CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230022881573501 IMU 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caiazzo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 140/2014 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5410/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente AD : difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso rigewtto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1 (erede di Nominativo_1
) proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata il 09/05/2025, con la quale veniva chiesto il versamento della complessiva somma di € 1.160,88 a titolo di IMU anno 2014 Comune di Caiazzo.
Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'atto essendo maturata sia la decadenza che la prescrizione della pretesa, non essendo mai stato notificato alcun atto presupposto.
2. In giudizio si costituiva l'AD eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Caiazzo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. Invero nè l'AD, né il Comune hanno prodotto documentazione da cui desumere la prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'intimazione.
La suprema Corte, in un caso analogo, con la sentenza n.12932 del 22 aprile 2022 (cfr. pag. 12) ha statuito che “la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)”.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto che l'IMU è un'imposta autoliquidata ed il ricorrente non ha né allegato, né provato il suo pagamento, anche solo parziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230022881573501 IMU 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caiazzo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 140/2014 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5410/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente AD : difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso rigewtto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1 (erede di Nominativo_1
) proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata il 09/05/2025, con la quale veniva chiesto il versamento della complessiva somma di € 1.160,88 a titolo di IMU anno 2014 Comune di Caiazzo.
Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'atto essendo maturata sia la decadenza che la prescrizione della pretesa, non essendo mai stato notificato alcun atto presupposto.
2. In giudizio si costituiva l'AD eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Caiazzo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. Invero nè l'AD, né il Comune hanno prodotto documentazione da cui desumere la prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'intimazione.
La suprema Corte, in un caso analogo, con la sentenza n.12932 del 22 aprile 2022 (cfr. pag. 12) ha statuito che “la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)”.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto che l'IMU è un'imposta autoliquidata ed il ricorrente non ha né allegato, né provato il suo pagamento, anche solo parziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.