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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9175 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott. ssa Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.10314 del 2025 R.G., avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in persona del legale rap.nte p.t. rapp.to e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Pasquale e Raffaele Guadagni OPPONENTE E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto CP_1 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Accoglimento della opposizione. Vittoria di spese. Per l' Rigetto della opposizione. CP_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.04.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la a Ordinanza – ingiunzione N. OI – 002525164 relativa all'atto di accertamento n. CP_ 5100.27/11/2022.0838336, riferito all'anno 2020 – notificato il 28.03.2025 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. in via assolutamente preliminare, stante il carattere documentale dell'odierna lite, nonché la prova fornita dall'opponente in merito al corretto adempimento nei confronti dell'ente impositore, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002525164; II. Accertare, per i motivi esposti, il corretto adempimento di quanto imposto al Sig. , in qualità Parte_2 di legale rappresentante della società con all'avviso di Parte_1 Parte_1 accertamento N. 5100.27/11/2022.0838336 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o la CP_1 nullità e/o l'annullabilità dell'Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 002525164, emessa in danno di
III. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore in quanto antistatario”. In punto di fatto esponeva che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, il legale rappresentante della società aveva provveduto al pagamento del dovuto nei 90 giorni successivi estinguendo, così, tempestivamente il debito. Si costituiva l' che evidenziava il pagamento non satisfattivo dell'importo richiesto con l'atto CP_1 impugnato. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, la stessa è stata decisa. L' ha ingiunto il pagamento di euro 2.080,52 e tanto a titolo di sanzione connessa al mancato CP_1 pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento N. .5100.27/11/2022.0838336, CP_1 ricevuto a mezzo raccomandata il 13.12.2022. Precisa, altresì, che il pagamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione ha riguardato due avvisi di addebito indicati nell'atto di accertamento non coprendo, pertanto, per intero le quote a carico dei lavoratori omesse nel 2020. Afferma, quindi, che, mentre, i contributi portati nell'Ava 371-2022-00131790-41 sono stati interamente pagati, per l'Ava 37120210001025574, vi è stato un parziale pagamento. Tale ultimo avviso afferisce i contributi omessi nei periodi del 12.2019- 01.2020 e del 09.2019- 11.2019, questi ultimi, estranei all'atto di accertamento del 27.11.2022. In ragione del parziale pagamento, l'Ente dichiarava di averlo imputato alle scoperture più risalenti residuando, pertanto, quello relativo al 2020. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Non vi è contestazione sulla circostanza che la presente ordinanza ingiunzione si riferisca ai contributi omessi per il 2020 contenuti nell'avviso di accertamento indicato, nonché, che la società abbia in parte, ed in precedenza, provveduto al pagamento di contributi omessi relativi ai due avvisi di addebito. Dall'esame delle quietanze di pagamento in atti emerge che esse si riferiscono, rispettivamente, per
€ 3683,42 al primo degli avvisi suddetti e per € 2133,07 al secondo. Tale ultimo avviso è relativo a plurime annualità 2019 – 2020, diversamente, nell'avviso di accertamento, i contributi richiesti afferiscono, in parte, a mensilità successive a quelle indicate per l'anno 2020: 3/2020 per euro 362,00, 05/2020 per euro 100,00, 06/2020 per euro 827,00, 07/2020 per euro 246,00, 08/2020 per euro 333,00, 09/2020 per euro 271,00, 10/2020 per euro 434,00, 11/2020 per euro 279,00 ed in altra parte quelle comprese in tale avviso. Non vi è prova, pertanto, che il pagamento effettuato si riferisca ai contributi di cui all'avviso di accertamento. Ne consegue che, per effetto dell'omesso versamento, l' ha correttamente applicato il minimo CP_1 della sanzione della violazione consistente, nel caso in esame, nel mancato versamento dei contributi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
- Rigetta la opposizione;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie se dovute. Napoli, 10 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
TRA
in persona del legale rap.nte p.t. rapp.to e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Pasquale e Raffaele Guadagni OPPONENTE E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto CP_1 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Accoglimento della opposizione. Vittoria di spese. Per l' Rigetto della opposizione. CP_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.04.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la a Ordinanza – ingiunzione N. OI – 002525164 relativa all'atto di accertamento n. CP_ 5100.27/11/2022.0838336, riferito all'anno 2020 – notificato il 28.03.2025 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. in via assolutamente preliminare, stante il carattere documentale dell'odierna lite, nonché la prova fornita dall'opponente in merito al corretto adempimento nei confronti dell'ente impositore, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002525164; II. Accertare, per i motivi esposti, il corretto adempimento di quanto imposto al Sig. , in qualità Parte_2 di legale rappresentante della società con all'avviso di Parte_1 Parte_1 accertamento N. 5100.27/11/2022.0838336 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o la CP_1 nullità e/o l'annullabilità dell'Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 002525164, emessa in danno di
III. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore in quanto antistatario”. In punto di fatto esponeva che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, il legale rappresentante della società aveva provveduto al pagamento del dovuto nei 90 giorni successivi estinguendo, così, tempestivamente il debito. Si costituiva l' che evidenziava il pagamento non satisfattivo dell'importo richiesto con l'atto CP_1 impugnato. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, la stessa è stata decisa. L' ha ingiunto il pagamento di euro 2.080,52 e tanto a titolo di sanzione connessa al mancato CP_1 pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento N. .5100.27/11/2022.0838336, CP_1 ricevuto a mezzo raccomandata il 13.12.2022. Precisa, altresì, che il pagamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione ha riguardato due avvisi di addebito indicati nell'atto di accertamento non coprendo, pertanto, per intero le quote a carico dei lavoratori omesse nel 2020. Afferma, quindi, che, mentre, i contributi portati nell'Ava 371-2022-00131790-41 sono stati interamente pagati, per l'Ava 37120210001025574, vi è stato un parziale pagamento. Tale ultimo avviso afferisce i contributi omessi nei periodi del 12.2019- 01.2020 e del 09.2019- 11.2019, questi ultimi, estranei all'atto di accertamento del 27.11.2022. In ragione del parziale pagamento, l'Ente dichiarava di averlo imputato alle scoperture più risalenti residuando, pertanto, quello relativo al 2020. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Non vi è contestazione sulla circostanza che la presente ordinanza ingiunzione si riferisca ai contributi omessi per il 2020 contenuti nell'avviso di accertamento indicato, nonché, che la società abbia in parte, ed in precedenza, provveduto al pagamento di contributi omessi relativi ai due avvisi di addebito. Dall'esame delle quietanze di pagamento in atti emerge che esse si riferiscono, rispettivamente, per
€ 3683,42 al primo degli avvisi suddetti e per € 2133,07 al secondo. Tale ultimo avviso è relativo a plurime annualità 2019 – 2020, diversamente, nell'avviso di accertamento, i contributi richiesti afferiscono, in parte, a mensilità successive a quelle indicate per l'anno 2020: 3/2020 per euro 362,00, 05/2020 per euro 100,00, 06/2020 per euro 827,00, 07/2020 per euro 246,00, 08/2020 per euro 333,00, 09/2020 per euro 271,00, 10/2020 per euro 434,00, 11/2020 per euro 279,00 ed in altra parte quelle comprese in tale avviso. Non vi è prova, pertanto, che il pagamento effettuato si riferisca ai contributi di cui all'avviso di accertamento. Ne consegue che, per effetto dell'omesso versamento, l' ha correttamente applicato il minimo CP_1 della sanzione della violazione consistente, nel caso in esame, nel mancato versamento dei contributi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
- Rigetta la opposizione;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie se dovute. Napoli, 10 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi