Ordinanza collegiale 9 febbraio 2022
Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 7 novembre 2023
Ordinanza presidenziale 26 agosto 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2021, proposto da
BR TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Marcello Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Valdemone n. 31;
contro
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avv.to Valentina Bellomo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede dell’Avvocatura civica in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l’ottemperanza
DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 3922/2017, EMESSA IL 15/12/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EF TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3922, emessa dal Giudice di Pace di Palermo il 15/12/2017;
- che non risulta proposta impugnazione, cosicché è divenuta irrevocabile;
- che, munita di formula esecutiva l’11/1/2018, è stata notificata al Comune il 18/1/2018, mentre il 10/7/2018 è stato notificato atto di precetto (il pignoramento presso terzi presso la casa comunale non ha avuto esito favorevole);
- che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica per intentare azioni esecutive verso la p.a.;
- che l’esponente ha agito in ottemperanza della sentenza, e ha chiesto contestualmente la nomina di un Commissario per l’ipotesi in cui l’inadempienza perduri;
Atteso:
- che, con l’ordinanza collegiale n. 445/2022 è stato sospeso il giudizio, mentre con ordinanza collegiale 3257/2023 è stata confermata la sospensione, in attesa di conoscere gli sviluppi dell’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario con deliberazione del Consiglio comunale 98 del 6/7/2023;
- che, con l’approvazione da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Palermo (come da Delibera n. 193 del 17/7/2025, depositata in atti), risulta superata la causa di sospensione della procedura esecutiva (cui va equiparato per giurisprudenza consolidata il giudizio di ottemperanza) prevista dall’art. 243-bis comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- che, unitamente a detta deliberazione, il Comune e il ricorrente hanno depositato il mandato di pagamento a favore del ricorrente per 3.151,27 €;
Evidenziato:
- che, a fronte del quadro descritto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, infatti, si registra l’integrale soddisfazione della pretesa azionata;
- che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale del Comune resistente e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla causa in epigrafe.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 400 oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TE, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF TE |
IL SEGRETARIO