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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/11/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 616 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Praia a Mare alla Via Viscigliosa n. 23 e rappresentato e difeso dall'avv. Fiorina Maria
BOZZARELLO del Foro di Cosenza, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec:
presso il cui studio sito in Cosenza alla Via S. Sesti n.19 è Email_1 elettivamente domiciliato,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Praia a Mare (Cs) alla Via Viscigliosa n. 23 e rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Serravalle del Foro di Cosenza, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec:
presso il cui studio sito in Cosenza alla Via S. Sesti n.19 è Email_2 elettivamente domiciliata.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 14/06/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in CE (Cs) il 26.09.2015 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2015 del Comune di CE al n.32 parte 2 serie A, precisando che in costanza del medesimo è nata dalla loro unione in CE (Cs) il 13.01.2016 la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che l'ultima residenza comune è stata in Praia a Mare Via
Viscigliosa 23, ma che da diverso tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. dichiarare la separazione legale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. stabilire la residenza abituale ed il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa della Sig.ra nel comune di Tortora e presso la nuova e prossima CP_1 residenza;
4. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, secondo le regole dell'affidamento condiviso;
5. il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
l'importo di 250,00 mensili, mediante versamento alla SI.ra entro il Per_1 CP_1 giorno 27 di ogni mese al codice IBAN che la SI.ra fornirà al SI. . CP_1 Pt_1
6. la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
7. tale assegno verrà versato fin quando la minore resterà collocata prevalentemente dalla madre, mentre in caso di affido alternato, 15 giorni dal padre e 15 giorni dalla madre, il mantenimento non sarà più dovuto. 8. Le spese straordinarie per le eSIenze formative, scolastiche e mediche dei figli saranno comunque preventivamente concordate tra i coniugi e sono a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle contenute nel protocollo Cnf e saranno sempre distribuite equamente tra i genitori.
9. L'assegno unico mensile sarà trattenuto dalla SI.ra , salvo diversi accordi CP_1 successivi tra gli ex coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 616/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio contratto in CE (Cs) il 26.09.2015 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2015 del medesimo comune al n.32 parte 2 serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore ed ai rapporti economici tra i coniugi riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL l'8/10/2024
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 616 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Praia a Mare alla Via Viscigliosa n. 23 e rappresentato e difeso dall'avv. Fiorina Maria
BOZZARELLO del Foro di Cosenza, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec:
presso il cui studio sito in Cosenza alla Via S. Sesti n.19 è Email_1 elettivamente domiciliato,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Praia a Mare (Cs) alla Via Viscigliosa n. 23 e rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Serravalle del Foro di Cosenza, con domicilio digitale al seguente indirizzo Pec:
presso il cui studio sito in Cosenza alla Via S. Sesti n.19 è Email_2 elettivamente domiciliata.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 14/06/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in CE (Cs) il 26.09.2015 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2015 del Comune di CE al n.32 parte 2 serie A, precisando che in costanza del medesimo è nata dalla loro unione in CE (Cs) il 13.01.2016 la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che l'ultima residenza comune è stata in Praia a Mare Via
Viscigliosa 23, ma che da diverso tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. dichiarare la separazione legale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. stabilire la residenza abituale ed il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa della Sig.ra nel comune di Tortora e presso la nuova e prossima CP_1 residenza;
4. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, secondo le regole dell'affidamento condiviso;
5. il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
l'importo di 250,00 mensili, mediante versamento alla SI.ra entro il Per_1 CP_1 giorno 27 di ogni mese al codice IBAN che la SI.ra fornirà al SI. . CP_1 Pt_1
6. la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
7. tale assegno verrà versato fin quando la minore resterà collocata prevalentemente dalla madre, mentre in caso di affido alternato, 15 giorni dal padre e 15 giorni dalla madre, il mantenimento non sarà più dovuto. 8. Le spese straordinarie per le eSIenze formative, scolastiche e mediche dei figli saranno comunque preventivamente concordate tra i coniugi e sono a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie sono quelle contenute nel protocollo Cnf e saranno sempre distribuite equamente tra i genitori.
9. L'assegno unico mensile sarà trattenuto dalla SI.ra , salvo diversi accordi CP_1 successivi tra gli ex coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 616/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio contratto in CE (Cs) il 26.09.2015 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2015 del medesimo comune al n.32 parte 2 serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore ed ai rapporti economici tra i coniugi riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL l'8/10/2024
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo