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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
2193/2024 R.G. promosso da:
Avv. in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_1 minore entrambe eredi dell'Avv. rappresentata e difesa Per_1 Persona_2 dall'Avv. CARANDINA Sabrina ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Torino, C.so
Matteotti n. 55, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
: sig. e sig.ra rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
ROMBOLÀ Ferdinando ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, C.so Francia n. 68, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE- avente per oggetto: Pagamento somme a titolo di compensi professionali;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 14 Per la parte attrice ricorrente (nelle “note scritte” depositate in data 14.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- previa fissazione, ove ritenuto, di udienza di comparizione ex art. 185 c.p.c.;
- previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie e documenti di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività difensiva espletata dall'avv. i signori Per_1
e in solido tra loro, risultano debitori per le Controparte_2 Controparte_3
causali di cui in premessa a titolo di competenze professionali del defunto avv. dell'importo di Per_1
Euro 20.554,22, oltre Euro 1.154,10 per spese di liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge (comprensivi di Euro 2,00 per imposta di bollo) per complessivi Euro 25.738,94 e per
l'effetto condannarli alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- accertare e dichiarare che il sig. è altresì debitore per le ragioni di cui in Controparte_2 premessa degli eredi dell'avv. della somma di Euro 1.768,00 oltre Euro 53,04 per spese li Per_1
liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge condannarlo alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- preso atto della mancata adesione di controparte ai plurimi tentativi - ivi compresa quella della negoziazione assistita - di risolvere stragiudizialmente la vertenza, valutarne il comportamento ex art.
116 c.p.c. con ogni conseguente pronuncia ivi compresa, ove ritenuto, la condanna dei medesimi ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore delle eredi della somma di Euro 3.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”.
pagina 2 di 14 Per le parti convenute (nelle “note scritte” depositate in data 15.05.2025):
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito,
Contrariis reiectis, ferme le riserve in atti e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande, difese ed eccezioni, documenti, produzioni e istanze istruttorie nuove, che si ritenessero ravvisabili negli atti avversari
In via pregiudiziale e/o preliminare rigettare la richiesta avversaria di concessione dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e/o di rimessione in termini per la produzione dei docc. 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 avversari.
In subordine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze avversarie, demandare alla Cancelleria le opportune verifiche in merito ai depositi di cui al doc. 31 di controparte e, per il caso in cui i suddetti depositi venissero accettati e ritenuti efficaci, assegnare congruo termine di 40 giorni ai signori per esercitare il proprio diritto di difesa e prendere posizione sulla Parte_1
documentazione in questione, con conseguenti eccezioni e controprove.
Nel merito, in via principale previ i necessari accertamenti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'iniziativa avversaria e, pertanto, respingerne tutte le pretese e domande, per le ragioni tutte esposte in narrativa, assolvendo i signori da ogni domanda avversaria. Parte_1
In via subordinata e salvo gravame nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, previa compensazione del credito vantato dai signori con le somme che dovessero Parte_1
risultare ancora dovute dagli esponenti alle Eredi avv. , assolvendosi i signori Per_1 Parte_2
da ogni domanda avversaria per le motivazioni di cui in narrativa.
[...]
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.”.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. datato 05.02.2024 e depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in pari data, la parte attrice ricorrente, Avv. in proprio e in CP_1
qualità genitore della figlia minore, ha chiesto, nei confronti delle parti convenute, sig.ri Per_1
e l'accoglimento delle conclusioni di cui in Controparte_2 Controparte_3
epigrafe.
Con Decreto in data 14.02.2024, il Giudice, visto l'art. 281-undecies, c.p.c.:
- ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 13.05.2024;
- ha assegnato alla parte convenuta termine per la costituzione sino a 10 giorni prima dell'udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.
38, 167 e 281 undecies, terzo e quarto comma, c.p.c
Con successivo Decreto del 22.04.2024, il Giudice, a modifica del precedente provvedimento datato
14.02.2024, c.p.c.:
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE in data 13.5.2024, avanti al sottoscritto Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA, per i medesimi incombenti;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
pagina 4 di 14 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16.05.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.3. Si sono costituite telematicamente le parti convenute, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Ordinanza in data 22.05.2024, il Giudice:
- a seguito dell'espressa richiesta della parte attrice ricorrente, ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni decorrente dal 10 luglio 2024
(tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (compresi i predetti 6, 7, 8, 9, 18, 19,
20 della parte attrice ricorrente) e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 12.000,00= dalle parti convenute alla parte attrice ricorrente, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 ottobre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.5. Con Ordinanza in data 25.06.2024, all'esito delle osservazioni delle parti ed a modifica dell'Ordinanza del 22.05.2024, il Giudice:
- ha revocato la seguente statuizione contenuta nell'Ordinanza datata 22/05/2024:
pagina 5 di 14 “Concede alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni decorrente dal 10 luglio 2024 (tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1,
c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) per precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (compresi i predetti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 della parte attrice ricorrente) e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”;
- ha riformulato alle parti come segue la proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
“versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 9.000,00= dalle parti convenute alla parte attrice ricorrente, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese”;
- ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta nuova proposta conciliativa contenuta nella presente Ordinanza, il sottoscritto Giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni fissando udienza per la discussione della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281- sexies c.p.c. (con la precisazione che ogni altra istanza sulla questione relativa al deposito dei documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 della parte attrice ricorrente sarà valutata in fase decisionale) e, considerando il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, disporrà contestualmente la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza ed assegna alle parti termine perentorio fino al 10 ottobre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.6. Con Ordinanza in data 16.10.2024 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto pagina 6 di 14 tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
- ha disposto contestualmente l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs.
n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 7 di 14
2. Sull'istanza proposta dalla parte attrice ricorrente di rimessione in termini per la produzione dei documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18, 19 e 20, ai sensi dell'art 153, comma 2, c.p.c.
2.1. Nelle proprie note scritte depositate in data 14.05.2025, la parte attrice ricorrente ha rinnovato l'istanza già formulata e chiesto, ai sensi dell'art 153, comma 2, c.p.c. la rimessione in termini per il deposito dei documenti 6,7, 8, 9, 18, 19 e 20, in quanto – benché prodotti in sede di ricorso introduttivo – non sarebbero stati “correttamente caricati sul sistema telematico”.
2.2. Preliminarmente, si rileva che, nel procedimento semplificato di cognizione (rito applicato al presente giudizio), la produzione documentale deve avvenire, ex art. 281-undecies, primo comma,
c.p.c. con il ricorso introduttivo e, comunque, entro la prima udienza (sostituita, nel caso di specie, dal deposito delle “note scritte” di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 16.05.2024).
Su richiesta di parte e in presenza di un giustificato motivo, il Giudice può altresì concedere, ai sensi dell'art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. (nella formulazione alla modifica operata dal c.d.
“Correttivo Cartabia” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, applicabile ratione temporis) un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] per indicare i mezzi di prova e produrre documenti”.
Nel caso in esame, non si è verificata nessuna di queste tre ipotesi.
I documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18, 19 e 20, infatti, non sono stati prodotti né con il ricorso introduttivo né con le “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c. del 15.05.2024 (sostitutive della prima udienza), dal momento che (sebbene indicati nel ricorso) non risultano agli atti.
Quanto, invece, alla facoltà concessa alle parti dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. di richiedere al
Giudice, in presenza di un giustificato motivo, un termine al fine di produrre documenti, si rileva che la parte attrice ricorrente ha già formulato la relativa istanza con le note scritte depositate in data
15.05.2024 e la questione è stata affrontata con l'Ordinanza del 25.06.2024, che ha correttamente revocato la seguente statuizione contenuta nell'Ordinanza datata 22/05/2024:
“1) Concede alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni decorrente dal 10 luglio 2024 (tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1,
c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) per precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (compresi i predetti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 della parte attrice ricorrente) e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
pagina 8 di 14 Nel caso di specie, infatti, non sussisteva un “giustificato motivo” per poter concedere detto termine e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
- la citata norma prevede testualmente quanto segue: «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.»;
- nel caso di specie la parte attrice ricorrente ha sì avanzato la relativa richiesta, giustificandola per il mancato verificarsi delle preclusioni istruttorie e per aver provveduto al deposito telematico dei documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, ricevute dal sistema PCT (cfr. doc. 31 allegato alle note scritte depositate in data 15.05.2024);
- senonché, i predetti documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 erano già stati «offerti in comunicazione» con il deposito del ricorso introduttivo ma non effettivamente prodotti;
e la mancata produzione dei documenti a sostegno della propria domanda non può in effetti costituire quel «giustificato motivo» la cui sussistenza è requisito necessario perché́ il giudice conceda termine per, tra il resto, «indicare i mezzi di prova e produrre documenti»;
- pertanto, nelle proprie note scritte depositate in data 15.05.2024 la parte attrice ricorrente avrebbe dovuto avanzare istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per la produzione dei documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 e non domandare la “concessione alle parti di termini per il deposito di memorie e documenti di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c.” (cfr. le conclusioni indicate nelle predette note scritte)”.
2.3. Ciò chiarito, l'istanza di remissione in termini per la produzione dei documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18,
19 e 20, ai sensi dell'art 153, comma 2, c.p.c., non può essere accolta.
L'art. 153, comma 2, c.p.c., infatti, prevede la c.d. rimessione in termini nel caso in cui la parte che la chiede provi di “essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso in esame, la parte attrice ricorrente non ha fornito prova idonea e sufficiente dell'impossibilità a lei non imputabile di produrre i documenti in questione nei termini stabiliti dalla legge (ossia unitamente al ricorso introduttivo oppure entro prima udienza, nel caso di specie sostituita dalle “note scritte” del 15.05.2024).
2.4. Pertanto, i documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18, 19 e 20 della parte attrice ricorrente devono ritenersi inammissibili ed inutilizzabili nel presente procedimento. pagina 9 di 14
3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice ricorrente.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ricorrente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“- accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività difensiva espletata dall'avv. i signori Per_1
e in solido tra loro, risultano debitori per le Controparte_2 Controparte_3 causali di cui in premessa a titolo di competenze professionali del defunto avv. dell'importo di Per_1
Euro 20.554,22, oltre Euro 1.154,10 per spese di liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge (comprensivi di Euro 2,00 per imposta di bollo) per complessivi Euro 25.738,94 e per
l'effetto condannarli alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- accertare e dichiarare che il sig. è altresì debitore per le ragioni di cui in Controparte_2 premessa degli eredi dell'avv. della somma di Euro 1.768,00 oltre Euro 53,04 per spese li Per_1
liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge condannarlo alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.”.
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che l'Avv. (parte attrice ricorrente) è erede, insieme alla minore CP_1 Per_1 dell'Avv. deceduto in data 23.08.2020 (circostanza pacifica;
cfr. anche doc. n. Persona_2
2 della parte attrice ricorrente);
- che, al momento del decesso, i sig.ri e (parti convenute resistenti), clienti CP_2 CP_3 dell'Avv. erano titolari “di diverse posizioni pendenti e in attesa di parcellazione”, in Per_1
particolare:
➢ “causa R.G. Tribunale di Torino n. 20279/2018;
➢ causa R.G. Tribunale di Torino n. 14862/2019;
➢ causa R.G. Tribunale di Torino n. 19997/2019;
➢ cause promosse innanzi al Tribunale di Imperia”;
- che, per tali cause, venivano versati degli acconti per complessivi Euro 17.915,78, residuando in favore “delle eredi” la somma di Euro 20.554,00 (spese escluse) da corrispondersi da parte dei sig.ri e , oltre a Euro 1.768,00 (spese escluse) da corrispondersi da parte del solo CP_2 CP_3
sig. Controparte_2
pagina 10 di 14 3.3. Le parti convenute hanno contestato integralmente le deduzioni avversarie, eccependo in particolare:
- che, rispetto alla causa R.G. n. 20279/2018 (nelle prospettazioni dei convenuti R.G. n. 20739/2018) presso il Tribunale di Torino, hanno corrisposto somme per complessivi Euro 10.464.16 (cfr. doc. cfr. doc. n. 27 della parte attrice ricorrente e nn. 3 e 9 delle parti convenute);
- che, rispetto alla causa R.G. n. 14862/2019 presso il Tribunale di Torino, hanno corrisposto somme per complessivi Euro 7.338,10 (cfr. doc. n. 28 della parte attrice ricorrente e n. 4 delle parti convenute);
- che, rispetto alla causa R.G. n. 1997/2019 presso il Tribunale di Torino, hanno corrisposto somme per complessivi Euro 7.129,27 (cfr. doc. n. 28 della parte attrice ricorrente e n. 5 delle parti convenute);
- che, rispetto alle cause radicate presso il Tribunale di Imperia, meglio precisate dalle parti convenute come cause c.d. “Ospedaletti” (R.G. nn. 3264/2015 e 2701/2018), hanno corrisposto somme per complessivi Euro 10.486,16 (cfr. doc. nn. 2, 6, 7, 8, 21, 22 e 24 delle parti convenute).
Dalla documentazione prodotta risulta che il totale delle somme pagate dai sig.ri e CP_2
per l'attività professionale svolta dall'Avv. in loro favore nelle cause CP_3 Per_1
summenzionate corrisponderebbe a Euro 36.422,30 (Euro 25.936,14 per le cause radicate presso il
Tribunale di Torino ed Euro 10.486,16 per quelle radicate presso il Tribunale di Imperia).
3.4. Ora, la domanda di parte attrice ricorrente deve essere rigettata, non avendo questa fornito prove documentali idonei e sufficienti per poter ritenere sussistente il diritto di credito da essa azionato, ossia
Euro 20.554,00 (spese escluse) a carico dei sig.ri e ed Euro 1.768,00 (spese CP_2 CP_3
escluse) a carico del solo sig. . CP_2
In effetti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione probatoria prodotta (ed ammissibile), risulta che l'Avv. aveva svolto attività di assistenza e difesa giudiziaria a favore dei sig.ri Per_1
e nei giudizi summenzionati. CP_2 CP_3
Tuttavia, la parte attrice ricorrente non ha fornito un quadro probatorio chiaro e univoco dell'espletamento di detta attività, tale da giustificare una richiesta di pagamento di Euro 20.554,00
(spese escluse) nei confronti dei convenuti e di Euro 1.768,00 (spese escluse) nei confronti del solo sig.
. CP_2
Invero, le uniche prove offerte dalla parte attrice ricorrente, da cui potrebbe ricavarsi un diritto di credito verso le parti convenute, sono rappresentate dalle fatture prodotte come documenti nn. 27 e 28, dalle quali risulta un'attività svolta dall'Avv. a favore dei sig.ri e per Per_1 CP_2 CP_3
complessivi Euro 21.289,53 che, però, sono risultati interamente corrisposti dalle parti convenute (cfr.
pagina 11 di 14 doc. nn. 3, 4, 5 e 9 delle parti convenute).
Il resto del materiale probatorio prodotto dalla parte attrice ricorrente non è, invece, in grado di offrire ricostruzione chiara e dei dettagliati del rapporto di assistenza professionale che l'Avv. aveva Per_1
svolto a favore dei sig.ri e : si tratta, invero, per lo più di corrispondenza e- CP_2 CP_3
mail decontestualizzata, che fa genericamente riferimento a non meglio precisate vertenze giudiziarie, rispetto alle quali – peraltro – c'è stata integrale contestazione da parte dei convenuti circa le attività dell'Avv. e i relativi saldi di pagamento. Per_1
Né è possibile ritenere che i pareri favorevoli di liquidazione parcella espressi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino e prodotti come doc. 22, 23 e 24 dalla parte attrice ricorrente siano in grado di provare il diritto invocato dalle parti convenute, esprimendo essi nient'altro che un parere, senza dare conto del procedimento logico e fattuale che ha condotto all'assunzione dello stesso. Detto parere, infatti, non è corredato da alcun elemento che descriva in maniera analitica il tipo di attività effettivamente svolta dall'Avv. con la conseguenza che i citati doc. 22, 23 e 24 non possono Per_1
essere assunti come prova del diritto di credito azionato dai sig.ri e . Del resto, CP_2 CP_3
la Giurisprudenza, sul punto, insegna che nel giudizio ordinario di cognizione il parere in oggetto è reso dal Consiglio dell'Ordine sulla mera base delle voci indicate dal difensore, senza alcun previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nella parcella, il che rende detto parere null'altro che una dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria, non potendo lo stesso costituire titolo dell'attività effettivamente svolta e del rapporto di patrocinio, che devono, invece, essere provati in modo rigoroso dal professionista (cfr. Cass., Sez. VI,
18 marzo 2021 n. 7618; Cass., Sez. VI, 18 giugno 2018 n. 15930; Cass. 22 marzo 2016, n. 5612).
3.5. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalla parte attrice ricorrente devono essere rigettate.
3.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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4. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice ricorrente.
4.1. La parte attrice ricorrente ha chiesto di condannare, ex art. 96 c.p.c., le parti convenute al pagamento “in favore delle eredi” della somma di Euro 3.000,00 (o maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa), per non aver i sig.ri e aderito ai plurimi tentativi di CP_2 CP_3
risoluzione stragiudiziale della controversia e per non aver partecipato alla procedura di negoziazione assistita.
4.2. Stante la soccombenza totale non delle parti convenute, ma della stessa parte attrice ricorrente, la domanda in esame non può essere accolta.
Per completezza, si rileva inoltre che l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 onera “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” di
“invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”, senza alcun obbligo per
“l'altra parte” di aderirvi necessariamente. Anzi, precisa il comma 2 della stessa norma che “quando
l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).”.
5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
5.2. In particolare, si deve qui richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile
2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire all'integrale compensazione delle spese processuali, ravvisabili nel fatto che, come si è detto, con Ordinanza del
22.05.2024, il Giudice aveva concesso alle parti, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. “un termine perentorio diventi giorni […] per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti […] e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”, salvo poi, con Ordinanza del 25.06.2024, all'esito delle osservazioni delle parti convenute, revocare detta statuizione, avendo ritenuto insussistente un
“giustificato motivo”, presupposto di concedibilità di un termine per i fini stabiliti dalla norma (cfr. anche punto n. 2 della presente Sentenza).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2193/2024 R.G. promosso dall'Avv.
anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore CP_1 Per_3
(parte attrice ricorrente) contro i sig.ri e
[...] Controparte_2 Controparte_3
(parti convenute), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte attrice.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 22 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
2193/2024 R.G. promosso da:
Avv. in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_1 minore entrambe eredi dell'Avv. rappresentata e difesa Per_1 Persona_2 dall'Avv. CARANDINA Sabrina ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Torino, C.so
Matteotti n. 55, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
: sig. e sig.ra rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3
ROMBOLÀ Ferdinando ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, C.so Francia n. 68, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE- avente per oggetto: Pagamento somme a titolo di compensi professionali;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 14 Per la parte attrice ricorrente (nelle “note scritte” depositate in data 14.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- previa fissazione, ove ritenuto, di udienza di comparizione ex art. 185 c.p.c.;
- previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie e documenti di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività difensiva espletata dall'avv. i signori Per_1
e in solido tra loro, risultano debitori per le Controparte_2 Controparte_3
causali di cui in premessa a titolo di competenze professionali del defunto avv. dell'importo di Per_1
Euro 20.554,22, oltre Euro 1.154,10 per spese di liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge (comprensivi di Euro 2,00 per imposta di bollo) per complessivi Euro 25.738,94 e per
l'effetto condannarli alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- accertare e dichiarare che il sig. è altresì debitore per le ragioni di cui in Controparte_2 premessa degli eredi dell'avv. della somma di Euro 1.768,00 oltre Euro 53,04 per spese li Per_1
liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge condannarlo alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- preso atto della mancata adesione di controparte ai plurimi tentativi - ivi compresa quella della negoziazione assistita - di risolvere stragiudizialmente la vertenza, valutarne il comportamento ex art.
116 c.p.c. con ogni conseguente pronuncia ivi compresa, ove ritenuto, la condanna dei medesimi ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore delle eredi della somma di Euro 3.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”.
pagina 2 di 14 Per le parti convenute (nelle “note scritte” depositate in data 15.05.2025):
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito,
Contrariis reiectis, ferme le riserve in atti e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande, difese ed eccezioni, documenti, produzioni e istanze istruttorie nuove, che si ritenessero ravvisabili negli atti avversari
In via pregiudiziale e/o preliminare rigettare la richiesta avversaria di concessione dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e/o di rimessione in termini per la produzione dei docc. 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 avversari.
In subordine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze avversarie, demandare alla Cancelleria le opportune verifiche in merito ai depositi di cui al doc. 31 di controparte e, per il caso in cui i suddetti depositi venissero accettati e ritenuti efficaci, assegnare congruo termine di 40 giorni ai signori per esercitare il proprio diritto di difesa e prendere posizione sulla Parte_1
documentazione in questione, con conseguenti eccezioni e controprove.
Nel merito, in via principale previ i necessari accertamenti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'iniziativa avversaria e, pertanto, respingerne tutte le pretese e domande, per le ragioni tutte esposte in narrativa, assolvendo i signori da ogni domanda avversaria. Parte_1
In via subordinata e salvo gravame nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, previa compensazione del credito vantato dai signori con le somme che dovessero Parte_1
risultare ancora dovute dagli esponenti alle Eredi avv. , assolvendosi i signori Per_1 Parte_2
da ogni domanda avversaria per le motivazioni di cui in narrativa.
[...]
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.”.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. datato 05.02.2024 e depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in pari data, la parte attrice ricorrente, Avv. in proprio e in CP_1
qualità genitore della figlia minore, ha chiesto, nei confronti delle parti convenute, sig.ri Per_1
e l'accoglimento delle conclusioni di cui in Controparte_2 Controparte_3
epigrafe.
Con Decreto in data 14.02.2024, il Giudice, visto l'art. 281-undecies, c.p.c.:
- ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 13.05.2024;
- ha assegnato alla parte convenuta termine per la costituzione sino a 10 giorni prima dell'udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.
38, 167 e 281 undecies, terzo e quarto comma, c.p.c
Con successivo Decreto del 22.04.2024, il Giudice, a modifica del precedente provvedimento datato
14.02.2024, c.p.c.:
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE in data 13.5.2024, avanti al sottoscritto Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA, per i medesimi incombenti;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
pagina 4 di 14 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16.05.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.3. Si sono costituite telematicamente le parti convenute, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Ordinanza in data 22.05.2024, il Giudice:
- a seguito dell'espressa richiesta della parte attrice ricorrente, ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni decorrente dal 10 luglio 2024
(tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (compresi i predetti 6, 7, 8, 9, 18, 19,
20 della parte attrice ricorrente) e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 12.000,00= dalle parti convenute alla parte attrice ricorrente, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 ottobre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.5. Con Ordinanza in data 25.06.2024, all'esito delle osservazioni delle parti ed a modifica dell'Ordinanza del 22.05.2024, il Giudice:
- ha revocato la seguente statuizione contenuta nell'Ordinanza datata 22/05/2024:
pagina 5 di 14 “Concede alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni decorrente dal 10 luglio 2024 (tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1,
c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) per precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (compresi i predetti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 della parte attrice ricorrente) e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”;
- ha riformulato alle parti come segue la proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
“versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 9.000,00= dalle parti convenute alla parte attrice ricorrente, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese”;
- ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta nuova proposta conciliativa contenuta nella presente Ordinanza, il sottoscritto Giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni fissando udienza per la discussione della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281- sexies c.p.c. (con la precisazione che ogni altra istanza sulla questione relativa al deposito dei documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 della parte attrice ricorrente sarà valutata in fase decisionale) e, considerando il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, disporrà contestualmente la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza ed assegna alle parti termine perentorio fino al 10 ottobre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.6. Con Ordinanza in data 16.10.2024 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto pagina 6 di 14 tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
- ha disposto contestualmente l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs.
n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
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2. Sull'istanza proposta dalla parte attrice ricorrente di rimessione in termini per la produzione dei documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18, 19 e 20, ai sensi dell'art 153, comma 2, c.p.c.
2.1. Nelle proprie note scritte depositate in data 14.05.2025, la parte attrice ricorrente ha rinnovato l'istanza già formulata e chiesto, ai sensi dell'art 153, comma 2, c.p.c. la rimessione in termini per il deposito dei documenti 6,7, 8, 9, 18, 19 e 20, in quanto – benché prodotti in sede di ricorso introduttivo – non sarebbero stati “correttamente caricati sul sistema telematico”.
2.2. Preliminarmente, si rileva che, nel procedimento semplificato di cognizione (rito applicato al presente giudizio), la produzione documentale deve avvenire, ex art. 281-undecies, primo comma,
c.p.c. con il ricorso introduttivo e, comunque, entro la prima udienza (sostituita, nel caso di specie, dal deposito delle “note scritte” di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 16.05.2024).
Su richiesta di parte e in presenza di un giustificato motivo, il Giudice può altresì concedere, ai sensi dell'art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. (nella formulazione alla modifica operata dal c.d.
“Correttivo Cartabia” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, applicabile ratione temporis) un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] per indicare i mezzi di prova e produrre documenti”.
Nel caso in esame, non si è verificata nessuna di queste tre ipotesi.
I documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18, 19 e 20, infatti, non sono stati prodotti né con il ricorso introduttivo né con le “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c. del 15.05.2024 (sostitutive della prima udienza), dal momento che (sebbene indicati nel ricorso) non risultano agli atti.
Quanto, invece, alla facoltà concessa alle parti dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. di richiedere al
Giudice, in presenza di un giustificato motivo, un termine al fine di produrre documenti, si rileva che la parte attrice ricorrente ha già formulato la relativa istanza con le note scritte depositate in data
15.05.2024 e la questione è stata affrontata con l'Ordinanza del 25.06.2024, che ha correttamente revocato la seguente statuizione contenuta nell'Ordinanza datata 22/05/2024:
“1) Concede alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni decorrente dal 10 luglio 2024 (tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1,
c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) per precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (compresi i predetti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 della parte attrice ricorrente) e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
pagina 8 di 14 Nel caso di specie, infatti, non sussisteva un “giustificato motivo” per poter concedere detto termine e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
- la citata norma prevede testualmente quanto segue: «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.»;
- nel caso di specie la parte attrice ricorrente ha sì avanzato la relativa richiesta, giustificandola per il mancato verificarsi delle preclusioni istruttorie e per aver provveduto al deposito telematico dei documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, ricevute dal sistema PCT (cfr. doc. 31 allegato alle note scritte depositate in data 15.05.2024);
- senonché, i predetti documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 erano già stati «offerti in comunicazione» con il deposito del ricorso introduttivo ma non effettivamente prodotti;
e la mancata produzione dei documenti a sostegno della propria domanda non può in effetti costituire quel «giustificato motivo» la cui sussistenza è requisito necessario perché́ il giudice conceda termine per, tra il resto, «indicare i mezzi di prova e produrre documenti»;
- pertanto, nelle proprie note scritte depositate in data 15.05.2024 la parte attrice ricorrente avrebbe dovuto avanzare istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per la produzione dei documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 e non domandare la “concessione alle parti di termini per il deposito di memorie e documenti di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c.” (cfr. le conclusioni indicate nelle predette note scritte)”.
2.3. Ciò chiarito, l'istanza di remissione in termini per la produzione dei documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18,
19 e 20, ai sensi dell'art 153, comma 2, c.p.c., non può essere accolta.
