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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Antonio Francesco Esposito Presidente
- dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore
- dott. Giovanni Surdo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da:
, ( C.F.[...]), ( CF. Parte_1 Parte_2 [...]
), CF. ) E C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
( C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Miglietta presso il cui
[...] CodiceFiscale_3 studio in Lecce sono elettivamente domiciliati;
- APPELLANTI -
Contro
, , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
E Controparte_3 [...]
Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI –
1 *******
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale dell'udienza del 5.6.2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
2. Con sentenza n. 2714/2024 depositata in data 30.7.2024 e notificata il 22.10.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la successione di e rigettava la domanda di riduzione Persona_1 delle donazioni definendo le spese di lite secondo soccombenza.
3. Con citazione del 21.11.2024 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto appello avverso detta sentenza, deducendone l'erroneità e concludendo di conseguenza per la sua riforma.
Gli appellati, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in questa fase rimanendo contumaci.
4. Alla udienza del 5.6.2025 in cui la causa era chiamata innanzi all'Istruttore, gli appellanti, rappresentando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiaravano, a mezzo del difensore munito di procura speciale, di rinunciare all'appello ed agli atti del giudizio di impugnazione ex art. 306 cpc.
La causa, pertanto, era riservata al Collegio per la decisione.
->>>>>
5. Tale istanza può essere accolta.
Il primo comma dell'articolo 306 cpc dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio, quando sia accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. Nella specie non è richiesta accettazione, stante la mancata costituzione degli appellati, sicché la rinuncia all'impugnazione fa sorgere il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
La rinuncia all'impugnazione conduce, quindi, all'estinzione del processo e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
6. In merito al governo delle spese processuali in caso di rinunzia agli atti del giudizio, va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., in assenza di diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Ciò posto, nella specie le spese del giudizio, stante la mancata costituzione della controparte che non ha quindi sostenuto alcun esborso, possono essere compensate integralmente.
2 7. Non si può neppure dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la noma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione ( vedi Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_3
, , e nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2714/2024, depositata in data 30.7.2024 e notificata
[...] il 22.10.2024, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecce il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Antonio Francesco Esposito Presidente
- dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore
- dott. Giovanni Surdo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da:
, ( C.F.[...]), ( CF. Parte_1 Parte_2 [...]
), CF. ) E C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
( C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Miglietta presso il cui
[...] CodiceFiscale_3 studio in Lecce sono elettivamente domiciliati;
- APPELLANTI -
Contro
, , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
E Controparte_3 [...]
Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI –
1 *******
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale dell'udienza del 5.6.2025.
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MOTIVAZIONE
1. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
2. Con sentenza n. 2714/2024 depositata in data 30.7.2024 e notificata il 22.10.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la successione di e rigettava la domanda di riduzione Persona_1 delle donazioni definendo le spese di lite secondo soccombenza.
3. Con citazione del 21.11.2024 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto appello avverso detta sentenza, deducendone l'erroneità e concludendo di conseguenza per la sua riforma.
Gli appellati, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in questa fase rimanendo contumaci.
4. Alla udienza del 5.6.2025 in cui la causa era chiamata innanzi all'Istruttore, gli appellanti, rappresentando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiaravano, a mezzo del difensore munito di procura speciale, di rinunciare all'appello ed agli atti del giudizio di impugnazione ex art. 306 cpc.
La causa, pertanto, era riservata al Collegio per la decisione.
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5. Tale istanza può essere accolta.
Il primo comma dell'articolo 306 cpc dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio, quando sia accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. Nella specie non è richiesta accettazione, stante la mancata costituzione degli appellati, sicché la rinuncia all'impugnazione fa sorgere il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
La rinuncia all'impugnazione conduce, quindi, all'estinzione del processo e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
6. In merito al governo delle spese processuali in caso di rinunzia agli atti del giudizio, va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., in assenza di diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Ciò posto, nella specie le spese del giudizio, stante la mancata costituzione della controparte che non ha quindi sostenuto alcun esborso, possono essere compensate integralmente.
2 7. Non si può neppure dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la noma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione ( vedi Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_3
, , e nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2714/2024, depositata in data 30.7.2024 e notificata
[...] il 22.10.2024, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecce il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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