Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2004, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
IN NOME DI0 2996/04 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giandonato NAPOLETANO - Presidente - R.G.N. 338/01 Cron. 5307 Dott. Salvatore BOGNANNI Rel. Consigliere 706 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud. 08/10/03 ConsigliereDott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEL CAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.SPONDA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIETRO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO MARIA CERUTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EMMELEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL 42, pre 2003 CORSO sso lo studio dell'avvocato MARCELLO 1344 BONOTTO, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1808/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 17/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato PANARITI Benito Piero, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato BONOMO Marcello, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per rigetto del ricorso. P -2- I * 1 n.338/01 ric. Bel Car srl. Oggetto: pagamento residuo prezzo. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 1996 la società Bel Car srl., in persona del legale rappresentante pro-tempore, conve- niva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Verona la società Emme- leasing spa., e premesso: che questa aveva acquistato un'autovettura California Coach 1.9TD per il prezzo di £46.500.000, di cui aveva versato solamente l'importo ed era perciò rimasta debitrice della differenza di di £44.370.000, £2.130.000; che essa non intendeva corrispondere il saldo;
tutto ciò premesso, chiedeva che la convenuta società venisse/con- dannata al pagamento del residuo prezzo, oltre agli interessi e alle spese del giudizio. La società Emmeleasing si costituiva con comparsa di risposta, ec- cependo di non dovere versare alcuna somma, dal momento che aveva cor- risposto alla venditrice l'importo di £30.000.000 mediante un assegno da essa emesso e la permuta di una vettura usata dalla cliente società Duomo sas., cui quella nuova era stata consegnata, e che era stata va- t lutata dalla stessa venditrice £16.500.000. Venivano prodotti documenti, tra cui una fattura quietanzata, e veniva escusso un testimone addotto dalla convenuta. Con sentenza del 13 giugno 1997 il giudice di pace respingeva la domanda sul presupposto che la società acquirente aveva fornito la 1 : 2 prova di avere corrisposto il prezzo pattuito per intero, e condannava l'attrice al rimborso delle spese. La società Bel Car proponeva appello dinanzi al tribunale di Vero- che, con sentenza del 4 ottobre 1999, lo rigettava, osservando che na, la Emmeleasing aveva fornito la prova del pagamento integrale del prezzo mediante la documentazione prodotta e l'escussione del testimo- ne TT LI, la cui deposizione era ammissibile dal momento che non si trattava di provare per testi patti aggiunti o contrari 1 con- tenuto di un documento. Altresì condannava l'appellante alla rifusione delle spese. Avverso tale sentenza la Bel Car ha proposto ricorso per cassazio- дети ne, enunciando tre motivi. La Emmeleasing resiste con controricorso. La società Bel Car ha illustrato le censure con memoria. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc., nonché insufficiente e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il tribunale non avrebbe considerato che la resistente non ha fornito la prova di avere versato l'intero prezzo dell'autovettura, ma semmai di avere corrisposto l'acconto di £30.000.000. Era quindi suo preciso . " dimostrare quanto eccepito. Né il dedotto accordo intervenuto onere tra la resistente e la società Duomo, secondo cui altra vettura da es- sa già usata avrebbe dovuto essere consegnata alla venditrice quale differenza, avrebbe potuto essere opposto alla ricorrente, perché 2 3 estranea ad esso. Una volta che la venditrice aveva dato atto di avere ricevuto altra somma solo di £14.370.000, oltre a quella maggiore so- pra indicata, sarebbe stato preciso onere della debitrice fornire la prova di avere del tutto estinto l'obbligazione. Tale censura è infondata. Ed invero il tribunale esattamente ha messo in evidenza che attra- verso la documentazione prodotta, la fattura in atti, e soprattutto la deposizione del testimone LI, la società convenuta aveva fornito la prova della estinzione dell'obbligazione. Questi invero aveva di- chiarato che la società Duomo era stata indicata alla resistente dalla venditrice per ilstessa finanziamento, e per di più solo per E £30.000.000, dal momento che la differenza di £16.500.000 sarebbe sta- ta corrisposta mediante la cessione della vettura usata, del resto per come era stato fatto in numerosi altri precedenti casi analoghi. Sul punto dunque la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata, Добореть e dal punto di vista giuridico e logico corretta. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta insufficiente e con- un punto decisivo della controversia, traddittoria motivazione su giacché il tribunale ha ritenuto che LI non avesse interesse nel- la causa, e perciò fosse attendibile, e che, ammessa la consegna di altre £14.370.000 oltre i 30 milioni originari, automaticamente si do- + 3 vesse ritenere che tutta intera la differenza del prezzo fosse stata corrisposta. Anche tale doglianza risulta priva di pregio. 3 Infatti il tribunale ha messo in rilievo che ben poteva LI essere escusso come testimone, non avendo interesse in causa, ed es- sendo stato osservatore diretto dei fatti relativi al contratto in questione, tenuto conto anche della documentazione versata in atti. Anche tali osservazioni dunque risultano adeguate e corrette. 3) Infine violazione dell'art. 2722 CC., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia, atteso che il tribunale non poteva considerare corretta l'ammis- sione della prova col testimone addotto, dal momento che essa riguar- dava un patto aggiunto e comunque contrario al contenuto dei un docu- mento, costituito dalla fattura, la cui quietanza in essa inserita pe- raltro era stata disconosciuta, né ne era stata chiesta la verifica- zione. Anche tale censura risulta priva di fondamento. Shofarand Ed invero il Tribunale ha messo in risalto che le modalità del paga- mento, a prescindere dal disconoscimento della quietanza, non rappre- sentavano un patto aggiunto o contrario al contenuto della fattura, trattandosi solamente di indicazioni relative alla esecuzione della prestazione. Inoltre la fattura non costituisce atto bilaterale, per il quale soltanto opera il divieto di cui all'art. 2722 CC., e cioè per i contratti e gli atti recettizi. Al riguardo infatti questa Corte • ha statuito che le limitazioni alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. si applicano solo ai documenti contrattuali formati con l'intervento di entrambe le parti e racchiudenti una convenzione e non anche alle prove dirette a contrastare il contenuto di una dichiara- 4 zione unilaterale, quale e' quella di aver ricevuto in pagamento una certa somma per una determinata causa (V. SEZ. 097753 SENT. DEL 08/10/1997 RV. 508632; e così anche SEZ. 2 SENT. 08466 DEL 26/08/1998 RV. 518373). Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statui- zioni di legge quanto alle spese del grado, e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di questo grado in favore di quella resistente, liquidate in complessivi euro ottocentocinquanta/00, di cui euro set- tecentocinquanta/00 per onorari, oltre gli accessori di legge. Roma, 8 ottobre 2003 est.re Il Presidente Il Consigliभज Grapolerans 2004 A IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE 1785 M не бного ERE Oggl. IL CANC _ Man CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13.4.2005 serie 4 al n.12065 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Fiippi Scarpino) 5