare direttamente i veicoli coinvolti nel sinistro, poiché quello attoreo era stato riparato e quello convenuto non veniva presentato all'accesso. Inoltre, non poteva essere attribuita valenza probatoria alle fotografie e alla perizia prodotte dall'attore poiché redatte in
3 assenza di contraddittorio. Conseguentemente, veniva rigettata anche la domanda spiegata dai soggetti intervenuti in giudizio e il giudice evidenziava che non era stata dimostrata la circostanza che si trovasse a bordo del motociclo condotto da . CP_3 Parte_1
In virtù del principio di soccombenza, il giudice condannava l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando: 1) l'erronea, Parte_1 contraddittoria e carente motivazione della sentenza sulle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria;
2) la carenza di motivazione circa le circostanze di fatto emerse con l'espletamento della consulenza medico-legale, della quale non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in Controparte_2 ordine al sinistro di cui è causa e per l'effetto condannarla, in solido con l' in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., al risarcimento delle lesioni personali patite dall'istante, quantificate nell'importo complessivo di euro 12.640,87, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e
348bis c.p.c. e la nullità e inammissibilità del gravame per carenza di contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio - , e ingiustamente Parte_2 CP_3 RO
pretermessi seppur litisconsorti necessari. Nel merito, la convenuta compagnia contestava la fondatezza dell'impugnazione attesa la correttezza della decisione impugnata e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza appellata, e con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del
24.11.2023, previa concessione alle parti dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Con ordinanza del 17.04.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva assegnato termine perentorio sino al 03.06.2024 per la notifica dell'atto di appello nei confronti dell' e RO
, rinviando l'udienza all'udienza di trattazione del 04.11.2024. CP_3
All'udienza del 07.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di repliche.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 3012/2020 è stata depositata in data 17.06.2020 e l'appello notificato in data 14-15.01.2021).
4 L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 22.01.2021.
Deve essere dichiarata la contumacia della responsabile civile, , la quale pur se Controparte_2
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva (cfr atto di notifica con ricevuta di ricevimento, depositata telematicamente in data 28.01.2021).
Deve altresì essere dichiarata la contumacia dei litisconsorti e i quali evocati CP_3 CP_7
in giudizio – rispettivamente- con notificazione inoltrata a mezzo posta in data 27.05.2024 e notificazione a mezzo p.e.c. inviata il 22.05.2024.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di impugnazione, censura la decisione del giudice di pace Parte_1 nella parte in cui questi affermava che “il teste è stato generico, ricorda poco della dinamica del sinistro, non ricorda neanche i danni, né descrive il comportamento dei conducenti determinando la mancanza di prova sul punto, né vi sono ulteriori elementi con le caratteristiche di precisione gravità e concordanza”.
Il ricorrente rileva che il giudice di primo grado rigettava implicitamente la domanda interventrice, senza offrire alcuna motivazione in merito, facendola derivare come conseguenza diretta del rigetto della domanda principale. Circa la deposizione testimoniale resa da , l'appellante Parte_3
5 deduce che le dichiarazioni rese dal teste sono state dettagliate ed attendibili. In relazione alla circostanza che non veniva dimostrata la presenza di in qualità di trasportata, a bordo CP_3 del motoveicolo condotto da l'appellante evidenzia che per mero errore Parte_1 materiale nell'atto di citazione l'attore aveva indicato che la stessa viaggiava sul motoveicolo di proprietà del quando in realtà si trovava quale trasportata sul ciclomotore Piaggio di Parte_2 proprietà dell'odierna appellata;
tale refuso era stato prontamente rilevato dal difensore del il quale provvedeva a correggere l'errore in sede della prima udienza di comparizione. Parte_2
Ciò puntualizzato, lamenta una superficiale valutazione da parte del giudice di Parte_1
prime cure degli atti di causa.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice disattendeva le risultanze della CTU medica senza nulla motivare sul punto, omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio.
La compagnia assicurativa oppone a tali difese la correttezza della decisione appellata, rilevando che nella decisione oggetto di gravame sono chiaramente esposte le ragioni in base alle quali il giudice giungeva al rigetto della domanda;
in particolare, lo stesso sottoponeva ad un attento esame critico la deposizione testimoniale e l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio. Relativamente alla CTU, l'appellato evidenzia che non essendo stata fornita in giudizio la prova relativa alla verificazione del fatto storico posto alla base della pretesa, tale lacuna probatoria non poteva in alcun modo essere colmata dall'espletata CTU medica.
Orbene, alla luce dell'attività istruttoria espletata in primo grado, l'attore e l'interventore non hanno adempiuto all'onere probatorio su di essi incombente e, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, non è stato sufficientemente provato il sinistro così come dedotto in citazione né la riferibilità delle lesioni riportate da all'evento lesivo di cui è causa. Parte_1
L'unico teste escusso – – ha reso dichiarazioni generiche e lacunose ed ometteva Parte_3 dettagli ed informazioni utili per l'accertamento del fatto storico e delle relative responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente.
Più precisamente, il testimone attoreo, pur confermando le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, non era in grado indicare la direzione di marcia che stava percorrendo in coda al al momento del sinistro, né forniva elementi utili al fine di individuare con maggiore Parte_1 precisione il punto della pubblica via ove avveniva l'impatto (ad esempio, menzionando il numero civico, la presenza di esercizi commerciali, la presenza di un'intersezione sulla strada, ecc.).
Inoltre, interrogato sul punto, il teste non ricordava e, dunque, non era in grado di riferire se la propria auto veniva sorpassata dal motorino Piaggio al lato destro oppure al lato sinistro.
Ancora, risulta particolarmente frammentaria e scevra di dettagli atti ad avvalorare l'attendibilità del teste, la narrazione degli eventi susseguitosi immediatamente dopo lo scontro tra i due
6 motocicli;
nulla dichiara circa il contegno dei soggetti coinvolti nel sinistro e, in Parte_3
particolare, nulla esponeva circa le eventuali conseguenze lesive riportate dal conducente del motociclo impattante – . Ebbene, relativamente a quest'ultimo, il teste dichiara Controparte_6 esclusivamente che “Gli occupanti della erano di giovane età”, informazione non CP_8
altrimenti verificabile, atteso che nel modello CAI non venivano compiutamente riportate le generalità del soggetto ma, oltre al nome ed il cognome, è indicato esclusivamente l'indirizzo di residenza.
Pertanto, in un sinistro dal quale conseguivano rilevanti lesioni personali per e Parte_1
appare quantomeno dubbia l'assenza di qualsiasi conseguenza lesiva in capo al CP_3 conducente del veicolo Piaggio;
in qualsiasi caso, rappresenta un'evidente lacuna nel racconto del teste, l'assenza di qualsiasi riferimento a tale circostanza.
Inoltre, si evidenzia che il testimone non era in grado di puntualizzare i danni riportati dal motociclo sul quale viaggiava il proprio amico , né sapeva riferire in che modo era stata Parte_1
recuperata la moto;
similmente non ricordava i danni occorsi al motociclo Piaggio, né se CP_3 veniva trasporta in ospedale subito dopo l'evento lesivo (ove dal modello CAI e dalla CTU medica si evince che la stessa veniva ricoverata presso il medesimo nosocomio ove il teste trasportava il
. Parte_1
Tali rilievi, considerati complessivamente, sono idonei a minare l'attendibilità del teste escusso e questa circostanza assume rilievo centrale se si considera che tale unica dichiarazione testimoniale non appare adeguatamente supportata da ulteriori elementi di prova.
Difatti, alcuna valenza probatoria può essere attribuita al modello CAI allegato agli atti e inviato alla compagnia assicurativa unitamente alla richiesta di risarcimento danni (cfr. produzione di primo grado dell'odierno appellante).
Ebbene, in primis, si evidenzia che il documento non veniva debitamente compilato in ogni sua parte nè è possibile stabilire a chi appartengano le firme apposte in calce. Basti osservare che i dati di e sono riportati in modo incompleto;
incompleti sono Parte_2 Parte_1
altresì i dati relativi a e non vi è riportato alcun grafico descrittivo Controparte_6 dell'incidente ma veniva solamente indicato che “il ciclomotore tampona la moto e la fa cadere sul lato dx”.
Conclusivamente, appare opportuno evidenziare che nella sezione relativa agli eventuali testimoni del sinistro non viene riportato il nome di , sebbene lo stesso fosse ben noto Parte_3 all'odierno appellante e così come riferito dallo stesso teste, si occupava di raccogliere le generalità dei soggetti coinvolti nell'incidente e di trasportare in Ospedale Parte_1
immediatamente dopo il sinistro.
7 Peraltro attesa la contumacia o la mancata evocazione in sede di appello degli altri soggetti coinvolti nel giudizio, non si ha in atti alcun riscontro dei danni riportati dai veicoli in essi coinvolti.
Le gravi lacune di cui sopra non possono in alcun modo essere sopperite dal giudizio di compatibilità espresso dal consulente tecnico nominato dal giudice di Pace, il quale esprimeva un giudizio positivo circa la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate da con Parte_1
un trauma da incidente della strada.
Giova in tale sede premettere che la c.t.u. non rappresenta un mezzo di prova ma si sostanza in un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze della causa, le quali devono essere il frutto di puntuali allegazioni e delle prove fornite dalle parti.
In relazione al caso di specie, l'assenza di dati oggettivi per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro non consente di accertare l'effettiva verificazione del fatto storico dedotto in lite, né i relativi profili responsabilità dei soggetti che si assumono coinvolti nell'impatto; di conseguenza, non è neppure possibile ricondurre con certezza le lesioni riportate dall'odierno appellante al sinistro de quo.
Sulla scorta di tali considerazioni, a parere del giudicante, non sussistono elementi di prova idonei, precisi e concordanti sulla base dei quali ritenere provati la dinamica del sinistro;
dunque, non può che condividersi la statuizione del giudice di prime cure, il quale correttamente rigettava la domanda poiché non provata. Pertanto, il motivo di appello è privo di pregio e non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite tra l'appellante e la Compagnia Assicurativa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a 26.000,00, valori minimi attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 3012/2020 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) condanna al pagamento in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_5
legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 12.03.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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