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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/08/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2958/2022 promossa da:
, rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Rita Persico, elettivamente domiciliate come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Controparte_1 P.IVA_1
Maccarone, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
e contro quale mandataria della società CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Alessandro, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Terza intervenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014;
v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
I. THEMA DECIDENDUM
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la
[...] ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società debitrice Controparte_4 principale e alle garanti e (quest'ultima quale erede del CP_5 Parte_2 Parte_1 fideiussore di pagare in solido l'importo di € 87.132,85 oltre interessi, pari allo Persona_1 scoperto del conto corrente n. 2330/56 intestato alla società maggiorato di interessi e spese.
2. Prospettazione difensiva dell'opponente La signora è garante in favore Parte_1 Parte_1 della in quanto erede del coniuge (da cui si era separata Controparte_1 Persona_1 nel 2004), sottoscrittore delle fideiussioni prodotte in sede monitoria sub docc.
3-6 e deceduto nel
2012.
La signora ha chiesto di accertare la violazione da parte della degli Pt_1 Controparte_1 artt. 1176, II comma, 1175, 1375 e 1956 cod.civ. per aver l'istituto di credito concesso ulteriore credito alla società creditrice nonostante il continuo peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie in cui la stessa versava, come comprovano i bilanci depositati dal 2012 al 2018. In ragione della concessione abusiva del credito e del mancato invio di comunicazioni alla signora da parte della , l'opponente ha chiesto di liberarla dall'obbligazione di Pt_1 Controparte_1 garanzia.
3. Prospettazione difensiva dell'opponente e dell'opponente Parte_1 Parte_2
Entrambe le opponenti hanno eccepito la nullità dei negozi fideiussori per violazione delle norme antitrust ex art. 2 L.287/1990. In particolare, le signore e hanno eccepito che né la Pt_1 Pt_2 banca né i garanti avrebbero sottoscritto le fideiussioni qualora non fossero state pattuite la clausola di reviviscenza, la clausola di deroga dell'articolo 1957 cod.civ. e quella relativa agli obblighi del garante in caso di nullità delle obbligazioni garantite.
3.1. In via subordinata, le opponenti hanno chiesto la rideterminazione del quantum oggetto della pretesa creditoria avversaria. In particolare, le opponenti hanno eccepito che le condizioni relative agli interessi applicati e richiesti dalla banca non trovano supporto documentale atteso che nel contratto di conto corrente bancario non sono compilati i campi relativi al tasso debitore per scoperto di conto e di mora e alla commissione trimestrale di massimo scoperto;
la banca inoltre, eccepiscono le opponenti, non ha versato in atti la prova della sottoscrizione da parte del signor legale rappresentante della debitrice principale, di documentazione successiva alla Persona_1 delibera CICR del 9 febbraio 2000 relativa alle condizioni anatocistiche applicabili nonché documentazione idonea a provare il rispetto dell'art. 6 della suddetta delibera.
4. Domanda delle opponenti nei confronti del Fallimento della società A.B.L. s.r.l. Le opponenti ai sensi dell'art. 1953 c.c. hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di dichiarare che la fallita presti le garanzie necessarie per assicurare alle stesse il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso stante, la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 1953 c.c.
5. Costituzione in giudizio di parte opposta. Si è costituita in giudizio la Controparte_4 che, per le ragioni di cui si dirà nel corso della motivazione sì da evitare ripetizioni
[...] espositive, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
6. Intervento in causa ex art. 111 c.p.c. Dopo la chiusura della fase istruttoria, fissata l'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni, si è costituita in giudizio la società CP_2 quale mandataria della società cessionaria del credito oggetto di Controparte_3 causa in ragione della stipula con di un contratto di cessione crediti Controparte_1 pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n.130/1999 (cd. legge sulla cartolarizzazione).
La terza intervenuta si è riportata a tutti gli atti ed alle difese già svolti dalla cedente e ne ha fatto proprie le conclusioni. 6.1. Vale precisare fin d'ora che deve dirsi sussistente la prova dell'intervenuta successione in favore della terza intervenuta non solo perché questa ha prodotto copia della G.U. da cui emerge l'operazione di cartolarizzazione e la dichiarazione della stessa cedente, ma soprattutto perché la successione non è contestata ma anzi espressamente riconosciuta dalle opponenti che hanno aderito alla richiesta formulata dall'opposta di essere estromessa dal giudizio, come si dirà nel § che segue.
7. Sulla richiesta di estromissione. Dopo la costituzione in giudizio della cessionaria
[...]
la banca opposta ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. Controparte_3
A tale istanza hanno aderito le opponenti mentre si è opposta la terza intervenuta.
In ragione di tale opposizione, la ha eccepito che tale rifiuto deve Controparte_4 ritenersi del tutto immotivato e pertanto ha chiesto al Tribunale di considerare la società
[...] tenuta al pagamento delle spese legali riconducibili alle fasi processuali Controparte_6 successive al suddetto rifiuto.
II. Sulle domande formulate dall'opponente Parte_1
8. Rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 1956 cod.civ. La domanda con cui l'opponente ha chiesto di dichiarare la sua liberazione dall'obbligazione di garanzia per Parte_1 non aver la banca richiesto la sua speciale autorizzazione nel concedere ulteriore credito alla società
A.B.L. s.r.l. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Con il supporto della costante giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che se è indubbiamente corretto affermare che incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, è allo stesso modo altrettanto corretto affermare che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune al fideiussore o può presumersi tale (argomentare e termini mutuati da
Cass. n. 20713/2023; in questi stessi termini, ex multis, v. Cass. n. 3761/2006).
Come correttamente eccepito da parte opposta, la signora non può essere qualificata quale Pt_1 garante inconsapevole, la stessa – erede dell'originario garante signor Persona_1 amministratore delegato della società debitrice, e madre dell'attuale amministratrice unica della stessa – è socia della debitrice con la quota del 30% e in tale veste ha partecipato alle assemblee della società, approvandone espressamente i bilanci;
a supporto si rinvia al documento n. 18 prodotto dalla banca opposta. Da tanto consegue, come altrettanto correttamente osservato in conclusione da parte opposta, che la signora fosse consapevole dello stato economico e Pt_1 patrimoniale della società debitrice di cui ha peraltro approvato un bilancio dal quale risulta una esposizione verso le banche pari a 4,3 milioni di euro (tale circostanza è posta peraltro in evidenza dalla stessa opponente . Pt_1
9. Nota sulla dedotta concessione abusiva del credito da parte della Controparte_4
Parte opponente, nel richiedere la liberazione dal suo impegno di garanzia ai sensi dell'art.
[...]
1956 cod.civ., ha eccepito che la condotta della è sussumibile nella Controparte_4 fattispecie della concessione abusiva di credito, la banca avendo continuato a concedere incautamente credito in favore della società dalla grave e conclamata situazione di indebitamento e senza mai inviare alcuna missiva alla signora allo scopo di comunicarle le informazioni Pt_1 relative alle garanzie prestate dal signor Persona_1
E' qui doveroso osservare, sia pure in via di estrema sintesi, che la fattispecie della concessione abusiva di credito rinviene la sua ratio nella tutela dei terzi creditori che, senza colpa, siano rimasti inconsapevoli in ordine alle condizioni patrimoniali e finanziarie di una società loro debitrice (in ordine alla fattispecie abusiva del credito si rinvia, ex multis, a Cass. n.18610/2021 e Cass. n.
29840/2023 e, per delimitare il mobile confine tra la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito e responsabilità della banca per abusivo recesso dal contratto di apertura di credito, a Cass. n. 10125/2021).
E' altrettanto doveroso precisare che, in via teorica, a stretto rigore, il socio (come la signora Pt_1 nel caso di specie) che al contempo risulti titolare di obblighi di garanzia nei confronti dei terzi, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, potrebbe in realtà risultare corresponsabile con l'amministratore dei danni eventualmente subiti dal ceto dei creditori.
III. Sulla domanda di nullità delle fideiussioni formulata dalle opponenti
10. Rigetto della domanda di nullità dei negozi fideiussori. La domanda di nullità dei negozi di fideiussione formulata dalle opponenti è infondata e pertanto deve essere rigettata.
10.1. Vale premettere, con le parole delle Corte di cassazione (n. 4175/2020), che, come da costante giurisprudenza di legittimità, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa
(cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del
20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014). Vale premettere altresì che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 41994/2021, hanno statuito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della L. n. 287/1990 e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (termini mutuati dalla suddetta sentenza).
10.2. La domanda di nullità parziale deve essere rigettata in quanto, nella presente vicenda contrattuale e visti i rapporti intercorsi tra la e la società debitrice principale - Controparte_1 come correttamente eccepito da parte opposta – non è ragionevole ipotizzare che le garanzie non sarebbero state prestate in mancanza delle clausole censurate da parte opponente e conformi al modello ABI perché dall'invalidità delle clausole, a ben vedere, consegue una posizione contrattuale migliorativa del fideiussore;
pertanto, non è dato ravvisare elementi che consentano di ipotizzare che le odierne opponenti e il signor prima non avrebbero assunto la garanzia Pt_2 senza la pattuizione delle suddette clausole.
10.3. Le opponenti hanno eccepito che la banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione qualora le clausole censurate dall'Autorità Antitrust non fossero state inserite nel testo degli stessi.
