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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
R.G. N. 2314/2024
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, letto il ricorso ex art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c. depositato da , Parte_1 Parte_2 e con cui hanno dedotto che: (i) i ricorrenti sono
[...] Parte_3 comproprietari di una casa di famiglia e di montagna sita nel Comune di Calestano, la quale presenta all'esterno un cortile antistante, in comproprietà con il resistente
, da sempre nel possesso dei ricorrenti i quali lo hanno usato, come i Controparte_1 loro ospiti, sia per accedere alla propria casa sia per il parcheggio delle autovetture;
(ii) a partire dal mese di aprile 2024 e la di lui moglie Controparte_1 Parte_4 hanno iniziato ad occupare il cortile posizionando un enorme mezzo agricolo da traino, poi un c.d. baule del trattore contorniato da barriere in ferro nonché detriti vari, in seguito recintando tutta l'area con una rete da cantiere arancione, una catena ed un lucchetto e posizionando un cartello di proprietà privata con il simbolo delle telecamere, in tal modo impedendo ai ricorrenti non solo l'utilizzazione dell'area per la sosta dei veicoli ma anche di entrare in casa attraversando il cortile comune e raggiungendo il cancello pedonale, così da costringere i ricorrenti a chiedere in tre occasioni l'intervento in loco dei Carabinieri;
ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 1168 c.c., hanno chiesto che venga ordinato lo sgombero dell'area cortilizia in oggetto al fine di reimmettere i medesimi nel pacifico possesso dell'area stessa, invocando in subordine la tutela ex art. 1170 c.c.; letta la memoria difensiva depositata da parte resistente la quale: (i) ha in primo luogo rivendicato la proprietà esclusiva dell'area de qua da parte di , non Controparte_1 emergendo dagli atti pubblici alcun diritto di comproprietà o di servitù di passaggio in favore di parte ricorrente;
(ii) ha eccepito la carenza della legittimazione passiva di per non vantare alcun diritto reale sugli immobili in argomento e per non Parte_4 avere posto in essere alcuna delle iniziative contestate dalla controparte;
(iii) ha nel merito negato la sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso dell'area atteso che il passaggio attraverso la stessa da parte dei danti causa dei ricorrenti e poi da parte di questi ultimi per raggiungere la propria abitazione (la quale gode di proprio autonomo accesso dalla parte opposta) e la sosta delle autovetture in loco è avvenuto in modo sporadico e saltuario solo per mera tolleranza dettata da motivi di buon vicinato dapprima da parte della madre di e poi da parte di quest'ultimo; (iv) ha Controparte_1
1 evidenziato che, prima del posizionamento degli elementi contestati dalla controparte, ha inviato a quest'ultima nel gennaio - febbraio 2024 due lettere raccomandate con cui ha ordinato di non occupare l'area in questione con la sosta di propri autoveicoli per esserne proprietario esclusivo il resistente Conciatori;
(v) ha, infine, sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi avendo esercitato le Controparte_1 facoltà inerenti il diritto di proprietà in via esclusiva dell'area, avendo occupando solo una porzione dell'area cortilizia in modo da non impedire il transito pedonale per l'accesso all'abitazione da parte dei ricorrenti, ed avendo, infine, ivi posizionato il macchinario agricolo con apposite transenne e cartelli e la rete da cantiere solo per ragioni di sicurezza;
rilevato che nella presente sede processuale non rilevano le posizioni in diritto bensì le sole questioni in fatto, cosicché l'accertamento dei diritti delle parti in causa in relazione all'area cortilizia in argomento potrà essere oggetto solo di un separato giudizio petitorio mentre i rimedi possessori tutelano le mere situazione in fatto al fine di ristabilire l'ordine fattuale violato ed evitare anche il ricorso a forme di autotutela;
rilevato che sulla base delle stesse allegazioni difensive delle parti può ritenersi incontestato l'uso dell'area cortilizia in argomento anche da parte degli odierni ricorrenti e, prima di loro, dei relativi danti causa, i quali la impiegavano sia per accedere al pozzetto dell'acqua ivi posto sia per parcheggiare le autovetture sia per entrare a piedi nella propria abitazione;
rilevato che tale uso dell'area è stato confermato da parte degli informatori CP_2 e le cui deposizioni assumono pari rilevanza in quanto
[...] Controparte_3 entrambi credibili ed abituali frequentatori dei luoghi (mentre, per tale ultima ragione, del tutto irrilevante è il contributo probatorio degli informatori e Persona_1 CP_4
);
[...] rilevato che è pacifica anche l'occupazione dell'area da parte di nei Controparte_1 termini lamentati da parte ricorrente, mentre è emerso sia che all'attività materiale in argomento ha contributo sia che l'occupazione della sede impedisce oltre Parte_4 che la sosta delle autovetture e l'accesso al pozzetto anche il transito pedonale per raggiungere l'abitazione dei resistenti stante la presenza della rete, della catena e del lucchetto (cfr. dichiarazioni dell'informatore e documentazione Controparte_2 fotografica); rilevato che l'art. 1141, comma 1 c.c. sancisce la presunzione del possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, mentre gli atti di tolleranza, che escludono il possesso ai sensi dell'art. 1144 c.c., devono essere provati da chi li eccepisce al fine di contestare il possesso dedotto dalla controparte (C. 19830/2014; C. 6738/2000; C. 4810/2000; C. 1015/1996, per la quale, in mancanza di una prova contraria specifica, deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni (C. 10771/1995; C. 5191/1994; C. 2520/1993; C. 6591/1986); rilevato che la giurisprudenza è costante nel ritenere, quali elementi caratterizzanti gli atti di tolleranza, la transitorietà e la saltuarietà, che traggono la loro origine da rapporti di cortesia, di amicizia e familiarità o, comunque da rapporti di buon vicinato rafforzati dalla consuetudine;
tali elementi, peraltro, fanno sì che gli atti in questione consistano in un godimento di portata modesta e tale da incidere debolmente sull'esercizio del diritto da
2 parte dell'effettivo titolare o possessore (C. 8194/2001; C. 3712/1994; C. 11118/1991; C. 4631/1990; C. 1185/1986); la lunga durata del godimento costituisce invece un elemento presuntivo per negare che sussista semplice tolleranza quando si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, giacché questi ultimi, per loro natura labili e mutevoli, rendono difficile ipotizzare una tolleranza che si protragga per lungo arco di tempo (da ultimo: C. 11277/2015); rilevato che dalle allegazioni difensive delle parti e dalle dichiarazioni rese dai due indicati informatori si ricava che da anni e stabilmente l'area in questione viene utilizzata sia da parte ricorrente che da parte resistente (cfr. le dichiarazioni di Controparte_3
e, prima di loro, dai rispettivi danti causa, secondo le modalità sopra descritte;
ritenuto, pertanto, che non possa ritenersi provata la mera tolleranza da parte di e che ci si trova in una ipotesi di compossesso dell'area cortilizia;
Controparte_1 richiamato il principio per cui “lo spoglio può essere commesso anche dal compossessore in danno degli altri possessori, attraverso l'estensione, violenta o clandestina, del possesso in termini di esclusività, laddove la violenza (quale elemento oggettivo dello spossessamento) non deve necessariamente consistere in un'attività materiale, essendo sufficiente ad integrarla un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa o anche solo presunta del possessore, costituendo spoglio non solo gli atti che privano il possessore o il detentore del possesso o della detenzione della cosa, ma anche quelli che impediscono il godimento dell'intera cosa o di una sua parte, come nel caso in cui il soggetto occupi con la costruzione di una scala in cemento armato una parte del cortile comune, impedendo il transito e il godimento degli altri proprietari” (Cass. n. 36363/2022; sul punto si richiama anche il principio per cui “deve escludersi che ricorra un'ipotesi di mutatio libelli ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, non potendosi ritenere inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso” Cass. n.1461/2023); rilevato che l'animus spoliandi è caratterizzato dalla mera volontà di agire contro l'altrui volontà, mettendone in pericolo la posizione possessoria, non assumendo rilievo la circostanza del convincimento in capo all'autore di esercitare un proprio diritto (ex multis, Cass. nn. 3636/1982, 1933/1984, 11119/1997, 1204/1999, 19483/2011); rilevato che è emerso che il posizionamento dei mezzi agricoli, della rete, della catena, del lucchetto etc. da parte dei resistenti è avvenuto contro la loro volontà dei ricorrenti e ne impedisce l'uso dell'area secondo le indicate modalità (cfr. documentazione fotografica e dichiarazioni dell'informatrice ); CP_2 rilevato che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per accordare l'invocata tutela possessoria in favore di parte ricorrente cosicché deve ordinarsi a parte resistente la liberazione dell'area cortilizia in questione affinché entrambe le parti in causa possano congiuntamente goderne secondo le modalità precedenti allo spoglio;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza;
3 visto l'art. 703 c.p.c. e l'art. 1168 c.c.,
P.Q.M.
1) ordina a parte resistente la liberazione dell'area cortilizia per cui è procedimento e la reintegrazione di parte ricorrente nel compossesso dell'area nello stato quo ante il subito spoglio;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.200,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.
Si comunichi.
Parma, 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Paola Belvedere
4
SEZIONE I CIVILE
R.G. N. 2314/2024
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, letto il ricorso ex art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c. depositato da , Parte_1 Parte_2 e con cui hanno dedotto che: (i) i ricorrenti sono
[...] Parte_3 comproprietari di una casa di famiglia e di montagna sita nel Comune di Calestano, la quale presenta all'esterno un cortile antistante, in comproprietà con il resistente
, da sempre nel possesso dei ricorrenti i quali lo hanno usato, come i Controparte_1 loro ospiti, sia per accedere alla propria casa sia per il parcheggio delle autovetture;
(ii) a partire dal mese di aprile 2024 e la di lui moglie Controparte_1 Parte_4 hanno iniziato ad occupare il cortile posizionando un enorme mezzo agricolo da traino, poi un c.d. baule del trattore contorniato da barriere in ferro nonché detriti vari, in seguito recintando tutta l'area con una rete da cantiere arancione, una catena ed un lucchetto e posizionando un cartello di proprietà privata con il simbolo delle telecamere, in tal modo impedendo ai ricorrenti non solo l'utilizzazione dell'area per la sosta dei veicoli ma anche di entrare in casa attraversando il cortile comune e raggiungendo il cancello pedonale, così da costringere i ricorrenti a chiedere in tre occasioni l'intervento in loco dei Carabinieri;
ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 1168 c.c., hanno chiesto che venga ordinato lo sgombero dell'area cortilizia in oggetto al fine di reimmettere i medesimi nel pacifico possesso dell'area stessa, invocando in subordine la tutela ex art. 1170 c.c.; letta la memoria difensiva depositata da parte resistente la quale: (i) ha in primo luogo rivendicato la proprietà esclusiva dell'area de qua da parte di , non Controparte_1 emergendo dagli atti pubblici alcun diritto di comproprietà o di servitù di passaggio in favore di parte ricorrente;
(ii) ha eccepito la carenza della legittimazione passiva di per non vantare alcun diritto reale sugli immobili in argomento e per non Parte_4 avere posto in essere alcuna delle iniziative contestate dalla controparte;
(iii) ha nel merito negato la sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso dell'area atteso che il passaggio attraverso la stessa da parte dei danti causa dei ricorrenti e poi da parte di questi ultimi per raggiungere la propria abitazione (la quale gode di proprio autonomo accesso dalla parte opposta) e la sosta delle autovetture in loco è avvenuto in modo sporadico e saltuario solo per mera tolleranza dettata da motivi di buon vicinato dapprima da parte della madre di e poi da parte di quest'ultimo; (iv) ha Controparte_1
1 evidenziato che, prima del posizionamento degli elementi contestati dalla controparte, ha inviato a quest'ultima nel gennaio - febbraio 2024 due lettere raccomandate con cui ha ordinato di non occupare l'area in questione con la sosta di propri autoveicoli per esserne proprietario esclusivo il resistente Conciatori;
(v) ha, infine, sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi avendo esercitato le Controparte_1 facoltà inerenti il diritto di proprietà in via esclusiva dell'area, avendo occupando solo una porzione dell'area cortilizia in modo da non impedire il transito pedonale per l'accesso all'abitazione da parte dei ricorrenti, ed avendo, infine, ivi posizionato il macchinario agricolo con apposite transenne e cartelli e la rete da cantiere solo per ragioni di sicurezza;
rilevato che nella presente sede processuale non rilevano le posizioni in diritto bensì le sole questioni in fatto, cosicché l'accertamento dei diritti delle parti in causa in relazione all'area cortilizia in argomento potrà essere oggetto solo di un separato giudizio petitorio mentre i rimedi possessori tutelano le mere situazione in fatto al fine di ristabilire l'ordine fattuale violato ed evitare anche il ricorso a forme di autotutela;
rilevato che sulla base delle stesse allegazioni difensive delle parti può ritenersi incontestato l'uso dell'area cortilizia in argomento anche da parte degli odierni ricorrenti e, prima di loro, dei relativi danti causa, i quali la impiegavano sia per accedere al pozzetto dell'acqua ivi posto sia per parcheggiare le autovetture sia per entrare a piedi nella propria abitazione;
rilevato che tale uso dell'area è stato confermato da parte degli informatori CP_2 e le cui deposizioni assumono pari rilevanza in quanto
[...] Controparte_3 entrambi credibili ed abituali frequentatori dei luoghi (mentre, per tale ultima ragione, del tutto irrilevante è il contributo probatorio degli informatori e Persona_1 CP_4
);
[...] rilevato che è pacifica anche l'occupazione dell'area da parte di nei Controparte_1 termini lamentati da parte ricorrente, mentre è emerso sia che all'attività materiale in argomento ha contributo sia che l'occupazione della sede impedisce oltre Parte_4 che la sosta delle autovetture e l'accesso al pozzetto anche il transito pedonale per raggiungere l'abitazione dei resistenti stante la presenza della rete, della catena e del lucchetto (cfr. dichiarazioni dell'informatore e documentazione Controparte_2 fotografica); rilevato che l'art. 1141, comma 1 c.c. sancisce la presunzione del possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, mentre gli atti di tolleranza, che escludono il possesso ai sensi dell'art. 1144 c.c., devono essere provati da chi li eccepisce al fine di contestare il possesso dedotto dalla controparte (C. 19830/2014; C. 6738/2000; C. 4810/2000; C. 1015/1996, per la quale, in mancanza di una prova contraria specifica, deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni (C. 10771/1995; C. 5191/1994; C. 2520/1993; C. 6591/1986); rilevato che la giurisprudenza è costante nel ritenere, quali elementi caratterizzanti gli atti di tolleranza, la transitorietà e la saltuarietà, che traggono la loro origine da rapporti di cortesia, di amicizia e familiarità o, comunque da rapporti di buon vicinato rafforzati dalla consuetudine;
tali elementi, peraltro, fanno sì che gli atti in questione consistano in un godimento di portata modesta e tale da incidere debolmente sull'esercizio del diritto da
2 parte dell'effettivo titolare o possessore (C. 8194/2001; C. 3712/1994; C. 11118/1991; C. 4631/1990; C. 1185/1986); la lunga durata del godimento costituisce invece un elemento presuntivo per negare che sussista semplice tolleranza quando si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, giacché questi ultimi, per loro natura labili e mutevoli, rendono difficile ipotizzare una tolleranza che si protragga per lungo arco di tempo (da ultimo: C. 11277/2015); rilevato che dalle allegazioni difensive delle parti e dalle dichiarazioni rese dai due indicati informatori si ricava che da anni e stabilmente l'area in questione viene utilizzata sia da parte ricorrente che da parte resistente (cfr. le dichiarazioni di Controparte_3
e, prima di loro, dai rispettivi danti causa, secondo le modalità sopra descritte;
ritenuto, pertanto, che non possa ritenersi provata la mera tolleranza da parte di e che ci si trova in una ipotesi di compossesso dell'area cortilizia;
Controparte_1 richiamato il principio per cui “lo spoglio può essere commesso anche dal compossessore in danno degli altri possessori, attraverso l'estensione, violenta o clandestina, del possesso in termini di esclusività, laddove la violenza (quale elemento oggettivo dello spossessamento) non deve necessariamente consistere in un'attività materiale, essendo sufficiente ad integrarla un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa o anche solo presunta del possessore, costituendo spoglio non solo gli atti che privano il possessore o il detentore del possesso o della detenzione della cosa, ma anche quelli che impediscono il godimento dell'intera cosa o di una sua parte, come nel caso in cui il soggetto occupi con la costruzione di una scala in cemento armato una parte del cortile comune, impedendo il transito e il godimento degli altri proprietari” (Cass. n. 36363/2022; sul punto si richiama anche il principio per cui “deve escludersi che ricorra un'ipotesi di mutatio libelli ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, non potendosi ritenere inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso” Cass. n.1461/2023); rilevato che l'animus spoliandi è caratterizzato dalla mera volontà di agire contro l'altrui volontà, mettendone in pericolo la posizione possessoria, non assumendo rilievo la circostanza del convincimento in capo all'autore di esercitare un proprio diritto (ex multis, Cass. nn. 3636/1982, 1933/1984, 11119/1997, 1204/1999, 19483/2011); rilevato che è emerso che il posizionamento dei mezzi agricoli, della rete, della catena, del lucchetto etc. da parte dei resistenti è avvenuto contro la loro volontà dei ricorrenti e ne impedisce l'uso dell'area secondo le indicate modalità (cfr. documentazione fotografica e dichiarazioni dell'informatrice ); CP_2 rilevato che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per accordare l'invocata tutela possessoria in favore di parte ricorrente cosicché deve ordinarsi a parte resistente la liberazione dell'area cortilizia in questione affinché entrambe le parti in causa possano congiuntamente goderne secondo le modalità precedenti allo spoglio;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza;
3 visto l'art. 703 c.p.c. e l'art. 1168 c.c.,
P.Q.M.
1) ordina a parte resistente la liberazione dell'area cortilizia per cui è procedimento e la reintegrazione di parte ricorrente nel compossesso dell'area nello stato quo ante il subito spoglio;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.200,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.
Si comunichi.
Parma, 15/04/2025.
Il Giudice
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