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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
All'udienza del 07/04/2025 è presente l'avvocato Alessandro Pizzarelli, il quale precisa le conclusioni e discute la causa come da atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3781/2023 R.G. avente ad oggetto: condannatorio promossa da con sede in Acireale, via V. Raciti 11, codice fiscale Parte_1
e partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pizzarelli e Alessia Paone, giusta
[...]
procura in atti attrice
contro nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._1
1 , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
; C.F._2
convenuti contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 28.02.2023, premettendo di Parte_1 essere creditrice nei confronti del “ ” dell'importo complessivo di Controparte_3
euro 36.652,12, ha citato in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo la condanna dei predetti al pagamento della somma di euro 33.724,00, oltre interessi legali e moratori ex artt. 1284 c.c. e 4-5 D.lgs. n. 231/2002, a titolo di indennizzo per quanto dovuto da Tecnis s.p.a.
A sostegno della domanda, la società attrice ha esposto: che e Controparte_1
detenevano il capitale sociale della Tecnis s.p.a., capogruppo Controparte_2
mandataria della RTI Consortile Nord Sud S.c.a.r.l., costituita unitamente a e CP_4 [...]
che aveva maturato crediti nei confronti del Controparte_5 Parte_1 summenzionato “ ” di importo pari ad euro 36.652,12 (di cui euro Controparte_3
2.928,00 nei confronti di per fatture insolute ed euro 33.724,15 nei confronti di Nord CP_4
Sud S.c.a.r.l. così composte: euro 28.620,00 per sorte capitale, euro 2.977,38 per interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, euro 259,00 per spese legali;
euro 1.862,77 liquidati nel decreto ingiuntivo n. 463/2016 emesso dal Tribunale di Catania, non opposto e divenuto esecutivo); che, con scrittura privata del 31.1.2017, e Controparte_1 Controparte_2 si erano obbligati, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì Tecnis s.p.a. corrispondesse alla creditrice l'importo di euro 28.000, quale somma determinata a saldo e stralcio della pretesa creditoria, da versare in 24 rate mensili;
che, in cambio della suindicata promessa, Parte_1
si era impegnata a non promuovere alcuna azione legale nei confronti di Tecnis s.p.a., Nord Sud
S.C.a.r.l., Cogip Infrastrutture s.p.a. e dei rispettivi soci ed amministratori;
che la società debitrice aveva corrisposto solamente i primi due ratei e parte del terzo, per un totale di euro 2.928,00; che, pertanto, aveva diritto alla differenza tra l'importo di cui era Parte_1
originariamente creditrice (euro 36.652,00) e l'importo effettivamente riscosso (euro 2.928,00) e quindi complessivamente euro 33.724,00.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, e Controparte_1 Controparte_2
non si sono costituiti in giudizio.
[...]
2 Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali l'attrice è stata invitata a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente si dà atto che con ordinanza del 15.11.2023 è stata dichiarata la contumacia di e , stante la regolare Controparte_1 Controparte_2
instaurazione del contraddittorio nei loro confronti.
3. Tanto premesso, la domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo si realizza quando il promittente si impegna nei confronti del promissario in ordine al fatto che un terzo soggetto si obblighi o compia una certa prestazione.
La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato le differenze tra domanda di risarcimento del danno e domanda di indennizzo, evidenziando che “l'art. 1381 c.c. prevede, infatti, quale conseguenza della mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione o del mancato compimento del fatto promesso, il pagamento di un indennizzo, diverso dal risarcimento del danno il
quale spetta quando il promittente non assolva al proprio c ompito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza e buona
fede, nel qual caso il promissario può avvalersi dei rimedi predisposti contro
l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento in parola;
se invece il promittente abbia assolto diligentemente al suo obbligo di
attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione dell'obbligazione, si verifica la situazione in presenza della quale la norma sopra evocata
riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest'ultimo ( Cass., 05/09/1997, n. 8614, e successive conformi tra cui, ad esempio, Cass., 19/12/2003, n. 19472, Cass., 21/11/2014, n. 24853)”
(Cass. n. 12897/2021).
Nel caso di specie, con scrittura privata del 31.01.2017 e Controparte_1 CP_2
si sono obbligati, ex art. 1381 c.c., a far sì che la Tecnis s.p.a. corrispondesse Controparte_2
alla la somma omnicomprensiva di euro 28.000,00 (n. 23 ratei da Parte_1
euro 1.100,00 dal mese di aprile 2017 fino al mese febbraio 2019 e n.1 rata da euro 2.700,00 da corrispondersi nel mese di marzo 2019). Gli odierni convenuti si sono altresì impegnati ad indennizzare la società creditrice nel caso di mancato o parziale pagamento della somma dovuta da parte della Tecnis s.p.a.
3 Dalla documentazione agli atti di causa risulta che la Tecnis s.p.a. abbia versato soltanto l'importo di euro 2.928,00, corrispondente ai primi due ratei e parte del terzo e che, nonostante la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 10.07.2017, la società debitrice non si sia curata di adempiere alle obbligazioni assunte.
Accertato l'inadempimento della Tecnis s.p.a. rispetto all'obbligo di pagamento dell'importo di euro 28.000 oggetto della transazione, occorre evidenziare come l'attrice non abbia prospettato l'inadempimento dei convenuti rispetto all'obbligazione di facere consistente nel non essersi adoperati per fare conseguire il pagamento da parte della terza, ma abbia avanzato (soltanto) domanda di pagamento dell'indennizzo.
Pertanto, in conseguenza della diversità di causa petendi tra la domanda risarcitoria e la domanda di pagamento dell'indennizzo, i promittenti non possono essere chiamati a rispondere dell'intera obbligazione conseguente all'intervenuta risoluzione di diritto della scrittura privata, potendo essi versare, a titolo di indennizzo, soltanto le somme dovute in forza della scrittura privata.
Per quanto sopra, detraendo dall'importo di euro 28.000 le somme versate da Tecnis s.p.a. pari ad euro 2.928, residua un debito di euro 25.072. Per tale importo, maggiorato degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 8.9.2017 (doc. 4), va emessa statuizione di condanna nei confronti dei convenuti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.808, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3781/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza,
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 33.724,00, oltre interessi Controparte_2
moratori dalla domanda, in favore di Parte_1
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della che liquida in euro 3.808,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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