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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
688/2019 R.G.
È comparso, per l'appellante, l'avv. RENATA SPANÒ, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellata, l'avv. STEFANO PRINCIPATO anche in sostituzione dell'avv. MANUELA LICORDARI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in S. Parte_1
Fratello, discesa Stazzoni n. 3 (c.f. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in S. Agata di Militello, piazza Vincenzo Consolo n. 18, presso lo studio dell'avv.
Renata Spanò, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (p.i. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, via Ugo Bassi n. 159, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Principato e Manuela Licordari che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente come da procura in atti
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 aprile 2019 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 121/2018 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali
– occorsigli a causa del sinistro cagionato da – proprietario e Controparte_2 conducente della Fiat 500 L (tg. 491458) - che il 14 gennaio 2016 lasciava improvvisamente la frizione, provocando un sobbalzo del veicolo e la caduta dell'appellante in procinto di scendere dal mezzo.
Nella resistenza di (nel prosieguo, semplicemente, Controparte_1
l'Assicurazione), costituitasi con comparsa dell'11 settembre 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – per l'udienza del 23 marzo
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Dopo alcuni differimenti resi necessari per organizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
Con unico e articolato motivo di gravame censura la sentenza Parte_1 impugnata per aver fatto mal governo delle emergenze istruttorie.
In premessa occorre precisare che l'azione dell'appellante, non essendo stato allegato alcuno scontro tra veicoli, va ricondotta nell'alveo della tutela apprestata dall'art. 144
Cod. Ass., alla cui stregua “[i]l danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione” (v. – sulla differenza tra azione ex art. 141 e 144
Cod. Ass. – Cass., S.U., n. 35318/2022).
Viene dunque in rilievo un'azione tipica che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell'incidente.
Il Supremo Collegio ha affermato che“[i]l terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi de D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141 cit.” (Cass., n. 10410/2016; Cass., n. 16181/2015).
Nondimeno i Giudici di legittimità hanno precisato che “in ossequio al disposto dell'art.
2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del
d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cass., n. 20654/2016, enfasi in sentenza).
Nella specie, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la qualità di terzo trasportato in capo all'attore odierno appellante è provata in quanto non specificamente contestata dalla parte costituita, mentre la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui afferma che non vi è prova dell'effettivo accadimento del sinistro.
Non si può infatti trascurare che in primo grado l'Assicurazione ha contestato il fatto storico allegato in citazione (“ contesta il fatto storico, così come riferito in citazione”, CP_1
v. pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado), evidenziando alcune discrasie tra orario e dinamica del sinistro riferite dalle parti coinvolte (v. in particolare le dichiarazioni rilasciate all'accertatore del sinistro incaricato dalla Compagnia).
Tale condotta processuale imponeva all'attore di dimostrare la storicità dell'accadimento; dimostrazione che invero non è stata fornita.
Non è a tal fine sufficiente il modulo di CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI
INCIDENTE – DENUNCIA DI SINISTRO giacché, al di fuori dello scontro tra veicoli,
l'art. 143 Cod. Ass. non fa sorgere alcuna presunzione iuris tantum di veridicità del sinistro (v., pure, Cass., n. 29146/2017, alla cui stregua “[i]n tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (...)”).
Né invero può attribuirsi alcun valore confessorio alla dichiarazione del conducente
(all. 3 fascicolo di primo grado di parte attrice/appellante), giacché “[n]el giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai fini del risarcimento danni per r.c.a., il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell'impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice” (Cass., n. 11595/2010 sulla scorta di Cass., S.U., n. 10311/2006, nonché Cass., n. 3567/2013 e Cass., n. 18772/2016 sull'azione ex art. 18 L. n.
990/1969 trasfuso nell'art. 144 Cod. Ass.).
Alla luce di queste considerazioni la non perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle parti all'accertatore del sinistro incaricato dall'assicurazione (v. all.ti 1 e
3 al fascicolo di primo grado di e la neutralità della dichiarazione resa CP_1 dall'appellante al Pronto Soccorso (“riferito incidente in strada mentre scendeva dalla macchina”) non consentono di ritenere dimostrato il sinistro specie perché – come anche a più riprese ribadito dal Giudice di prime cure – la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (v., per tutte, Cass., n.
9436/2018); elementi di prova che non sono stati forniti dalla parte onerata di dimostrare, a fronte dell'altrui contestazione, la storicità del sinistro per l'assenza di testi che abbiano assistito ai fatti (come dichiarato in sede di interrogatorio formale da ). Parte_1
L'appello va dunque rigettato.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Nulla sulle spese di rimasto contumace. Controparte_2
In difetto di appello incidentale le spese del primo grado rimangono compensate.
Considerato che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 688/2019 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di , che sebbene regolarmente Controparte_2 citato, non si è costituito;
2) rigetta l'appello e condanna a rifondere ad Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre spese Controparte_1 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
688/2019 R.G.
È comparso, per l'appellante, l'avv. RENATA SPANÒ, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellata, l'avv. STEFANO PRINCIPATO anche in sostituzione dell'avv. MANUELA LICORDARI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in S. Parte_1
Fratello, discesa Stazzoni n. 3 (c.f. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in S. Agata di Militello, piazza Vincenzo Consolo n. 18, presso lo studio dell'avv.
Renata Spanò, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (p.i. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, via Ugo Bassi n. 159, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Principato e Manuela Licordari che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente come da procura in atti
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 aprile 2019 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 121/2018 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali
– occorsigli a causa del sinistro cagionato da – proprietario e Controparte_2 conducente della Fiat 500 L (tg. 491458) - che il 14 gennaio 2016 lasciava improvvisamente la frizione, provocando un sobbalzo del veicolo e la caduta dell'appellante in procinto di scendere dal mezzo.
Nella resistenza di (nel prosieguo, semplicemente, Controparte_1
l'Assicurazione), costituitasi con comparsa dell'11 settembre 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – per l'udienza del 23 marzo
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Dopo alcuni differimenti resi necessari per organizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
Con unico e articolato motivo di gravame censura la sentenza Parte_1 impugnata per aver fatto mal governo delle emergenze istruttorie.
In premessa occorre precisare che l'azione dell'appellante, non essendo stato allegato alcuno scontro tra veicoli, va ricondotta nell'alveo della tutela apprestata dall'art. 144
Cod. Ass., alla cui stregua “[i]l danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione” (v. – sulla differenza tra azione ex art. 141 e 144
Cod. Ass. – Cass., S.U., n. 35318/2022).
Viene dunque in rilievo un'azione tipica che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell'incidente.
Il Supremo Collegio ha affermato che“[i]l terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi de D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141 cit.” (Cass., n. 10410/2016; Cass., n. 16181/2015).
Nondimeno i Giudici di legittimità hanno precisato che “in ossequio al disposto dell'art.
2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del
d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cass., n. 20654/2016, enfasi in sentenza).
Nella specie, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la qualità di terzo trasportato in capo all'attore odierno appellante è provata in quanto non specificamente contestata dalla parte costituita, mentre la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui afferma che non vi è prova dell'effettivo accadimento del sinistro.
Non si può infatti trascurare che in primo grado l'Assicurazione ha contestato il fatto storico allegato in citazione (“ contesta il fatto storico, così come riferito in citazione”, CP_1
v. pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado), evidenziando alcune discrasie tra orario e dinamica del sinistro riferite dalle parti coinvolte (v. in particolare le dichiarazioni rilasciate all'accertatore del sinistro incaricato dalla Compagnia).
Tale condotta processuale imponeva all'attore di dimostrare la storicità dell'accadimento; dimostrazione che invero non è stata fornita.
Non è a tal fine sufficiente il modulo di CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI
INCIDENTE – DENUNCIA DI SINISTRO giacché, al di fuori dello scontro tra veicoli,
l'art. 143 Cod. Ass. non fa sorgere alcuna presunzione iuris tantum di veridicità del sinistro (v., pure, Cass., n. 29146/2017, alla cui stregua “[i]n tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (...)”).
Né invero può attribuirsi alcun valore confessorio alla dichiarazione del conducente
(all. 3 fascicolo di primo grado di parte attrice/appellante), giacché “[n]el giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai fini del risarcimento danni per r.c.a., il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell'impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice” (Cass., n. 11595/2010 sulla scorta di Cass., S.U., n. 10311/2006, nonché Cass., n. 3567/2013 e Cass., n. 18772/2016 sull'azione ex art. 18 L. n.
990/1969 trasfuso nell'art. 144 Cod. Ass.).
Alla luce di queste considerazioni la non perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle parti all'accertatore del sinistro incaricato dall'assicurazione (v. all.ti 1 e
3 al fascicolo di primo grado di e la neutralità della dichiarazione resa CP_1 dall'appellante al Pronto Soccorso (“riferito incidente in strada mentre scendeva dalla macchina”) non consentono di ritenere dimostrato il sinistro specie perché – come anche a più riprese ribadito dal Giudice di prime cure – la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (v., per tutte, Cass., n.
9436/2018); elementi di prova che non sono stati forniti dalla parte onerata di dimostrare, a fronte dell'altrui contestazione, la storicità del sinistro per l'assenza di testi che abbiano assistito ai fatti (come dichiarato in sede di interrogatorio formale da ). Parte_1
L'appello va dunque rigettato.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Nulla sulle spese di rimasto contumace. Controparte_2
In difetto di appello incidentale le spese del primo grado rimangono compensate.
Considerato che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 688/2019 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di , che sebbene regolarmente Controparte_2 citato, non si è costituito;
2) rigetta l'appello e condanna a rifondere ad Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre spese Controparte_1 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi