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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
– CF – rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49;
-parte ricorrente-
e
– CF c.f. - in persona del suo Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Catanzaro;
-parte resistente-
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11 marzo 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data cancelleria in data 8 gennaio 2025, l'avv. , rappresentato Parte_1
e difeso da sé medesimo, agendo nei riguardi del , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1 tempore, per come elettivamente domiciliato, proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di rigetto di richiesta di liquidazione del 10 dicembre 2024, depositato in data 19 dicembre 2024, notificato in pari data, emesso nel proc. pen. 975/2016 RGNR - 172/2018 RGT dal Tribunale Monocratico di Lamezia Terme, in persona del Giudice, Dott.ssa Adriana MARASCO, precisando che: A) con istanza datata 10 settembre 2024
(vedi documento allegato, richiesta protocollata SIAMM con allegati) lo stesso ricorrente, quale difensore di ufficio del Sig. nato a [...] il [...], imputato nel detto procedimento Controparte_2 penale proc. pen. 172/18 RGT, aveva chiesto la liquidazione delle competenze svolte quale difensore di ufficio in favore del citato alla – sola - udienza del 17 novembre 2023, consistita nello studio del CP_2 procedimento e nella discussione, aggiungendo che lo stesso imputato era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e precisava di avere tentato di notiziarlo inviando raccomandata a.r. del 23 novembre 2023, al costo di € 6,80, all'indirizzo risultante dal fascicolo del PM, ossia ZI (BA), via Pietro Mascagni, n. 6, ma che la nota era stata restituita al mittente in quanto questi risultava ivi sconosciuto all'indirizzo; per effetto di
1 ciò, aveva chiesto copia degli atti processuali, ma con le generalità dell'imputato - tratte sia dal decreto di citazione a giudizio, sia dalla sentenza di prescrizione – non era stato rinvenuto alcun risultato dai servizi anagrafici ANPR, con la conseguenza che l'imputato doveva allora ritenersi “irreperibile di fatto”.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme procedesse alla liquidazione dei compensi a lui spettanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 82 e 117 DPR 115/2002 per l'attività professionale svolta, il tutto per un importo di € 1.269,39 oltre accessori di legge o per quello diverso ritenuto di giustizia ed equità.
Integrava la documentazione esibita mediante produzione a mezzo PEC di attestazione del DAP (vedi in allegato), da cui si ricavava che il “NON È PRESENTE IN ALCUN ISTITUTO Controparte_2
PENITENZIARIO DELLA REPUBBLICA ED A FAR DATA DAL 1987, NON È MAI STATO DETENUTO.”
Con il provvedimento opposto, il Tribunale aveva però rigettato la richiesta di liquidazione, sostenendo che - avendo l'imputato nominato un difensore di fiducia presso il cui studio aveva eletto domicilio nel processo penale di cui in epigrafe - il difensore d'ufficio avrebbe ben potuto rintracciarlo per il tramite del difensore di fiducia e che - in ogni caso - non sarebbe stata prodotta idonea documentazione a riscontro della ricezione della raccomandata inviata.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto sosteneva che il provvedimento reiettivo doveva ritenersi evidentemente erroneo ed ingiusto, in via principale per VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI
ARTT. 82, 116 E 117 DPR 115 del 2002; ed invero, preliminarmente sottolineava che - come chiarito da
Cassazione civile sez. VI - 22/01/2018, n. 1470 e ribadito dall'Ordinanza emessa nel proc. RG CASS 6618 del
2021 - la natura giuridica del procedimento di opposizione, come delineata dalla Legge n. 319 del 1980, art. 4 ss. era rimasta immodificata nelle sopravvenute discipline di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15
D. Lgs. 150 del 2011 e – pertanto - il ricorso avverso la liquidazione del compenso non era atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo riguardante la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso e, quindi, l'esistenza di diritti soggettivi patrimoniali di natura civilistica, nel quale il Giudice adito ha il potere - dovere di procedere alla liquidazione verificando la correttezza dei criteri adottati - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (vedi, testualmente, il ricorso in atti).
Posto che all'istanza era stata allegata - oltre a copia della missiva del 23 novembre 2023, copia della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento restituito al mittente – dalla detta documentazione si evinceva con chiarezza che la spedizione non era andata a buon fine e – in caso di dubbio - il Giudice ben avrebbe potuto chiedere l'integrazione della produzione mediante il deposito della busta, su cui era stato apposto il timbro di attestazione del fatto che il fosse “sconosciuto” all'indirizzo di via Pietro Mascagni Controparte_2
n. 6, 70038 ZI (Bari).
Aggiungeva che, oltre alla citata spedizione, erano stati prodotti:
A) Stampa del sito ANPR, da cui si evinceva come nessun risultato era stato trovato in merito alla sua residenza anagrafica e tale dato è confermato da nuova stampa del sito effettuata all'attualità (vedi in allegato); Con B) Attestazione fornita dal unitamente alla richiesta ed alle PEC comprovanti il deposito ai fini della liquidazione, da cui risultava come il non fosse stato mai ristretto in istituti penitenziari della CP_2
Nazione, con la conseguenza che egli doveva per forza ritenersi -per effetto di ciò - irreperibile di fatto.
2 Irrilevante era la considerazione secondo cui era stato nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio nel giudizio penale, non solo perché la suddetta elezione era palesemente inutile ai fini delle notifiche nel distinto procedimento giudizio di recupero crediti da instaurare, ma in quanto il difensore di fiducia - come risultante dai verbali d'udienza - aveva omesso di presenziare in udienza, rendendo necessaria la nomina del difensore d'ufficio e denotando così la sopravvenuta compromissione del rapporto con il cliente.
In ogni caso, ogni notizia da questi eventualmente fornita non avrebbe potuto che avere carattere informale e sarebbe stata inutile al fine del valido perfezionamento di una notifica in un'azione civilistica.
Non solo, ma dalle visure catastali estrapolate dal sito di Agenzia delle Entrate, egli non risultava titolare di alcun immobile in Bisceglie, città di nascita, ZI, città del domicilio risultante dagli atti, e nel capoluogo di regione Bari.
In altre parole, non essendo possibile rintraccialo tanto presso l'indirizzo risultante dal fascicolo del PM quanto tramite appositi accertamenti anagrafici e ricerche presso il DAP e il catasto, egli verteva nella condizione di
“irreperibile di fatto”.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass. 17 ottobre 2007, n. 4153; Cass. 13 novembre
2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n. 17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), a norma del D.P.R.
n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., in quanto l'impossibilità di rintracciare il debitore impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale (vedi ricorso in atti).
In tale situazione, secondo la Suprema Corte (in tal senso Ordinanza 2923 del 2020) il difensore d'ufficio aveva comunque diritto alla liquidazione dei compensi, a norma degli artt. 82 e 117 DPR 115/2002.
Chiedeva pertanto la liquidazione dei compensi in base ai valori minimi come dal seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 946,00
Riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 630,67
Spese sostenute € 8,72
Totale complessivo € 639,39, oltre interessi di legge, con vittoria delle spese di lite alla luce del principio della soccombenza e concludeva nei termini di cui in premessa.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio.
Lo scrivente Presidente del Tribunale, disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c., una volta tenuto conto delle note conclusive di trattazione scritta depositate in cancelleria in previsione dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2025 a cura della sola parte ricorrente - con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione
– provvedeva in conformità.
3 DIRITTO
Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto.
Devono infatti condividersi le considerazioni espresse dalla parte ricorrente in merito al diniego della liquidazione, fondate sul fatto che mancasse – nella sua persona – lo status di irreperibilità di fatto, frutto delle ricerche regolarmente attivate senza successo nei luoghi a ciò deputati e senza che possa negarsi tale status sulla base della semplicistica considerazione in virtù della quale il difensore d'ufficio avrebbe potuto ed anzi dovuto rivolgersi al difensore di fiducia mai comparso per avere notizie in merito all'effettiva residenza dell'imputato; attività positiva di ricerca non richiesta ai sensi di legge e neanche necessariamente destinata al successo probatorio, potendo al contrario desumersi dall'assenza del detto difensore il venir meno del rapporto di fiducia e della necessaria conoscenza di validi ed efficaci criteri di rintraccio;
l'irreperibilità di fatto
– pacificamente ed alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità – esclude inoltre in radice la necessità per la difesa di dimostrare di avere inutilmente apprestato le necessarie azioni esecutive mirate ad ottenere una congrua liquidazione.
A parte ciò, la stessa parte ricorrente ha chiesto la determinazione del compenso nei valori minimi, limitandola alle fasi di studio e di discussione e tale opzione va senza dubbio condivisa.
In sostanza, per la fase di studio della controversia (valore minimo): € 237,00 e per la Fase decisionale (anche in tal caso valore minimo): € 709,00, per un totale di compenso tabellare pari ad € 946,00, cui decurtare la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (ex art. 106 bis Dpr 115/02), per un totale – al netto delle riduzioni – pari ad € 630,67, oltre accessori e spese vive per come documentate, ponendo il pagamento a favore dell'Erario.
La natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistenti, consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto reiettivo emesso dal Tribunale Monocratico
Penale di Lamezia Terme in data 10 dicembre 2024, nel processo penale n. 975/2016 RGNR e n. 172/2028
RGT, a carico dell'imputato la somma dovuta al difensore ricorrente, Controparte_2 CP_4
Avv. - CF - per la difesa d'ufficio in oggetto, nella misura Parte_1 C.F._1 complessiva pari ad € 630,67, come sopra determinata, oltre spese vive, rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11/03/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
– CF – rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49;
-parte ricorrente-
e
– CF c.f. - in persona del suo Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Catanzaro;
-parte resistente-
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11 marzo 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data cancelleria in data 8 gennaio 2025, l'avv. , rappresentato Parte_1
e difeso da sé medesimo, agendo nei riguardi del , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1 tempore, per come elettivamente domiciliato, proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di rigetto di richiesta di liquidazione del 10 dicembre 2024, depositato in data 19 dicembre 2024, notificato in pari data, emesso nel proc. pen. 975/2016 RGNR - 172/2018 RGT dal Tribunale Monocratico di Lamezia Terme, in persona del Giudice, Dott.ssa Adriana MARASCO, precisando che: A) con istanza datata 10 settembre 2024
(vedi documento allegato, richiesta protocollata SIAMM con allegati) lo stesso ricorrente, quale difensore di ufficio del Sig. nato a [...] il [...], imputato nel detto procedimento Controparte_2 penale proc. pen. 172/18 RGT, aveva chiesto la liquidazione delle competenze svolte quale difensore di ufficio in favore del citato alla – sola - udienza del 17 novembre 2023, consistita nello studio del CP_2 procedimento e nella discussione, aggiungendo che lo stesso imputato era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e precisava di avere tentato di notiziarlo inviando raccomandata a.r. del 23 novembre 2023, al costo di € 6,80, all'indirizzo risultante dal fascicolo del PM, ossia ZI (BA), via Pietro Mascagni, n. 6, ma che la nota era stata restituita al mittente in quanto questi risultava ivi sconosciuto all'indirizzo; per effetto di
1 ciò, aveva chiesto copia degli atti processuali, ma con le generalità dell'imputato - tratte sia dal decreto di citazione a giudizio, sia dalla sentenza di prescrizione – non era stato rinvenuto alcun risultato dai servizi anagrafici ANPR, con la conseguenza che l'imputato doveva allora ritenersi “irreperibile di fatto”.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme procedesse alla liquidazione dei compensi a lui spettanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 82 e 117 DPR 115/2002 per l'attività professionale svolta, il tutto per un importo di € 1.269,39 oltre accessori di legge o per quello diverso ritenuto di giustizia ed equità.
Integrava la documentazione esibita mediante produzione a mezzo PEC di attestazione del DAP (vedi in allegato), da cui si ricavava che il “NON È PRESENTE IN ALCUN ISTITUTO Controparte_2
PENITENZIARIO DELLA REPUBBLICA ED A FAR DATA DAL 1987, NON È MAI STATO DETENUTO.”
Con il provvedimento opposto, il Tribunale aveva però rigettato la richiesta di liquidazione, sostenendo che - avendo l'imputato nominato un difensore di fiducia presso il cui studio aveva eletto domicilio nel processo penale di cui in epigrafe - il difensore d'ufficio avrebbe ben potuto rintracciarlo per il tramite del difensore di fiducia e che - in ogni caso - non sarebbe stata prodotta idonea documentazione a riscontro della ricezione della raccomandata inviata.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto sosteneva che il provvedimento reiettivo doveva ritenersi evidentemente erroneo ed ingiusto, in via principale per VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI
ARTT. 82, 116 E 117 DPR 115 del 2002; ed invero, preliminarmente sottolineava che - come chiarito da
Cassazione civile sez. VI - 22/01/2018, n. 1470 e ribadito dall'Ordinanza emessa nel proc. RG CASS 6618 del
2021 - la natura giuridica del procedimento di opposizione, come delineata dalla Legge n. 319 del 1980, art. 4 ss. era rimasta immodificata nelle sopravvenute discipline di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15
D. Lgs. 150 del 2011 e – pertanto - il ricorso avverso la liquidazione del compenso non era atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo riguardante la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso e, quindi, l'esistenza di diritti soggettivi patrimoniali di natura civilistica, nel quale il Giudice adito ha il potere - dovere di procedere alla liquidazione verificando la correttezza dei criteri adottati - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (vedi, testualmente, il ricorso in atti).
Posto che all'istanza era stata allegata - oltre a copia della missiva del 23 novembre 2023, copia della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento restituito al mittente – dalla detta documentazione si evinceva con chiarezza che la spedizione non era andata a buon fine e – in caso di dubbio - il Giudice ben avrebbe potuto chiedere l'integrazione della produzione mediante il deposito della busta, su cui era stato apposto il timbro di attestazione del fatto che il fosse “sconosciuto” all'indirizzo di via Pietro Mascagni Controparte_2
n. 6, 70038 ZI (Bari).
Aggiungeva che, oltre alla citata spedizione, erano stati prodotti:
A) Stampa del sito ANPR, da cui si evinceva come nessun risultato era stato trovato in merito alla sua residenza anagrafica e tale dato è confermato da nuova stampa del sito effettuata all'attualità (vedi in allegato); Con B) Attestazione fornita dal unitamente alla richiesta ed alle PEC comprovanti il deposito ai fini della liquidazione, da cui risultava come il non fosse stato mai ristretto in istituti penitenziari della CP_2
Nazione, con la conseguenza che egli doveva per forza ritenersi -per effetto di ciò - irreperibile di fatto.
2 Irrilevante era la considerazione secondo cui era stato nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio nel giudizio penale, non solo perché la suddetta elezione era palesemente inutile ai fini delle notifiche nel distinto procedimento giudizio di recupero crediti da instaurare, ma in quanto il difensore di fiducia - come risultante dai verbali d'udienza - aveva omesso di presenziare in udienza, rendendo necessaria la nomina del difensore d'ufficio e denotando così la sopravvenuta compromissione del rapporto con il cliente.
In ogni caso, ogni notizia da questi eventualmente fornita non avrebbe potuto che avere carattere informale e sarebbe stata inutile al fine del valido perfezionamento di una notifica in un'azione civilistica.
Non solo, ma dalle visure catastali estrapolate dal sito di Agenzia delle Entrate, egli non risultava titolare di alcun immobile in Bisceglie, città di nascita, ZI, città del domicilio risultante dagli atti, e nel capoluogo di regione Bari.
In altre parole, non essendo possibile rintraccialo tanto presso l'indirizzo risultante dal fascicolo del PM quanto tramite appositi accertamenti anagrafici e ricerche presso il DAP e il catasto, egli verteva nella condizione di
“irreperibile di fatto”.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass. 17 ottobre 2007, n. 4153; Cass. 13 novembre
2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n. 17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), a norma del D.P.R.
n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., in quanto l'impossibilità di rintracciare il debitore impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale (vedi ricorso in atti).
In tale situazione, secondo la Suprema Corte (in tal senso Ordinanza 2923 del 2020) il difensore d'ufficio aveva comunque diritto alla liquidazione dei compensi, a norma degli artt. 82 e 117 DPR 115/2002.
Chiedeva pertanto la liquidazione dei compensi in base ai valori minimi come dal seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 946,00
Riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 630,67
Spese sostenute € 8,72
Totale complessivo € 639,39, oltre interessi di legge, con vittoria delle spese di lite alla luce del principio della soccombenza e concludeva nei termini di cui in premessa.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio.
Lo scrivente Presidente del Tribunale, disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c., una volta tenuto conto delle note conclusive di trattazione scritta depositate in cancelleria in previsione dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2025 a cura della sola parte ricorrente - con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione
– provvedeva in conformità.
3 DIRITTO
Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto.
Devono infatti condividersi le considerazioni espresse dalla parte ricorrente in merito al diniego della liquidazione, fondate sul fatto che mancasse – nella sua persona – lo status di irreperibilità di fatto, frutto delle ricerche regolarmente attivate senza successo nei luoghi a ciò deputati e senza che possa negarsi tale status sulla base della semplicistica considerazione in virtù della quale il difensore d'ufficio avrebbe potuto ed anzi dovuto rivolgersi al difensore di fiducia mai comparso per avere notizie in merito all'effettiva residenza dell'imputato; attività positiva di ricerca non richiesta ai sensi di legge e neanche necessariamente destinata al successo probatorio, potendo al contrario desumersi dall'assenza del detto difensore il venir meno del rapporto di fiducia e della necessaria conoscenza di validi ed efficaci criteri di rintraccio;
l'irreperibilità di fatto
– pacificamente ed alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità – esclude inoltre in radice la necessità per la difesa di dimostrare di avere inutilmente apprestato le necessarie azioni esecutive mirate ad ottenere una congrua liquidazione.
A parte ciò, la stessa parte ricorrente ha chiesto la determinazione del compenso nei valori minimi, limitandola alle fasi di studio e di discussione e tale opzione va senza dubbio condivisa.
In sostanza, per la fase di studio della controversia (valore minimo): € 237,00 e per la Fase decisionale (anche in tal caso valore minimo): € 709,00, per un totale di compenso tabellare pari ad € 946,00, cui decurtare la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (ex art. 106 bis Dpr 115/02), per un totale – al netto delle riduzioni – pari ad € 630,67, oltre accessori e spese vive per come documentate, ponendo il pagamento a favore dell'Erario.
La natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistenti, consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto reiettivo emesso dal Tribunale Monocratico
Penale di Lamezia Terme in data 10 dicembre 2024, nel processo penale n. 975/2016 RGNR e n. 172/2028
RGT, a carico dell'imputato la somma dovuta al difensore ricorrente, Controparte_2 CP_4
Avv. - CF - per la difesa d'ufficio in oggetto, nella misura Parte_1 C.F._1 complessiva pari ad € 630,67, come sopra determinata, oltre spese vive, rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11/03/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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