Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 51367 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Roberto Ranucci, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Fimmanò per mandato in atti
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2
CP_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giorgia Ranzi che la rappresenta e difende per mandato in atti
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
P.M. TRIBUNALE VELLETRI
P.G. CORTE DI APPELLO DI ROMA
P.G. CORTE DI CASSAZIONE
1
– impugnazione dichiarazione di fallimento -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 85/2021 il Tribunale di Velletri dichiarava il fallimento di Parte_1
rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza e l'inadempimento agli
[...] obblighi assunti in sede di concordato preventivo, procedura cui la s.r.l. era stata in precedenza ammessa.
Con sentenza 334/2022 la Corte di Appello, accogliendo il reclamo della s.r.l., revocava la declaratoria di fallimento per mancata previa risoluzione del concordato preventivo omologato e non eseguito.
Con ordinanza 14525/2024 la Corte di Cassazione disponeva annullamento con rinvio.
Il processo era tempestivamente riassunto dalla curatela fallimentare che chiedeva il rigetto del reclamo avverso la sentenza 85/2021 del Tribunale di Velletri.
Si costituiva solo il creditore aderendo alla domanda della Controparte_1 curatela.
All'esito dell'udienza del diciassette gennaio 2025, trattata in forma scritta, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primis essere dichiarata la contumacia di non costituita Parte_1 nonostante rituale notifica dell'atto di riassunzione.
La Corte di Appello nella sentenza cassata aveva accolto il reclamo ritenendo che per poter procedere alla declaratoria di fallimento sarebbe stato necessario previamente risolvere il concordato preventivo non adempiuto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto detto passaggio non necessario e ha disposto annullamento con rinvio.
2 Nell'ordinanza 14525/2024 è stato affermato, richiamando Cass. ss.uu. 4696/2022 : “con l'omologazione lo stato di insolvenza è definitivamente e irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata e alle modalità satisfattive in essa contemplate. E tuttavia, hanno sottolineato, questa è cosa ben diversa dal precludere la dichiarazione di fallimento ogniqualvolta queste modalità risultino inattuabili nel corso dell'adempimento dell'accordo definitivamente raggiunto, così da attestare che lo stato di insolvenza persiste pur dopo la vicenda concordataria. L'insolvenza, intesa quale fenomeno giuridico di sostrato economico, è sì rimossa dall'omologazione del concordato, ma nel duplice senso che, per effetto di questa, sul piano sostanziale, essa non rileva più nella sua manifestazione d'origine ma, eventualmente, solo in quella rinveniente dalla mancata esecuzione del patto…”
Nella presente sede, alla luce del dettato in sede di legittimità, deve essere respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Risulta infatti acclarato lo stato di insolvenza irreversibile della società.
Il concordato cui era stata ammessa non prevedeva la continuità aziendale ma solo la cessione dei beni ai creditori e quindi la liquidazione dell'intero asset.
Si rileva come al momento della declaratoria di fallimento ( settembre 2021 ) il concordato
( omologato a dicembre 2012 ) fosse aperto da quasi nove anni senza esito.
Come emerge a tale proposito chiaramente dalla relazione dei commissari liquidatori, opportunamente richiamata nella sentenza del Tribunale di Velletri “La prima e la seconda asta per la vendita dell'immobile e della partecipazione sono andate deserte. Si precisa come già evidenziato nella precedente relazione, che a causa del ribasso d'asta la procedura non avrà la liquidità per poter pagare la quota ai creditori chirografari né per pagare integralmente i creditori privilegiati.”
In buona sostanza la cessazione dell'attività aziendale e l'acclarata incapienza del patrimonio sociale hanno giustificato pienamente la dichiarazione di fallimento.
Le spese del giudizio di reclamo, del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio sono interamente compensate.
Occorre infatti evidenziare a tale proposito come la questione in diritto sopra indicata fosse oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e come la sentenza delle SS.UU.
3 4696/2022 che ha risolto il contrasto sia stata depositata il quattordici febbraio 2022 dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello cassata ( diciotto gennaio 2022 ).
Detto ultimo provvedimento è stato quindi emesso allorquando i dibattiti interpretativi erano ancora in essere.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., dichiara la contumacia di e respinge il reclamo avverso la Parte_1
[... sentenza 85/2021 del Tribunale di Velletri con cui è stato dichiarato il fallimento di Pt_1
Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di reclamo, del giudizio di
Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Roma, camera di consiglio del diciassette gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
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