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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melizzano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. PA - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5172025 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con atto del 22.5.2025 conveniva in giudizio la GE PA ed il Comune di Melizzano (BN) per l'annullamento del pignoramento presso terzi nr. 517/2025 azionato per il pagamento tributi 1487 anni d'imposta 2010/2011/2015 e 2018.
Il ricorrente, con il Patrocinio dell' Avv. Difensore_1, dopo aver premesso la omessa notificazione sia dell'atto di pignoramento presso terzi (del quale dichiarava di avere avuto notizia dal dal terzo pignorato
- Società_2 PA di Arzano -) sia di tutti gli atti prodromici compreso quelli relativi alla irrogazione sanzioni,
opponeva:
-) la nullità del pignoramento e delle precedenti ingiunzioni fiscali per inesistenza giuridica delle precedenti notifiche;
-) la conseguente prescrizione estintiva dei credit4i azionati;
Depositava in atti copia prova della notificazione del ricorso ai convenuti e concludeva per l'annullamento dell'impugnato pignoramento con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Dichiarava in €.3.000,00 il valore della controversia ed inoltrava istanza di trattazione della causa in pubblica udienza
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio
All'udienza del 25.2.2026 la causa, assenti le parti, veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione degli atti prodromici all'impugnato pignoramento presso terzi.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio con ricorso loro notificato a mezzo pec in data 26.5.2025 sono rimasti contumaci e pertanto non hanno provato la notificazione degli atti presupposti
La prova delle dette notificazioni spetta ai convenuti sulla base della ordinata distribuzione tra le parti dell'onere della prova. La mancata notificazione degli atti presupposti determina la prescrizione estintiva del credito azionato, trattandosi, in fattispecie, di crediti per tributi locali degli anni 2010/2011 2015 e 2018.
Tanto indipendentemente anche da ogni ulteriore profilo di nullità conseguente alla non dimostrata notificazione degli atti prodromici che, invece, si rende obbligatoria nel rispetto del principio del contraddittorio e del più ampio diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giuste ragione per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato 2) compensa tra le parti le spese del giudizio Così deciso in Benevento il
25.2.2026 Dott. Francesco Capobianco
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melizzano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. PA - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5172025 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con atto del 22.5.2025 conveniva in giudizio la GE PA ed il Comune di Melizzano (BN) per l'annullamento del pignoramento presso terzi nr. 517/2025 azionato per il pagamento tributi 1487 anni d'imposta 2010/2011/2015 e 2018.
Il ricorrente, con il Patrocinio dell' Avv. Difensore_1, dopo aver premesso la omessa notificazione sia dell'atto di pignoramento presso terzi (del quale dichiarava di avere avuto notizia dal dal terzo pignorato
- Società_2 PA di Arzano -) sia di tutti gli atti prodromici compreso quelli relativi alla irrogazione sanzioni,
opponeva:
-) la nullità del pignoramento e delle precedenti ingiunzioni fiscali per inesistenza giuridica delle precedenti notifiche;
-) la conseguente prescrizione estintiva dei credit4i azionati;
Depositava in atti copia prova della notificazione del ricorso ai convenuti e concludeva per l'annullamento dell'impugnato pignoramento con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Dichiarava in €.3.000,00 il valore della controversia ed inoltrava istanza di trattazione della causa in pubblica udienza
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio
All'udienza del 25.2.2026 la causa, assenti le parti, veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione degli atti prodromici all'impugnato pignoramento presso terzi.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio con ricorso loro notificato a mezzo pec in data 26.5.2025 sono rimasti contumaci e pertanto non hanno provato la notificazione degli atti presupposti
La prova delle dette notificazioni spetta ai convenuti sulla base della ordinata distribuzione tra le parti dell'onere della prova. La mancata notificazione degli atti presupposti determina la prescrizione estintiva del credito azionato, trattandosi, in fattispecie, di crediti per tributi locali degli anni 2010/2011 2015 e 2018.
Tanto indipendentemente anche da ogni ulteriore profilo di nullità conseguente alla non dimostrata notificazione degli atti prodromici che, invece, si rende obbligatoria nel rispetto del principio del contraddittorio e del più ampio diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giuste ragione per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato 2) compensa tra le parti le spese del giudizio Così deciso in Benevento il
25.2.2026 Dott. Francesco Capobianco