Tanto sarebbe dato desumere dalle seguenti circostanze:
− che “la , nel corso degli anni in cui la società A.B.L. Controparte_1 srl aveva un quadro economico-finanziario in netto peggioramento, ha continuato a concedere credito alla stessa evidentemente confidando nella solvibilità delle signore e ; Pt_3 Pt_1
− che “nonostante le pessime condizioni economiche in cui versava la società,
non ha mai revocato la linea di credito concessa a Controparte_1 parte debitrice, evidentemente in forza della garanzia omnibus solidale prestata dalle attrici opponenti”;
− che “[è] lapalissiano che, considerando la gravissima esposizione debitoria di
A.B.L., in mancanza di una integrale e assoluta garanzia prestata dalle istanti mediante la sottoscrizione delle tre clausole nulle, la si sarebbe CP_4 determinata altrimenti a tutela del proprio diritto di credito”;
− che “[u]lteriore elemento a sostegno della domanda attorea si ricava dall'analisi della documentazione versata in atti, ovverosia i bilanci del periodo successivo alla morte del signor (2012 - 2018); ricordiamo, Persona_1 infatti, che non appena deceduto il fideiussore originario, il quale agiva anche in qualità di legale rappresentante della società ABL srl, Controparte_1
ha contattato la signora insistendo affinché
[...] Parte_2 quest'ultima sottoscrivesse un nuovo contratto di garanzia per l'importo di €
1.020.000,00 (cfr. doc. 9 avv.)”.1
A tali deduzioni le opponenti fanno seguire la seguente conclusione:
“È dunque di palmare evidenza che controparte, in mancanza delle tre clausole dichiarate in contrasto con l'art. 2 della normativa antitrust, non solo non avrebbe continuato a concedere il credito alla debitrice A.B.L. srl, ma non avrebbe nemmeno ritenuto sufficiente il contenuto della fideiussione prestata dapprima dal signor e, in seguito, dalla signora Persona_1 Pt_2
”
[...]
Da tali deduzioni emerge che le opponenti hanno illustrato le ragioni per cui la Controparte_1
non avrebbe concesso il credito, se non fossero state prestate delle garanzie personali.
[...]
L'oggetto di allegazione e prova da parte delle opponenti, in ragione della domanda di nullità da queste stesse formulato, è però diverso: le opponenti avrebbero dovuto allegare e provare non già che la banca non avrebbe concesso il credito senza la stipula di garanzie fideiussorie, ma avrebbero dovuto allegare e provare che la banca non avrebbe concesso il credito senza la stipula di garanzie fideiussorie che prevedessero nel regolamento contrattuale le tre clausole censurate dall'Autorità
Antistrust. Tale onere, anche già sul piano delle allegazioni, non è stato soddisfatto.
La domanda pertanto è infondata e deve essere rigettata.
IV. Sulla domanda di rideterminazione del quantum formulata dalle opponenti
11. Rigetto della domanda di rideterminazione del quantum. La domanda formulata dalle opponenti sopra riportata sub § 3.1. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
11.1. Le opponenti hanno chiesto in rideterminare il quantum dovuto in conseguenza della nullità del contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 1346 cod.civ., 1284 cod.civ. e 117 TUB (si rinvia al § C dell'atto di citazione). Più in particolare, hanno eccepito che nel contratto di conto corrente prodotto in sede monitoria non sono compilati i campi relativi al tasso debitore per scoperto di conto e di mora e alla commissione trimestrale di massimo scoperto, così come non ha provato il rispetto della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 in ordine all'anatocismo. Tale carenza probatoria, deducono le opponenti, non è stata colmata nel corso del processo dalla banca che ha prodotto l'accordo di modifica contrattuale relativo al fido e allo sconfinamento fido del 22 novembre 2014 e l'autorizzazione addebito interessi datato 7 febbraio 2017, documenti questi da cui non è però possibile pervenire alla determinazione del tasso degli interessi moratori e della commissione trimestrale di massimo scoperto dal mese di maggio 1997 e sino al 22 novembre
2014.
11.2. Parte opposta ha eccepito che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria è rappresentato dal riconoscimento del debito prodotto in sede monitoria sub doc. 11 così risultando dispensata dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Pur a fronte dell'infondatezza della domanda delle opponenti (per le ragioni di cui si dirà nel § 1.3),
è qui doveroso precisare che a fronte di una dichiarazione di riconoscimento di debito il soggetto dichiarante ha pur sempre la facoltà di sollevare l'eccezione di nullità del titolo;
il riconoscimento di debito ha infatti natura dichiarativa e non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, avendo solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale;
ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. opera infatti un'astrazione processuale della causa debendi che comporta però solo una relevatio ab onere probandi per il destinatario della promessa;
la sottoscrizione di un riconoscimento di debito e di un piano di rientro però non precludono la contestazione delle nullità della clausola contrattuale per difetto di forma scritta e pertanto la banca non è esonerata dal documentare le condizioni convenute ab origine nel contratto di conto corrente (in questo senso, v.
Cass. n. 2855/2022).
11.3. Vale precisare altresì che la pattuizione della clausola solve et repete nelle tre fideiussioni sottoscritte dal signor (docc.
3-6 fasc.mon.) e nell'impegno assunto dalla signora Persona_1 in sede di riconoscimento di debito e pattuizione di un piano di rientro (doc. 11 Parte_2 fasc.mon.), ai sensi dell'art. 1462 cod.civ. non impedisce alla parte tenuta ad adempiere di sollevare l'eccezione di nullità, atteso che per espresso disposto codicistico la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
11.4. Tanto precisato, la domanda di rideterminazione del saldo deve essere rigettata perché è stata formulata in modo ipotetico, senza soddisfare l'onere di allegazione.
Nell'atto di citazione le opponenti concludono il § C (“In via subordinata: la rideterminazione del quantum dovuto”) deducendo quanto segue: “Alla luce di quanto sopra esposto, anche sulla base delle risultanze istruttorie che verranno espletate e di cui fin da ora si richiede l'ammissione, si chiede di rideterminare il quantum eventualmente dovuto alla convenuta opposta.”2
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. le opponenti deducono quanto segue:
“Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, del tutto prive di pregio si rivelano le difese di controparte circa l'asserita natura esplorativa della CTU richiesta dalla scrivente, in quanto tale mezzo di prova è fondamentale ai fini di pervenire alla corretta determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle signore e all'istituto di credito opposto;
quantum che Pt_1 Pt_2 dovrà essere necessariamente individuato sulla scorta della documentazione versata in atti, tenendo in debita considerazione l'assenza di pattuizione scritta relativa al tasso di interesse debitore e alla commissione di massimo scoperto da applicare per l'intera durata del rapporto di conto corrente.”3
Vale precisare che parte opposta ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.
Pur a fronte di tale produzione documentale le opponenti, come emerge dai passaggi argomentativi appena riportati per esteso, hanno continuato a formulare in modo ipotetico la domanda di rideterminazione del quantum in tal modo mancando di soddisfare l'onere di allegazione. A fronte della produzione degli estratti conto le opponenti avrebbero potuto verificare la fondatezza della loro prospettazione ipotetica (il minor quantum eventualmente dovuto) e avrebbero quindi dovuto allegare in modo puntuale le risultanze contabili delle verifiche svolte e dunque gli addebiti illegittimi. Non procedendo in tal senso le opponenti hanno così mancato di dedurre i fatti costitutivi della loro pretesa, mentre, vertendo la presente controversia in una situazione soggettiva cd. eterodeterminata, avrebbero dovuto specificare (non solo i profili di diritto ma anche) di fatto
(Cass. n. 1838/2024).
Del tutto correttamente la banca opposta ha pertanto eccepito la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle opponenti che, per le ragioni appena illustrate, risulta inammissibile.
V. Sulla domanda formulata dalle opponenti nei confronti del Fallimento della società
A.B.L. s.r.l.
12. Inammissibilità della domanda delle opponenti nei confronti del Fallimento della società
A.B.L. s.r.l. La domanda formulata dalle opponenti sopra riportata sub § 4 deve essere dichiarata inammissibile. La società debitrice, dopo la dichiarazione di fallimento, ha perso l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni e quindi non può prestare nuove garanzie, essendo stata spossessata dei suoi beni ed essendo ormai priva della capacità di disporne.
VI. Spese di lite
13. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
e sono pertanto poste a carico di parte opponente.
13.1. Nella comparsa conclusionale parte opposta ha dedotto che “[i]l soggetto terzo intervenuto ha ritenuto di opporsi alla richiesta di estromissione. Ne deriva che il terzo intervenuto potrà essere considerato tenuto al pagamento delle spese legali successive a tale, del tutto immotivato, rifiuto.”
Tale domanda in ordine alle spese è infondata. La società terza intervenuta ha supportato la propria decisione di non prestare il consenso all'estromissione illustrando i motivi che, a prescindere dalla loro fondatezza, sono stati svolti con serietà argomentativa. Pertanto, nel rifiuto a prestare il consenso non può essere ravvisata una condotta processuale abusiva.
13.2. Nel rapporto processuale tra le opponenti e parte opposta, visto il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo in particolare conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato in favore l'importo di € 9.142,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
13.3. Per quanto concerne il rapporto processuale tra le opponenti e la terza intervenuta, le prime sono tenute a rifondere le spese di lite anche nei confronti della società terza intervenuta. Come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, occorre rilevare che il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (termini mutuati da Cass. n. 28597/2024 che, a sua volta, conferma la pronuncia Cass. n. 11670/2018).
Visto il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo in particolare conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la sola fase decisoria, per compenso professionale è liquidato in favore l'importo di € 4.253,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 649/2022, pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 2 marzo 2022 e pubblicato il 3 marzo 2022.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 649/2022, pronunciato dal Tribunale di
Bergamo il 2 marzo 2022 e pubblicato il 3 marzo 2022.
4. Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 Parte_1 che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre Controparte_4
15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 Parte_1 società quale mandataria della società che CP_2 Controparte_3 liquida in € 4.253,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 18 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di citazione, pagg.20-22. 2 Enfasi della sottolineatura aggiunta. 3 Enfasi della sottolineatura aggiunta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2958/2022 promossa da:
, rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Rita Persico, elettivamente domiciliate come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Controparte_1 P.IVA_1
Maccarone, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
e contro quale mandataria della società CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Alessandro, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Terza intervenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014;
v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
I. THEMA DECIDENDUM
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la
[...] ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società debitrice Controparte_4 principale e alle garanti e (quest'ultima quale erede del CP_5 Parte_2 Parte_1 fideiussore di pagare in solido l'importo di € 87.132,85 oltre interessi, pari allo Persona_1 scoperto del conto corrente n. 2330/56 intestato alla società maggiorato di interessi e spese.
2. Prospettazione difensiva dell'opponente La signora è garante in favore Parte_1 Parte_1 della in quanto erede del coniuge (da cui si era separata Controparte_1 Persona_1 nel 2004), sottoscrittore delle fideiussioni prodotte in sede monitoria sub docc.
3-6 e deceduto nel
2012.
La signora ha chiesto di accertare la violazione da parte della degli Pt_1 Controparte_1 artt. 1176, II comma, 1175, 1375 e 1956 cod.civ. per aver l'istituto di credito concesso ulteriore credito alla società creditrice nonostante il continuo peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie in cui la stessa versava, come comprovano i bilanci depositati dal 2012 al 2018. In ragione della concessione abusiva del credito e del mancato invio di comunicazioni alla signora da parte della , l'opponente ha chiesto di liberarla dall'obbligazione di Pt_1 Controparte_1 garanzia.
3. Prospettazione difensiva dell'opponente e dell'opponente Parte_1 Parte_2
Entrambe le opponenti hanno eccepito la nullità dei negozi fideiussori per violazione delle norme antitrust ex art. 2 L.287/1990. In particolare, le signore e hanno eccepito che né la Pt_1 Pt_2 banca né i garanti avrebbero sottoscritto le fideiussioni qualora non fossero state pattuite la clausola di reviviscenza, la clausola di deroga dell'articolo 1957 cod.civ. e quella relativa agli obblighi del garante in caso di nullità delle obbligazioni garantite.
3.1. In via subordinata, le opponenti hanno chiesto la rideterminazione del quantum oggetto della pretesa creditoria avversaria. In particolare, le opponenti hanno eccepito che le condizioni relative agli interessi applicati e richiesti dalla banca non trovano supporto documentale atteso che nel contratto di conto corrente bancario non sono compilati i campi relativi al tasso debitore per scoperto di conto e di mora e alla commissione trimestrale di massimo scoperto;
la banca inoltre, eccepiscono le opponenti, non ha versato in atti la prova della sottoscrizione da parte del signor legale rappresentante della debitrice principale, di documentazione successiva alla Persona_1 delibera CICR del 9 febbraio 2000 relativa alle condizioni anatocistiche applicabili nonché documentazione idonea a provare il rispetto dell'art. 6 della suddetta delibera.
4. Domanda delle opponenti nei confronti del Fallimento della società A.B.L. s.r.l. Le opponenti ai sensi dell'art. 1953 c.c. hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di dichiarare che la fallita presti le garanzie necessarie per assicurare alle stesse il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso stante, la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 1953 c.c.
5. Costituzione in giudizio di parte opposta. Si è costituita in giudizio la Controparte_4 che, per le ragioni di cui si dirà nel corso della motivazione sì da evitare ripetizioni
[...] espositive, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
6. Intervento in causa ex art. 111 c.p.c. Dopo la chiusura della fase istruttoria, fissata l'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni, si è costituita in giudizio la società CP_2 quale mandataria della società cessionaria del credito oggetto di Controparte_3 causa in ragione della stipula con di un contratto di cessione crediti Controparte_1 pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n.130/1999 (cd. legge sulla cartolarizzazione).
La terza intervenuta si è riportata a tutti gli atti ed alle difese già svolti dalla cedente e ne ha fatto proprie le conclusioni. 6.1. Vale precisare fin d'ora che deve dirsi sussistente la prova dell'intervenuta successione in favore della terza intervenuta non solo perché questa ha prodotto copia della G.U. da cui emerge l'operazione di cartolarizzazione e la dichiarazione della stessa cedente, ma soprattutto perché la successione non è contestata ma anzi espressamente riconosciuta dalle opponenti che hanno aderito alla richiesta formulata dall'opposta di essere estromessa dal giudizio, come si dirà nel § che segue.
7. Sulla richiesta di estromissione. Dopo la costituzione in giudizio della cessionaria
[...]
la banca opposta ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. Controparte_3
A tale istanza hanno aderito le opponenti mentre si è opposta la terza intervenuta.
In ragione di tale opposizione, la ha eccepito che tale rifiuto deve Controparte_4 ritenersi del tutto immotivato e pertanto ha chiesto al Tribunale di considerare la società
[...] tenuta al pagamento delle spese legali riconducibili alle fasi processuali Controparte_6 successive al suddetto rifiuto.
II. Sulle domande formulate dall'opponente Parte_1
8. Rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 1956 cod.civ. La domanda con cui l'opponente ha chiesto di dichiarare la sua liberazione dall'obbligazione di garanzia per Parte_1 non aver la banca richiesto la sua speciale autorizzazione nel concedere ulteriore credito alla società
A.B.L. s.r.l. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Con il supporto della costante giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che se è indubbiamente corretto affermare che incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, è allo stesso modo altrettanto corretto affermare che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune al fideiussore o può presumersi tale (argomentare e termini mutuati da
Cass. n. 20713/2023; in questi stessi termini, ex multis, v. Cass. n. 3761/2006).
Come correttamente eccepito da parte opposta, la signora non può essere qualificata quale Pt_1 garante inconsapevole, la stessa – erede dell'originario garante signor Persona_1 amministratore delegato della società debitrice, e madre dell'attuale amministratrice unica della stessa – è socia della debitrice con la quota del 30% e in tale veste ha partecipato alle assemblee della società, approvandone espressamente i bilanci;
a supporto si rinvia al documento n. 18 prodotto dalla banca opposta. Da tanto consegue, come altrettanto correttamente osservato in conclusione da parte opposta, che la signora fosse consapevole dello stato economico e Pt_1 patrimoniale della società debitrice di cui ha peraltro approvato un bilancio dal quale risulta una esposizione verso le banche pari a 4,3 milioni di euro (tale circostanza è posta peraltro in evidenza dalla stessa opponente . Pt_1
9. Nota sulla dedotta concessione abusiva del credito da parte della Controparte_4
Parte opponente, nel richiedere la liberazione dal suo impegno di garanzia ai sensi dell'art.
[...]
1956 cod.civ., ha eccepito che la condotta della è sussumibile nella Controparte_4 fattispecie della concessione abusiva di credito, la banca avendo continuato a concedere incautamente credito in favore della società dalla grave e conclamata situazione di indebitamento e senza mai inviare alcuna missiva alla signora allo scopo di comunicarle le informazioni Pt_1 relative alle garanzie prestate dal signor Persona_1
E' qui doveroso osservare, sia pure in via di estrema sintesi, che la fattispecie della concessione abusiva di credito rinviene la sua ratio nella tutela dei terzi creditori che, senza colpa, siano rimasti inconsapevoli in ordine alle condizioni patrimoniali e finanziarie di una società loro debitrice (in ordine alla fattispecie abusiva del credito si rinvia, ex multis, a Cass. n.18610/2021 e Cass. n.
29840/2023 e, per delimitare il mobile confine tra la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito e responsabilità della banca per abusivo recesso dal contratto di apertura di credito, a Cass. n. 10125/2021).
E' altrettanto doveroso precisare che, in via teorica, a stretto rigore, il socio (come la signora Pt_1 nel caso di specie) che al contempo risulti titolare di obblighi di garanzia nei confronti dei terzi, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, potrebbe in realtà risultare corresponsabile con l'amministratore dei danni eventualmente subiti dal ceto dei creditori.
III. Sulla domanda di nullità delle fideiussioni formulata dalle opponenti
10. Rigetto della domanda di nullità dei negozi fideiussori. La domanda di nullità dei negozi di fideiussione formulata dalle opponenti è infondata e pertanto deve essere rigettata.
10.1. Vale premettere, con le parole delle Corte di cassazione (n. 4175/2020), che, come da costante giurisprudenza di legittimità, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa
(cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del
20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014). Vale premettere altresì che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 41994/2021, hanno statuito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della L. n. 287/1990 e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (termini mutuati dalla suddetta sentenza).
10.2. La domanda di nullità parziale deve essere rigettata in quanto, nella presente vicenda contrattuale e visti i rapporti intercorsi tra la e la società debitrice principale - Controparte_1 come correttamente eccepito da parte opposta – non è ragionevole ipotizzare che le garanzie non sarebbero state prestate in mancanza delle clausole censurate da parte opponente e conformi al modello ABI perché dall'invalidità delle clausole, a ben vedere, consegue una posizione contrattuale migliorativa del fideiussore;
pertanto, non è dato ravvisare elementi che consentano di ipotizzare che le odierne opponenti e il signor prima non avrebbero assunto la garanzia Pt_2 senza la pattuizione delle suddette clausole.
10.3. Le opponenti hanno eccepito che la banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione qualora le clausole censurate dall'Autorità Antitrust non fossero state inserite nel testo degli stessi.
Tanto sarebbe dato desumere dalle seguenti circostanze:
− che “la , nel corso degli anni in cui la società A.B.L. Controparte_1 srl aveva un quadro economico-finanziario in netto peggioramento, ha continuato a concedere credito alla stessa evidentemente confidando nella solvibilità delle signore e ; Pt_3 Pt_1
− che “nonostante le pessime condizioni economiche in cui versava la società,
non ha mai revocato la linea di credito concessa a Controparte_1 parte debitrice, evidentemente in forza della garanzia omnibus solidale prestata dalle attrici opponenti”;
− che “[è] lapalissiano che, considerando la gravissima esposizione debitoria di
A.B.L., in mancanza di una integrale e assoluta garanzia prestata dalle istanti mediante la sottoscrizione delle tre clausole nulle, la si sarebbe CP_4 determinata altrimenti a tutela del proprio diritto di credito”;
− che “[u]lteriore elemento a sostegno della domanda attorea si ricava dall'analisi della documentazione versata in atti, ovverosia i bilanci del periodo successivo alla morte del signor (2012 - 2018); ricordiamo, Persona_1 infatti, che non appena deceduto il fideiussore originario, il quale agiva anche in qualità di legale rappresentante della società ABL srl, Controparte_1
ha contattato la signora insistendo affinché
[...] Parte_2 quest'ultima sottoscrivesse un nuovo contratto di garanzia per l'importo di €
1.020.000,00 (cfr. doc. 9 avv.)”.1
A tali deduzioni le opponenti fanno seguire la seguente conclusione:
“È dunque di palmare evidenza che controparte, in mancanza delle tre clausole dichiarate in contrasto con l'art. 2 della normativa antitrust, non solo non avrebbe continuato a concedere il credito alla debitrice A.B.L. srl, ma non avrebbe nemmeno ritenuto sufficiente il contenuto della fideiussione prestata dapprima dal signor e, in seguito, dalla signora Persona_1 Pt_2
”
[...]
Da tali deduzioni emerge che le opponenti hanno illustrato le ragioni per cui la Controparte_1
non avrebbe concesso il credito, se non fossero state prestate delle garanzie personali.
[...]
L'oggetto di allegazione e prova da parte delle opponenti, in ragione della domanda di nullità da queste stesse formulato, è però diverso: le opponenti avrebbero dovuto allegare e provare non già che la banca non avrebbe concesso il credito senza la stipula di garanzie fideiussorie, ma avrebbero dovuto allegare e provare che la banca non avrebbe concesso il credito senza la stipula di garanzie fideiussorie che prevedessero nel regolamento contrattuale le tre clausole censurate dall'Autorità
Antistrust. Tale onere, anche già sul piano delle allegazioni, non è stato soddisfatto.
La domanda pertanto è infondata e deve essere rigettata.
IV. Sulla domanda di rideterminazione del quantum formulata dalle opponenti
11. Rigetto della domanda di rideterminazione del quantum. La domanda formulata dalle opponenti sopra riportata sub § 3.1. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
11.1. Le opponenti hanno chiesto in rideterminare il quantum dovuto in conseguenza della nullità del contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 1346 cod.civ., 1284 cod.civ. e 117 TUB (si rinvia al § C dell'atto di citazione). Più in particolare, hanno eccepito che nel contratto di conto corrente prodotto in sede monitoria non sono compilati i campi relativi al tasso debitore per scoperto di conto e di mora e alla commissione trimestrale di massimo scoperto, così come non ha provato il rispetto della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 in ordine all'anatocismo. Tale carenza probatoria, deducono le opponenti, non è stata colmata nel corso del processo dalla banca che ha prodotto l'accordo di modifica contrattuale relativo al fido e allo sconfinamento fido del 22 novembre 2014 e l'autorizzazione addebito interessi datato 7 febbraio 2017, documenti questi da cui non è però possibile pervenire alla determinazione del tasso degli interessi moratori e della commissione trimestrale di massimo scoperto dal mese di maggio 1997 e sino al 22 novembre
2014.
11.2. Parte opposta ha eccepito che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria è rappresentato dal riconoscimento del debito prodotto in sede monitoria sub doc. 11 così risultando dispensata dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Pur a fronte dell'infondatezza della domanda delle opponenti (per le ragioni di cui si dirà nel § 1.3),
è qui doveroso precisare che a fronte di una dichiarazione di riconoscimento di debito il soggetto dichiarante ha pur sempre la facoltà di sollevare l'eccezione di nullità del titolo;
il riconoscimento di debito ha infatti natura dichiarativa e non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, avendo solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale;
ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. opera infatti un'astrazione processuale della causa debendi che comporta però solo una relevatio ab onere probandi per il destinatario della promessa;
la sottoscrizione di un riconoscimento di debito e di un piano di rientro però non precludono la contestazione delle nullità della clausola contrattuale per difetto di forma scritta e pertanto la banca non è esonerata dal documentare le condizioni convenute ab origine nel contratto di conto corrente (in questo senso, v.
Cass. n. 2855/2022).
11.3. Vale precisare altresì che la pattuizione della clausola solve et repete nelle tre fideiussioni sottoscritte dal signor (docc.
3-6 fasc.mon.) e nell'impegno assunto dalla signora Persona_1 in sede di riconoscimento di debito e pattuizione di un piano di rientro (doc. 11 Parte_2 fasc.mon.), ai sensi dell'art. 1462 cod.civ. non impedisce alla parte tenuta ad adempiere di sollevare l'eccezione di nullità, atteso che per espresso disposto codicistico la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
11.4. Tanto precisato, la domanda di rideterminazione del saldo deve essere rigettata perché è stata formulata in modo ipotetico, senza soddisfare l'onere di allegazione.
Nell'atto di citazione le opponenti concludono il § C (“In via subordinata: la rideterminazione del quantum dovuto”) deducendo quanto segue: “Alla luce di quanto sopra esposto, anche sulla base delle risultanze istruttorie che verranno espletate e di cui fin da ora si richiede l'ammissione, si chiede di rideterminare il quantum eventualmente dovuto alla convenuta opposta.”2
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. le opponenti deducono quanto segue:
“Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, del tutto prive di pregio si rivelano le difese di controparte circa l'asserita natura esplorativa della CTU richiesta dalla scrivente, in quanto tale mezzo di prova è fondamentale ai fini di pervenire alla corretta determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle signore e all'istituto di credito opposto;
quantum che Pt_1 Pt_2 dovrà essere necessariamente individuato sulla scorta della documentazione versata in atti, tenendo in debita considerazione l'assenza di pattuizione scritta relativa al tasso di interesse debitore e alla commissione di massimo scoperto da applicare per l'intera durata del rapporto di conto corrente.”3
Vale precisare che parte opposta ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.
Pur a fronte di tale produzione documentale le opponenti, come emerge dai passaggi argomentativi appena riportati per esteso, hanno continuato a formulare in modo ipotetico la domanda di rideterminazione del quantum in tal modo mancando di soddisfare l'onere di allegazione. A fronte della produzione degli estratti conto le opponenti avrebbero potuto verificare la fondatezza della loro prospettazione ipotetica (il minor quantum eventualmente dovuto) e avrebbero quindi dovuto allegare in modo puntuale le risultanze contabili delle verifiche svolte e dunque gli addebiti illegittimi. Non procedendo in tal senso le opponenti hanno così mancato di dedurre i fatti costitutivi della loro pretesa, mentre, vertendo la presente controversia in una situazione soggettiva cd. eterodeterminata, avrebbero dovuto specificare (non solo i profili di diritto ma anche) di fatto
(Cass. n. 1838/2024).
Del tutto correttamente la banca opposta ha pertanto eccepito la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle opponenti che, per le ragioni appena illustrate, risulta inammissibile.
V. Sulla domanda formulata dalle opponenti nei confronti del Fallimento della società
A.B.L. s.r.l.
12. Inammissibilità della domanda delle opponenti nei confronti del Fallimento della società
A.B.L. s.r.l. La domanda formulata dalle opponenti sopra riportata sub § 4 deve essere dichiarata inammissibile. La società debitrice, dopo la dichiarazione di fallimento, ha perso l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni e quindi non può prestare nuove garanzie, essendo stata spossessata dei suoi beni ed essendo ormai priva della capacità di disporne.
VI. Spese di lite
13. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
e sono pertanto poste a carico di parte opponente.
13.1. Nella comparsa conclusionale parte opposta ha dedotto che “[i]l soggetto terzo intervenuto ha ritenuto di opporsi alla richiesta di estromissione. Ne deriva che il terzo intervenuto potrà essere considerato tenuto al pagamento delle spese legali successive a tale, del tutto immotivato, rifiuto.”
Tale domanda in ordine alle spese è infondata. La società terza intervenuta ha supportato la propria decisione di non prestare il consenso all'estromissione illustrando i motivi che, a prescindere dalla loro fondatezza, sono stati svolti con serietà argomentativa. Pertanto, nel rifiuto a prestare il consenso non può essere ravvisata una condotta processuale abusiva.
13.2. Nel rapporto processuale tra le opponenti e parte opposta, visto il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo in particolare conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato in favore l'importo di € 9.142,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
13.3. Per quanto concerne il rapporto processuale tra le opponenti e la terza intervenuta, le prime sono tenute a rifondere le spese di lite anche nei confronti della società terza intervenuta. Come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, occorre rilevare che il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (termini mutuati da Cass. n. 28597/2024 che, a sua volta, conferma la pronuncia Cass. n. 11670/2018).
Visto il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo in particolare conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la sola fase decisoria, per compenso professionale è liquidato in favore l'importo di € 4.253,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 649/2022, pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 2 marzo 2022 e pubblicato il 3 marzo 2022.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 649/2022, pronunciato dal Tribunale di
Bergamo il 2 marzo 2022 e pubblicato il 3 marzo 2022.
4. Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 Parte_1 che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre Controparte_4
15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 Parte_1 società quale mandataria della società che CP_2 Controparte_3 liquida in € 4.253,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 18 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di citazione, pagg.20-22. 2 Enfasi della sottolineatura aggiunta. 3 Enfasi della sottolineatura aggiunta.