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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6102/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sirio Solidoro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Bruno Daniela;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 maggio 2023 ha chiesto che, accertato il Parte_1 possesso di un titolo abilitante costituito dal diploma di laurea in Psicologia Clinica e dai
24 Cfu previa disapplicazione dell'art. 2, comma 6, lett. a) e b), delle ordinanze ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022, il venga condannato ad Controparte_1
inserirla nella prima fascia delle GPS, attribuendole il punteggio maturato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità delle predette ordinanze, nella parte in cui consente l'iscrizione alla prima fascia soltanto agli aspiranti docenti in
1 possesso di titolo abilitante, perché asseritamente contraria all'art. 5, d.lgs. 59/2017 (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 il
[...]
Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, contestandone la
[...]
fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le considerazioni che seguono, in assoluta continuità con l'orientamento quanto meno prevalente di questa Sezione.
Premesso che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (come la successiva del 2022) disconosce espressamente il diritto dei soggetti in possesso di laurea e 24 Cfu di essere inseriti nella prima fascia delle GPS, occorre verificare se il diritto azionato dalla sia Pt_1
previsto da una normativa primaria.
Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo (come già chiarito in fattispecie analoghe da questo stesso Tribunale in diversa composizione: cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 658/2021 del 18 febbraio 2021 e Trib. Palermo, sentenza n.
2071/2020 del 9 luglio 2020), perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'art. 5,
d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionale i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze: cfr. ancora i due precedenti citati per la completa esposizione delle ragioni che depongo in senso sfavorevole rispetto all'equiparazione sostenuta dal ricorrente). In estrema sintesi, dunque, va ritenuto che il diritto vantato dalla non sia previsto dalla norma all'uopo invocata, né, a ben Pt_1 guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento.
Pertanto, il ricorso va respinto e la ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannata al pagamento delle spese di lite di controparte, che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi e facendo applicazione della riduzione percentuale di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
(visto che il per la difesa si è avvalso di un proprio funzionario). CP_1
2 Soltanto per scrupolo motivazionale, infine, va osservato come il contrasto giurisprudenziale non costituisca di per sé un motivo per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e
[...] cpa come per legge.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6102/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sirio Solidoro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Bruno Daniela;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 maggio 2023 ha chiesto che, accertato il Parte_1 possesso di un titolo abilitante costituito dal diploma di laurea in Psicologia Clinica e dai
24 Cfu previa disapplicazione dell'art. 2, comma 6, lett. a) e b), delle ordinanze ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022, il venga condannato ad Controparte_1
inserirla nella prima fascia delle GPS, attribuendole il punteggio maturato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità delle predette ordinanze, nella parte in cui consente l'iscrizione alla prima fascia soltanto agli aspiranti docenti in
1 possesso di titolo abilitante, perché asseritamente contraria all'art. 5, d.lgs. 59/2017 (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 il
[...]
Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, contestandone la
[...]
fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le considerazioni che seguono, in assoluta continuità con l'orientamento quanto meno prevalente di questa Sezione.
Premesso che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (come la successiva del 2022) disconosce espressamente il diritto dei soggetti in possesso di laurea e 24 Cfu di essere inseriti nella prima fascia delle GPS, occorre verificare se il diritto azionato dalla sia Pt_1
previsto da una normativa primaria.
Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo (come già chiarito in fattispecie analoghe da questo stesso Tribunale in diversa composizione: cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 658/2021 del 18 febbraio 2021 e Trib. Palermo, sentenza n.
2071/2020 del 9 luglio 2020), perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'art. 5,
d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionale i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze: cfr. ancora i due precedenti citati per la completa esposizione delle ragioni che depongo in senso sfavorevole rispetto all'equiparazione sostenuta dal ricorrente). In estrema sintesi, dunque, va ritenuto che il diritto vantato dalla non sia previsto dalla norma all'uopo invocata, né, a ben Pt_1 guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento.
Pertanto, il ricorso va respinto e la ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannata al pagamento delle spese di lite di controparte, che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi e facendo applicazione della riduzione percentuale di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
(visto che il per la difesa si è avvalso di un proprio funzionario). CP_1
2 Soltanto per scrupolo motivazionale, infine, va osservato come il contrasto giurisprudenziale non costituisca di per sé un motivo per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e
[...] cpa come per legge.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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