L'art. 153, comma 2, c.p.c., infatti, prevede la c.d. rimessione in termini nel caso in cui la parte che la chiede provi di “essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso in esame, la parte attrice ricorrente non ha fornito prova idonea e sufficiente dell'impossibilità a lei non imputabile di produrre i documenti in questione nei termini stabiliti dalla legge (ossia unitamente al ricorso introduttivo oppure entro prima udienza, nel caso di specie sostituita dalle “note scritte” del 15.05.2024).
2.4. Pertanto, i documenti nn. 6, 7, 8, 9, 18, 19 e 20 della parte attrice ricorrente devono ritenersi inammissibili ed inutilizzabili nel presente procedimento. pagina 9 di 14
3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice ricorrente.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ricorrente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“- accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività difensiva espletata dall'avv. i signori Per_1
e in solido tra loro, risultano debitori per le Controparte_2 Controparte_3 causali di cui in premessa a titolo di competenze professionali del defunto avv. dell'importo di Per_1
Euro 20.554,22, oltre Euro 1.154,10 per spese di liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge (comprensivi di Euro 2,00 per imposta di bollo) per complessivi Euro 25.738,94 e per
l'effetto condannarli alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
- accertare e dichiarare che il sig. è altresì debitore per le ragioni di cui in Controparte_2 premessa degli eredi dell'avv. della somma di Euro 1.768,00 oltre Euro 53,04 per spese li Per_1
liquidazione, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge condannarlo alla rifusione della suddetta somma, od altra minore e/o maggiore che verrà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.”.
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che l'Avv. (parte attrice ricorrente) è erede, insieme alla minore CP_1 Per_1 dell'Avv. deceduto in data 23.08.2020 (circostanza pacifica;
cfr. anche doc. n. Persona_2
2 della parte attrice ricorrente);
- che, al momento del decesso, i sig.ri e (parti convenute resistenti), clienti CP_2 CP_3 dell'Avv. erano titolari “di diverse posizioni pendenti e in attesa di parcellazione”, in Per_1
particolare:
➢ “causa R.G. Tribunale di Torino n. 20279/2018;
➢ causa R.G. Tribunale di Torino n. 14862/2019;
➢ causa R.G. Tribunale di Torino n. 19997/2019;
➢ cause promosse innanzi al Tribunale di Imperia”;
- che, per tali cause, venivano versati degli acconti per complessivi Euro 17.915,78, residuando in favore “delle eredi” la somma di Euro 20.554,00 (spese escluse) da corrispondersi da parte dei sig.ri e , oltre a Euro 1.768,00 (spese escluse) da corrispondersi da parte del solo CP_2 CP_3
sig. Controparte_2
pagina 10 di 14 3.3. Le parti convenute hanno contestato integralmente le deduzioni avversarie, eccependo in particolare:
- che, rispetto alla causa R.G. n. 20279/2018 (nelle prospettazioni dei convenuti R.G. n. 20739/2018) presso il Tribunale di Torino, hanno corrisposto somme per complessivi Euro 10.464.16 (cfr. doc. cfr. doc. n. 27 della parte attrice ricorrente e nn. 3 e 9 delle parti convenute);
- che, rispetto alla causa R.G. n. 14862/2019 presso il Tribunale di Torino, hanno corrisposto somme per complessivi Euro 7.338,10 (cfr. doc. n. 28 della parte attrice ricorrente e n. 4 delle parti convenute);
- che, rispetto alla causa R.G. n. 1997/2019 presso il Tribunale di Torino, hanno corrisposto somme per complessivi Euro 7.129,27 (cfr. doc. n. 28 della parte attrice ricorrente e n. 5 delle parti convenute);
- che, rispetto alle cause radicate presso il Tribunale di Imperia, meglio precisate dalle parti convenute come cause c.d. “Ospedaletti” (R.G. nn. 3264/2015 e 2701/2018), hanno corrisposto somme per complessivi Euro 10.486,16 (cfr. doc. nn. 2, 6, 7, 8, 21, 22 e 24 delle parti convenute).
Dalla documentazione prodotta risulta che il totale delle somme pagate dai sig.ri e CP_2
per l'attività professionale svolta dall'Avv. in loro favore nelle cause CP_3 Per_1
summenzionate corrisponderebbe a Euro 36.422,30 (Euro 25.936,14 per le cause radicate presso il
Tribunale di Torino ed Euro 10.486,16 per quelle radicate presso il Tribunale di Imperia).
3.4. Ora, la domanda di parte attrice ricorrente deve essere rigettata, non avendo questa fornito prove documentali idonei e sufficienti per poter ritenere sussistente il diritto di credito da essa azionato, ossia
Euro 20.554,00 (spese escluse) a carico dei sig.ri e ed Euro 1.768,00 (spese CP_2 CP_3
escluse) a carico del solo sig. . CP_2
In effetti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione probatoria prodotta (ed ammissibile), risulta che l'Avv. aveva svolto attività di assistenza e difesa giudiziaria a favore dei sig.ri Per_1
e nei giudizi summenzionati. CP_2 CP_3
Tuttavia, la parte attrice ricorrente non ha fornito un quadro probatorio chiaro e univoco dell'espletamento di detta attività, tale da giustificare una richiesta di pagamento di Euro 20.554,00
(spese escluse) nei confronti dei convenuti e di Euro 1.768,00 (spese escluse) nei confronti del solo sig.
. CP_2
Invero, le uniche prove offerte dalla parte attrice ricorrente, da cui potrebbe ricavarsi un diritto di credito verso le parti convenute, sono rappresentate dalle fatture prodotte come documenti nn. 27 e 28, dalle quali risulta un'attività svolta dall'Avv. a favore dei sig.ri e per Per_1 CP_2 CP_3
complessivi Euro 21.289,53 che, però, sono risultati interamente corrisposti dalle parti convenute (cfr.
pagina 11 di 14 doc. nn. 3, 4, 5 e 9 delle parti convenute).
Il resto del materiale probatorio prodotto dalla parte attrice ricorrente non è, invece, in grado di offrire ricostruzione chiara e dei dettagliati del rapporto di assistenza professionale che l'Avv. aveva Per_1
svolto a favore dei sig.ri e : si tratta, invero, per lo più di corrispondenza e- CP_2 CP_3
mail decontestualizzata, che fa genericamente riferimento a non meglio precisate vertenze giudiziarie, rispetto alle quali – peraltro – c'è stata integrale contestazione da parte dei convenuti circa le attività dell'Avv. e i relativi saldi di pagamento. Per_1
Né è possibile ritenere che i pareri favorevoli di liquidazione parcella espressi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino e prodotti come doc. 22, 23 e 24 dalla parte attrice ricorrente siano in grado di provare il diritto invocato dalle parti convenute, esprimendo essi nient'altro che un parere, senza dare conto del procedimento logico e fattuale che ha condotto all'assunzione dello stesso. Detto parere, infatti, non è corredato da alcun elemento che descriva in maniera analitica il tipo di attività effettivamente svolta dall'Avv. con la conseguenza che i citati doc. 22, 23 e 24 non possono Per_1
essere assunti come prova del diritto di credito azionato dai sig.ri e . Del resto, CP_2 CP_3
la Giurisprudenza, sul punto, insegna che nel giudizio ordinario di cognizione il parere in oggetto è reso dal Consiglio dell'Ordine sulla mera base delle voci indicate dal difensore, senza alcun previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nella parcella, il che rende detto parere null'altro che una dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria, non potendo lo stesso costituire titolo dell'attività effettivamente svolta e del rapporto di patrocinio, che devono, invece, essere provati in modo rigoroso dal professionista (cfr. Cass., Sez. VI,
18 marzo 2021 n. 7618; Cass., Sez. VI, 18 giugno 2018 n. 15930; Cass. 22 marzo 2016, n. 5612).
3.5. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalla parte attrice ricorrente devono essere rigettate.
3.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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4. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice ricorrente.
4.1. La parte attrice ricorrente ha chiesto di condannare, ex art. 96 c.p.c., le parti convenute al pagamento “in favore delle eredi” della somma di Euro 3.000,00 (o maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa), per non aver i sig.ri e aderito ai plurimi tentativi di CP_2 CP_3
risoluzione stragiudiziale della controversia e per non aver partecipato alla procedura di negoziazione assistita.
4.2. Stante la soccombenza totale non delle parti convenute, ma della stessa parte attrice ricorrente, la domanda in esame non può essere accolta.
Per completezza, si rileva inoltre che l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 onera “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” di
“invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”, senza alcun obbligo per
“l'altra parte” di aderirvi necessariamente. Anzi, precisa il comma 2 della stessa norma che “quando
l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).”.
5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
5.2. In particolare, si deve qui richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile
2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire all'integrale compensazione delle spese processuali, ravvisabili nel fatto che, come si è detto, con Ordinanza del
22.05.2024, il Giudice aveva concesso alle parti, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. “un termine perentorio diventi giorni […] per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti […] e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”, salvo poi, con Ordinanza del 25.06.2024, all'esito delle osservazioni delle parti convenute, revocare detta statuizione, avendo ritenuto insussistente un
“giustificato motivo”, presupposto di concedibilità di un termine per i fini stabiliti dalla norma (cfr. anche punto n. 2 della presente Sentenza).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2193/2024 R.G. promosso dall'Avv.
anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore CP_1 Per_3
(parte attrice ricorrente) contro i sig.ri e
[...] Controparte_2 Controparte_3
(parti convenute), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte attrice.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 22 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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