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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio CO Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2004/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO CP_1 C.F._1
ALDO e dell'avv. SCALA ANTONIO,
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) e quali CP_3 C.F._3 Controparte_4 eredi di (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._4 dell'avv. MARTINICO TOMMASO,
APPELLATE ed APPELLANTI INCIDENTALI avverso la sentenza n. 700/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 04/08/2022
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe le declaratorie del caso, anche di contumacia dell'appellato , e respinta ogni contraria ed ulteriore Controparte_2 istanza, eccezione e de parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 700/2022 del 29.7.2022, pubblicata il 4.8.2022 all'esito della causa iscritta a ruolo al n. 1009/2020 R.G., notificata in data 6.10.2022, così giudicare:
- accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 esercitare l'azione di regresso, per le CP_1
(c.f. ), residente in [...], Largo dell'Olgiata 15,
[...] C.F._1 qualità di ex componente del Consiglio di Amministrazione di NC NT OP NE;
2) dott. (c.f. ), residente in [...]C.F._2
Veggiano (PD) Via S. Agata n. 25, nella qualità di ex componente del Collegio Sindacale di NC NT OP NE;
3) dott. (c.f. Persona_1
), residente in [...](M i n. C.F._5
5, nella qualità di ex componente del Consiglio di Amministrazione di NC NT OP NE, e per esso oggi i suoi eredi dott.ssa e CP_3 dott.ssa e, per l'effetto, Controparte_4
- condannare in favore di i signori 1) dott. Parte_1
(c.f. omma di €uro CP_1 C.F._1
30.000,00; 2) dott. (c.f. ) al pagamento della Controparte_2 C.F._2 residua somma di dott. dott.ssa CP_3 CP_4 quali Eredi del dott.
[...] Persona_1 C.F._5 pagamento della somma di €uro 30.000,00, tutti in ragione delle rispettive responsabilità e quote sopra specificate, oltre al pagamento degli interessi legali di mora dal 6 dicembre 2007 per i convenuti dr. e dott.ssa e CP_1 CP_3 dott.ssa quali Eredi del d e e Controparte_4 Persona_1
2013 pe ata del suo ultimo Controparte_2 pagamento), sino all'effettivo saldo, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza nonché del risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dello equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di Parte_1
o in subordine in via equitativa in misura
[...] secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità a far tempo dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza, oltre che degli interessi legali sulle somme capitali rivalutate dalla data dell'emananda sentenza sino al saldo. pagina 2 di 25 - In ogni caso: respingere, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello incidentale svolti dalle dott. e quali Eredi del dott. CP_3 Controparte_4
con la c it n data 19.5.2024, e Persona_1 altresì respingere la domanda di condanna di Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalle medesime pro appello in data 19.5.2024;
- In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale delle dott. CP_3
e quali Eredi del dr. sulla circo
[...] Controparte_4 Persona_1
“Vero che il dr. ha ricevuto da Persona_1 Parte_1 la lettera ta 30.5.2012, s
[...] di cui al doc. 4 di parte attrice, che Le si rammostra?” nonché prova per testi sulle circostanze di cui ai capi che seguono, sui quai si indica a teste la dott.ssa , c/o NC d'IT – Roma: Tes_1
- “Vero che tra ottobre e dicembre 2018 ha avuto diversi contatti con Pt_2 [...]
prima nella persona dell'avv. Giovanni Lomba Parte_1 persona dell'avv. Luca Cappelli, in merito alla verifica dell'intervenuta imputazione del versamento dell'importo di €uro 540.000,00 effettuato da NC NT in data 6.12.2007, in esecuzione del provvedimento sanzionatorio di NC d'IT assunto con delibera n. 1038 del 15.10.2007 e poi annullato, a valere quale pagamento della sanzione irrogata da NC d'IT per il medesimo importo e le medesime violazioni con la successiva delibera n. 570 del 16.9.2008 - imputazione effettuata da NC NT nel dicembre 2008 con la comunicazione di cui al doc. 3 che Le si rammostra?”;
- “Vero che NC d'IT ha preso atto dell'imputazione di pagamento effettuata da NC NT, di cui al capo che precede?” nonché prova per testi sulle circostanze di cui ai capi che seguono, sui quai si indica a teste il dr. (c.f. ), residente a [...] CodiceFiscale_6 Olona n. 7 ergio Vieira De Mello n. Controparte_5
6:
- “Vero che in data 7 dicembre 2007 ha trasmesso a mezzo telefax a NC d'IT comunicazione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con Delibera n. 1038 del 15 ottobre 2007, per il complessivo importo di €uro 540.000,00, allegando il relativo Modello F23 quietanzato, come da doc. 3 che Le si rammostra”?
- “Vero che in data 31 dicembre 2008 NC AntonNE ha trasmesso a mezzo raccomandata a NC d'IT comunicazione di pagamento a valere sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in rinnovazione con Delibera n. 570 del 16 settembre 2008, per il complessivo importo di €uro 540.000,00, tramite il Modello F23 del 6 dicembre 2007 di cui al capitolo che precede, come da doc. 3 che Le si rammostra”? pagina 3 di 25 Si chiede, infine, disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a Controparte_6 di duplo dell'avviso di ricevimento - o documentazione equipollente idonea a documentare il ricevimento - della lettera raccomandata datata 30.5.2012, spedita da in data 7.6.2012 dall'ufficio postale di Firenze Parte_1
Via Orazio Vecchi n. 5 – 41051 Castelnuovo Persona_1
Rangone (MO) – F omandata identificata da codice numerico prossimo al n. 1470528543-8 ovvero compreso nell'intervallo da n. 1470528543-1 a n. 1470528544-9.
- Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna del dott.
(c.f. ) e delle dott. e CP_1 C.F._1 CP_3 CP_4 quali Eredi del dott. (c.f. ), alla
[...] Persona_1 CodiceFiscale_7 restituzione dell'importo di € 10.584,45 per ciascuno, ricevuto a titolo di spese legali in esecuzione del disposto della sentenza di primo grado.
- Con riserva di fare valere, anche in separata sede, tutti i diritti rivenienti dai fatti costitutivi oggetto dell'odierna controversia.”
Per e CP_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi esposti nel presente atto e/o per eventuali altri emergenti dagli atti e/o documenti del processo e/o rilevabili d'ufficio e/o ritenuti di giustizia: Contr a - in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione dell'art. 342 n. 2 c.p.c.;
b - in via preliminare (subordinata), in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Dott.ssa e della Dott.ssa e/o il difetto di Per_1 CP_4 Contr legittimazione attiva di e/o la ca di interesse ad a capo ad essa e Contr dichiarare inammissibil pello di nei confronti delle Esponenti;
c - in via preliminare (ulteriormente subordinata), in rito, dichiarare inammissibile Contr l'appello proposto da ex art. 348bis c.p.c.;
d – in caso di accoglimento delle conclusioni sub a e/o b e/o c, per l'effetto, confermare la sentenza di I grado e/o adottare ogni provvedimento conseguente e/o connesso;
e – ove l'appello principale sia ritenuto ammissibile e/o comunque in ogni caso prima dell'esame di qualsivoglia questione di merito, in riforma della sentenza impugnata, in rito dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare l'appello principale e le domande Contr tutte di in particolare, in accoglimento dell'eccezione (già proposta in I grado e non esaminata dal Tribunale) di difetto di capacità/legittimazione processuale ex art. 75 c.p.c. (oggetto di appello incidentale e comunque riproposta), con ogni effetto conseguente;
f – ove l'appello principale sia ritenuto ammissibile e/o comunque in ogni caso nel merito, in riforma della sentenza impugnata: pagina 4 di 25 f.
1 - accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto in capo alla Dott.ssa Per_1 Contr e della Dott.ssa e per l'effetto rigettare l'appello principale di e tutte le CP_4 domande attoree to infondate in fatto e/o in diritto;
f.2 – e/o in accoglimento delle difese ed eccezioni già proposte in I grado dal Dott. e non esaminate dal Tribunale ed oggetto di appello incidentale e comunque Per_1 ste [e, quindi, per inesistenza dei presupposti del diritto di regresso ed, in particolare, inesistenza di pagamento o, comunque, inesistenza di un pagamento in esecuzione di un provvedimento sanzionatorio valido ed efficace, inesistenza del debito principale eventualmente adempiuto dalla in via subordinata, per Pt_1 intervenuta estinzione del diritto di regresso per prescrizione (con conferma della sentenza di primo grado per l'ipotesi in cui sia accolta l'eccezione di prescrizione nei termini di cui alla sentenza di primo grado); in via subordinata, in applicazione del principio del favor rei, applicando la successiva, in termini di tempo, normativa più favorevole di cui al d.lgs. n. 72 del 2015; e/o comunque per eventuali ulteriori motivi, anche emergenti dagli atti e/o documenti di causa, dalle risultanze del processo e/o ritenuti di giustizia e/o comunque rilevabili d'ufficio], accertare e dichiarare Contr l'inesistenza del diritto di regresso fatto valere da e per l'effetto rigettare l'appello Contr di e tutte le domande attoree in quanto infon fatto e/o in diritto;
f.3. – nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta fondata la domanda di regresso avversaria, nel merito, rigettare tutte le ulteriori domande attoree in quanto infondate in fatto e/o in diritto o, comunque, in via subordinata, accogliere quanto di ragione nei limiti del non prescritto;
g - in ogni caso, adottare ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno e/o conseguente e/o connesso;
h - in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare le istanze istruttorie formulate Contr da
i – in ogni caso, rigettare la domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di I grado in quanto infondata in fatto ed in diritto;
l – in ogni caso, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare l'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c., I co., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà congrua, facendo eventualmente applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., ovvero, in subordinata, ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c. con al pagamento di una somma equitativamente determinata da parte del Giudice, tenuto anche conto del valore del giudizio;
m - in ogni caso, condannare parte attrice appellante principale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento (maggiorato del 30% ex art. 4, co.
1-bis, d.m. n. 55/2014 ss. mod.), delle spese di lite, onorari, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, in favore delle Esponenti Dott.ssa e della Per_1
Dott.ssa il tutto del doppio grado di giudizio. In ogni caso, ponenti CP_4 dichiaran on accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove dell'appellante principale e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione, con
pagina 5 di 25 concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La citava in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1 di Siena, , e per chiedere la CP_1 Controparte_2 Persona_1 loro condanna, nella loro qualità di ex componenti degli organi sociali di NC
NT OP NE, e precisamente di ex componente del Collegio
Sindacale il secondo e di ex componente del Consiglio di Amministrazione gli altri due, al pagamento della somma di € 18.000 il secondo ed €30.000 ciascuno gli altri due.
A sostegno della propria pretesa la banca deduceva che:
- a seguito di accertamenti ispettivi di vigilanza presso NC NT
OP NE (poi fusa mediante incorporazione in
[...]
, effettuati dal 6 luglio 2006 al 14 dicembre 2006, la Parte_1
NC d'IT aveva rilevato le seguenti irregolarità “
1. carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore (art. 53, 1° comma, lett.
d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11 Istr. Vig.);
2. carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit.
IV, Cap. 11 Istr. Vig.)”;
- con provvedimento del Direttorio di NC d'IT n. 1038 del 15 ottobre
2007 venivano irrogate sanzioni amministrative ex art. 145 T.U.B. nei confronti dei soggetti indicati nella proposta della Commissione per l'esame delle irregolarità presso NC d'IT sanzioni per un importo complessivo di Euro 540.000,00;
- detto provvedimento, tuttavia, su ricorso di NC NT OP
NE (che, nel frattempo aveva provveduto al pagamento dell'intero pagina 6 di 25 importo delle sanzioni, immediatamente esecutive, quale responsabile civile obbligata in solido) e dei singoli esponenti sanzionati, veniva annullato dalla
Corte d'Appello di Roma con decreto del 24 aprile 2008, in ragione della mancata allegazione del Parere dell'Avvocato Capo di NC d'IT;
- con provvedimento n. 570 del 16 settembre 2008 il Direttorio di NC
d'IT, avuto riguardo alla “completezza e correttezza dell'iter procedimentale in esito al quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio (delibera del Direttorio n. 1038 del 15 ottobre 2007) poi annullato dalla Corte d'Appello di Roma con il decreto depositato il 24 aprile
2008” e “preso atto che permangono in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione n. 865464 del 7 settembre 2007, qui integralmente richiamate e recepite, i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti ritenuti responsabili
e quindi per la rinnovazione del provvedimento irrogativo delle sanzioni medesime”, aveva inflitto nuovamente le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 T.U.B. nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Direttore Generale e dei componenti del Collegio
Sindacale nella misura complessiva di Euro 540.000,00;
- la NC d'IT aveva quantificato le singole sanzioni pecuniarie nella misura indicata nella domanda;
- la NC NT OP NE, civilmente responsabile a norma dell'art. 145 comma 10 T.U.B., aveva provveduto al pagamento della complessiva sanzione imputando, con comunicazione a NC d'IT in data 31.12.2008, alla nuova sanzione, il pagamento effettuato per quella annullata, con obbligo di esercitare il successivo regresso nei confronti dei singoli responsabili;
- con lettere raccomandate del 30.5.2012 e del 26.4.2017, Parte_1
– quale successore universale nei rapporti di NC
[...]
NT OP NE – aveva intimato ai convenuti, a ciascuno per la pagina 7 di 25 quota di pertinenza, il pagamento di quanto corrisposto dalla NC;
- nessuno degli intimati aveva provveduto al pagamento, ad eccezione del dr.
, che aveva versato l'importo parziale di Euro 12.000,00, CP_2 restando quindi debitore del residuo importo di Euro 18.000,00.
Si costituivano in giudizio tutti e tre i convenuti, formulando eccezioni preliminari Contr e contestando la pretesa di perché prescritta e in ogni caso infondata nel merito. Contr In particolare, il Dott. eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di CP_1 ad agire in regresso nei suoi confronti per via del decorso del termine ex artt.
2949 c.c. nonché ex art. 28 L. 689/1981, chiedendo conseguentemente il rigetto di tutte le domande poste nei suoi confronti. Nel merito, il medesimo convenuto Contr rilevava comunque l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa di compresa l'inesistenza del preteso diritto di regresso;
eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione ad agire in regresso della a seguito degli Pt_1
Contr interventi correttivi di cui al D.Lgs. n. 72/2015, nonché la circostanza che non risultava avere attivato tutti i rimedi giurisdizionali contro la sanzione.
Il Dott. eccepiva: Per_1
- l'inammissibilità della domanda di regresso per difetto di legittimazione processuale e/o capacità processuale per mancanza del potere di Contr rappresentanza per in capo al Dott. che aveva Persona_2 sottoscritto la procura alle liti;
- l'inammissibilità della domanda di regresso per difetto di legittimazione ad Contr agire di non rientrando il diritto nel ramo di azienda oggetto di fusione;
- l'inesistenza del diritto di regresso per difetto di titolarità attiva del rapporto e comunque, per inesistenza di qualsivoglia pagamento, o comunque per l'inesistenza di un pagamento effettuato in esecuzione di un provvedimento sanzionatorio valido ed efficace;
- la prescrizione del diritto, contestando la valenza interruttiva della pagina 8 di 25 raccomandata, in quanto non contenente un'intimazione di pagamento, e negando comunque di averla ricevuta;
- in via ulteriormente subordinata, in applicazione del principio del favor rei, chiedeva l'applicazione della successiva, in termini di tempo, normativa più favorevole di cui al d.lgs. n. 72 del 2015.
Il Dott. disconosceva altresì le sottoscrizioni apposte sulle cartoline di Per_1 ricevimento delle raccomandate in data 05/05/2017 (doc. 5, oggi doc. D.
1.5 fasc. Contr MPS) e in data 08/11/2018 (doc. 6, oggi doc. D.
1.6. fasc. , rilevando che esse erano eventualmente state apposte da altri soggetti non identificati, ed in ogni caso che non aveva mai avuto conoscenza di tali atti. Contr Anche il dott. eccepiva il difetto di legittimazione attiva di e la CP_2 prescrizione dell'azione di regresso, contestando la condotta scorretta della Contr controparte, in conseguenza della quale chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 700/2022 pubblicata il 04/08/2022, il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice rigetta la domanda attorea nei confronti di tutti i convenuti;
Controparte_8
Dichiara assorbita ogni altra eccezione o riconvenzionale;
Pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese processuali liquidate in €
7.254,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge, per ciascuno, per le parti e e in € 1.615,00 per il CP_1 Per_1 convenuto oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per CP_2 legge per il convenuto ”. CP_2
Nello specifico, il giudice, applicando il principio della “ragione più liquida”, individuava il dies a quo della prescrizione nel 6 dicembre 2007, data del pagina 9 di 25 pagamento da parte della banca, ma riteneva che la lettera inviata il 30 maggio
2012 non fosse idonea a costituire in mora i debitori, trattandosi di un mero invito e non di una intimazione.
Ritenendo quindi che non fosse intervenuto stato alcun atto interruttivo valido, il decidente affermava che la prescrizione era maturata il 6 dicembre 2012, prima che venisse introdotto il giudizio per l'azione di regresso.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
Contr (di seguito anche APPELLANTE o o conveniva in
[...] Pt_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , CP_1 CP_2
e gli EREDI
[...] Parte_3
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Sulla interruzione della prescrizione;
2) Sul riconoscimento dell'obbligazione di pagamento operato dal convenuto attraverso l'eccezione riconvenzionale;
CP_2
3) Ingiusta condanna della al pagamento delle spese legali. Pt_1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello ed, in ogni caso, riproponeva le ulteriori eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
Si costituivano altresì ed quali eredi di CP_3 Controparte_4
le quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità Persona_1 dell'appello, chiedendone nel merito il rigetto. Le appellate avanzavano altresì pagina 10 di 25 appello incidentale, con il quale di fatto riproponevano le questioni rimaste assorbite in primo grado, per l'ipotesi in cui venisse ravvisata una forma di rigetto implicito.
rimaneva invece contumace. Controparte_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello, essendo stati pienamente rispettati i canoni di redazione indicati nell'art. 342 n. 2 c.p.c., avendo l'appellante compiutamente indicato le parti della sentenza impugnata ed i motivi per cui se ne chiede la riforma.
L'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è invece assorbita dall'intervenuto passaggio in decisione della causa.
Passando al merito dell'impugnazione, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui si afferma che la raccomandata inviata ai debitori, non contenendo un'intimazione, ma un semplice invito al pagamento, non sarebbe idonea ad interrompere il termine di prescrizione. Contr Afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la nota conterrebbe una chiara intimazione di pagamento, indicando compiutamente la fonte del debito e la volontà di chiederne l'adempimento, mentre sarebbe irrilevante la formula utilizzata, costituendo essa una forma di cortesia nei confronti dei debitori.
Il rilievo è fondato.
pagina 11 di 25 La giurisprudenza è costante nell'affermare che un atto per essere idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
La giurisprudenza precisa altresì che l'elemento oggettivo, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti (v. per tutte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Nel caso in esame, il contenuto della nota, identico per tutte e tre i convenuti, è il seguente:
pagina 12 di 25 Sono stati quindi chiaramente indicati il soggetto debitore e l'obbligazione rimasta inadempiuta, oltre alla fonte dell'obbligazione stessa.
Altrettanto chiara è la manifestazione della volontà di richiedere l'adempimento, essendo del tutto irrilevante che sia stata utilizzata l'espressione “invitiamo” al pagamento, e non “intimiamo” lo stesso, emergendo comunque chiaramente la volontà di ottenere l'altrui adempimento.
La sentenza deve pertanto essere interamente riformata, con la conseguente necessità di esaminare nel merito le ulteriori eccezioni rimaste assorbite, ivi compresa la difesa delle appellate ed riproposta CP_3 Controparte_4 nel presente giudizio come motivo di appello incidentale, relativa alla prova del ricevimento delle lettere di messa in mora.
3. Seguendo l'ordine logico delle questioni, la prima delle eccezioni rimaste assorbite che deve essere esaminata, che costituisce anche l'oggetto della seconda censura alla sentenza impugnata ed il terzo motivo di appello incidentale delle eredi di è quella di carenza di legittimazione attiva in Persona_1
Contr capo a e di difetto di capacità processuale della stessa.
L'eccezione viene riproposta sotto un duplice profilo: con riferimento ad un primo aspetto viene dedotta dalla difesa l'assenza di prova in ordine al Per_1
Contr trasferimento da NT a del diritto di regresso per effetto della fusione per incorporazione;
sotto un secondo aspetto, invece, viene dedotto dalla difesa il venir meno dell'obbligo di regresso per effetto dell'abrogazione del CP_1 comma 10 dell'art. 145 T.U.B. ad opera del D.Lgs. n. 72 del 2015, essendo le banche divenute dirette destinatarie delle sanzioni.
3.1. Con riferimento al primo profilo viene evidenziato che:
«a) in data 23/04/2008 (con iscrizione in data 10/11/2008) era istituita anche una avente C.F. (cfr. fasc. I Controparte_9 P.IVA_2 grado doc. 1.5, visura ); b) con atto del 22/12/2008, Controparte_9
l'assemblea straordinaria della avente C.F. Controparte_9
deliberava un aumento di capitale “liberato integralmente mediante P.IVA_2
pagina 13 di 25 conferimento da parte dell'unico socio del Parte_1 ramo aziendale bancario di essa banca Parte_1 proveniente alla conferente, unitamente a maggiore consistenza, dall'incorporazione di operazione in corso di Controparte_9 perfezionamento…” (cfr. fasc. I grado doc. 1.6, verbale ass. straord.
22/12/2008); c) la riceveva senza soluzione di Controparte_9 continuità in conferimento il ramo d'azienda dell'attività bancaria, con i relativi rapporti e diritti attivi e passivi della vecchia NT, nominava gli organi sociali e diveniva destinataria di tutta l'attività compresi crediti, personale Contr dipendente, etc., della vecchia NT incorporata in [il ramo d'azienda
è proseguito nella , portando con sé tutti i rapporti Controparte_9 attivi e passivi (anche quelli relativi all'attività bancaria proveniente da
NT, che ha originato anche l'ispezione di NC d'IT) della incorporanda NT (si riporta testualmente il passaggio risultante a pag. 5 terzultimo paragrafo del fasc. I grado doc.
1.6 poco sopra cit.:…“ Pertanto il ramo
d'azienda conferito è composto dai beni mobili, diritti, rapporti contrattuali, rapporti con la clientela, crediti e debiti, azioni e ragioni, cause relative a giudizi attivi e passivi (azioni giudiziali ed azioni revocatorie ed altre passività), inerenti e correlati all'esercizio delle attività proprie di esso ramo e da tutti gli elementi, sia di attivo che di passivo …”)]; d) il rapporto giuridico fatto valere nel giudizio di Contr primo grado da non era quindi nella titolarità di NT, avente C.F.
, e cioè della società che era oggetto di fusione per incorporazione P.IVA_3
Contr con l'atto del 22/12/2008 sub doc. 12 fasc. I grado oggi doc. D.2.12».
In sostanza, quindi, si afferma che il credito vantato non sarebbe stato Contr eventualmente acquisito da ma ne sarebbe divenuta titolare la CP_9
.
[...]
Al riguardo, l'odierna parte appellante ha prodotto primo grado sub doc. 12 l'atto di fusione mediante incorporazione del 22.12.2008 a rogito del Notaio Dr. Per_3
pagina 14 di 25 , Rep. n. 27255 - Racc. 11860 (riprodotto nel presente giudizio Persona_4 come D.2.12).
L'art. 4 di tale atto prevede:
“Con la presente fusione la Società si estingue e la Controparte_9 subentra di pieno diritto in tutto il Parte_1 patrimonio attivo e passivo della incorporata e così subentra in tutti i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni e comunque in ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata; in tutti gli atti, documenti, depositi, titoli, contratti, ordini, marchi, brevetti, licenze, convenzioni, polizze, negozi definitivi e preliminari, rapporti di lavoro, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui la Società incorporata è titolare, nessuno escluso od eccettuato, anche se sorto in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale assunta a base della fusione.
In particolare: … in tutti i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo”.
Alla luce dell'inequivocabile tenore letterale dell'atto di fusione, quindi, non possono aversi dubbi in ordine al fatto che tutti i diritti originariamente facenti Contr capo a siano passati nella titolarità di ivi compresi Controparte_9 quelli di cui si discute. Contr Il diritto di cui si discute, poi, non è stato nuovamente trasferito da alla
. Controparte_9
Dal doc.
1.6 prodotto dalle infatti, si evince che oggetto del Pt_4 Per_1 conferimento del ramo di azienda è stata una parte degli sportelli bancari della
NC NT (venendone esclusi 34) ed i rapporti in essere presso gli stessi, con la precisazione che “il ramo d'azienda conferito è composto dai beni mobili, pagina 15 di 25 diritti, rapporti contrattuali, rapporti con la clientela, crediti e debiti, azioni e ragioni, cause relative a giudizi attivi e passivi (azioni giudiziali ed azioni revocatorie ed altre passività), inerenti e correlati all'esercizio delle attività proprie di esso ramo e da tutti gli elementi, sia di attivo che di passivo, dalle garanzie di ogni tipo
e dagli impegni - riconducibili alla incorporanda in Controparte_9 relazione all'attività bancaria svolta presso i predetti sportelli”.
È chiaro, quindi, che oggetto del conferimento sono esclusivamente i diritti nascenti dai rapporti instaurati presso gli sportelli bancari ceduti.
Il diritto di cui si discute, dunque, è chiaramente escluso da tale perimetro, trattandosi di un diritto di regresso sorto per effetto del pagamento di sanzioni pecuniare irrogate dall'Autorità Amministrativa.
3.2. Quanto al secondo profilo, poi, si osserva che l'abrogazione del comma 10 dell'art. 145 T.U.B. ad opera del D.Lgs. n. 72 del 2015 non può avere alcun impatto sulle fattispecie, che si sono interamente formate sotto la vigenza della precedente normativa. Contr Nel caso in esame il diritto di regresso invocato da è sorto per effetto del pagamento della sanzione inflitta il 15 ottobre 2007, per la quale era solidalmente responsabile, che si afferma essere avvenuto a mezzo dell'imputazione di pagamento, comunicata il 31.12.2008.
Il diritto, quindi, per come rappresentato, è certamente sorto prima dell'abrogazione del decimo comma dell'art. 145 TUB, per cui l'odierno giudizio è regolato dalla disciplina previgente.
4. Sempre in via preliminare, come primo motivo di appello incidentale, viene ribadita dalla difesa di ed l'eccezione di difetto di CP_3 Controparte_4
Contr legittimazione processuale di in quanto, alla data della firma della procura alle liti (26/02/2020) in calce all'atto di citazione di primo grado, il Dott. Per_2
non sarebbe stato munito dei necessari poteri di rappresentanza e di
[...]
Contr Contr firma per Viene in particolare lamentato che non abbia prodotto gli atti pagina 16 di 25 menzionati nell'intestazione dell'atto di citazione e nella procura alle liti, e cioè la delibera del c.d.a. del 25 marzo 2014 ed il vigente Statuto Sociale.
Con riferimento alla documentazione prodotta, poi, si afferma che l'atto pubblico
“revoca di procura e conferimento di procura speciale” del 12 maggio 2014 Contr (Notaio rep. n. 33190, racc. n. 15728) (contenuto nel fasc I grado Per_4 doc. 14 da pag. 2 a pag. 42, oggi doc. D.3.14) non indica in nessuna pagina il nominativo dei procuratori speciali nominati, ma prevede il conferimento di poteri a dipendenti che ricoprono vari ruoli costituiti in strutture organizzative della
NC. Inoltre, l'attestazione contenuta nella prima pagina del doc. 14 e nel doc.
15 sarebbe un mero documento di parte, privo di sottoscrizione.
L'assunto non è condivisibile, essendo la documentazione prodotta sufficiente a dimostrare l'esistenza del potere di rappresentanza.
La procura, poi, non deve necessariamente contenere il nominativo del soggetto incaricato, che ben può essere indicato per relationem. Pienamente valida è quindi la scelta di effettuare la nomina mediante il richiamo alla posizione rivestita all'interno dell'istituto bancario, senza necessità di indicare di volta in volta i nominativi.
Quanto al firmatario della procura, la documentazione prodotta dimostra il possesso in capo al dott. di una qualifica che lo rendeva capace di Per_2 conferire una valida procura alle liti per conto della banca. Tali documenti, poi, hanno pieno valore probatorio, essendo evidente che la posizione rivestita nell'organigramma aziendale non possa che essere attestata dalla stessa banca, ovvero l'unico soggetto in possesso di tale informazione.
5. Una seconda questione preliminare riguarda la legittimazione passiva di ed quali eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_1
Le appellate, infatti, hanno ribadito l'eccezione riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che in forza del principio di personalità della sanzione amministrativa di cui agli artt. 7 e 6, ult. co., l. n. 684/1981,
pagina 17 di 25 l'obbligazione non sarebbe trasmissibile agli eredi, estinguendosi con la morte del responsabile.
Anche tale eccezione si fonda su un errata interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Nel caso in esame, infatti, la fattispecie sanzionatoria si è interamente perfezionata, con l'irrogazione della sanzione, nel momento in cui Persona_1 era in vita, risalendo il decesso al 01/07/2023. Anche il pagamento da parte
[...]
Contr di è intervenuto prima della morte del debitore, per cui non si discute della trasmissibilità agli eredi della sanzione, ma di quella dell'obbligazione restitutoria derivante dal diritto di regresso, sorta prima del decesso dell'obbligato, ed in relazione alla quale non vi sono limiti legislativi.
Parimenti non risulta pertinente il riferimento operato dalle stesse appellate al principio del favor rei, che imporrebbe a loro dire l'applicazione della normativa successiva più favorevole, sempre perché la riforma è successiva al momento in cui la fattispecie sanzionatoria si è perfezionata e consolidata.
6. Con il secondo motivo l'appellante principale critica la decisione nella parte in cui ha escluso, con riferimento alla posizione di , che Controparte_2
l'avvenuto pagamento parziale costituisse un implicito riconoscimento di debito, sul presupposto che “non è dato sapere quando sia avvenuto e in quali circostanze al fine di accertarne la valenza quale riconoscimento del debito complessivo ascrittogli dalla NC. Né alcuna indicazione può provenire a tale titolo dai pagamenti documentati dal convenuto che la NC attribuisce ad altra causale” (cfr. pag. 9 sentenza, primo capoverso).
Il motivo è fondato.
Il pagamento parziale di per sé non può comportare il riconoscimento del debito per la quota residua, in assenza di elementi ulteriori dai quali desumere la volontà di ammettere l'esistenza del debito non ancora saldato, come avviene ad esempio quando vi sia una richiesta di rateizzazione (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024), oppure quando il debitore precisi esplicitamente che il pagina 18 di 25 pagamento avviene in acconto sul maggiore avere (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 7820 del 27/03/2017).
Nel caso in esame è stata soltanto allegata la circostanza dell'intervenuto pagamento, non contestata, senza che sia emerso alcun altro elemento da quale desumere che il debitore ammettesse l'esistenza del debito non estinto.
Va però evidenziato che il convenuto , nel costituirsi in primo grado, CP_2 ha svolto difese incompatibili con la contestazione del debito.
Nella comparsa di costituzione, infatti, sono state sollevate eccezioni preliminari di improcedibilità dell'azione, difetto di legittimazione attiva e prescrizione, senza mai contestare nel merito l'intervenuto pagamento e la sua entità. Per di più, per quanto in via subordinata, il convenuto ha sollevato un'eccezione di estinzione parziale per intervenuto pagamento, che implica l'implicito riconoscimento dell'esistenza del debito.
L'eccezione, poi, è risultata infondata, in quanto è stato dimostrato che il pagamento ulteriore allegato dal era in realtà da imputare ad una CP_2 diversa sanzione. La banca ha infatti provato che il dr. è stato CP_2 destinatario di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, per l'ammontare di € 16.100,00 (doc. 13 del primo grado, pag. 8), irrogatagli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta di Consob in data 11.2.2005, importo esattamente corrispondente al pagamento parziale dedotto in aggiunta rispetto a Contr quello di € 12.000 ammesso da
Per quanto non sia intervenuto un vero e proprio riconoscimento di debito, certamente a livello processuale vi è stata una mancata contestazione del fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria, che impone in ogni caso di considerare provata la circostanza.
La sentenza deve, quindi, essere riformata anche sotto tale aspetto, per cui, superate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, secondo le argomentazioni esplicitate esaminando le difese di analogo contenuto degli altri appellati, il dott. deve essere condannato al pagamento della somma CP_2
pagina 19 di 25 di € 18.000, pari alla quota di debito ulteriore rispetto al pagamento di €12.000 pacificamente intervenuto.
7. Il terzo motivo di appello principale riguarda le spese di lite e risulta assorbito dal fatto che la riforma della sentenza impone comunque la revisione integrale del giudizio di soccombenza.
8. Con il quarto motivo le appellanti incidentali ripropongono la difesa inerente alla mancanza di prova del pagamento dal quale sorgerebbe il diritto al regresso.
In particolare, si afferma che il modello F23 depositato dalla banca (doc. 3 fasc. I Contr grado oggi doc. D.1.3) non sarebbe idoneo a dimostrare l'effettuazione del pagamento in quanto: «1) è palesemente incompleto;
2) è privo di numero di riferimento (campo 3); 3) reca data non certa, e pertanto è in ogni caso inopponibile (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2704 c.c.) ai terzi (quali le Esponenti) nella vicenda;
4) è privo dell'indicazione di qualsivoglia importo accanto alla descrizione (campo 12); 5) è privo di qualsivoglia sottoscrizione [in particolare, manca la sottoscrizione, che avrebbe dovuto essere apposta dall'ipotetico presentatore del modello (che avrebbe dovuto essere la
NT in persona di un soggetto munito di specifici poteri), e che dovrebbe essere inserita in basso a destra nel modello (il campo è completamente vuoto).
L'assenza di detta firma ha privato il documento di qualsivoglia efficacia probatoria e si osservi che sul punto alcuna replica è stata fornita dalla difesa avversaria]; 6) è privo della quietanza e comunque di qualsivoglia dichiarazione attestante il pagamento [come noto, un pagamento si prova con la quietanza e, nella fattispecie concreta, non vi è alcuna quietanza;
questa non può infatti in alcun modo essere costituita dalle compilazioni in basso a sinistra del modello né da un timbro nè da un'asserita sigla (che, tra l'altro, non risulta affatto;
peraltro non vi è neppure alcuna specifica indicazione “per quietanza”, come controparte sembrerebbe voler sostenere) che sarebbero al centro del documento prodotto
(senza alcuna attestazione in ordine all'avvenuto pagamento)]; 7) non fa evincere
pagina 20 di 25 che qualsivoglia operazione sia andata a buon fine e che l'Autorità abbia riscosso».
Inoltre, la mancanza della prova del diritto al regresso viene ricollegata al fatto che il pagamento effettuato dalla a seguito dell'emissione della sanzione Pt_1 originariamente irrogata da NC d'IT con delibera n. 1038/2007, poi annullata e rinnovata con delibera n. 570/2008, non sarebbe imputabile a quest'ultimo provvedimento.
Dal punto di vista formale si osserva che il Modulo F23 prodotto a dimostrazione dell'avvenuto pagamento riporta nella parte riservata alla compilazione del
“Concessionario della NC o delle Poste” delegato alla riscossione di imposte, tributi e sanzioni amministrative, la data del pagamento e i codici del
Concessionario ed, al centro del documento, il timbro e una sigla per quietanza dello stesso Concessionario che ha riscosso la sanzione;
nonché, di nuovo, la data del pagamento: nel caso di specie, in data 6 dicembre Controparte_10
2007.
In basso è riportato anche l'importo versato.
Il documento, pertanto, è pienamente valido per provare l'intervenuto pagamento in favore dell' . Controparte_11
Nessuna conseguenza dal punto di vista probatorio deriva poi dal fatto che la data non sia certa, né è necessario che venga prodotta una quietanza del creditore per provare che il pagamento gli è stato diretto.
Quanto alla riferibilità di tale pagamento alla sanzione inflitta a seguito della rinnovazione della delibera, poi, è in atti la nota del 31.1.2008 con la quale
NT, richiamando il pagamento del 3.12.2007, ha dichiarato di volerlo imputare alla sanzione da ultimo inflitta (doc. D.1.3).
Tale imputazione di pagamento ha avuto certamente un effetto estintivo dell'obbligazione. Per effetto dell'annullamento della prima delibera, infatti, il pagamento effettuato è divenuto un indebito oggettivo, per cui la banca, piuttosto pagina 21 di 25 che chiederne la restituzione, ben poteva imputarlo a debiti scaduti di carattere differente.
La prova del fatto che la nota sia stata inviata all' , poi, si Controparte_11 desume chiaramente dal rapporto dell'esito dell'invio del fax ad essa allegato
(peraltro le appellanti incidentali non hanno mai riferito di avere ricevuto una autonoma richiesta di pagamento nel corso della durata del processo, circostanza che conferma a livello presuntivo l'intervenuto pagamento).
9. La difesa di ed ripropone altresì l'eccezione CP_3 Controparte_4 di prescrizione, deducendo che la lettera di messa in mora, la cui validità astratta quale atto interruttivo è già stata riconosciuta, non sarebbe stata mai ricevuta dal loro dante causa. Contr In effetti, la ricezione della missiva non è stata documentata da
La banca ha comunque riproposto al riguardo le istanze istruttorie rigettate dal
Tribunale con ordinanza del 17/02/2021, ovvero la prova per interrogatorio formale degli eredi del convenuto dr. sulla circostanza di cui al Persona_1 capo che segue: “Vero che il Dott. ha ricevuto da Persona_1 [...] la lettera raccomandata datata 30.5.2012, spedita da Parte_1
Firenze CMP il 7.6.2012, di cui al doc. 4 di parte attrice, che Le si rammostra?”, nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a di duplo Controparte_6 dell'avviso di ricevimento - o documentazione equipollente idonea a documentare il ricevimento - della lettera raccomandata datata 30.5.2012, spedita da
[...] in data 7.6.2012 dall'ufficio postale di Firenze Parte_1
CMP e diretta al dr. Via Orazio Vecchi n. 5 – 41051 Persona_1
Castelnuovo Rangone (MO) – Fraz. Montale, raccomandata identificata da codice numerico prossimo al n. 1470528543-8 ovvero compreso nell'intervallo da n.
1470528543-1 a n. 1470528544-9.
Tale richiesta istruttoria viene contestata dalle appellanti incidentali, le quali affermano che l'appellante non potrebbe limitarsi a riproporre le istanze pagina 22 di 25 istruttorie, essendo onerata della proposizione di uno specifico motivo di appello sul punto.
Tale assunto non è però condivisibile.
La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito possono essere oggetto di mera riproposizione, con il solo limite che essa deve essere specifica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16420 del 09/06/2023) e ribadita nella precisazione delle conclusioni, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del
04/04/2022).
Nel caso in esame la riproposizione è senz'altro specifica, contenendo anche il testo dei capitoli richiesti, ed è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
È quindi necessario rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione dei suddetti mezzi di prova, che risultano decisivi.
Con riferimento alla posizione di , invece, la prova della ricezione è CP_1 evincibile dal contenuto della nota di riscontro inviata alla banca.
Il doc.
4.18 di parte appellante, infatti, contiene una lettera proveniente da CP_1
, e mai disconosciuta, nella quale viene premesso:
[...]
pagina 23 di 25 Tale affermazione risulta compatibile esclusivamente con l'avvenuta ricezione della lettera di messa in mora.
Con riferimento alla posizione di , poi, è stata prodotta la Controparte_2 prova della ricezione (doc. D4.16).
È, inoltre, documentalmente provata la successiva interruzione della prescrizione Contr con le raccomandate datate 26.4.2017 (doc. 5 fascicolo di primo grado e gli Contr inviti alla negoziazione assistita datati 26.10.2018 (doc. 6 .
Contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa di , poi, il termine di CP_1 prescrizione decorre dalla data del pagamento, e non certo dalla data di commissione dell'illecito, posto che l'obbligazione di cui si discute è quella di regresso.
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata, essendo intervenuto un valido atto interruttivo.
10. In riforma della sentenza impugnata, quindi, deve essere CP_1 condannato a restituire a la somma di € 30.000, Parte_1 mentre va condannato a pagare la somma di € 18.000. Su Parte_5 tali somme spettano gli interessi in misura legale dalla data di messa in mora al saldo.
La causa deve invece essere rimessa sul ruolo limitatamente alla posizione delle eredi di per l'ulteriore trattazione. Persona_1
11. Il regime delle spese sarà regolato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
, ed quali eredi di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, con l'intervento di Siena, avverso la sentenza n. 700/2022 Persona_1 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 04/08/2022, così provvede:
pagina 24 di 25 1. Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma di € 30.000, nonché a pagare alla
[...] Parte_5 medesima la somma di € 18.000, il tutto maggiorato degli interessi in misura legale dalla data di messa in mora al saldo;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento alla posizione delle eredi di per l'ulteriore trattazione;
Persona_1
3. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio CO
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio CO Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2004/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO CP_1 C.F._1
ALDO e dell'avv. SCALA ANTONIO,
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) e quali CP_3 C.F._3 Controparte_4 eredi di (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._4 dell'avv. MARTINICO TOMMASO,
APPELLATE ed APPELLANTI INCIDENTALI avverso la sentenza n. 700/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 04/08/2022
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
In data 28.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe le declaratorie del caso, anche di contumacia dell'appellato , e respinta ogni contraria ed ulteriore Controparte_2 istanza, eccezione e de parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 700/2022 del 29.7.2022, pubblicata il 4.8.2022 all'esito della causa iscritta a ruolo al n. 1009/2020 R.G., notificata in data 6.10.2022, così giudicare:
- accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 esercitare l'azione di regresso, per le CP_1
(c.f. ), residente in [...], Largo dell'Olgiata 15,
[...] C.F._1 qualità di ex componente del Consiglio di Amministrazione di NC NT OP NE;
2) dott. (c.f. ), residente in [...]C.F._2
Veggiano (PD) Via S. Agata n. 25, nella qualità di ex componente del Collegio Sindacale di NC NT OP NE;
3) dott. (c.f. Persona_1
), residente in [...](M i n. C.F._5
5, nella qualità di ex componente del Consiglio di Amministrazione di NC NT OP NE, e per esso oggi i suoi eredi dott.ssa e CP_3 dott.ssa e, per l'effetto, Controparte_4
- condannare in favore di i signori 1) dott. Parte_1
(c.f. omma di €uro CP_1 C.F._1
30.000,00; 2) dott. (c.f. ) al pagamento della Controparte_2 C.F._2 residua somma di dott. dott.ssa CP_3 CP_4 quali Eredi del dott.
[...] Persona_1 C.F._5 pagamento della somma di €uro 30.000,00, tutti in ragione delle rispettive responsabilità e quote sopra specificate, oltre al pagamento degli interessi legali di mora dal 6 dicembre 2007 per i convenuti dr. e dott.ssa e CP_1 CP_3 dott.ssa quali Eredi del d e e Controparte_4 Persona_1
2013 pe ata del suo ultimo Controparte_2 pagamento), sino all'effettivo saldo, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza nonché del risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dello equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di Parte_1
o in subordine in via equitativa in misura
[...] secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità a far tempo dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza, oltre che degli interessi legali sulle somme capitali rivalutate dalla data dell'emananda sentenza sino al saldo. pagina 2 di 25 - In ogni caso: respingere, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello incidentale svolti dalle dott. e quali Eredi del dott. CP_3 Controparte_4
con la c it n data 19.5.2024, e Persona_1 altresì respingere la domanda di condanna di Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalle medesime pro appello in data 19.5.2024;
- In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale delle dott. CP_3
e quali Eredi del dr. sulla circo
[...] Controparte_4 Persona_1
“Vero che il dr. ha ricevuto da Persona_1 Parte_1 la lettera ta 30.5.2012, s
[...] di cui al doc. 4 di parte attrice, che Le si rammostra?” nonché prova per testi sulle circostanze di cui ai capi che seguono, sui quai si indica a teste la dott.ssa , c/o NC d'IT – Roma: Tes_1
- “Vero che tra ottobre e dicembre 2018 ha avuto diversi contatti con Pt_2 [...]
prima nella persona dell'avv. Giovanni Lomba Parte_1 persona dell'avv. Luca Cappelli, in merito alla verifica dell'intervenuta imputazione del versamento dell'importo di €uro 540.000,00 effettuato da NC NT in data 6.12.2007, in esecuzione del provvedimento sanzionatorio di NC d'IT assunto con delibera n. 1038 del 15.10.2007 e poi annullato, a valere quale pagamento della sanzione irrogata da NC d'IT per il medesimo importo e le medesime violazioni con la successiva delibera n. 570 del 16.9.2008 - imputazione effettuata da NC NT nel dicembre 2008 con la comunicazione di cui al doc. 3 che Le si rammostra?”;
- “Vero che NC d'IT ha preso atto dell'imputazione di pagamento effettuata da NC NT, di cui al capo che precede?” nonché prova per testi sulle circostanze di cui ai capi che seguono, sui quai si indica a teste il dr. (c.f. ), residente a [...] CodiceFiscale_6 Olona n. 7 ergio Vieira De Mello n. Controparte_5
6:
- “Vero che in data 7 dicembre 2007 ha trasmesso a mezzo telefax a NC d'IT comunicazione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con Delibera n. 1038 del 15 ottobre 2007, per il complessivo importo di €uro 540.000,00, allegando il relativo Modello F23 quietanzato, come da doc. 3 che Le si rammostra”?
- “Vero che in data 31 dicembre 2008 NC AntonNE ha trasmesso a mezzo raccomandata a NC d'IT comunicazione di pagamento a valere sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in rinnovazione con Delibera n. 570 del 16 settembre 2008, per il complessivo importo di €uro 540.000,00, tramite il Modello F23 del 6 dicembre 2007 di cui al capitolo che precede, come da doc. 3 che Le si rammostra”? pagina 3 di 25 Si chiede, infine, disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a Controparte_6 di duplo dell'avviso di ricevimento - o documentazione equipollente idonea a documentare il ricevimento - della lettera raccomandata datata 30.5.2012, spedita da in data 7.6.2012 dall'ufficio postale di Firenze Parte_1
Via Orazio Vecchi n. 5 – 41051 Castelnuovo Persona_1
Rangone (MO) – F omandata identificata da codice numerico prossimo al n. 1470528543-8 ovvero compreso nell'intervallo da n. 1470528543-1 a n. 1470528544-9.
- Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna del dott.
(c.f. ) e delle dott. e CP_1 C.F._1 CP_3 CP_4 quali Eredi del dott. (c.f. ), alla
[...] Persona_1 CodiceFiscale_7 restituzione dell'importo di € 10.584,45 per ciascuno, ricevuto a titolo di spese legali in esecuzione del disposto della sentenza di primo grado.
- Con riserva di fare valere, anche in separata sede, tutti i diritti rivenienti dai fatti costitutivi oggetto dell'odierna controversia.”
Per e CP_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi esposti nel presente atto e/o per eventuali altri emergenti dagli atti e/o documenti del processo e/o rilevabili d'ufficio e/o ritenuti di giustizia: Contr a - in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione dell'art. 342 n. 2 c.p.c.;
b - in via preliminare (subordinata), in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Dott.ssa e della Dott.ssa e/o il difetto di Per_1 CP_4 Contr legittimazione attiva di e/o la ca di interesse ad a capo ad essa e Contr dichiarare inammissibil pello di nei confronti delle Esponenti;
c - in via preliminare (ulteriormente subordinata), in rito, dichiarare inammissibile Contr l'appello proposto da ex art. 348bis c.p.c.;
d – in caso di accoglimento delle conclusioni sub a e/o b e/o c, per l'effetto, confermare la sentenza di I grado e/o adottare ogni provvedimento conseguente e/o connesso;
e – ove l'appello principale sia ritenuto ammissibile e/o comunque in ogni caso prima dell'esame di qualsivoglia questione di merito, in riforma della sentenza impugnata, in rito dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare l'appello principale e le domande Contr tutte di in particolare, in accoglimento dell'eccezione (già proposta in I grado e non esaminata dal Tribunale) di difetto di capacità/legittimazione processuale ex art. 75 c.p.c. (oggetto di appello incidentale e comunque riproposta), con ogni effetto conseguente;
f – ove l'appello principale sia ritenuto ammissibile e/o comunque in ogni caso nel merito, in riforma della sentenza impugnata: pagina 4 di 25 f.
1 - accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto in capo alla Dott.ssa Per_1 Contr e della Dott.ssa e per l'effetto rigettare l'appello principale di e tutte le CP_4 domande attoree to infondate in fatto e/o in diritto;
f.2 – e/o in accoglimento delle difese ed eccezioni già proposte in I grado dal Dott. e non esaminate dal Tribunale ed oggetto di appello incidentale e comunque Per_1 ste [e, quindi, per inesistenza dei presupposti del diritto di regresso ed, in particolare, inesistenza di pagamento o, comunque, inesistenza di un pagamento in esecuzione di un provvedimento sanzionatorio valido ed efficace, inesistenza del debito principale eventualmente adempiuto dalla in via subordinata, per Pt_1 intervenuta estinzione del diritto di regresso per prescrizione (con conferma della sentenza di primo grado per l'ipotesi in cui sia accolta l'eccezione di prescrizione nei termini di cui alla sentenza di primo grado); in via subordinata, in applicazione del principio del favor rei, applicando la successiva, in termini di tempo, normativa più favorevole di cui al d.lgs. n. 72 del 2015; e/o comunque per eventuali ulteriori motivi, anche emergenti dagli atti e/o documenti di causa, dalle risultanze del processo e/o ritenuti di giustizia e/o comunque rilevabili d'ufficio], accertare e dichiarare Contr l'inesistenza del diritto di regresso fatto valere da e per l'effetto rigettare l'appello Contr di e tutte le domande attoree in quanto infon fatto e/o in diritto;
f.3. – nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta fondata la domanda di regresso avversaria, nel merito, rigettare tutte le ulteriori domande attoree in quanto infondate in fatto e/o in diritto o, comunque, in via subordinata, accogliere quanto di ragione nei limiti del non prescritto;
g - in ogni caso, adottare ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno e/o conseguente e/o connesso;
h - in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare le istanze istruttorie formulate Contr da
i – in ogni caso, rigettare la domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di I grado in quanto infondata in fatto ed in diritto;
l – in ogni caso, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare l'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c., I co., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà congrua, facendo eventualmente applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., ovvero, in subordinata, ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c. con al pagamento di una somma equitativamente determinata da parte del Giudice, tenuto anche conto del valore del giudizio;
m - in ogni caso, condannare parte attrice appellante principale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento (maggiorato del 30% ex art. 4, co.
1-bis, d.m. n. 55/2014 ss. mod.), delle spese di lite, onorari, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, in favore delle Esponenti Dott.ssa e della Per_1
Dott.ssa il tutto del doppio grado di giudizio. In ogni caso, ponenti CP_4 dichiaran on accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove dell'appellante principale e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione, con
pagina 5 di 25 concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La citava in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1 di Siena, , e per chiedere la CP_1 Controparte_2 Persona_1 loro condanna, nella loro qualità di ex componenti degli organi sociali di NC
NT OP NE, e precisamente di ex componente del Collegio
Sindacale il secondo e di ex componente del Consiglio di Amministrazione gli altri due, al pagamento della somma di € 18.000 il secondo ed €30.000 ciascuno gli altri due.
A sostegno della propria pretesa la banca deduceva che:
- a seguito di accertamenti ispettivi di vigilanza presso NC NT
OP NE (poi fusa mediante incorporazione in
[...]
, effettuati dal 6 luglio 2006 al 14 dicembre 2006, la Parte_1
NC d'IT aveva rilevato le seguenti irregolarità “
1. carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore (art. 53, 1° comma, lett.
d), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11 Istr. Vig.);
2. carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), d.lgs. 385/93; tit.
IV, Cap. 11 Istr. Vig.)”;
- con provvedimento del Direttorio di NC d'IT n. 1038 del 15 ottobre
2007 venivano irrogate sanzioni amministrative ex art. 145 T.U.B. nei confronti dei soggetti indicati nella proposta della Commissione per l'esame delle irregolarità presso NC d'IT sanzioni per un importo complessivo di Euro 540.000,00;
- detto provvedimento, tuttavia, su ricorso di NC NT OP
NE (che, nel frattempo aveva provveduto al pagamento dell'intero pagina 6 di 25 importo delle sanzioni, immediatamente esecutive, quale responsabile civile obbligata in solido) e dei singoli esponenti sanzionati, veniva annullato dalla
Corte d'Appello di Roma con decreto del 24 aprile 2008, in ragione della mancata allegazione del Parere dell'Avvocato Capo di NC d'IT;
- con provvedimento n. 570 del 16 settembre 2008 il Direttorio di NC
d'IT, avuto riguardo alla “completezza e correttezza dell'iter procedimentale in esito al quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio (delibera del Direttorio n. 1038 del 15 ottobre 2007) poi annullato dalla Corte d'Appello di Roma con il decreto depositato il 24 aprile
2008” e “preso atto che permangono in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione n. 865464 del 7 settembre 2007, qui integralmente richiamate e recepite, i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti ritenuti responsabili
e quindi per la rinnovazione del provvedimento irrogativo delle sanzioni medesime”, aveva inflitto nuovamente le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 T.U.B. nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Direttore Generale e dei componenti del Collegio
Sindacale nella misura complessiva di Euro 540.000,00;
- la NC d'IT aveva quantificato le singole sanzioni pecuniarie nella misura indicata nella domanda;
- la NC NT OP NE, civilmente responsabile a norma dell'art. 145 comma 10 T.U.B., aveva provveduto al pagamento della complessiva sanzione imputando, con comunicazione a NC d'IT in data 31.12.2008, alla nuova sanzione, il pagamento effettuato per quella annullata, con obbligo di esercitare il successivo regresso nei confronti dei singoli responsabili;
- con lettere raccomandate del 30.5.2012 e del 26.4.2017, Parte_1
– quale successore universale nei rapporti di NC
[...]
NT OP NE – aveva intimato ai convenuti, a ciascuno per la pagina 7 di 25 quota di pertinenza, il pagamento di quanto corrisposto dalla NC;
- nessuno degli intimati aveva provveduto al pagamento, ad eccezione del dr.
, che aveva versato l'importo parziale di Euro 12.000,00, CP_2 restando quindi debitore del residuo importo di Euro 18.000,00.
Si costituivano in giudizio tutti e tre i convenuti, formulando eccezioni preliminari Contr e contestando la pretesa di perché prescritta e in ogni caso infondata nel merito. Contr In particolare, il Dott. eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di CP_1 ad agire in regresso nei suoi confronti per via del decorso del termine ex artt.
2949 c.c. nonché ex art. 28 L. 689/1981, chiedendo conseguentemente il rigetto di tutte le domande poste nei suoi confronti. Nel merito, il medesimo convenuto Contr rilevava comunque l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa di compresa l'inesistenza del preteso diritto di regresso;
eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione ad agire in regresso della a seguito degli Pt_1
Contr interventi correttivi di cui al D.Lgs. n. 72/2015, nonché la circostanza che non risultava avere attivato tutti i rimedi giurisdizionali contro la sanzione.
Il Dott. eccepiva: Per_1
- l'inammissibilità della domanda di regresso per difetto di legittimazione processuale e/o capacità processuale per mancanza del potere di Contr rappresentanza per in capo al Dott. che aveva Persona_2 sottoscritto la procura alle liti;
- l'inammissibilità della domanda di regresso per difetto di legittimazione ad Contr agire di non rientrando il diritto nel ramo di azienda oggetto di fusione;
- l'inesistenza del diritto di regresso per difetto di titolarità attiva del rapporto e comunque, per inesistenza di qualsivoglia pagamento, o comunque per l'inesistenza di un pagamento effettuato in esecuzione di un provvedimento sanzionatorio valido ed efficace;
- la prescrizione del diritto, contestando la valenza interruttiva della pagina 8 di 25 raccomandata, in quanto non contenente un'intimazione di pagamento, e negando comunque di averla ricevuta;
- in via ulteriormente subordinata, in applicazione del principio del favor rei, chiedeva l'applicazione della successiva, in termini di tempo, normativa più favorevole di cui al d.lgs. n. 72 del 2015.
Il Dott. disconosceva altresì le sottoscrizioni apposte sulle cartoline di Per_1 ricevimento delle raccomandate in data 05/05/2017 (doc. 5, oggi doc. D.
1.5 fasc. Contr MPS) e in data 08/11/2018 (doc. 6, oggi doc. D.
1.6. fasc. , rilevando che esse erano eventualmente state apposte da altri soggetti non identificati, ed in ogni caso che non aveva mai avuto conoscenza di tali atti. Contr Anche il dott. eccepiva il difetto di legittimazione attiva di e la CP_2 prescrizione dell'azione di regresso, contestando la condotta scorretta della Contr controparte, in conseguenza della quale chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 700/2022 pubblicata il 04/08/2022, il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice rigetta la domanda attorea nei confronti di tutti i convenuti;
Controparte_8
Dichiara assorbita ogni altra eccezione o riconvenzionale;
Pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese processuali liquidate in €
7.254,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge, per ciascuno, per le parti e e in € 1.615,00 per il CP_1 Per_1 convenuto oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per CP_2 legge per il convenuto ”. CP_2
Nello specifico, il giudice, applicando il principio della “ragione più liquida”, individuava il dies a quo della prescrizione nel 6 dicembre 2007, data del pagina 9 di 25 pagamento da parte della banca, ma riteneva che la lettera inviata il 30 maggio
2012 non fosse idonea a costituire in mora i debitori, trattandosi di un mero invito e non di una intimazione.
Ritenendo quindi che non fosse intervenuto stato alcun atto interruttivo valido, il decidente affermava che la prescrizione era maturata il 6 dicembre 2012, prima che venisse introdotto il giudizio per l'azione di regresso.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
Contr (di seguito anche APPELLANTE o o conveniva in
[...] Pt_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , CP_1 CP_2
e gli EREDI
[...] Parte_3
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Sulla interruzione della prescrizione;
2) Sul riconoscimento dell'obbligazione di pagamento operato dal convenuto attraverso l'eccezione riconvenzionale;
CP_2
3) Ingiusta condanna della al pagamento delle spese legali. Pt_1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello ed, in ogni caso, riproponeva le ulteriori eccezioni rimaste assorbite in primo grado.
Si costituivano altresì ed quali eredi di CP_3 Controparte_4
le quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità Persona_1 dell'appello, chiedendone nel merito il rigetto. Le appellate avanzavano altresì pagina 10 di 25 appello incidentale, con il quale di fatto riproponevano le questioni rimaste assorbite in primo grado, per l'ipotesi in cui venisse ravvisata una forma di rigetto implicito.
rimaneva invece contumace. Controparte_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello, essendo stati pienamente rispettati i canoni di redazione indicati nell'art. 342 n. 2 c.p.c., avendo l'appellante compiutamente indicato le parti della sentenza impugnata ed i motivi per cui se ne chiede la riforma.
L'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è invece assorbita dall'intervenuto passaggio in decisione della causa.
Passando al merito dell'impugnazione, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui si afferma che la raccomandata inviata ai debitori, non contenendo un'intimazione, ma un semplice invito al pagamento, non sarebbe idonea ad interrompere il termine di prescrizione. Contr Afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la nota conterrebbe una chiara intimazione di pagamento, indicando compiutamente la fonte del debito e la volontà di chiederne l'adempimento, mentre sarebbe irrilevante la formula utilizzata, costituendo essa una forma di cortesia nei confronti dei debitori.
Il rilievo è fondato.
pagina 11 di 25 La giurisprudenza è costante nell'affermare che un atto per essere idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
La giurisprudenza precisa altresì che l'elemento oggettivo, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti (v. per tutte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Nel caso in esame, il contenuto della nota, identico per tutte e tre i convenuti, è il seguente:
pagina 12 di 25 Sono stati quindi chiaramente indicati il soggetto debitore e l'obbligazione rimasta inadempiuta, oltre alla fonte dell'obbligazione stessa.
Altrettanto chiara è la manifestazione della volontà di richiedere l'adempimento, essendo del tutto irrilevante che sia stata utilizzata l'espressione “invitiamo” al pagamento, e non “intimiamo” lo stesso, emergendo comunque chiaramente la volontà di ottenere l'altrui adempimento.
La sentenza deve pertanto essere interamente riformata, con la conseguente necessità di esaminare nel merito le ulteriori eccezioni rimaste assorbite, ivi compresa la difesa delle appellate ed riproposta CP_3 Controparte_4 nel presente giudizio come motivo di appello incidentale, relativa alla prova del ricevimento delle lettere di messa in mora.
3. Seguendo l'ordine logico delle questioni, la prima delle eccezioni rimaste assorbite che deve essere esaminata, che costituisce anche l'oggetto della seconda censura alla sentenza impugnata ed il terzo motivo di appello incidentale delle eredi di è quella di carenza di legittimazione attiva in Persona_1
Contr capo a e di difetto di capacità processuale della stessa.
L'eccezione viene riproposta sotto un duplice profilo: con riferimento ad un primo aspetto viene dedotta dalla difesa l'assenza di prova in ordine al Per_1
Contr trasferimento da NT a del diritto di regresso per effetto della fusione per incorporazione;
sotto un secondo aspetto, invece, viene dedotto dalla difesa il venir meno dell'obbligo di regresso per effetto dell'abrogazione del CP_1 comma 10 dell'art. 145 T.U.B. ad opera del D.Lgs. n. 72 del 2015, essendo le banche divenute dirette destinatarie delle sanzioni.
3.1. Con riferimento al primo profilo viene evidenziato che:
«a) in data 23/04/2008 (con iscrizione in data 10/11/2008) era istituita anche una avente C.F. (cfr. fasc. I Controparte_9 P.IVA_2 grado doc. 1.5, visura ); b) con atto del 22/12/2008, Controparte_9
l'assemblea straordinaria della avente C.F. Controparte_9
deliberava un aumento di capitale “liberato integralmente mediante P.IVA_2
pagina 13 di 25 conferimento da parte dell'unico socio del Parte_1 ramo aziendale bancario di essa banca Parte_1 proveniente alla conferente, unitamente a maggiore consistenza, dall'incorporazione di operazione in corso di Controparte_9 perfezionamento…” (cfr. fasc. I grado doc. 1.6, verbale ass. straord.
22/12/2008); c) la riceveva senza soluzione di Controparte_9 continuità in conferimento il ramo d'azienda dell'attività bancaria, con i relativi rapporti e diritti attivi e passivi della vecchia NT, nominava gli organi sociali e diveniva destinataria di tutta l'attività compresi crediti, personale Contr dipendente, etc., della vecchia NT incorporata in [il ramo d'azienda
è proseguito nella , portando con sé tutti i rapporti Controparte_9 attivi e passivi (anche quelli relativi all'attività bancaria proveniente da
NT, che ha originato anche l'ispezione di NC d'IT) della incorporanda NT (si riporta testualmente il passaggio risultante a pag. 5 terzultimo paragrafo del fasc. I grado doc.
1.6 poco sopra cit.:…“ Pertanto il ramo
d'azienda conferito è composto dai beni mobili, diritti, rapporti contrattuali, rapporti con la clientela, crediti e debiti, azioni e ragioni, cause relative a giudizi attivi e passivi (azioni giudiziali ed azioni revocatorie ed altre passività), inerenti e correlati all'esercizio delle attività proprie di esso ramo e da tutti gli elementi, sia di attivo che di passivo …”)]; d) il rapporto giuridico fatto valere nel giudizio di Contr primo grado da non era quindi nella titolarità di NT, avente C.F.
, e cioè della società che era oggetto di fusione per incorporazione P.IVA_3
Contr con l'atto del 22/12/2008 sub doc. 12 fasc. I grado oggi doc. D.2.12».
In sostanza, quindi, si afferma che il credito vantato non sarebbe stato Contr eventualmente acquisito da ma ne sarebbe divenuta titolare la CP_9
.
[...]
Al riguardo, l'odierna parte appellante ha prodotto primo grado sub doc. 12 l'atto di fusione mediante incorporazione del 22.12.2008 a rogito del Notaio Dr. Per_3
pagina 14 di 25 , Rep. n. 27255 - Racc. 11860 (riprodotto nel presente giudizio Persona_4 come D.2.12).
L'art. 4 di tale atto prevede:
“Con la presente fusione la Società si estingue e la Controparte_9 subentra di pieno diritto in tutto il Parte_1 patrimonio attivo e passivo della incorporata e così subentra in tutti i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni e comunque in ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata; in tutti gli atti, documenti, depositi, titoli, contratti, ordini, marchi, brevetti, licenze, convenzioni, polizze, negozi definitivi e preliminari, rapporti di lavoro, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui la Società incorporata è titolare, nessuno escluso od eccettuato, anche se sorto in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale assunta a base della fusione.
In particolare: … in tutti i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo”.
Alla luce dell'inequivocabile tenore letterale dell'atto di fusione, quindi, non possono aversi dubbi in ordine al fatto che tutti i diritti originariamente facenti Contr capo a siano passati nella titolarità di ivi compresi Controparte_9 quelli di cui si discute. Contr Il diritto di cui si discute, poi, non è stato nuovamente trasferito da alla
. Controparte_9
Dal doc.
1.6 prodotto dalle infatti, si evince che oggetto del Pt_4 Per_1 conferimento del ramo di azienda è stata una parte degli sportelli bancari della
NC NT (venendone esclusi 34) ed i rapporti in essere presso gli stessi, con la precisazione che “il ramo d'azienda conferito è composto dai beni mobili, pagina 15 di 25 diritti, rapporti contrattuali, rapporti con la clientela, crediti e debiti, azioni e ragioni, cause relative a giudizi attivi e passivi (azioni giudiziali ed azioni revocatorie ed altre passività), inerenti e correlati all'esercizio delle attività proprie di esso ramo e da tutti gli elementi, sia di attivo che di passivo, dalle garanzie di ogni tipo
e dagli impegni - riconducibili alla incorporanda in Controparte_9 relazione all'attività bancaria svolta presso i predetti sportelli”.
È chiaro, quindi, che oggetto del conferimento sono esclusivamente i diritti nascenti dai rapporti instaurati presso gli sportelli bancari ceduti.
Il diritto di cui si discute, dunque, è chiaramente escluso da tale perimetro, trattandosi di un diritto di regresso sorto per effetto del pagamento di sanzioni pecuniare irrogate dall'Autorità Amministrativa.
3.2. Quanto al secondo profilo, poi, si osserva che l'abrogazione del comma 10 dell'art. 145 T.U.B. ad opera del D.Lgs. n. 72 del 2015 non può avere alcun impatto sulle fattispecie, che si sono interamente formate sotto la vigenza della precedente normativa. Contr Nel caso in esame il diritto di regresso invocato da è sorto per effetto del pagamento della sanzione inflitta il 15 ottobre 2007, per la quale era solidalmente responsabile, che si afferma essere avvenuto a mezzo dell'imputazione di pagamento, comunicata il 31.12.2008.
Il diritto, quindi, per come rappresentato, è certamente sorto prima dell'abrogazione del decimo comma dell'art. 145 TUB, per cui l'odierno giudizio è regolato dalla disciplina previgente.
4. Sempre in via preliminare, come primo motivo di appello incidentale, viene ribadita dalla difesa di ed l'eccezione di difetto di CP_3 Controparte_4
Contr legittimazione processuale di in quanto, alla data della firma della procura alle liti (26/02/2020) in calce all'atto di citazione di primo grado, il Dott. Per_2
non sarebbe stato munito dei necessari poteri di rappresentanza e di
[...]
Contr Contr firma per Viene in particolare lamentato che non abbia prodotto gli atti pagina 16 di 25 menzionati nell'intestazione dell'atto di citazione e nella procura alle liti, e cioè la delibera del c.d.a. del 25 marzo 2014 ed il vigente Statuto Sociale.
Con riferimento alla documentazione prodotta, poi, si afferma che l'atto pubblico
“revoca di procura e conferimento di procura speciale” del 12 maggio 2014 Contr (Notaio rep. n. 33190, racc. n. 15728) (contenuto nel fasc I grado Per_4 doc. 14 da pag. 2 a pag. 42, oggi doc. D.3.14) non indica in nessuna pagina il nominativo dei procuratori speciali nominati, ma prevede il conferimento di poteri a dipendenti che ricoprono vari ruoli costituiti in strutture organizzative della
NC. Inoltre, l'attestazione contenuta nella prima pagina del doc. 14 e nel doc.
15 sarebbe un mero documento di parte, privo di sottoscrizione.
L'assunto non è condivisibile, essendo la documentazione prodotta sufficiente a dimostrare l'esistenza del potere di rappresentanza.
La procura, poi, non deve necessariamente contenere il nominativo del soggetto incaricato, che ben può essere indicato per relationem. Pienamente valida è quindi la scelta di effettuare la nomina mediante il richiamo alla posizione rivestita all'interno dell'istituto bancario, senza necessità di indicare di volta in volta i nominativi.
Quanto al firmatario della procura, la documentazione prodotta dimostra il possesso in capo al dott. di una qualifica che lo rendeva capace di Per_2 conferire una valida procura alle liti per conto della banca. Tali documenti, poi, hanno pieno valore probatorio, essendo evidente che la posizione rivestita nell'organigramma aziendale non possa che essere attestata dalla stessa banca, ovvero l'unico soggetto in possesso di tale informazione.
5. Una seconda questione preliminare riguarda la legittimazione passiva di ed quali eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_1
Le appellate, infatti, hanno ribadito l'eccezione riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che in forza del principio di personalità della sanzione amministrativa di cui agli artt. 7 e 6, ult. co., l. n. 684/1981,
pagina 17 di 25 l'obbligazione non sarebbe trasmissibile agli eredi, estinguendosi con la morte del responsabile.
Anche tale eccezione si fonda su un errata interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Nel caso in esame, infatti, la fattispecie sanzionatoria si è interamente perfezionata, con l'irrogazione della sanzione, nel momento in cui Persona_1 era in vita, risalendo il decesso al 01/07/2023. Anche il pagamento da parte
[...]
Contr di è intervenuto prima della morte del debitore, per cui non si discute della trasmissibilità agli eredi della sanzione, ma di quella dell'obbligazione restitutoria derivante dal diritto di regresso, sorta prima del decesso dell'obbligato, ed in relazione alla quale non vi sono limiti legislativi.
Parimenti non risulta pertinente il riferimento operato dalle stesse appellate al principio del favor rei, che imporrebbe a loro dire l'applicazione della normativa successiva più favorevole, sempre perché la riforma è successiva al momento in cui la fattispecie sanzionatoria si è perfezionata e consolidata.
6. Con il secondo motivo l'appellante principale critica la decisione nella parte in cui ha escluso, con riferimento alla posizione di , che Controparte_2
l'avvenuto pagamento parziale costituisse un implicito riconoscimento di debito, sul presupposto che “non è dato sapere quando sia avvenuto e in quali circostanze al fine di accertarne la valenza quale riconoscimento del debito complessivo ascrittogli dalla NC. Né alcuna indicazione può provenire a tale titolo dai pagamenti documentati dal convenuto che la NC attribuisce ad altra causale” (cfr. pag. 9 sentenza, primo capoverso).
Il motivo è fondato.
Il pagamento parziale di per sé non può comportare il riconoscimento del debito per la quota residua, in assenza di elementi ulteriori dai quali desumere la volontà di ammettere l'esistenza del debito non ancora saldato, come avviene ad esempio quando vi sia una richiesta di rateizzazione (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024), oppure quando il debitore precisi esplicitamente che il pagina 18 di 25 pagamento avviene in acconto sul maggiore avere (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 7820 del 27/03/2017).
Nel caso in esame è stata soltanto allegata la circostanza dell'intervenuto pagamento, non contestata, senza che sia emerso alcun altro elemento da quale desumere che il debitore ammettesse l'esistenza del debito non estinto.
Va però evidenziato che il convenuto , nel costituirsi in primo grado, CP_2 ha svolto difese incompatibili con la contestazione del debito.
Nella comparsa di costituzione, infatti, sono state sollevate eccezioni preliminari di improcedibilità dell'azione, difetto di legittimazione attiva e prescrizione, senza mai contestare nel merito l'intervenuto pagamento e la sua entità. Per di più, per quanto in via subordinata, il convenuto ha sollevato un'eccezione di estinzione parziale per intervenuto pagamento, che implica l'implicito riconoscimento dell'esistenza del debito.
L'eccezione, poi, è risultata infondata, in quanto è stato dimostrato che il pagamento ulteriore allegato dal era in realtà da imputare ad una CP_2 diversa sanzione. La banca ha infatti provato che il dr. è stato CP_2 destinatario di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, per l'ammontare di € 16.100,00 (doc. 13 del primo grado, pag. 8), irrogatagli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta di Consob in data 11.2.2005, importo esattamente corrispondente al pagamento parziale dedotto in aggiunta rispetto a Contr quello di € 12.000 ammesso da
Per quanto non sia intervenuto un vero e proprio riconoscimento di debito, certamente a livello processuale vi è stata una mancata contestazione del fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria, che impone in ogni caso di considerare provata la circostanza.
La sentenza deve, quindi, essere riformata anche sotto tale aspetto, per cui, superate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, secondo le argomentazioni esplicitate esaminando le difese di analogo contenuto degli altri appellati, il dott. deve essere condannato al pagamento della somma CP_2
pagina 19 di 25 di € 18.000, pari alla quota di debito ulteriore rispetto al pagamento di €12.000 pacificamente intervenuto.
7. Il terzo motivo di appello principale riguarda le spese di lite e risulta assorbito dal fatto che la riforma della sentenza impone comunque la revisione integrale del giudizio di soccombenza.
8. Con il quarto motivo le appellanti incidentali ripropongono la difesa inerente alla mancanza di prova del pagamento dal quale sorgerebbe il diritto al regresso.
In particolare, si afferma che il modello F23 depositato dalla banca (doc. 3 fasc. I Contr grado oggi doc. D.1.3) non sarebbe idoneo a dimostrare l'effettuazione del pagamento in quanto: «1) è palesemente incompleto;
2) è privo di numero di riferimento (campo 3); 3) reca data non certa, e pertanto è in ogni caso inopponibile (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2704 c.c.) ai terzi (quali le Esponenti) nella vicenda;
4) è privo dell'indicazione di qualsivoglia importo accanto alla descrizione (campo 12); 5) è privo di qualsivoglia sottoscrizione [in particolare, manca la sottoscrizione, che avrebbe dovuto essere apposta dall'ipotetico presentatore del modello (che avrebbe dovuto essere la
NT in persona di un soggetto munito di specifici poteri), e che dovrebbe essere inserita in basso a destra nel modello (il campo è completamente vuoto).
L'assenza di detta firma ha privato il documento di qualsivoglia efficacia probatoria e si osservi che sul punto alcuna replica è stata fornita dalla difesa avversaria]; 6) è privo della quietanza e comunque di qualsivoglia dichiarazione attestante il pagamento [come noto, un pagamento si prova con la quietanza e, nella fattispecie concreta, non vi è alcuna quietanza;
questa non può infatti in alcun modo essere costituita dalle compilazioni in basso a sinistra del modello né da un timbro nè da un'asserita sigla (che, tra l'altro, non risulta affatto;
peraltro non vi è neppure alcuna specifica indicazione “per quietanza”, come controparte sembrerebbe voler sostenere) che sarebbero al centro del documento prodotto
(senza alcuna attestazione in ordine all'avvenuto pagamento)]; 7) non fa evincere
pagina 20 di 25 che qualsivoglia operazione sia andata a buon fine e che l'Autorità abbia riscosso».
Inoltre, la mancanza della prova del diritto al regresso viene ricollegata al fatto che il pagamento effettuato dalla a seguito dell'emissione della sanzione Pt_1 originariamente irrogata da NC d'IT con delibera n. 1038/2007, poi annullata e rinnovata con delibera n. 570/2008, non sarebbe imputabile a quest'ultimo provvedimento.
Dal punto di vista formale si osserva che il Modulo F23 prodotto a dimostrazione dell'avvenuto pagamento riporta nella parte riservata alla compilazione del
“Concessionario della NC o delle Poste” delegato alla riscossione di imposte, tributi e sanzioni amministrative, la data del pagamento e i codici del
Concessionario ed, al centro del documento, il timbro e una sigla per quietanza dello stesso Concessionario che ha riscosso la sanzione;
nonché, di nuovo, la data del pagamento: nel caso di specie, in data 6 dicembre Controparte_10
2007.
In basso è riportato anche l'importo versato.
Il documento, pertanto, è pienamente valido per provare l'intervenuto pagamento in favore dell' . Controparte_11
Nessuna conseguenza dal punto di vista probatorio deriva poi dal fatto che la data non sia certa, né è necessario che venga prodotta una quietanza del creditore per provare che il pagamento gli è stato diretto.
Quanto alla riferibilità di tale pagamento alla sanzione inflitta a seguito della rinnovazione della delibera, poi, è in atti la nota del 31.1.2008 con la quale
NT, richiamando il pagamento del 3.12.2007, ha dichiarato di volerlo imputare alla sanzione da ultimo inflitta (doc. D.1.3).
Tale imputazione di pagamento ha avuto certamente un effetto estintivo dell'obbligazione. Per effetto dell'annullamento della prima delibera, infatti, il pagamento effettuato è divenuto un indebito oggettivo, per cui la banca, piuttosto pagina 21 di 25 che chiederne la restituzione, ben poteva imputarlo a debiti scaduti di carattere differente.
La prova del fatto che la nota sia stata inviata all' , poi, si Controparte_11 desume chiaramente dal rapporto dell'esito dell'invio del fax ad essa allegato
(peraltro le appellanti incidentali non hanno mai riferito di avere ricevuto una autonoma richiesta di pagamento nel corso della durata del processo, circostanza che conferma a livello presuntivo l'intervenuto pagamento).
9. La difesa di ed ripropone altresì l'eccezione CP_3 Controparte_4 di prescrizione, deducendo che la lettera di messa in mora, la cui validità astratta quale atto interruttivo è già stata riconosciuta, non sarebbe stata mai ricevuta dal loro dante causa. Contr In effetti, la ricezione della missiva non è stata documentata da
La banca ha comunque riproposto al riguardo le istanze istruttorie rigettate dal
Tribunale con ordinanza del 17/02/2021, ovvero la prova per interrogatorio formale degli eredi del convenuto dr. sulla circostanza di cui al Persona_1 capo che segue: “Vero che il Dott. ha ricevuto da Persona_1 [...] la lettera raccomandata datata 30.5.2012, spedita da Parte_1
Firenze CMP il 7.6.2012, di cui al doc. 4 di parte attrice, che Le si rammostra?”, nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a di duplo Controparte_6 dell'avviso di ricevimento - o documentazione equipollente idonea a documentare il ricevimento - della lettera raccomandata datata 30.5.2012, spedita da
[...] in data 7.6.2012 dall'ufficio postale di Firenze Parte_1
CMP e diretta al dr. Via Orazio Vecchi n. 5 – 41051 Persona_1
Castelnuovo Rangone (MO) – Fraz. Montale, raccomandata identificata da codice numerico prossimo al n. 1470528543-8 ovvero compreso nell'intervallo da n.
1470528543-1 a n. 1470528544-9.
Tale richiesta istruttoria viene contestata dalle appellanti incidentali, le quali affermano che l'appellante non potrebbe limitarsi a riproporre le istanze pagina 22 di 25 istruttorie, essendo onerata della proposizione di uno specifico motivo di appello sul punto.
Tale assunto non è però condivisibile.
La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito possono essere oggetto di mera riproposizione, con il solo limite che essa deve essere specifica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16420 del 09/06/2023) e ribadita nella precisazione delle conclusioni, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del
04/04/2022).
Nel caso in esame la riproposizione è senz'altro specifica, contenendo anche il testo dei capitoli richiesti, ed è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
È quindi necessario rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione dei suddetti mezzi di prova, che risultano decisivi.
Con riferimento alla posizione di , invece, la prova della ricezione è CP_1 evincibile dal contenuto della nota di riscontro inviata alla banca.
Il doc.
4.18 di parte appellante, infatti, contiene una lettera proveniente da CP_1
, e mai disconosciuta, nella quale viene premesso:
[...]
pagina 23 di 25 Tale affermazione risulta compatibile esclusivamente con l'avvenuta ricezione della lettera di messa in mora.
Con riferimento alla posizione di , poi, è stata prodotta la Controparte_2 prova della ricezione (doc. D4.16).
È, inoltre, documentalmente provata la successiva interruzione della prescrizione Contr con le raccomandate datate 26.4.2017 (doc. 5 fascicolo di primo grado e gli Contr inviti alla negoziazione assistita datati 26.10.2018 (doc. 6 .
Contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa di , poi, il termine di CP_1 prescrizione decorre dalla data del pagamento, e non certo dalla data di commissione dell'illecito, posto che l'obbligazione di cui si discute è quella di regresso.
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata, essendo intervenuto un valido atto interruttivo.
10. In riforma della sentenza impugnata, quindi, deve essere CP_1 condannato a restituire a la somma di € 30.000, Parte_1 mentre va condannato a pagare la somma di € 18.000. Su Parte_5 tali somme spettano gli interessi in misura legale dalla data di messa in mora al saldo.
La causa deve invece essere rimessa sul ruolo limitatamente alla posizione delle eredi di per l'ulteriore trattazione. Persona_1
11. Il regime delle spese sarà regolato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
, ed quali eredi di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, con l'intervento di Siena, avverso la sentenza n. 700/2022 Persona_1 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 04/08/2022, così provvede:
pagina 24 di 25 1. Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma di € 30.000, nonché a pagare alla
[...] Parte_5 medesima la somma di € 18.000, il tutto maggiorato degli interessi in misura legale dalla data di messa in mora al saldo;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento alla posizione delle eredi di per l'ulteriore trattazione;
Persona_1
3. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio CO
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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