TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 48/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...]. ivi elettivamente domiciliato in via Unione
[...]
Sovietica n. 4, presso lo studio dell'Avv. Sergio Fontana, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), P_ C.F._2 residente in Siracusa, ivi elettivamente domiciliata in Via Augusta n. 52/D presso lo studio dell'Avv. Danila Gionfriddo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c.
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso riferiva di avere avuto una relazione Parte_1
more uxorio con , dalla quale, il 9 aprile 2005, era nato il figlio P_
, riconosciuto dal padre ed oggi maggiorenne. Il Persona_1
Tribunale di Ragusa, con decreto del 10 aprile 2015, reso nel proc. n.
1713/2014 V.G., promosso da contro il ricorrente medesimo, P_ aveva affidato il figlio, all'epoca minorenne, alla madre, e aveva posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle la somma di €. 350,00 mensili quale contributo per il suo mantenimento, incrementate secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dichiarava il ricorrente che da anni, ormai, il figlio, , viveva con il padre, e con la di lui Persona_1
famiglia, in Siracusa, nella via Monte Soro n. 19, ove, divenuto maggiorenne, aveva anche voluto fissare la sua residenza anagrafica. Alla luce di tale sopravvenuta circostanza chiedeva che “l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 335 quinquies c.c. voglia statuire la revisione delle disposizioni a suo tempo adottate a carico del ricorrente in forza del decreto sopra calendato in favore della sig.ra per il mantenimento del figlio P_ [...]
, oggi maggiorenne. Disponendo altresì di porre a carico Persona_1 della stessa l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio P_
economicamente non autosufficiente, versandogli direttamente la somma di 4
€. 350,00 mensili o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese straordinarie e l'incremento ISTAT come per legge”.
Si costituiva , la quale chiedeva: “- Accertate le mutate P_
condizioni sopra indicate (il tribunale) dichiari che nessun assegno di mantenimento è dovuto dalla resistente al ricorrente per il figlio
[...]
; - Conseguentemente accertare e dichiarare che il figlio Persona_1
della coppia , seppure maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, conviva con il padre presso l'abitazione dello stesso sita in Siracusa, via Monte Soro, 19, con l'obbligo del padre di provvedere in via esclusiva al suo mantenimento;
- In via subordinata, attesa la condizione economica in cui versa la resistente, ritenere e dichiarare a carico della stessa l'obbligo per il mantenimento del figlio della somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e nulla per le spese straordinarie, da versarsi direttamente al figlio oggi maggiorenne”.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole in data 20.12.2024.
Nelle more del giudizio de quo, in seno alle conclusioni congiunte allegate alle note scritte autorizzate relative all'udienza del 09.12.2024, le parti davano atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo, secondo le condizioni ivi indicate, e chiedevano l'accoglimento dello stesso.
Ciò premesso, le condizioni concordemente statuite tra le parti sono le seguenti:
- il ricorrente si obbliga a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente indipendente, il quale continuerà a vivere 5
co il padre presso l'abitazione sita in Siracusa, in via Monte Soro 19, che diventerà anche la sua residenza anagrafica;
- il rinuncia ad ogni forma di concorso nel mantenimento del Pt_1 figlio da parte della madre, , la quale è disoccupata, P_ oltre che priva di alcun reddito e con problemi di salute
- la rinuncia ad ogni forma di mantenimento per il figlio a far P_ data dal deposito del presente ricorso (il 04.01.2024)
- la accetta a totale tacitazione di ogni debito pregresso P_ vantato nei confronti del per il mantenimento del figlio Pt_1
, per il periodo pregresso alla proposizione del Persona_1 presente ricorso, a saldo e stralcio, la somma omnicomprensiva di euro 3.500,00
- con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere per la medesima causale l'una verso l'altra
- le spese di lite saranno compensate tra di esse.
Quanto pattuito tra le parti appare congruo e conforme all'interesse del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, ragion per cui è suscettibile di accoglimento, relativamente al mantenimento dello stesso, mentre per il resto, sotto il profilo delle modalità di rimborso in favore della delle P_ somme pregresse, dovute sempre a titolo di mantenimento del figlio, questo Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite andranno compensate tra di esse, stante la natura della causa e l'accordo tra le stesse raggiunto.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa, udito il P.M.
Dispone in ordine al mantenimento del figlio delle parti,
[...]
, nei termini di cui in parte motiva;
Persona_1
prende atto delle ulteriori statuizioni di cui sopra.
Compensa tra le stesse le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 03 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti