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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 805/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJKM000273 ADD. REG. IRPEF 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1063/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma la cesssta matera
Resistente/Appellato: conferma la cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. di Latina, presenta dinanzi a questa Corte ricorso, con istanza di sospensione dell'atto, avverso l'avviso di accertamento n.
250TJKM000273, per il periodo di imposta 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Pescara - Area Controlli e Accertamenti Centralizzati e notificato il 11/04/2025.
L'atto si riferirebbe a maggiori redditi di locazione accertati, con conseguente maggior recupero, ad un contratto di locazione registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pomezia in data 01/03/2017 alla Serie 3T al n. 1130 e scaduto in data 30/04/2019 ad un canone annuo di € 4.200,00. Per l'effetto, l'Agenzia accertava un maggior reddito da fabbricati solo in parte dichiarati dalla ricorrente nella propria dichiarazione PF periodo 2019.
Accadeva che, ritenutasi del tutto estranea al recupero e al contratto, riceveva su richiesta dall'Agenzia documentazione dalla quale risultava che il suo ex marito Nominativo_1 avesse concluso indebitamente a suo nome un contratto di locazione con tale sig.ra Nominativo_2 avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà esclusiva della ricorrente sito nel Comune di Ardea. Rispetto a tale proprietà immobiliare la ricorrente rappresenta di avere conferito nel 2017, anno stesso del divorzio, procura speciale all'ex marito, procura limitata alla vendita totale dell'immobile precludendo ogni altro potere ivi compreso quello di locarlo.
L'odierna ricorrente, quindi, contesta la validità a monte del contratto di locazione stipulato dall'ex coniuge, il quale aveva indebitamente agito come un falsus procurator che la stessa, come da documentazione allegata, provvedeva anche a querelare in data 2/04/2024.
Posta quindi l'illegittimità del recupero fiscale a fronte di tali vicende che l'avevano originato, la ricorrente, chiedendone in primis la sospensione, rappresenta anche che l'Agenzia determinava il maggior reddito da fabbricati (e conseguenti maggiori imposte accertate), derivante dal rapporto locativo contestato, sulla base di n. 120 giorni di durata contrattuale nel 2019 (dal 01/01/2019 al 30/04/2019).
Tale computo era del tutto errato poiché l'immobile veniva poi venduto nella residua parte dell'anno accertato: con atto a Rogito Notaio Nominativo_3 del 13/02/2019 Rep. 18248 - Racc. 6082, Registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15/02/2019, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 vendeva l'immobile oggetto del contratto di locazione posto a fondamento dell'opposto Avviso di Accertamento al Sig. Nominativo_4 che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1602 c.c. in qualità di acquirente dell'immobile de quo, subentrava nei diritti e obbligazioni nascenti dal contratto di locazione con decorrenza dall'acquisto (13/02/2019). Quindi, secondo la ricorrente, l'avviso è illegittimo anche nel quantum stabilito per il recupero fiscale su redditi da locazioni indebitamente valutati in misura maggiore in quanto computato su 120 giorni di vigenza dello stesso nel 2019 a fronte dei 44 giorni (01/01/2019 -
13/02/2019) eventualmente dovuti.
Si costituisce l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Latina il quale, prendendo le mosse da tale ultimo profilo relativo al periodo di riferimento e al quantum della ripresa tributaria, avendo constatato che l'immobile oggetto del contratto di locazione registrato in data 01/03/2017 al n. 1130 presso l'Ufficio di Pomezia non era di proprietà della sig.ra Ricorrente_1 dal 13/02/2019 ha emesso il provvedimento di autotutela parziale n. TJKA000273 del 29/07/2025. Nel resto, però, l'ufficio ritiene debba confermarsi il proprio operato, avendo esso agito con l'accertamento ex articolo 41 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente all'Agenzia delle Entrate di accertare il reddito o il maggior reddito imponibile qualora dall'Anagrafe tributaria risultino elementi che consentano di stabilire redditi non dichiarati oppure parzialmente dichiarati e potendo in tali casi agire, ai sensi dell'art. 26 del
Tuir che fissa il principio giusto il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone.
In data 25/09/2025 la ricorrente deposita istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, comunicando di aver aderito a quanto accolto pur parzialmente dall'ufficio in sede di autotutela parziale all'accertamento, con riduzione del canone e integrale pagamento del dovuto, beneficiando dalla riduzione delle sanzioni.
In data 13/10/2025 anche l'Agenzia delle Entrate di Latina ha depositato pedissequa memoria alla quale allega provvedimento di sgravio totale, chiedendo quindi nell'atto che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Rappresenta che, a seguito di sgravio parziale già avvenuto, l'ufficio ha preso atto del pagamento della residua parte dell'atto avvenuta dalla ricorrente, a seguito della verifica del quale ha ulteriormente emesso sgravio integrale della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tenuto conto dell'istanza da ultimo depositata dalla ricorrente, corredata della proposta di adesione all'autotutela dell'ufficio e di avvenuto pagamento del residuo, a cui è seguito sgravio totale allegato dall'ufficio, dispone la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto dello sgravio disposto in sede di autotutela dall'Agenzia delle Entrate di Latina.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 805/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJKM000273 ADD. REG. IRPEF 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1063/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma la cesssta matera
Resistente/Appellato: conferma la cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. di Latina, presenta dinanzi a questa Corte ricorso, con istanza di sospensione dell'atto, avverso l'avviso di accertamento n.
250TJKM000273, per il periodo di imposta 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Pescara - Area Controlli e Accertamenti Centralizzati e notificato il 11/04/2025.
L'atto si riferirebbe a maggiori redditi di locazione accertati, con conseguente maggior recupero, ad un contratto di locazione registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pomezia in data 01/03/2017 alla Serie 3T al n. 1130 e scaduto in data 30/04/2019 ad un canone annuo di € 4.200,00. Per l'effetto, l'Agenzia accertava un maggior reddito da fabbricati solo in parte dichiarati dalla ricorrente nella propria dichiarazione PF periodo 2019.
Accadeva che, ritenutasi del tutto estranea al recupero e al contratto, riceveva su richiesta dall'Agenzia documentazione dalla quale risultava che il suo ex marito Nominativo_1 avesse concluso indebitamente a suo nome un contratto di locazione con tale sig.ra Nominativo_2 avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà esclusiva della ricorrente sito nel Comune di Ardea. Rispetto a tale proprietà immobiliare la ricorrente rappresenta di avere conferito nel 2017, anno stesso del divorzio, procura speciale all'ex marito, procura limitata alla vendita totale dell'immobile precludendo ogni altro potere ivi compreso quello di locarlo.
L'odierna ricorrente, quindi, contesta la validità a monte del contratto di locazione stipulato dall'ex coniuge, il quale aveva indebitamente agito come un falsus procurator che la stessa, come da documentazione allegata, provvedeva anche a querelare in data 2/04/2024.
Posta quindi l'illegittimità del recupero fiscale a fronte di tali vicende che l'avevano originato, la ricorrente, chiedendone in primis la sospensione, rappresenta anche che l'Agenzia determinava il maggior reddito da fabbricati (e conseguenti maggiori imposte accertate), derivante dal rapporto locativo contestato, sulla base di n. 120 giorni di durata contrattuale nel 2019 (dal 01/01/2019 al 30/04/2019).
Tale computo era del tutto errato poiché l'immobile veniva poi venduto nella residua parte dell'anno accertato: con atto a Rogito Notaio Nominativo_3 del 13/02/2019 Rep. 18248 - Racc. 6082, Registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15/02/2019, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 vendeva l'immobile oggetto del contratto di locazione posto a fondamento dell'opposto Avviso di Accertamento al Sig. Nominativo_4 che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1602 c.c. in qualità di acquirente dell'immobile de quo, subentrava nei diritti e obbligazioni nascenti dal contratto di locazione con decorrenza dall'acquisto (13/02/2019). Quindi, secondo la ricorrente, l'avviso è illegittimo anche nel quantum stabilito per il recupero fiscale su redditi da locazioni indebitamente valutati in misura maggiore in quanto computato su 120 giorni di vigenza dello stesso nel 2019 a fronte dei 44 giorni (01/01/2019 -
13/02/2019) eventualmente dovuti.
Si costituisce l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Latina il quale, prendendo le mosse da tale ultimo profilo relativo al periodo di riferimento e al quantum della ripresa tributaria, avendo constatato che l'immobile oggetto del contratto di locazione registrato in data 01/03/2017 al n. 1130 presso l'Ufficio di Pomezia non era di proprietà della sig.ra Ricorrente_1 dal 13/02/2019 ha emesso il provvedimento di autotutela parziale n. TJKA000273 del 29/07/2025. Nel resto, però, l'ufficio ritiene debba confermarsi il proprio operato, avendo esso agito con l'accertamento ex articolo 41 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente all'Agenzia delle Entrate di accertare il reddito o il maggior reddito imponibile qualora dall'Anagrafe tributaria risultino elementi che consentano di stabilire redditi non dichiarati oppure parzialmente dichiarati e potendo in tali casi agire, ai sensi dell'art. 26 del
Tuir che fissa il principio giusto il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone.
In data 25/09/2025 la ricorrente deposita istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, comunicando di aver aderito a quanto accolto pur parzialmente dall'ufficio in sede di autotutela parziale all'accertamento, con riduzione del canone e integrale pagamento del dovuto, beneficiando dalla riduzione delle sanzioni.
In data 13/10/2025 anche l'Agenzia delle Entrate di Latina ha depositato pedissequa memoria alla quale allega provvedimento di sgravio totale, chiedendo quindi nell'atto che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Rappresenta che, a seguito di sgravio parziale già avvenuto, l'ufficio ha preso atto del pagamento della residua parte dell'atto avvenuta dalla ricorrente, a seguito della verifica del quale ha ulteriormente emesso sgravio integrale della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tenuto conto dell'istanza da ultimo depositata dalla ricorrente, corredata della proposta di adesione all'autotutela dell'ufficio e di avvenuto pagamento del residuo, a cui è seguito sgravio totale allegato dall'ufficio, dispone la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto dello sgravio disposto in sede di autotutela dall'Agenzia delle Entrate di Latina.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese.