Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3146 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3146 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VETRANO ELENA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VETRANO ELENA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
hiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto
[...]
in NAPOLI il 14/09/2007 (atto n. 38, P. II, S. A, sez. H, anno 2007), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 1/06/2021, era
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
il figlio di anni 15 verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
la madre a cui verrà assegnata la casa familiare di sua esclusiva proprietà in ragione del collocamento del minore presso la sua residenza;
il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario verrà esercitato nel modo seguente: il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne con la madre dal lunedi al lunedì successivo, per le vacanze Natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni con la madre il Natale (24,25 e 26) o il Capodanno (30,31 dic. e 1gennaio), le vacanze Pasquali il padre terrà il figlio con sé ad anni alterni con la madre;
durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio15 gg da concordarsi di volta in volta con la madre tenendo conto delle esigenze e dei desiderata del minore adolescente;
il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore l'importo di euro 470,00 mensili (importo di cui al decreto di omologa rivalutato all'attualità) comprensivo dell'assegno unico che già viene corrisposto dall'Inps interamente alla madre;
l'importo dovrà essere versato il giorno 12 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente;
le spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ludico-sportive per il minore saranno sostenute dal sig. nella misura del 60%, quelle necessarie di cui al protocollo Parte_1
allegato al ricorso dovranno essere corrisposte previa comunicazione almeno 10 giorni prima della spesa con l'obbligo per la richiedente di rilasciare ricevuta fiscale, mentre quelle non necessarie dovranno essere sempre concordate dai genitori;
il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di Parte_1 Controparte_1
euro 150,00 a titolo di assegno divorzile da corrispondersi il giorno 12 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente
2 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
a NAPOLI il 14/09/2007 (atto n. 38, P. II, S. A, sez. H, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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