TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 16.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 850/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RITORTO BRUZZESE DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dott. Controparte_2
Vincenzo Precone e dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe, appartenente all'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area
“A” del C.C.N.L. del Comparto Scuola, esponeva, in estrema sintesi: i) di essere stata immessa in servizio con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2018; ii) di avere, in realtà, lavorato alle dipendenze del , con le stesse mansioni, sin dall'anno CP_1 scolastico 2004-2005, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, stipulati e rinnovati in successione ( cfr. certificato di servizio, all. fascicolo ricorrente); iii) di avere diritto all'integrale ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata durante tutti i rapporti di lavoro a termine prestati alle dipendenze del CP_1 convenuto, con valorizzazione di tale progressione anche successivamente all'immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione alle relative differenze retributive, come da conteggi allegati in atti.
1 In particolare, contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. CP_1
297/1994, come modificata dalla legge 124/1999, che ometteva di valorizzare l'intero periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato (secondo la clausola): "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive" - punto 1; inoltre "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" - punto 4);
Conveniva, pertanto, in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: " – In CP_3 applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ( ) al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini Parte_2 giuridici che economici, del servizio svolto e all'integrale ricostruzione di carriera. B – Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a provvedere nuovamente alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente, con conseguente inquadramento nelle corrette posizioni stipendiali di competenza, come di seguito indicate: - anni 9, con decorrenza giuridica ed economica dal 13/06/2016 al 24/12/2018 per
l'importo di € 3.321,62; - anni 15, con decorrenza giuridica ed economica dal 29/08/2022 al
30/11/2024 per l'importo di € 2.420,14; e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite per la somma complessiva di € 5.741,00. C –
Condannare le resistenti a corrispondere alla parte ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo. D – Con vittoria delle spese di iscrizione a ruolo e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimb. forf. ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde (nella determinazione del compenso si chiede di tenere conto delle tecniche informatiche utilizzate per la redazione del presente atto, ai fini
2 dell'applicazione dell'ulteriore aumento previsto dall'art.
1-bis del D.M. 55/2014 così come modificato dal Decreto 147/2022). ".
Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1 decennale e, in subordine, quinquennale;
contestava, comunque, nel merito la fondatezza della pretesa ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, è così decisa.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come noto, l'anzianità di servizio del personale scolastico, sia docente che ATA, assunto a tempo indeterminato dopo aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato, viene riconosciuta soltanto parzialmente, con regole peculiari alle due categorie.
In particolare, per quanto concerne il personale ATA la normativa interna (artt 569 e 570
D.Lgs 297/94), ante modifica apportata dal D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L.
10 agosto 2023, n. 103, n. 69, prevede(va) il riconoscimento integrale dei primi tre anni di pre-ruolo e, per la restante parte, di 2/3 a fini giuridici ed economici e di 1/3 a fini solo economici.
La compatibilità di tali regole di diritto interno con la disciplina eurocomunitaria è stata oggetto di annoso dibattito e, a seguito della sentenza della CGUE del 20/9/17 nella causa C466/17 Motter, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n.31150/2019, per quanto concerne il personale ATA, ha affermato che : “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Tale orientamento, allo stato, non ha subito rivisitazioni e deve pertanto trovare applicazione al caso di specie, ove è pacifico che la ricostruzione di carriera del ricorrente
3 sia stata effettuata dal in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i CP_1 menzionati criteri "limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poichè non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Il , pertanto, deve essere condannato ad adottare un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera che tenga conto, in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, di tutto il servizio preruolo prestato dal ricorrente.
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel presente giudizio, dirette al conseguimento delle somme spettanti in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata, si precisa che la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire senza limiti di tempo, in quanto, cfr Cass. n. 2232/2020,: "
2.2. l'anzianità di servizio non è uno
"status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità... 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano;
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass.
22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430;
Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poichè
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti
4 contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti".
Invece, i crediti relativi ai singoli aumenti soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in applicazione del seguente principio di diritto, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 575 del 16/01/2003: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero
1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sentenza n.209/2024).
Pertanto, nel caso di specie, considerato che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla lettera di messa in mora ricevuta dal in data 30.11.2021 (cfr all n. 4 CP_1 fascicolo ricorrente) devono ritenersi prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente tale data, ossia in data antecedente il 30.11.2016.
Ciò posto, i conteggi allegati in atti possono essere condivisi, rimodulando il periodo di decorrenza delle differenze retributive dal 30.11.2016, in quanto elaborati nel rispetto della Contrattazione Collettiva di settore e non specificamente contestati dal . CP_1
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di CP_1 euro 4.766,42 (di cui € 2.530,67 a titolo di differenze retributive afferenti alla posizione stipendiale di anni 9 maturate dal 30.11.2016 al 24.12.2018 ed € 2.235,75 afferenti alla posizione stipendiale di anni 15 con decorrenza dal 29.08.2022 al 30/11/2024) , oltre il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si compensano per un terzo e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( maggiorato del 10% ex art. 4 co. 1 bis cit. DM),
5 tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum, con esclusione della fase istruttoria non svolta, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.850/2025 R.G., così provvede:
-previa disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 nella parte censurata, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali e per l'effetto condanna il ad Controparte_4 adottare nuovo decreto di ricostruzione della carriera , collocando il ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
- condanna altresì il al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente delle differenze retributive conseguentemente spettanti, pari ad euro 4.766,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite che, già Controparte_4 compensate di un terzo, si liquidano nella somma di euro 1.509,94 per compensi professionali, oltre r.s.f. 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 16.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 850/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RITORTO BRUZZESE DOMENICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dott. Controparte_2
Vincenzo Precone e dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe, appartenente all'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area
“A” del C.C.N.L. del Comparto Scuola, esponeva, in estrema sintesi: i) di essere stata immessa in servizio con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2018; ii) di avere, in realtà, lavorato alle dipendenze del , con le stesse mansioni, sin dall'anno CP_1 scolastico 2004-2005, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, stipulati e rinnovati in successione ( cfr. certificato di servizio, all. fascicolo ricorrente); iii) di avere diritto all'integrale ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata durante tutti i rapporti di lavoro a termine prestati alle dipendenze del CP_1 convenuto, con valorizzazione di tale progressione anche successivamente all'immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione alle relative differenze retributive, come da conteggi allegati in atti.
1 In particolare, contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. CP_1
297/1994, come modificata dalla legge 124/1999, che ometteva di valorizzare l'intero periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato (secondo la clausola): "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive" - punto 1; inoltre "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" - punto 4);
Conveniva, pertanto, in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: " – In CP_3 applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ( ) al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini Parte_2 giuridici che economici, del servizio svolto e all'integrale ricostruzione di carriera. B – Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a provvedere nuovamente alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente, con conseguente inquadramento nelle corrette posizioni stipendiali di competenza, come di seguito indicate: - anni 9, con decorrenza giuridica ed economica dal 13/06/2016 al 24/12/2018 per
l'importo di € 3.321,62; - anni 15, con decorrenza giuridica ed economica dal 29/08/2022 al
30/11/2024 per l'importo di € 2.420,14; e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite per la somma complessiva di € 5.741,00. C –
Condannare le resistenti a corrispondere alla parte ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo. D – Con vittoria delle spese di iscrizione a ruolo e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimb. forf. ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde (nella determinazione del compenso si chiede di tenere conto delle tecniche informatiche utilizzate per la redazione del presente atto, ai fini
2 dell'applicazione dell'ulteriore aumento previsto dall'art.
1-bis del D.M. 55/2014 così come modificato dal Decreto 147/2022). ".
Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1 decennale e, in subordine, quinquennale;
contestava, comunque, nel merito la fondatezza della pretesa ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, è così decisa.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come noto, l'anzianità di servizio del personale scolastico, sia docente che ATA, assunto a tempo indeterminato dopo aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato, viene riconosciuta soltanto parzialmente, con regole peculiari alle due categorie.
In particolare, per quanto concerne il personale ATA la normativa interna (artt 569 e 570
D.Lgs 297/94), ante modifica apportata dal D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L.
10 agosto 2023, n. 103, n. 69, prevede(va) il riconoscimento integrale dei primi tre anni di pre-ruolo e, per la restante parte, di 2/3 a fini giuridici ed economici e di 1/3 a fini solo economici.
La compatibilità di tali regole di diritto interno con la disciplina eurocomunitaria è stata oggetto di annoso dibattito e, a seguito della sentenza della CGUE del 20/9/17 nella causa C466/17 Motter, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n.31150/2019, per quanto concerne il personale ATA, ha affermato che : “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Tale orientamento, allo stato, non ha subito rivisitazioni e deve pertanto trovare applicazione al caso di specie, ove è pacifico che la ricostruzione di carriera del ricorrente
3 sia stata effettuata dal in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i CP_1 menzionati criteri "limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poichè non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Il , pertanto, deve essere condannato ad adottare un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera che tenga conto, in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, di tutto il servizio preruolo prestato dal ricorrente.
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel presente giudizio, dirette al conseguimento delle somme spettanti in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata, si precisa che la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire senza limiti di tempo, in quanto, cfr Cass. n. 2232/2020,: "
2.2. l'anzianità di servizio non è uno
"status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità... 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano;
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass.
22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430;
Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poichè
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti
4 contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti".
Invece, i crediti relativi ai singoli aumenti soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in applicazione del seguente principio di diritto, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 575 del 16/01/2003: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero
1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sentenza n.209/2024).
Pertanto, nel caso di specie, considerato che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla lettera di messa in mora ricevuta dal in data 30.11.2021 (cfr all n. 4 CP_1 fascicolo ricorrente) devono ritenersi prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente tale data, ossia in data antecedente il 30.11.2016.
Ciò posto, i conteggi allegati in atti possono essere condivisi, rimodulando il periodo di decorrenza delle differenze retributive dal 30.11.2016, in quanto elaborati nel rispetto della Contrattazione Collettiva di settore e non specificamente contestati dal . CP_1
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di CP_1 euro 4.766,42 (di cui € 2.530,67 a titolo di differenze retributive afferenti alla posizione stipendiale di anni 9 maturate dal 30.11.2016 al 24.12.2018 ed € 2.235,75 afferenti alla posizione stipendiale di anni 15 con decorrenza dal 29.08.2022 al 30/11/2024) , oltre il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si compensano per un terzo e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( maggiorato del 10% ex art. 4 co. 1 bis cit. DM),
5 tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum, con esclusione della fase istruttoria non svolta, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.850/2025 R.G., così provvede:
-previa disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 nella parte censurata, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali e per l'effetto condanna il ad Controparte_4 adottare nuovo decreto di ricostruzione della carriera , collocando il ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
- condanna altresì il al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente delle differenze retributive conseguentemente spettanti, pari ad euro 4.766,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite che, già Controparte_4 compensate di un terzo, si liquidano nella somma di euro 1.509,94 per compensi professionali, oltre r.s.f. 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
6